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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00900/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01336/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2025, proposto dalla Parrocchia San Martino di Rebbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Piatti, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gattamelata in Roma, via Monte Fiore 22;
nei confronti
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como, l’Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria - Ats Insubria, non costituiti in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 92/2025, resa tra le parti.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Como;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati come in atti.
Ritenuto che le argomentazioni dell’appellante, anche alla luce della documentazione tecnica prodotta che documenta l’avvio della procedura di messa a norma dei locali in cui si svolge l’attività caritatevole svolta dall’ente appellante, meritino approfondimento nella più opportuna sede di merito. Considerato che, allo stato, la misura cautelare più adeguata sia proprio la sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il TAR, ex art. 55 comma 10 c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 1336/2025) nei limiti della sollecita fissazione dell’udienza di merito presso il Tar ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., senza sospensione degli effetti dell’ordinanza gravata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO