Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 21/04/2026, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2023, proposto da
ED NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Bisceglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IE MA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni AR Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo, Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Green Garden Group S.r.l., Mat S.r.l.S., non costituiti in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO
della mancata attivazione dei poteri inibitori di cui all'art. 19 co 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990 da parte del Comune di IE MA nei confronti della SCIA presentata dalla soc. Green Garden Group al SUAP di IE MA prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0013747 del 06/04/2022 conosciuta nell'esistenza e nel contenuto in data 16/12/2022;
PER LA ND
del Comune di IE MA (CE) all'attivazione dei poteri inibitori di cui all'art. 19 co 3 legge n. 241/1990 e all'emanazione di un provvedimento espresso ex art. 7 comma 3 DPR 160/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di IE MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Il ricorrente proponeva il ricorso all’esame con le conclusioni sopra epigrafate.
Lamentava la mancata attivazione dei poteri inibitori del Comune di IE MA in relazione alla SCIA, meglio individuata in epigrafe, presentata dalla controinteressata, la quale esercitava attività di somministrazione in un immobile contiguo alla proprietà di esso ricorrente, interessato da lavori e da installazioni mai autorizzate dal Condominio.
Denunciava in proposito violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sostenendo la doverosità dell’intervento inibitorio o comunque repressivo da parte del Comune.
Si costituiva il Comune di IE MA chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato, deducendo che il ricorrente, prima della proposizione dell’azione giudiziaria, non aveva giammai sollecitato il Comune ad esercitare i poteri inibitori in relazione alla detta SCIA, che, peraltro, riguardava unicamente i profili commerciali e non quelli edilizi di cui il ricorrente si lamentava in ricorso.
All’esito della udienza del 16 aprile 2026, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune.
In relazione alla possibilità di contestazione, da parte del terzo controinteressato, della SCIA, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la possibilità di tutela del terzo passa ineludibilmente attraverso il procedimento giurisdizionale volto a denunciare il silenzio dell’Amministrazione che, a sua volta, presuppone che l’inerzia denunciata venga fatta constare fattualmente attraverso una previa diffida cui l’Amministrazione non abbia dato seguito.
Tale procedimento è conseguente alla qualificazione della SCIA, che non è un atto autonomamente impugnabile, rispetto al quale l’Amministrazione, decorso il termine ad essa assegnato all’art. 19 L. 241/90 (le verifiche da effettuare nel termine di sessanta giorni o di trenta giorni dalla presentazione della SCIA in caso di questione edilizia) e dunque consolidata la situazione segnalata anche nei confronti del terzo, non può che esercitare, ove sussistenti i presupposti di legge, unicamente i poteri di autotutela.
La Corte costituzionale con sentenza n. 45 del 13 marzo 2019 ha, al riguardo, chiarito che i poteri riservati all’Amministrazione sono appunto e solo quelli indicati all’art. 19 L. 241/90 (verifiche nei termini prescritti o esercizio di autotutela) e che il terzo, a tutela del proprio interesse legittimo, potrà attivare, oltre agli strumenti di cui al richiamato articolo 19, anche i poteri di verifica dell’amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, sollecitare i poteri di vigilanza e repressivi di settore, nonché agire in sede risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione in caso di mancato esercizio del potere di verifica.
Ognuno di tali mezzi di tutela richiede, tuttavia, che il terzo compulsi l’Amministrazione all’esercizio dei poteri in tesi non esercitati.
In mancanza di tale attività propulsiva del privato, non può configurarsi alcun “silenzio” della pubblica amministrazione, che assume connotazione giuridica solo nei casi previsti dalla legge e, in particolare, solo in correlazione con un procedimento amministrativo che sia stato aperto e che non sia stato concluso nei termini previsti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dato prova di aver previamente sollecitato l’Amministrazione a provvedere e non può dunque avvalersi della tutela avverso il silenzio né chiedere l’accertamento del mancato esercizio dell’obbligo di provvedere che, per quanto sopra detto, non sussiste fintantoché tale obbligo non sorga per effetto dell’istanza del privato.
Istanza, che giova precisare, non può, nella specie, individuarsi nella nota del 21 gennaio 2022, neppure esibita in atti ma che, sulla base della ricostruzione in fatto contenuta nel ricorso introduttivo e di quanto dedotto da parte resistente, non idoneamente confutato, aveva ad oggetto unicamente la richiesta di accesso agli atti relativi alla SCIA e non conteneva alcuna richiesta di provvedere.
Non sussistendo, dunque, in mancanza di richiesta, alcun obbligo di provvedere, e non potendo ipotizzarsi alcun obbligo di provvedere d’ufficio, essendo l’autotutela potere latamente discrezionale rispetto alla quale non può configurarsi “obbligo” giuridicamente tutelabile, il ricorso inteso all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:
AR UZ, Presidente, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR UZ |
IL SEGRETARIO