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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 18786/2023 promossa da:
e elettivamente domiciliati presso l'avv. Parte_1 Parte_2
FEDERICA BARBIERO che li rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti GINO DANILO GRILLI e GIUSEPPINA VENUTI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTTA
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'avv. ELENA FIORELLINO che la rappresenta e difende giusta delega in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
In via istruttoria: omissis
Nel merito: previa risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 18.404,03 come pagina 1 di 10 descritto in narrativa.
-Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi e difetti delle opere svolte nell'immobile di proprietà degli attori, come risultano accertati e descritti dal CTU arch. e quindi pari alla somma di € 14.926,78. Per_1
-Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle spese legali e peritali della causa di accertamento tecnico preventivo.
-Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle penali pari all'importo di €
5100,00 come descritto in narrativa.
- Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento danni a terzi quantificati in €
1.200,00 come dalla relazione peritale.
- Dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla consegna delle Controparte_1
certificazioni e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Con vittoria di onorari e spese legali”.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare: omissis
In via principale nel merito, rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni espresse più nello specifico in narrativa;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le domande attoree e nel caso di condanna della al Controparte_1
pagamento/restituzione di somme a qualsiasi titolo in favore degli attori, Voglia condannare chiamata in causa a mantenere indenne Controparte_3 Controparte_1
da qualsivoglia fonte di spesa in ragione del contratto di subappalto intercorso tra le parti ed avendo detta impresa eseguito le opere oggetto di contestazione;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite relative al presente giudizio ed al giudizio di accertamento tecnico preventivo”.
Per la terza chiamata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita;
In subordine e nel merito previa ammissione delle dedotte e deducende prove per interpello e testi, respingere la domanda attorea assolvendone la conchiudente;
Nel merito e in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la CP_1
pagina 2 di 10 a pagare alla conchiudente l'importo di € 7.219,83, oltre interessi di legge. CP_1
Con il favore delle spese”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La controversia in esame costituisce il giudizio di merito introdotto dai signori Pt_1
e all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. dagli stessi
[...] Parte_2
promosso (RG n.1912/2022), onde ottenere la condanna della convenuta Controparte_1
al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione dei vizi delle opere dalla
[...] stessa eseguite nell'immobile di proprietà degli attori, alla restituzione dell'importo di €
18.404,03 già corrisposto a fronte di opere non eseguite, nonchè al risarcimento dei danni patiti.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le allegazioni Controparte_1
avversarie e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...]
subappaltatrice di parte dei lavori edili oggetto di causa, al fine di essere Controparte_3
dalla stessa manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree.
La terza chiamata si è a sua volta costituita, contestando le pretese avversarie, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e formulando domanda riconvenzionale di condanna della convenuta alla corresponsione della somma di € 7.219,83, oltre interessi, per opere eseguite e non pagate.
2. Occorre preliminarmente respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, formulata sia dalla convenuta che dalla terza chiamata.
A seguito del decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2024 parte attrice provvedeva infatti ad assolvere alla condizione di procedibilità, invitando, con pec del 16.4.2024, la parte convenuta alla negoziazione assistita. Controparte_1
Neppure l'eccezione sollevata dalla terza chiamata è fondata, dovendosi aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “consentire anche al terzo chiamato di validamente eccepire il mancato esperimento della negoziazione assistita, da parte del convenuto chiamante nei suoi confronti, va contro le finalità deflattive dell'istituto” (cfr. Trib.
Savona sent. n. 795/2023; Trib. Napoli 2.1.2023), né, d'altra parte, può esigersi che la negoziazione assistita venisse avviata dagli attori anche nei confronti della terza chiamata, non avendo svolto alcuna domanda verso tale parte.
3. Venendo al merito del giudizio, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta, con i limiti di cui al prosieguo.
pagina 3 di 10 Va rilevato come con l'atto introduttivo parte attrice abbia precisato di agire ex art. 1668, I comma c.c., chiedendo che le difformità ed i vizi venissero eliminati a spese dell'appaltatore, nonchè la restituzione di quanto versato per opere non eseguite ed il risarcimento dei danni;
con la successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., pur avanzando le medesime pretese economiche, ha aggiunto l'inciso “previa risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento” della convenuta.
La domanda risolutoria deve tuttavia ritenersi irritualmente proposta, dal momento che il rimedio della risoluzione è subordinato, ex art. 1668, II comma, c.c., ai casi di maggior gravità delle difformità e dei vizi, quando cioè l'opera risulta del tutto inadatta alla sua destinazione, circostanza neppure allegata dagli attori.
Con contratto di appalto stipulato in data 21.5.2021 i signori e affidavano Pt_1 Pt_2
a l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro Controparte_1 proprietà, sito in Rivoli, via Assisi n. 16 (doc. 1 attori); l'elenco dei lavori veniva dettagliato nello stesso preventivo predisposto da , allegato al contratto di appalto Controparte_1
(doc. 2 convenuta), ed il corrispettivo concordato in € 43.029,58, IVA esclusa, oltre ad €
4.071,67 per lavori extra (doc 2 attrice); il CTU ha chiarito come “le differenze di importi fra preventivo e contratto riguardano accordi fra le parti su acquisti di forniture pagate direttamente dal ricorrente ai fornitori” (cfr. pag.3 CTU).
A seguito dei vizi riscontrati durante l'esecuzione dei lavori, gli attori promuovevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c; nel procedimento così introdotto (RGN.
1912/2022) veniva affidato al CTU arch. l'incarico di accertare l'esistenza dei vizi Per_1
lamentati, di quantificare il valore delle opere non eseguite e di determinare le somme necessarie al ripristino dei difetti ed al risarcimento dei danni.
Le indagini svolte dal CTU hanno sostanzialmente confermato le allegazioni attoree.
Occorre sin da subito premettere come le contestazioni mosse da Controparte_1 all'elaborato peritale siano infondate e tardive.
Ed infatti, nel corso delle operazioni eseguite dall'arch. l consulente di parte incaricato Per_1
da non si presentava al sopralluogo, né provvedeva ad inviare alcuna Controparte_1
osservazione alla bozza trasmessa dal CTU.
La circostanza, dunque, che nella sede deputata proprio allo svolgimento degli accertamenti tecnici l'odierna convenuta sia rimasta inerte rende vieppiù pretestuose le difese svolte solo nel presente giudizio di merito.
Non può poi trascurarsi la condotta processuale della convenuta, che non ha depositato le pagina 4 di 10 memorie ex art. 171 ter c.p.c., né è comparsa alle udienze, limitandosi a redigere note scritte sostitutive di udienza, non autorizzate.
Le valutazioni eseguite dal CTU, all'esito del sopralluogo e della disamina della documentazione prodotta, appaiono corrette ed immuni da critiche, di talchè non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni dallo stesso raggiunte.
3.1. L'arch. ha innanzitutto descritto i lavori non eseguiti o non terminati dalla Per_1 convenuta, ovvero l'isolamento del controsoffitto di cucina e bagno, la posa dello zoccolino, lo smontaggio/montaggio e verniciatura dei termosifoni (parzialmente eseguita) e l'impianto di condizionamento (sono presenti le tubazioni senza le canalizzazioni, manca il collaudo dell'impianto), ed ha quantificato in € 30.000,00 il totale complessivo dei lavori interni effettivamente eseguiti, oltre ad € 7.000,00 per i serramenti.
Gli attori hanno affermato come la fornitura e posa dei serramenti non sia stata oggetto di incarico alla convenuta, circostanza dalla stessa non specificatamente contestata.
Dal momento che è documentato il fatto che gli attori abbiano già corrisposto alla convenuta la complessiva somma di € 48.404,03 (docc. 11 e ss.), ne consegue il loro diritto alla restituzione dell'importo di € 18.404,03 (€ 48.404,03 - € 30.000,00), pari al controvalore di opere non eseguite.
3.2. Il CTU ha inoltre descritto a pag. 4 i vizi riscontrati nell'immobile (pareti, piastrelle, massetto, posa del telaio a scrigno), imputandone la responsabilità “esclusivamente all'impresa esecutrice per inadeguato impiego di manodopera qualificata” (pag. 4 CTU) e quantificando in € 13.569,80 oltre IVA la spesa necessaria per porvi rimedio.
Va dunque accolta la domanda attorea di condanna della convenuta alla corresponsione delle somme necessarie alla riduzione in pristino, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica” (Cass. n. 11602/2002).
Poiché, tuttavia, la spesa per il ripristino non è ancora stata concretamente sostenuta dagli attori e, dunque, non può riconoscersi anche l'IVA, appare congruo determinare in complessivi € 14.000,00 l'importo dovuto dalla convenuta a titolo risarcitorio per le causali in oggetto.
pagina 5 di 10 Neppure rilevano le difese, peraltro prive di prova, con cui ha eccepito il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande relative a possibili errori progettuali posto che, come affermato ancora di recente dalla Suprema Corte, “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo” (Cass. n. 15661/2023).
3.3. Deve essere accolta anche la domanda di rimborso della spesa di € 1.200,00 sostenuta dagli attori a titolo di risarcimento dei danni causati all'immobile del sig. in Per_2
occasione dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa (cfr. doc. 5 attori), avendo il CTU accertato l'esistenza di detti danni (distacchi di intonaci dovuti alle forti vibrazioni) e la verosimile riconducibilità alle opere di demolizione dei pavimenti esistenti nella proprietà attorea.
3.4. La domanda di pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori è fondata nei limiti che seguono.
Come emerge dal contratto di appalto, l'inizio dei lavori veniva fissato per il 21.6.2021 e la durata indicata in 95 giorni lavorativi, cui aggiungere 10 giorni per i lavori extra;
tenuto dunque conto delle sospensioni durante il periodo estivo, i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro il 27.11.2021, così come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta con la memoria di costituzione;
secondo quanto riferito dagli attori, tuttavia, l'immobile, diveniva utilizzabile solo a decorrere dal 26.4.2022.
Le allegazioni della convenuta, secondo cui le opere venivano consegnate agli attori già in data 19.1.2022, oltre che del tutto sfornite di prova, appaiono smentite dagli stessi risultati del sopralluogo eseguito dal CTU in data 14.3.2022; neppure vi è prova che la consegna tardiva sia imputabile ad un ritardo nella fornitura dei materiali.
L'art. 7 del contratto prevedeva espressamente che “in caso di mancato rispetto del termine di consegna dei lavori di cui all'art. 6 dipendente da esclusiva responsabilità, fatto o colpa dell'Appaltatore, la si obbliga a corrispondere al Committente una Controparte_1 penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo…..In ogni caso, le parti convengono espressamente che la penale di cui al punto precedente inizierà a decorrere solo ed esclusivamente a partire dal 7° giorno successivo alla data prevista per la consegna dei
pagina 6 di 10 lavori”.
Considerando dunque cinque giorni lavorativi a settimana ed escludendo il periodo natalizio ed i giorni festivi, la penale, calcolata, come da contratto, a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di conclusione dei lavori (che avrebbe dovuto essere il 27.11.2021) ammonta ad € 4.100,00 (pari ad € 50,00 x 82 giorni lavorativi, e non 102 giorni, come richiesto dagli attori).
Non può accogliersi la domanda di condanna alla consegna delle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti, attesa la genericità della domanda, che non consente di individuare con adeguata specificità la documentazione oggetto di consegna.
3.5. In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta deve infine essere condannata a rifondere agli attori le spese da questi già anticipate nel procedimento di ATP per il compenso corrisposto al CTU, pari ad € 2.878,26.
In conclusione, la convenuta va condannata a corrispondere agli attori i seguenti importi:
- € 18.404,03 a titolo di restituzione delle somme già versate dagli attori per opere non eseguite
- € 14.000,00 per l'eliminazione dei vizi
- € 1.200,00 per danni causati a terzi
- € 4.100,00 per la penale da ritardo
- € 2.878,26 per spese di CTU del procedimento di ATP oltre alle spese di lite come liquidate in dispositivo.
4. La convenuta ha chiamato in causa la società Controparte_1 [...]
subappaltatrice dei lavori oggetto di causa, onde essere dalla stessa tenuta Controparte_4
indenne e manlevata dal pagamento delle somme eventualmente dovute agli attori.
La domanda è fondata, nei limiti che seguono.
La terza chiamata non ha contestato di aver concluso con la convenuta il contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori da eseguirsi presso l'immobile degli attori, né di aver effettivamente eseguito le opere edili, sostenendone, tuttavia, la conformità alle regole dell'arte.
Le doglianze mosse da alle risultanze dell'elaborato peritale scontano Controparte_2
gli stessi limiti già in precedenza evidenziati con riguardo alle critiche sollevate dalla convenuta;
la terza chiamata, peraltro, pur ritualmente evocata nel procedimento di ATP, non si è neppure costituita in tale sede.
All'art. 19 del contratto di subappalto le parti hanno così stabilito: “L'impresa…si impegna a
pagina 7 di 10 garantire, manlevare e tenere indenne l'Appaltatrice da ogni e qualsiasi richiesta, domanda, pretesa che le dovesse pervenire dal proprio Committente principale o da terzi, nonché da ogni azione in cui dovesse essere coinvolta in ragione dell'inesatta o ritardata esecuzione delle opere ad essa assegnate o a causa di danni causati a terzi”.
Dal momento che le opere che il CTU ha ritenuto affette da vizi sono state eseguite dalla terza chiamata, ne consegue il diritto di ad essere dalla stessa manlevata Controparte_1 dal pagamento della somma di € 14.000,00 sopra determinata a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi stessi.
Analogamente, la terza chiamata va condannata a manlevare la convenuta anche dal pagamento della somma di € 1.200,00 da questa dovuta agli attori, trattandosi di spesa causalmente riconducibile all'attività di demolizione dei pavimenti, eseguiti da CP_3
[...]
La domanda di manleva non può invece estendersi né alla restituzione dell'importo corrispondente al valore delle opere non eseguite (trattandosi di somma già incamerata direttamente da a fronte di opere non realizzate), né alla penale da ritardo Controparte_1
dovuta dalla convenuta agli attori, non essendovi prova che il ritardo nella consegna definitiva delle opere sia addebitale alla terza chiamata.
In conclusione, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare Controparte_1 per l'importo di € 15.200,00, oltre a quanto dovuto dalla convenuta agli attori per le
[...] spese di CTU relative al procedimento di ATP (€ 2.878,26), e dunque per un totale di €
18.078,26, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 19 del contratto sopra richiamato, che prevedeva espressamente l'impegno in capo alla subappaltatrice di intervenire nei giudizi o nelle procedure promosse dalla committente o da terzi “per manlevare, garantire e tenere indenne l'Appaltante dalle suddette pretese”.
Quanto alle ulteriori spese di lite del procedimento di ATP ed a quelle del presente giudizio ritiene questo giudice che, alla luce delle domande svolte dagli attori e dell'esito della decisione, sia congruo porre a carico della terza chiamata il 50% delle predette spese, limite dunque entro il quale deve operare la manleva in favore della convenuta.
5. Deve infine essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 7.219,83 svolta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta, a titolo di saldo di quanto dalla stessa ancora dovuto in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Rispetto a tale domanda riconvenzionale tempestivamente svolta, non ha Controparte_1 infatti preso alcuna posizione, né ha provato l'avvenuto pagamento.
pagina 8 di 10 Sebbene, inoltre, parte dei lavori subappaltati non siano stati eseguiti a regola d'arte, occorre rilevare come non abbia svolto nei confronti della terza chiamata alcuna Controparte_1
domanda di risoluzione per inadempimento, limitandosi a chiedere di essere manlevata dalle pretese attoree.
Va infine ribadito il giudizio di inammissibilità delle prove dedotte dalle parti, per le ragioni già espresse con l'ordinanza del 25.9.2024, che qui si richiama.
6. Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta Controparte_1
Esse si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisionale, apparendo eccessiva la nota spese prodotta, in considerazione dell'attività svolta;
viene altresì liquidato in € 2.337,00 (in applicazione dello scaglione precedente) il compenso per l'attività difensiva svolta nel procedimento di ATP.
Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata vanno invece integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere agli attori la complessiva somma di € Controparte_1
33.604,03 per le causali di cui in motivazione;
condanna a corrispondere agli attori la somma di € 4.100,00 a Controparte_1
titolo di penale per il ritardo;
condanna a rimborsare agli attori la somma di € 2.878,26 per Controparte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute nel procedimento di ATP r.g.n. 1912/2022; condanna a corrispondere a la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 7.219,83, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e Controparte_2 CP_5
dal pagamento delle somme da questa dovute agli attori, nei limiti Controparte_1 di € 18.078,26; condanna a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida, Controparte_1 compreso il procedimento di ATP, in € 7.598,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca (anche del procedimento di ATP), 15% rimborso spese generali,
CPA ed IVA ai sensi di legge;
pagina 9 di 10 dichiara tenuta e condanna La a tenere indenne e manlevare Controparte_2
dal pagamento delle spese di lite da questa dovute agli attori, Controparte_1
come sopra determinate, nei limiti del 50%; dichiara compensate le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Torino, in data 9.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 18786/2023 promossa da:
e elettivamente domiciliati presso l'avv. Parte_1 Parte_2
FEDERICA BARBIERO che li rappresenta e difende giusta delega in atti
ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti GINO DANILO GRILLI e GIUSEPPINA VENUTI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
CONVENUTTA
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'avv. ELENA FIORELLINO che la rappresenta e difende giusta delega in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis,
In via istruttoria: omissis
Nel merito: previa risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 18.404,03 come pagina 1 di 10 descritto in narrativa.
-Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi e difetti delle opere svolte nell'immobile di proprietà degli attori, come risultano accertati e descritti dal CTU arch. e quindi pari alla somma di € 14.926,78. Per_1
-Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al rimborso delle spese legali e peritali della causa di accertamento tecnico preventivo.
-Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento delle penali pari all'importo di €
5100,00 come descritto in narrativa.
- Dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento danni a terzi quantificati in €
1.200,00 come dalla relazione peritale.
- Dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla consegna delle Controparte_1
certificazioni e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Con vittoria di onorari e spese legali”.
Per la convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare: omissis
In via principale nel merito, rigettare tutte le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni espresse più nello specifico in narrativa;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere le domande attoree e nel caso di condanna della al Controparte_1
pagamento/restituzione di somme a qualsiasi titolo in favore degli attori, Voglia condannare chiamata in causa a mantenere indenne Controparte_3 Controparte_1
da qualsivoglia fonte di spesa in ragione del contratto di subappalto intercorso tra le parti ed avendo detta impresa eseguito le opere oggetto di contestazione;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite relative al presente giudizio ed al giudizio di accertamento tecnico preventivo”.
Per la terza chiamata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita;
In subordine e nel merito previa ammissione delle dedotte e deducende prove per interpello e testi, respingere la domanda attorea assolvendone la conchiudente;
Nel merito e in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la CP_1
pagina 2 di 10 a pagare alla conchiudente l'importo di € 7.219,83, oltre interessi di legge. CP_1
Con il favore delle spese”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La controversia in esame costituisce il giudizio di merito introdotto dai signori Pt_1
e all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. dagli stessi
[...] Parte_2
promosso (RG n.1912/2022), onde ottenere la condanna della convenuta Controparte_1
al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione dei vizi delle opere dalla
[...] stessa eseguite nell'immobile di proprietà degli attori, alla restituzione dell'importo di €
18.404,03 già corrisposto a fronte di opere non eseguite, nonchè al risarcimento dei danni patiti.
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando le allegazioni Controparte_1
avversarie e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la società
[...]
subappaltatrice di parte dei lavori edili oggetto di causa, al fine di essere Controparte_3
dalla stessa manlevata in caso di accoglimento delle domande attoree.
La terza chiamata si è a sua volta costituita, contestando le pretese avversarie, chiedendo il rigetto della domanda di manleva e formulando domanda riconvenzionale di condanna della convenuta alla corresponsione della somma di € 7.219,83, oltre interessi, per opere eseguite e non pagate.
2. Occorre preliminarmente respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, formulata sia dalla convenuta che dalla terza chiamata.
A seguito del decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13.1.2024 parte attrice provvedeva infatti ad assolvere alla condizione di procedibilità, invitando, con pec del 16.4.2024, la parte convenuta alla negoziazione assistita. Controparte_1
Neppure l'eccezione sollevata dalla terza chiamata è fondata, dovendosi aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “consentire anche al terzo chiamato di validamente eccepire il mancato esperimento della negoziazione assistita, da parte del convenuto chiamante nei suoi confronti, va contro le finalità deflattive dell'istituto” (cfr. Trib.
Savona sent. n. 795/2023; Trib. Napoli 2.1.2023), né, d'altra parte, può esigersi che la negoziazione assistita venisse avviata dagli attori anche nei confronti della terza chiamata, non avendo svolto alcuna domanda verso tale parte.
3. Venendo al merito del giudizio, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta, con i limiti di cui al prosieguo.
pagina 3 di 10 Va rilevato come con l'atto introduttivo parte attrice abbia precisato di agire ex art. 1668, I comma c.c., chiedendo che le difformità ed i vizi venissero eliminati a spese dell'appaltatore, nonchè la restituzione di quanto versato per opere non eseguite ed il risarcimento dei danni;
con la successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., pur avanzando le medesime pretese economiche, ha aggiunto l'inciso “previa risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento” della convenuta.
La domanda risolutoria deve tuttavia ritenersi irritualmente proposta, dal momento che il rimedio della risoluzione è subordinato, ex art. 1668, II comma, c.c., ai casi di maggior gravità delle difformità e dei vizi, quando cioè l'opera risulta del tutto inadatta alla sua destinazione, circostanza neppure allegata dagli attori.
Con contratto di appalto stipulato in data 21.5.2021 i signori e affidavano Pt_1 Pt_2
a l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro Controparte_1 proprietà, sito in Rivoli, via Assisi n. 16 (doc. 1 attori); l'elenco dei lavori veniva dettagliato nello stesso preventivo predisposto da , allegato al contratto di appalto Controparte_1
(doc. 2 convenuta), ed il corrispettivo concordato in € 43.029,58, IVA esclusa, oltre ad €
4.071,67 per lavori extra (doc 2 attrice); il CTU ha chiarito come “le differenze di importi fra preventivo e contratto riguardano accordi fra le parti su acquisti di forniture pagate direttamente dal ricorrente ai fornitori” (cfr. pag.3 CTU).
A seguito dei vizi riscontrati durante l'esecuzione dei lavori, gli attori promuovevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c; nel procedimento così introdotto (RGN.
1912/2022) veniva affidato al CTU arch. l'incarico di accertare l'esistenza dei vizi Per_1
lamentati, di quantificare il valore delle opere non eseguite e di determinare le somme necessarie al ripristino dei difetti ed al risarcimento dei danni.
Le indagini svolte dal CTU hanno sostanzialmente confermato le allegazioni attoree.
Occorre sin da subito premettere come le contestazioni mosse da Controparte_1 all'elaborato peritale siano infondate e tardive.
Ed infatti, nel corso delle operazioni eseguite dall'arch. l consulente di parte incaricato Per_1
da non si presentava al sopralluogo, né provvedeva ad inviare alcuna Controparte_1
osservazione alla bozza trasmessa dal CTU.
La circostanza, dunque, che nella sede deputata proprio allo svolgimento degli accertamenti tecnici l'odierna convenuta sia rimasta inerte rende vieppiù pretestuose le difese svolte solo nel presente giudizio di merito.
Non può poi trascurarsi la condotta processuale della convenuta, che non ha depositato le pagina 4 di 10 memorie ex art. 171 ter c.p.c., né è comparsa alle udienze, limitandosi a redigere note scritte sostitutive di udienza, non autorizzate.
Le valutazioni eseguite dal CTU, all'esito del sopralluogo e della disamina della documentazione prodotta, appaiono corrette ed immuni da critiche, di talchè non vi è ragione per discostarsi dalle conclusioni dallo stesso raggiunte.
3.1. L'arch. ha innanzitutto descritto i lavori non eseguiti o non terminati dalla Per_1 convenuta, ovvero l'isolamento del controsoffitto di cucina e bagno, la posa dello zoccolino, lo smontaggio/montaggio e verniciatura dei termosifoni (parzialmente eseguita) e l'impianto di condizionamento (sono presenti le tubazioni senza le canalizzazioni, manca il collaudo dell'impianto), ed ha quantificato in € 30.000,00 il totale complessivo dei lavori interni effettivamente eseguiti, oltre ad € 7.000,00 per i serramenti.
Gli attori hanno affermato come la fornitura e posa dei serramenti non sia stata oggetto di incarico alla convenuta, circostanza dalla stessa non specificatamente contestata.
Dal momento che è documentato il fatto che gli attori abbiano già corrisposto alla convenuta la complessiva somma di € 48.404,03 (docc. 11 e ss.), ne consegue il loro diritto alla restituzione dell'importo di € 18.404,03 (€ 48.404,03 - € 30.000,00), pari al controvalore di opere non eseguite.
3.2. Il CTU ha inoltre descritto a pag. 4 i vizi riscontrati nell'immobile (pareti, piastrelle, massetto, posa del telaio a scrigno), imputandone la responsabilità “esclusivamente all'impresa esecutrice per inadeguato impiego di manodopera qualificata” (pag. 4 CTU) e quantificando in € 13.569,80 oltre IVA la spesa necessaria per porvi rimedio.
Va dunque accolta la domanda attorea di condanna della convenuta alla corresponsione delle somme necessarie alla riduzione in pristino, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica” (Cass. n. 11602/2002).
Poiché, tuttavia, la spesa per il ripristino non è ancora stata concretamente sostenuta dagli attori e, dunque, non può riconoscersi anche l'IVA, appare congruo determinare in complessivi € 14.000,00 l'importo dovuto dalla convenuta a titolo risarcitorio per le causali in oggetto.
pagina 5 di 10 Neppure rilevano le difese, peraltro prive di prova, con cui ha eccepito il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle domande relative a possibili errori progettuali posto che, come affermato ancora di recente dalla Suprema Corte, “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo” (Cass. n. 15661/2023).
3.3. Deve essere accolta anche la domanda di rimborso della spesa di € 1.200,00 sostenuta dagli attori a titolo di risarcimento dei danni causati all'immobile del sig. in Per_2
occasione dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa (cfr. doc. 5 attori), avendo il CTU accertato l'esistenza di detti danni (distacchi di intonaci dovuti alle forti vibrazioni) e la verosimile riconducibilità alle opere di demolizione dei pavimenti esistenti nella proprietà attorea.
3.4. La domanda di pagamento della penale per il ritardo nella consegna dei lavori è fondata nei limiti che seguono.
Come emerge dal contratto di appalto, l'inizio dei lavori veniva fissato per il 21.6.2021 e la durata indicata in 95 giorni lavorativi, cui aggiungere 10 giorni per i lavori extra;
tenuto dunque conto delle sospensioni durante il periodo estivo, i lavori avrebbero dovuto essere consegnati entro il 27.11.2021, così come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta con la memoria di costituzione;
secondo quanto riferito dagli attori, tuttavia, l'immobile, diveniva utilizzabile solo a decorrere dal 26.4.2022.
Le allegazioni della convenuta, secondo cui le opere venivano consegnate agli attori già in data 19.1.2022, oltre che del tutto sfornite di prova, appaiono smentite dagli stessi risultati del sopralluogo eseguito dal CTU in data 14.3.2022; neppure vi è prova che la consegna tardiva sia imputabile ad un ritardo nella fornitura dei materiali.
L'art. 7 del contratto prevedeva espressamente che “in caso di mancato rispetto del termine di consegna dei lavori di cui all'art. 6 dipendente da esclusiva responsabilità, fatto o colpa dell'Appaltatore, la si obbliga a corrispondere al Committente una Controparte_1 penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo…..In ogni caso, le parti convengono espressamente che la penale di cui al punto precedente inizierà a decorrere solo ed esclusivamente a partire dal 7° giorno successivo alla data prevista per la consegna dei
pagina 6 di 10 lavori”.
Considerando dunque cinque giorni lavorativi a settimana ed escludendo il periodo natalizio ed i giorni festivi, la penale, calcolata, come da contratto, a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di conclusione dei lavori (che avrebbe dovuto essere il 27.11.2021) ammonta ad € 4.100,00 (pari ad € 50,00 x 82 giorni lavorativi, e non 102 giorni, come richiesto dagli attori).
Non può accogliersi la domanda di condanna alla consegna delle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti, attesa la genericità della domanda, che non consente di individuare con adeguata specificità la documentazione oggetto di consegna.
3.5. In applicazione del principio di soccombenza, la convenuta deve infine essere condannata a rifondere agli attori le spese da questi già anticipate nel procedimento di ATP per il compenso corrisposto al CTU, pari ad € 2.878,26.
In conclusione, la convenuta va condannata a corrispondere agli attori i seguenti importi:
- € 18.404,03 a titolo di restituzione delle somme già versate dagli attori per opere non eseguite
- € 14.000,00 per l'eliminazione dei vizi
- € 1.200,00 per danni causati a terzi
- € 4.100,00 per la penale da ritardo
- € 2.878,26 per spese di CTU del procedimento di ATP oltre alle spese di lite come liquidate in dispositivo.
4. La convenuta ha chiamato in causa la società Controparte_1 [...]
subappaltatrice dei lavori oggetto di causa, onde essere dalla stessa tenuta Controparte_4
indenne e manlevata dal pagamento delle somme eventualmente dovute agli attori.
La domanda è fondata, nei limiti che seguono.
La terza chiamata non ha contestato di aver concluso con la convenuta il contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori da eseguirsi presso l'immobile degli attori, né di aver effettivamente eseguito le opere edili, sostenendone, tuttavia, la conformità alle regole dell'arte.
Le doglianze mosse da alle risultanze dell'elaborato peritale scontano Controparte_2
gli stessi limiti già in precedenza evidenziati con riguardo alle critiche sollevate dalla convenuta;
la terza chiamata, peraltro, pur ritualmente evocata nel procedimento di ATP, non si è neppure costituita in tale sede.
All'art. 19 del contratto di subappalto le parti hanno così stabilito: “L'impresa…si impegna a
pagina 7 di 10 garantire, manlevare e tenere indenne l'Appaltatrice da ogni e qualsiasi richiesta, domanda, pretesa che le dovesse pervenire dal proprio Committente principale o da terzi, nonché da ogni azione in cui dovesse essere coinvolta in ragione dell'inesatta o ritardata esecuzione delle opere ad essa assegnate o a causa di danni causati a terzi”.
Dal momento che le opere che il CTU ha ritenuto affette da vizi sono state eseguite dalla terza chiamata, ne consegue il diritto di ad essere dalla stessa manlevata Controparte_1 dal pagamento della somma di € 14.000,00 sopra determinata a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi stessi.
Analogamente, la terza chiamata va condannata a manlevare la convenuta anche dal pagamento della somma di € 1.200,00 da questa dovuta agli attori, trattandosi di spesa causalmente riconducibile all'attività di demolizione dei pavimenti, eseguiti da CP_3
[...]
La domanda di manleva non può invece estendersi né alla restituzione dell'importo corrispondente al valore delle opere non eseguite (trattandosi di somma già incamerata direttamente da a fronte di opere non realizzate), né alla penale da ritardo Controparte_1
dovuta dalla convenuta agli attori, non essendovi prova che il ritardo nella consegna definitiva delle opere sia addebitale alla terza chiamata.
In conclusione, la terza chiamata deve essere condannata a manlevare Controparte_1 per l'importo di € 15.200,00, oltre a quanto dovuto dalla convenuta agli attori per le
[...] spese di CTU relative al procedimento di ATP (€ 2.878,26), e dunque per un totale di €
18.078,26, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 19 del contratto sopra richiamato, che prevedeva espressamente l'impegno in capo alla subappaltatrice di intervenire nei giudizi o nelle procedure promosse dalla committente o da terzi “per manlevare, garantire e tenere indenne l'Appaltante dalle suddette pretese”.
Quanto alle ulteriori spese di lite del procedimento di ATP ed a quelle del presente giudizio ritiene questo giudice che, alla luce delle domande svolte dagli attori e dell'esito della decisione, sia congruo porre a carico della terza chiamata il 50% delle predette spese, limite dunque entro il quale deve operare la manleva in favore della convenuta.
5. Deve infine essere accolta la domanda di pagamento della somma di € 7.219,83 svolta dalla terza chiamata nei confronti della convenuta, a titolo di saldo di quanto dalla stessa ancora dovuto in forza del contratto di subappalto stipulato tra le parti.
Rispetto a tale domanda riconvenzionale tempestivamente svolta, non ha Controparte_1 infatti preso alcuna posizione, né ha provato l'avvenuto pagamento.
pagina 8 di 10 Sebbene, inoltre, parte dei lavori subappaltati non siano stati eseguiti a regola d'arte, occorre rilevare come non abbia svolto nei confronti della terza chiamata alcuna Controparte_1
domanda di risoluzione per inadempimento, limitandosi a chiedere di essere manlevata dalle pretese attoree.
Va infine ribadito il giudizio di inammissibilità delle prove dedotte dalle parti, per le ragioni già espresse con l'ordinanza del 25.9.2024, che qui si richiama.
6. Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la convenuta seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta Controparte_1
Esse si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisionale, apparendo eccessiva la nota spese prodotta, in considerazione dell'attività svolta;
viene altresì liquidato in € 2.337,00 (in applicazione dello scaglione precedente) il compenso per l'attività difensiva svolta nel procedimento di ATP.
Le spese di lite nei rapporti tra la convenuta e la terza chiamata vanno invece integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere agli attori la complessiva somma di € Controparte_1
33.604,03 per le causali di cui in motivazione;
condanna a corrispondere agli attori la somma di € 4.100,00 a Controparte_1
titolo di penale per il ritardo;
condanna a rimborsare agli attori la somma di € 2.878,26 per Controparte_1 spese di consulenza tecnica d'ufficio sostenute nel procedimento di ATP r.g.n. 1912/2022; condanna a corrispondere a la Controparte_1 Controparte_2 somma di € 7.219,83, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
dichiara tenuta e condanna a tenere indenne e Controparte_2 CP_5
dal pagamento delle somme da questa dovute agli attori, nei limiti Controparte_1 di € 18.078,26; condanna a rimborsare agli attori le spese di lite che liquida, Controparte_1 compreso il procedimento di ATP, in € 7.598,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca (anche del procedimento di ATP), 15% rimborso spese generali,
CPA ed IVA ai sensi di legge;
pagina 9 di 10 dichiara tenuta e condanna La a tenere indenne e manlevare Controparte_2
dal pagamento delle spese di lite da questa dovute agli attori, Controparte_1
come sopra determinate, nei limiti del 50%; dichiara compensate le spese di lite tra e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Così deciso in Torino, in data 9.4.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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