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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.791/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv. Enrico Nicolò Buscemi;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Ivano Marcedone;
P.IVA_1
Appellato
OGGETTO: appello – pubblico impiego- rapporto di lavoro a tempo determinato-TFR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.260 del 30 marzo 2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, pronunciando sul ricorso proposto da e altri, in Parte_1
qualità di ex dipendenti dei comuni di Carlentini e Sortino, per il riconoscimento del TFR maturato a seguito dello svolgimento dei rapporti lavorativi a tempo determinato presso le predette amministrazioni, accoglieva il ricorso dell'odierno appellante limitatamente al credito vantato per il periodo di lavoro alle dipendenze del di Sortino dall'1.5.2007 al 30.11.2019, condannando l' al CP_2 CP_1
pagamento delle somme dovute in relazione a tale periodo;
dichiarava prescritto, invece, il credito relativo al TFR maturato per il periodo alle dipendenze del dal 26.11.2001 al 30.4.2007, essendo trascorsi più di cinque Controparte_3
anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del deposito del ricorso (4.10.2021), in difetto di prova di precedenti atti interruttivi.
Avverso la sentenza proponeva appello in data 25.9.2023; si Parte_1
costituiva l'ente previdenziale appellato concludendo per l'accoglimento dell'appello.
La causa era posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante impugna la sentenza nella sola parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del credito vantato a titolo di TFR per il periodo di lavoro dal 26.11.2001 al 30.4.2007 alle dipendenze del comune di
Carlentini.
Lamenta che il primo decidente, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 416 c.p.c., aveva dichiarato la prescrizione del credito in assenza di eccezione dell' . L'ente previdenziale, costituendosi nel primo CP_1
grado di giudizio, aveva infatti sollevato l'eccezione di prescrizione nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, ad eccezione dell'appellante e, anche nella memoria conclusionale, aveva chiesto di “ritenere e dichiarare prescritte le pretese di tutti
i ricorrenti, con esclusione del Sig. ”. Parte_1
Deduce quindi che, rientrando l'eccezione di prescrizione tra le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione parziale del credito.
2. Censura poi la sentenza per avere dichiarato la prescrizione del credito travisando i fatti, sul presupposto errato che, con la procedura di mobilità, era cessato il rapporto lavorativo alle dipendenze del Comune di Carlentini in data
30.4.2007, venendo instaurato un nuovo rapporto, sempre a tempo determinato ma del tutto scollegato dal precedente, alle dipendenze del Comune di Sortino, con decorrenza dall'1.5.2007.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la procedura di mobilità non aveva determinato la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, ma la cessione dello stesso contratto di lavoro, essendosi realizzata, con il consenso delle parti, una mera modificazione soggettiva del rapporto, come affermato anche dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo.
Pertanto, il periodo di servizio alle dipendenze prima del Controparte_3
e poi del (dal 26.11.2001 al 30.11.2019), doveva essere Controparte_4
considerato come un unico rapporto;
il dipendente non aveva alcun titolo per richiedere il pagamento del TFR al momento del transito presso il Comune di
Sortino, in relazione al servizio prestato alle dipendenze del Comune “cedente”, mentre tale diritto poteva essere fatto valere, solo dal momento della cessazione del rapporto lavorativo a tempo determinato ossia a dal 1.12.2019, data che costituiva il dies a quo del decorso del termine di prescrizione.
3. L'appello è fondato.
L'eccezione di prescrizione rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, rilevabili soltanto ad istanza di parte “e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte" (Cass. S.U. 27.7.05 n. 15561).
D'altro verso, il credito relativo al trattamento di fine rapporto non è sottratto alla disponibilità delle parti, non avendo, come osservato dallo stesso ente appellato, natura previdenziale, avendo, invece, il TFR natura di retribuzione differita e non rilevando in contrario che nel pubblico impiego la sua corresponsione è a carico dell' . CP_1
4. L'ente appellato, nel costituirsi nel presente grado, ha confermato di non avere eccepito la prescrizione nei confronti dell'odierno appellante, sull'asserito presupposto che la mobilità tra i due enti locali non produca effetto risolutivo della continuità di iscrizione presso la cassa ex INADEL.
Ha quindi errato il primo giudice nel dichiarare la prescrizione del credito maturato a titolo di TFR in favore dell'odierno appellante per il periodo di lavoro, dal 26.11.2001 al 30.4.2007, alle dipendenze del comune di Carlentini.
5. Il secondo motivo resta assorbito.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna dell' al pagamento CP_1
delle spese processuali dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore dell'avv.
Enrico Nicolò Buscemi, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto conferma, condanna altresì l' al pagamento in favore di del TFR CP_1 Parte_1
maturato per il periodo di servizio a tempo determinato svolto alle dipendenze dei comuni di Carlentini e Sortino, dall'1.11.2001 al 30.11.2019.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore CP_1
dell'avv. Enrico Nicolò Buscemi, che liquida in € 1.314,00 per il primo grado ed
€ 1.458,00 per il presente, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese