Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 277
CASS
Sentenza 13 gennaio 2000
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CS
Improcedibile
Sentenza 23 aprile 2012

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Il presidente di un organo collegiale può dichiarare "de plano" inammissibile una richiesta, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., solo quando facciano difetti requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, il Presidente di un tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile una domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenendola manifestamente infondata, in quanto non era stato prospettato alcun supporto terapeutico dall'istante tossicodipendente).

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2016

    La Cassazione penale, in diverse pronunce, ha affermato in modo uniforme e costante che, nel caso in cui venga dichiarato inammissibile una istanza proposta a norma dell'art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello di ricorrere per Cassazione a norma dell'art. 666, co. 2, c.p.p.. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di legittimità a pervenire a siffatta conclusione giuridica, muovono innanzitutto dal tenore testuale di questa disposizione legislativa. E' stato difatti rilevato, atteso che detta statuizione di legge “disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 277
Data del deposito : 13 gennaio 2000

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