Sentenza 22 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che l'erronea attribuzione del "nomen iuris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi. Ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico ed eventualmente, se si tratta della Corte di Cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620 lett. i) e 621 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto del ricorso proposto contro la revoca del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio - erroneamente emessa dal GIP e non dal Presidente del Tribunale e perciò annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. i) cod. proc. pen. - non presentasse soltanto un diverso "nomen iuris", bensì nella sostanza contenesse soltanto doglianze di merito inammissibili nel giudizio di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2003, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 22/12/2003
1. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 2404
3. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 05889/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LU N. IL 18/01/1972;
avverso ordinanza del 15/01/2003 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO LORETO, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza;
Con ordinanza in data 19.1.2003 il GIP del Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da CA AN avverso il provvedimento dello stesso giudice che, in data 8.11.2002, aveva revocato il decreto ammissione al gratuito patrocinio emesso il 18.4.2002. Il GIP ha ritenuto che - trattandosi di revoca disposta a seguito di richiesta dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato - unico mezzo di impugnazione fosse il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 113 D.P.R. 30.5.2002 n. 115. Lo AN ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della suindicata ordinanza. Con un primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato, per non avere provveduto il Presidente della sezione GIP, al quale era stato destinato il ricorso, a norma dell'art. 113 citato. Con un secondo motivo il ricorrente rileva la violazione dell'art. 568, 5^ comma, c.p.p., in quanto, pur essendo stata proposta l'impugnazione dinanzi ad un giudice incompetente, questo ultimo avrebbe dovuto trasmettere gli atti, previa esatta qualificazione dell'impugnazione, al giudice competente.
Osserva il Collegio che l'art. 113 D.P.R. 115/2002 dispone che "contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per Cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97".
Ne consegue che unico mezzo di impugnazione consentito avverso il decreto del GIP del Tribunale di Bologna del 18.4.2002 era il ricorso per Cassazione, e sicuramente inammissibile era l'impugnazione proposta dallo AN.
Va, però, rilevato che, essendo stato il ricorso qualificato ex art. 99 D.P.R. 115/2002, competente a decidere era il Presidente del
Tribunale di Bologna, e non il GIP dello stesso Tribunale, per cui, trattandosi di provvedimento emesso da giudice incompetente, ne va disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.. Nella specie non ricorre, però, l'ipotesi di cui all'art. 621 c.p.p., che prevede il potere della Corte di Cassazione di ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso (in tal senso Cass. sez. un. 12.5.1995, Romanelli). Infatti, come è stato chiarito dalla successiva sentenza n. 16 del 26.11.1997 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, "in tema di impugnazioni, il precetto di cui al 5^ comma dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta 'etichetta', abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità" (conforme Cass. 26.5.2000 n. 10092). Nella specie, dall'esame dell'atto di impugnazione proposto dallo AN e dal proprio difensore in data 3.1.2003 risulta evidente non solo l'errato nomen iuris (che avrebbe consentito la conversione), ma anche l'espressa volontà di proporre solo questioni di merito attinenti all'entità del reddito imponibile ed al suo accertamento, questioni non sindacabili in sede di legittimità, in quanto accertamenti di fatto devoluti alla competenza del giudice di merito.
Ne consegue che - non lamentandosi neppure la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di revoca, sollevandosi solo eccezioni di merito, ed essendo l'atto indirizzato al "Presidente del Tribunale di Bologna, sezione dei giudici per le indagini preliminari" - si deve escludere la sola erronea attribuzione del "nomen iuris" e ritenere l'effettiva volontà del ricorrente di impugnare la revoca dinanzi al giudice di merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004