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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1359 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. TRAMONTANA
[...] C.F._1
MARIO; ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. ) con l'avv. IMPARATO
[...] P.IVA_1
ALFONSINO resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
, con ricorso ex art. 442 e 445 bis Parte_1
c.p.c., ha contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé dello status di invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del
100% o almeno del 74% nonché di portatrice di handicap in condizioni di gravità.
L' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse, CP_1
essendo la ricorrente titolare di un reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso all'assegno di invalidità ed ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' è infondata. Infatti CP_1
“l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021, Rv. 661287 -
01); e nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente con le note di trattazione scritta del 1.10.2024, su cui l' nulla ha CP_1
replicato, nonché del fatto che il giudizio ha ad oggetto anche l'accertamento dello status di portatore di handicap che non ha alcun presupposto di natura reddituale, l'insussistenza del requisito reddituale non emerge in maniera evidente.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha ritenuto la ricorrente invalida all'89% e portatrice di handicap non grave, sin dalla domanda
Pagina 2 di 3 amministrativa. La ricorrente ha aderito a tali conclusioni e l' non CP_1
ha svolto alcuna contestazione.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento / rigetto del ricorso. Le spese vanno quindi poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara invalida all'89% e portatrice di Parte_1
handicap ex art. 3 co. 1 l. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condanna l' a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate in € 2700 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% distratte a favore del difensore;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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