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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OT, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3498/2017 del ruolo generale affari contenziosi in data
26.10.2017 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 25/10/2024 vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. EL Giugliano, come da mandato in atti
attrice contro
, nella persona del suo amministratore pro tempore, e Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Mario R. D'Ecclesiis , come da Controparte_2
mandato in atti convenuti
OGGETTO: pagamento compenso prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI: I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione notificato a ciascuno dei convenuti il 23.10.2027, la e l'Ing. Parte_1
hanno convenuto in giudizio il CP_3 Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore sig. nonchè lo
[...] Controparte_2
stesso sig. in proprio, rassegnando le seguenti richieste e conclusioni: Controparte_2
<< : Voglia il Tribunale adito A. accertare e dichiarare che la ed il dott. Ing. Parte_1
hanno adempiuto diligentemente ed a regola d'arte alle obbligazioni loro CP_3
derivanti dalla scrittura privata datata 06.09.2016, recante il contratto per la progettazione dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione L.102/2014 , stipulato con il
di OT ,maturando il diritto di credito CP_1 Parte_2
verso il convenuto al pagamento della fattura fiscale emessa dalla CP_1 Parte_1
n.45/2016 per l'importo netto di €.3045,12; B. accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza e/o ingiustizia della risoluzione unilaterale e/o recesso operati dall'amministratore pro tempore – sig. Controparte_5 CP_1 [...]
di OT, giusta pec a sua firma datata 21.04.2017, per difetto di un Parte_2
inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ascrivibile alla e/o al dott. Parte_1
Ing. nel rapporto obbligatorio di cui alla scrittura privata del 06.09.2016 CP_3
indicata sub a); C. accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda sub B), il diritto della e del dott. Ing. , ex art. 1223 c.c. e/o , in subordine, ex art. Parte_1 CP_3
2043 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale pari al lucro cessante subito e corrispondente al saldo del corrispettivo contrattuale previsto giusta scrittura privata datata
06.09.2016 inter partes sottoscritta ed indicata sub a), ammontante ad ulteriori €.3.000,00 oltre tassazione ed al netto delle ritenute di legge;
D. accertare e dichiarare che nel corpo degli scritti a firma dell'amministratore condominiale sig. costituiti Controparte_2
dalla pec datata 21.04.2017 e dalla nota ai condomini datata 20.05.2017 sono contenute espressioni lesive del decoro professionale del dott. Ing. e dell'immagine CP_3
commerciale della con conseguente responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in Parte_1
capo al medesimo sig. in proprio;
E. condannare, per l'effetto ed in Controparte_2
accoglimento della domanda sub D), il sig. in proprio al pagamento in Controparte_2
favore della e del dott. Ing. in solido della Firmato Da: EL Parte_1 CP_3
Giugliano Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Serial#:
3 somma di €.5.000,00, a titolo di risarcimento danni ovvero di quella C.F._1
somma che sarà ritenuta di giustizia, , maggiorata di accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
F. condannare, per l'effetto ed in accoglimento della domanda sub C), il di OT in persona Controparte_1 Parte_3 dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore della e del dott. Ing. Parte_1
in solido della somma di €.3.000,00 oltre tassazione ed al netto delle ritenute CP_3 di legge, maggiorata di accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
G. condannare i convenuti, in solido, alla refusione delle spese e delle competenze di lite in favore di parte attrice, tenuto conto della loro mancata adesione alla media conciliazione>>.
Assumeva la società attrice che il condominio di n. 255/261 con Parte_2 Parte_2
delibera di assemblea n.133 del 29.07.2016 aveva stabilito di affidare alla società Parte_1 nella persona dell'Ing. la progettazione dell'impianto di termoregolazione e CP_3 contabilizzazione condominiale ai sensi della Legge 102/2014, approvando l'offerta economica formulata e che, dando seguito alla predetta delibera, il MI, in persona dell'amministratore p.t., all'epoca Sig. e gli odierni attori stipulavano in data Parte_4
6/9/2016 il “contratto per la progettazione dell'impianto di termoregolazione contabilizzazione ex l.102/2014”, con cui veniva stabilito l'importo di € 6.000,00 oltre IVA, a titolo di compenso da corrispondersi in tre ratei: una prima tranche, pari al 50% dell'intero, alla consegna del documento finalizzato all'appalto, una seconda tranche, pari al 30 % ,all'appalto dei lavori e, infine, il saldo, pari al 20%, al termine dei lavori.
Assumeva ancora la società attrice che veniva dato seguito all'incarico ricevuto, eseguendo i necessari accertamenti e redigendo una relazione tecnica preliminare, un progetto preliminare con relativo computo termico che venivano consegnati all'amministratore il quale procedeva al versamento del primo rateo del compenso pattuito.
Deduceva infine che, nelle more dell'incarico ricevuto, veniva nominato il nuovo amministratore del MI il quale inaspettatamente comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto per presunto inadempimento da parte di essa attrice.
Con comparsa regolarmente depositata si costituivano il Controparte_6
255/261 in OT, nella persona del suo amministratore pro tempore, nonché
[...] quest'ultimo in proprio, chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza della stessa con le conseguenze di legge.
Espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, all'udienza del
25.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di €
3.000,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza del contratto intercorso tra le parti in data 06.9.2016 avendo adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dal contratto.
In punto di fatto, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti, in quanto allegate a fondamento della domanda e non contestate dai convenuti, oltre che emergente dalla scrittura privata prodotta in giudizio (doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice) che la e il Parte_1
MI di , odierno convenuto, abbiano stipulato un contratto avente Controparte_4 ad oggetto la progettazione dell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione ai sensi del
D.Lgs. n. 102/2014. Tale incarico professionale comprendeva espressamente l'esecuzione dei seguenti servizi: 1)il dimensionamento delle valvole termostatiche, i criteri di installazione dei ripartitori o contatori;
2)la determinazione dei valori Kc e Kq per parametrizzare i contatori;
3)la determinazione della potenza dei radiatori installata in ogni unità; 4)il dimensionamento della nuova pompa di circolazione elettronica;
5)i criteri di ripartizione delle spese, calcolo della quota fissa e della quota variabile;
6)la determinazione dei fabbisogni energetici dell'edificio;
7)la predisposizione di nuove tabelle millesimali di riscaldamento e acqua calda sanitaria;
8)l'assistenza alla valutazione delle offerte da parte degli installatori;
9)sopralluoghi in cantiere durante l'esecuzione delle opere di termoregolazione e contabilizzazione;
10)la verifica di quanto installato a fine lavori;
11)l'assistenza alla prima messa in servizio con l'installatore.
L'importo concordato tra le parti e accettato dall'assemblea condominiale ammontava ad €
6.000,00 oltre IVA, da pagarsi nella misura del 50% alla consegna del documento finalizzato all'appalto, nella misura del 30% al momento dell'appalto dei lavori e la residua somma da versarsi al termine dei lavori.
Risulta altresì pacifico tra le parti che la società attrice, in virtù dell'incarico conferito, abbia eseguito solo alcune delle attività descritte nel contratto stipulato in data 6/9/2016, ricevendosi l'acconto di € 3.000,00 come contrattualmente stabilito, e che non abbia provveduto al completamento dell'incarico essendo intervenuto, da parte del convenuto, recesso CP_1
motivato dalla mancanza di una perizia preliminare in ordine alla convenienza o meno della realizzazione dell'impianto di termoregolazione, così come previsto dal D.Lgs. n. 102/2014, nonché per non aver fornito la documentazione progettuale relativa ai servizi previsti in contratto ai punti da 1 a 6.
L'art. 9, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 102/2014, così prescrive: “nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali” e che “eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione (o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali), devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato”.
Da tale norma emerge la possibilità per i condomini di essere esonerati dall'obbligo, imposto per legge, di adeguare il proprio impianto di riscaldamento alla normativa prevista in tema di efficienza energetica, a condizione che l'impossibilità tecnica o l'inefficienza, in termini di costi e cioè di convenienza, venga accertato da una perizia redatta dal progettista.
Orbene, sicuramente prima di affidare l'incarico di progettazione dell'impianto di termoregolazione, sarebbe stato necessario eseguire una perizia che accertasse la convenienza o meno dell'opera da eseguire, ma tale adempimento, a carico del non poteva CP_1
essere svolto dalla società attrice sia perché non era stato previsto nel contratto stipulato il
6/9/2016, sia perché non vi era un obbligo di informazione a carico della società attrice in ordine alla convenienza o meno delle opere, spettando la relativa decisione al MI che avrebbe dovuto conferire specifico incarico per la redazione della perizia, qualora non ne fosse già in possesso.
La conferma che la redazione di una perizia preliminare non fosse stata prevista nel contratto stipulato tra le parti il 6/9/2016, ci viene data dalla comunicazione inviata a mezzo pec il
27/2/2017 (doc. n. 21 produzione parte attrice), con cui l'amministratore del MI convenuto richiede alla di formulare una offerta per la esecuzione della perizia ai Parte_1
sensi del D.Lgs. 141/2016, che apportò modifiche al D.Lgs n. 102/2016, sia dal riscontro inviato a mezzo pec dell'8/3/2017 da parte della con cui veniva comunicato Parte_1
l'importo richiesto per la redazione della perizia (vedasi doc. n. 31 della produzione di parte attrice).
Orbene, stabilito che non incombeva alla società attrice l'obbligo di predisporre una perizia preliminare circa la convenienza delle opere da eseguire, in quanto non prevista contrattualmente, devesi verificare se detta società abbia fornito la prova di aver prestato le attività per cui aveva ricevuto incarico.
In realtà sia dalla documentazione versata in atti, sia dalle scarne risultanze istruttorie, non ritiene questo giudicante che la società attrice abbia assolto pienamente all'onere sulla stessa incombente di fornire la prova dell'attività posta in essere, tenuto conto che con missiva del
12/4/2017, inviata a mezzo pec alla l'amministratore del convenuto Parte_1 CP_1 contestava non solo il ritardo nello svolgimento dell'incarico conferito, quand'anche la mancata consegna della documentazione progettuale definitiva “come già richiesto relativa ai punti da 1 a 6 del Contratto”, così leggesi in tale missiva (doc. n. 24 della produzione di parte attrice); l'inutile decorso del termine assegnato dall'amministratore del per CP_1
l'adempimento di quanto richiesto ha indotto lo stesso a risolvere il contratto, tenuto conto altresì dell'approssimarsi del termine ultimo per l'adeguamento dell'impianto, previsto dalla legge per la data del 30/6/2017. Alla luce di quanto sopra, devesi rigettare la domanda attorea tesa a fa dichiarare sussistente la propria pretesa creditoria per aver svolto diligentemente l'incarico conferito con il contratto intervenuto il 6/9/2016; così come non può essere accolta la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, sig. , per avere quest'ultimo utilizzato Controparte_2 espressioni lesive del decorso professionale e dell'immagine commerciale di essa società attrice, non ravvisandosi negli scritti dello stesso la sussistenza di frasi offensive o diffamanti, essendosi limitato ad evidenziare che la relazione in ordine al tipo di intervento da eseguire riportava, sicuramente per un refuso, il nome di altro e diverso condominio.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In considerazione della soccombenza reciproca, si ritiene giusto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di OT, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_1 [...]
in OT e al sig. così provvede: Controparte_4 Controparte_2
a)rigetta ogni domanda proposta dalla società attrice nei confronti dei convenuti per le ragioni di cui alla parte motiva;
b)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in OT, li 11/02/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba