Sentenza 13 aprile 2006
Massime • 1
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Né, d'altra parte, la indennizzabilità del danno di cui si tratta può essere esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, in quanto l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi in cui la posta in gioco è esigua, onde tale aspetto può avere solo un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma mai escluderlo totalmente. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell'Italia) ha individuato nell'importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alla particolarità delle fattispecie. La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo: mentre, infatti, per la CEDU l'importo come sopra quantificato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma, lettera a), dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Detta diversità di calcolo, peraltro, non tocca la complessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
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- 1. Indennizzo, ragionevole durata, processo, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2010
- 2. Indennizzo, irragionevole durata del processo, parametri europei, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2006, n. 8714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8714 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
TI GG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio n. 71, presso l'Avv. Marchetti Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze depositato il 18 agosto 2003 nel procedimento N. 187/5/2002 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del Consigliere relatore Dott. Napoleoni Valerio;
udito per il resistente l'Avv. Marchetti Alessandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 18 agosto 2003 la Corte d'appello di Firenze condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del Sig. GG ET della somma di Euro 43.700,00 a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2, verificatasi nell'ambito di un giudizio pensionistico instaurato il 23 gennaio 1973 e conclusosi con sentenza della Sezione giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei conti del 18 settembre 2001.
La Corte d'appello - richiamandosi agli orientamenti giurisprudenziali, europei e nazionali, che individuano normalmente in tre anni la durata ragionevole del procedimento di primo grado - determinava preliminarmente in venticinque anni il tempo processuale eccedente il termine ragionevole;
escludeva la configurabilità di un danno patrimoniale;
liquidava equitativamente, per converso, l'indennizzo per il danno non patrimoniale - ritenuto provato alla luce del "fatto oggettivo del risentimento psicologico umanamente connesso all'indebito protrarsi" del processo e del "perdurare della sofferenza insita in una situazione di lesione d'interessi soggettivamente ritenuta ingiusta" - in ragione della somma di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, maggiorata di un "coefficiente di crescita" di Euro 100,00 per ogni anno successivo e ciò sul rilievo che l'entità del danno risulta progressivamente crescente con l'aumentare dell'attesa, intendendosi peraltro assorbita nell'anzidetta progressione anche l'incidenza della svalutazione monetaria.
Per la Cassazione di tale decreto propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso il ET, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notificazione del decreto impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività rispetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2, sollevata dal resistente, è infondata.
A seguito, infatti, delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione di un atto del processo civile, quale attività impeditiva della decadenza dal potere processuale di compiere l'atto stesso entro un termine perentorio, si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, e cioè con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. La prova certa della relativa data, nel caso in cui il notificante intenda superare la presunzione di coincidenza tra la stessa e quella attestata dall'ufficiale giudiziario come data di inizio del procedimento notificatorio, può essere desunta anche dal timbro apposto dall'ufficiale giudiziario sull'atto da notificare, recante il numero del registro cronologico e la data, con la specifica delle spese (Cass., 28 luglio 2005, n. 15797; Cass., 1 aprile 2005, n. 6863). Nella specie, il decreto impugnato risulta notificato alla parte soccombente il 15 novembre 2003, onde il termine breve per la proposizione del ricorso (sessantesimo giorno successivo alla notifica) scadeva il 14 gennaio 2004. Ancorché, peraltro, il procedimento notificatorio risulti iniziato solo il giorno successivo, come emerge dalla relazione di notifica, l'avvenuta consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario prima dello spirare del termine resta comprovata, per l'appunto, dal timbro apposto a margine della prima pagina dell'atto, che reca l'indicazione del numero cronologico e la specifica delle spese sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, con la data del 14 gennaio 2004, ultimo giorno utile. 2. - Con l'unico motivo del suo ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 2043, 2056, 2059 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, censurando che la Corte Territoriale - peraltro tramite utilizzazione di un modulo prestampato - abbia accolto la domanda di riparazione del danno non patrimoniale, considerando, nella sostanza, quest'ultimo insito nel fatto stesso del protrarsi del processo, quale danno da "stress" che, al pari di una figura autonoma di danno alla persona, si produrrebbe a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio economico. Tale costruzione non potrebbe essere condivisa, non essendo il danno morale, di cui alla L. n. 89 del 2001, in alcun modo assimilabile al danno direttamente conseguente alla lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti (quale, ad esempio, il diritto alla salute), onde esso dovrebbe formare oggetto di prova ad opera della parte che ne pretende l'indennizzo, ancorché mediante presunzioni. Esclusa ogni ipotesi di pregiudizio la re ipsa, tale dimostrazione non potrebbe dunque prescindere dall'allegazioni di indizi gravi, precisi e concordanti, legati alle obiettive caratteristiche del giudizio (quali la natura "infamante" della causa o la sua importanza economica), in rapporto alla posizione soggettiva della parte, giacché non tutti i giudizi sono idonei a cagionare uno stato di sofferenza per il mero fatto di essere rimasti a lungo pendenti. Così, in particolare, non si comprenderebbe quale sofferenza possa essere derivata dalla pendenza di un giudizio "di routine", quale quello della cui eccessiva durata si discute nel caso specie, avente ad oggetto il riconoscimento di emolumenti economici pensionistici derivanti da un rapporto di pubblico impiego privi del carattere dell'essenzialità ai fini della sopravvivenza e ciò senza considerare che la sentenza conclusiva del giudizio, favorevole al ricorrente, ha effetti retrodatati alla scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento, con condanna altresì al pagamento degli interessi e della svalutazione monetaria.
La Corte di merito, d'altra parte, non solo avrebbe riconosciuto il diritto all'equa riparazione pur in difetto di prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità tra questo e l'eccessiva durata del giudizio, ma avrebbe adottato, altresì - e sempre immotivatamente - un criterio di liquidazione equitativo (500,00 Euro all'anno, con aumento di 100,00 Euro per ogni anno successivo) del tutto sganciato dalla realtà del pregiudizio sofferto e tale da determinare una enorme e sproporzionata lievitazione del montante riparatorio.
3. - Il motivo non è fondato.
Per orientamento ormai costante di questa Corte, dopo l'intervento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1338;
Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1339), il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, e, anche alla stregua della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di ordine psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca a chi ne è titolare;
sicché, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata quest'ultima deve, invece, considerarsi di regola in re ipsa la prova del relativo pregiudizio, che il Giudice deve ritenere quindi esistente, sempre che non constino, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che il danno in questione sia stato subito del ricorrente (come tipicamente avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sè favorevoli) (ex plurimis, tra le ultime, Cass., 11 novembre 2005, n. 21857; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21094; Cass., 3 ottobre 2005, n. 19288; Cass., 29 settembre 2005, n. 19029). Nè, d'altro canto, l'indennizzabilità del danno di cui si tratta può essere esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, in quanto l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche nei giudizi intoni la posta in gioco è potendo tale aspetto di conseguenza rilevare solo nella determinazione dall'entità del risarcimento spettante (ex plurimis, Cass., 3 ottobre 2005, n. 19288; Cass., 29 settembre 2005, n. 19029;
Cass., 5 aprile 2005, n. 7088). Alla stregua dei ricordati principi, la configurabilità del danno non patrimoniale non può essere dunque negata, con riguardo al caso di specie, sulla base della semplice allegazione - operata dall'Amministrazione ricorrente - non già dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto, ma della più generica circostanza che questo si sostanziasse in una "causa...di routine, senza alcuna ipotizzatile partecipazione emotiva", in quanto concernente prestazioni pensionistiche "che non assurgono a rilevanza economica ed essenzialità per la sopravvivenza".
Quanto, poi, all'entità dell'indennizzo concretamente liquidato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell'indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta - a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art.
2 - all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari del Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purché in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). Detta Corte europea, d'altro canto, con decisioni adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da CC AT e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell'indennizzo, a seconda nella natura e delle caratteristiche di ciascuna controversia, ferma restando la possibilità di superare tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità delle fattispecie, quale l'entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" e il comportamento della parte istante. La precettività, per il Giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne, tuttavia, anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo giacché mentre per la Corte europea l'importo sopra indicato va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il Giudice nazionale resta invece vincolante, sul punto, la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi della quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, senza che, tuttavia, detta diversità di calcolo infici la complessiva attitudine della riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 ad assicurare un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, con essa, la compatibilità della disciplina introdotta da detta legge con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e con l'art. 111 Cost. (Cass., 5 agosto 2005, n. 16514; Cass. 22 giugno 2005, n. 13441; Cass., 28 aprile 2005, n. 8852; Cass., 23 aprile 2005, n. 8568). Nel caso di specie, il criterio di liquidazione adottato dalla Corte Territoriale si rivela, nei suoi risultati sostanziali, in linea con gli indicati principi. Muovendo da un importo pari alla metà del minimo indicato dalla Corte europea (Euro 500,00 per anno), ma aumentando progressivamente tale importo della somma di Euro 100,00 per ogni anno di ritardo accertato successivo al primo, la Corte d'appello è pervenuta a liquidare la somma complessiva di Euro 43.700,00, e così una somma media di Euro 1.748,00 per ognuno dei venticinque anni di ritardo, superiore di circa 250,00 Euro al massimo indicato dal Giudice europeo. Lo scarto è stato tuttavia giustificato con il crescente incremento del danno psicologico connesso al protrarsi del ritardo nella definizione del processo, che nel caso di specie è risultato - in rapporto ad un solo grado di giudizio - particolarmente pronunciato.
4 - Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese processuali - da distrarsi in favore del difensore del resistente, che ha reso la prescritta dichiarazione - seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso delle spese processuali in favore di ET GG, liquidate in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marchetti Alessandro, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006