Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2003, n. 5291
CASS
Sentenza 22 dicembre 2003

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In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che l'erronea attribuzione del "nomen iuris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi. Ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico ed eventualmente, se si tratta della Corte di Cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620 lett. i) e 621 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto del ricorso proposto contro la revoca del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio - erroneamente emessa dal GIP e non dal Presidente del Tribunale e perciò annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod. proc. pen. - non presentasse soltanto un diverso "nomen iuris", bensì nella sostanza contenesse soltanto doglianze di merito inammissibili nel giudizio di legittimità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2003, n. 5291
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5291
Data del deposito : 22 dicembre 2003

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