Sentenza 13 gennaio 2000
Improcedibile
Sentenza 23 aprile 2012
Massime • 1
Il presidente di un organo collegiale può dichiarare "de plano" inammissibile una richiesta, a norma dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., solo quando facciano difetti requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale. (Nella specie, il Presidente di un tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile una domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata a norma dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ritenendola manifestamente infondata, in quanto non era stato prospettato alcun supporto terapeutico dall'istante tossicodipendente).
Commentari • 3
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22070 Anno 2013 Presidente: GIORDANO UMBERTO Relatore: CASSANO MARGHERITA SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHEGIANI FRANCESCO N. IL 15/05/1974 avverso l'ordinanza n. 11/2012 GIP TRIBUNALE di GROSSETO, del 13/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO; c,f24lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 5 _ • , #i Uditi difensor Avv.; Co –L4e . (2 n D e__A-19b Data Udienza: 09/04/2013 Ritenuto in fatto. 1.Con decreto emesso de plano il 13 marzo 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto dichiarava manifestamente infondata la richiesta formulata nell'interesse da Francesco Marchegiani, volta ad ottenere, ai …
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La Cassazione penale, in diverse pronunce, ha affermato in modo uniforme e costante che, nel caso in cui venga dichiarato inammissibile una istanza proposta a norma dell'art. 35 ter, legge, 26 luglio 1975, n. 354, l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello di ricorrere per Cassazione a norma dell'art. 666, co. 2, c.p.p.. Le ragioni, che hanno indotto i giudici di legittimità a pervenire a siffatta conclusione giuridica, muovono innanzitutto dal tenore testuale di questa disposizione legislativa. E' stato difatti rilevato, atteso che detta statuizione di legge “disciplina specificamente soltanto il procedimento per il risarcimento di competenza del giudice civile di cui al comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni MACRÌ Presidente del 13/1/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni SILVESTRI " N. 277
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO " N. 35728/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NG AL, n. 4/2/73
avverso il decreto emesso l'11/5/99 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. Osserva:
con decreto in data 11/5/99, emesso ai sensi dell'art. 666 comma 2 C.P.P., il Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata in stato di libertà da NG AL in relazione ad espiande pene cumulate con provvedimento del 15/1/99 del locale Procuratore generale della repubblica ritenendola manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, in quanto si trattava di soggetto tossicodipendente e non era stato prospettato alcun supporto terapeutico.
La pronuncia è stata adottata sul presupposto che fra le "condizioni di legge" cui fa riferimento l'art. 666 comma 2 non si dovrebbero fare rientrare solo quelle formali ma anche quelle sostanziali, quando facciano macroscopicamente difetto e l'istanza si debba quindi ritenere pretestuosa.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessato deducendo erronea applicazione della citata norma, per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza travalicato i suoi poteri e anche per la mancata acquisizione del parere obbligatorio del P.M., e vizio di motivazione essendo stato dato per scontato uno stato di tossicodipendenza non dichiarato dall'istante non accertato. La doglianza è fondata, poiché il provvedimento di cui si tratta si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene senz'altro di aderire, secondo cui l'art. 666 comma 2 C.P.P. va interpretato nel senso che al presidente dell'organo collegiale è attribuito il potere di dichiarare de plano inammissibile una richiesta solo quando, diversamente dal caso di specie, facciano difetto requisiti posti direttamente dalla legge che non implichino alcuna valutazione discrezionale (cfr., tra le molte, le sentenze si questa Sezione 20/12/94, Benso e 30/10/96, Villa e la sentenza della III Sezione 27/4/95, Reale). Il decreto impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Torino affinché deliberi sull'istanza di affidamento in prova presentata dall'NG.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000