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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5096/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente
nella causa iscritta al n. 5096/2025 promossa da nato a [...] il [...], residente a [...], (cod. Parte_1 fisc. ), assistito dall'Avv. Alessandra Putignano del Foro di Bologna, nonché, C.F._1 anche disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. Sheila Monduzzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Imola (BO), via Venturini n. 15/M
e
, nata a [...] S. Pietro Terme (BO) il 20/03/1995, residente in [...]
Borsellino n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Gioiellieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), viale Guerrazzi n. 25
SENTENZA
OGGETTO: modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 29/5/2024; il P.M è intervenuto.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato, i ricorrenti d , Parte_1 Parte_2 chiedevano la modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Bologna con decreto del 08/03/2022, reso nell'ambito del procedimento ex art. 337bis c.c. n. 7700/2021 R.G, con cui venivano recepiti gli accordi tra le parti relativi alla gestione di figlio nato a [...] il [...], dall'unione dei Per_1 ricorrenti.
Le parti hanno chiesto che, date le mutate circostanze rispetto all'epoca in cui fu emesso il decreto di cui sopra, sia sotto il punto di vista delle situazioni economiche di entrambi i genitori, sia per l'avvenuta crescita del minore, fossero recepite le nuove condizioni relative alla gestione di Per_1
pagina 1 di 5 La domanda può essere accolta, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica di quanto stabilito con decreto del
08/03/2022, reso nell'ambito del procedimento ex art. 337bis c.c. n. 7700/2021 R.G:
1) dispone che continui ad essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno la crescita e l'educazione secondo un unico e concorde progetto educativo;
2) colloca presso la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Imola, via P. Borsellino n. 21, Per_1 ove il minore fisserà la propria residenza abituale;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra le parti, il IG potrà frequentare e tenere con Parte_1 sé il figlio, secondo il seguente calendario. A partire dal 3 febbraio 2025 e sino al 5 ottobre 2025 sarà applicato il seguente calendario, a settimane alternate, c.d. “intermedio”, mentre a partire dal 6 ottobre 2025 sarà applicato il calendario “definitivo”. La finalità della presente regolamentazione è quella di assicurare una frequentazione il più possibile paritaria ed un rapporto significativo con entrambi i genitori;
In via generale il genitore con cui il figlio trascorrerà la notte lo preleverà all'uscita dalla scuola
(attualmente materna e successivamente da quella elementare e poi secondaria) e lo terrà con sé per la notte, per poi riaccompagnarlo il giorno successivo all'istituto frequentato dal piccolo (ovvero presso l'altro genitore nel caso in cui – come nel giorno di sabato - il giorno successivo non frequenti la Per_1 scuola. In questo caso sarà accompagnato presso l'altro genitore entro le ore 9:00/9:30). Per_1
CALENDARIO “INTERMEDIO”: Settimana 1: lunedì: pernottamento con il padre;
martedì: pernottamento con la madre;
mercoledì: pernottamento con il padre;
giovedì: pernottamento con la madre;
venerdì: pernottamento con la madre;
sabato: pernottamento con il padre;
domenica: pernottamento con il padre.
Settimana 2: lunedì: pernottamento con la madre;
martedì: pernottamento con la madre;
mercoledì: pernottamento con il padre;
giovedì: pernottamento con la madre;
venerdì: pernottamento con il padre;
sabato: pernottamento con la madre;
domenica: pernottamento con la madre. CALENDARIO “DEFINITIVO”: Settimana 1: lunedì: pernottamento con il padre;
martedì: pernottamento con la madre;
mercoledì: pernottamento con il padre;
giovedì: pernottamento con la madre;
venerdì: pernottamento con la madre;
sabato: pernottamento con il padre;
domenica: pernottamento con il padre.
Settimana 2: lunedì: pernottamento con la madre;
martedì: pernottamento con il padre;
mercoledì: pernottamento con la madre;
giovedì: pernottamento con il padre;
venerdì; pernottamento con il padre;
sabato: pernottamento con la madre;
domenica: pernottamento con la madre.
Gli orari di prelevamento e riaccompagnamento potranno subire modifiche nel caso in cui per Per_1 qualunque motivo, non frequenti la scuola, o per esigenze anche diverse (ad esempio connesse al suo stato di salute, ovvero a condizioni, sia di salute che lavorative dei genitori).
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche consecutivi, durante il periodo estivo, per sei giorni durante le festività natalizie (in modo da poter trascorrere con i genitori alternativamente il 24/12 ed il giorno di Natale, il 31/12 e l'1/1, e prevedendo per il 6/1 mezza giornata pagina 2 di 5 con l'uno e mezza giornata con l'altra), e per tre giorni durante le festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta.
In ogni caso, i periodi tutti sopra indicati andranno ad aggiungersi ai periodi in cui potrà stare con Per_1
i genitori secondo il calendario “ordinario”. Il calendario delle festività estive sarà concordato tenendo conto delle rispettive esigenze.
I giorni di frequentazione del figlio per qualsivoglia motivo non goduti dai genitori, sia quelli dei periodi di vacanza, sia quelli della gestione “ordinaria” potranno essere recuperati con modalità e tempistiche da concordare di volta in volta. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori (metà giornata con l'uno e metà con Per_1
l'altra, ovvero alternativamente, di anno in anno, con l'uno e con l'altra), così come ciascuno dei genitori potrà tenerlo con sé nel giorno del proprio compleanno.
I genitori potranno concordare tempi e modalità di visita differenti da quelle qui indicate ed avranno cura di fare in modo che il calendario consenta a ciascuno di loro, in modo paritario, di essere presenti alle attività extrascolatiche di Per_1
Qualora per effetto della presente regolamentazione mostrasse segni di disagio per la nuova Per_1 situazione, i genitori si impegnano ad individuare diverse soluzioni più opportune nell'interesse del minore.
In ogni caso, ogni scelta dovrà essere compiuta avuto riguardo esclusivo al benessere di ed alla Per_1 salvaguardia del suo equilibrio, che non può prescindere dal diritto del piccolo di mantenere rapporti e relazioni significative con entrambi i genitori.
4) dispone che il IG sino al mese di settembre 2025 contribuisca al mantenimento di Parte_1 corrispondendo in favore della GN , mediante bonifico bancario entro il giorno Per_1 Parte_2
15 di ciascun mese, l'importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), mentre a partire dal mese di ottobre 2025 tale importo sarà ridotto ad euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e verrà corrisposto sempre mediante bonifico sul c/c della GN entro il giorno 15 di ciascun mese;
Parte_2
5) prende atto che le parti hanno concordato nell'aprire un conto corrente intestato ad entrambi, entro il mese di ottobre 2025, a firma congiunta, ove il IG verserà mensilmente l'importo di Parte_1 euro 150,00 (centocinquanta/00) entro il 15 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Anche la GN potrà versarvi gli importi che riterrà. A partire dal Parte_2 dodicesimo anno di età di i genitori decideranno, di comune accordo, se modificare l'intestazione Per_1 del conto a favore del minore. Le parti si danno reciprocamente il consenso affinché le somme depositate sul suddetto conto corrente verranno devolute a solo al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica e con modalità da concordare. Resta inteso che, nelle more, i genitori potranno decidere di comune accorto che le somme depositate potranno essere impiegate per esigenze di carattere straordinario di (connesse in particolare ad esigenze mediche, scolastiche, ricreative e Per_1 sportive) e potranno essere prelevate sono a seguito di accordo tra i genitori;
6) dispone che le spese straordinarie nell'interesse di continueranno ad essere sostenute Persona_2 dai genitori ed nella misura del 50% ciascuno, per tali intendendosi quelle Parte_1 Parte_2 espressamente individuate nel Protocollo dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di
Bologna del 9/8/2017 (ad esclusione della spesa per la mensa scolastica che rimarrà suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno), di seguito riportato:
pagina 3 di 5 1. spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
2.spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente rispetto all'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale sarà intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla GN
, mentre le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute Parte_2 nell'interesse di saranno percepiti dai IGi ed nella Per_1 Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 5 8) prende atto che le parti hanno concordato affinché il IG possa far cessare Pt_1
l'abbonamento internet che ha sinora utilizzato la GN , dandogliene Pt_2 comunicazione;
9) dispone che possa intrattenere rapporti significativi sia con i parenti della GN Persona_2
, sia con i parenti del IG Ciò nondimeno nella gestione dell'accudimento di Pt_2 Pt_1 Per_1 verrà sempre data priorità alla disponibilità dei genitori, e, solo in caso in cui gli stessi non vi potessero provvedere, si farà ricorso all'aiuto ed al sostegno dei nonni, sia materni che paterni, ovvero, in ulteriore subordine, di terze persone che dovranno godere della fiducia di entrambi i genitori. Qualora necessario, i coniugi potranno richiedere il sostegno di figure professionali per garantire il corretto sviluppo delle relazioni parentali di Per_1
10) prende atto che i genitori prestano sin da ora il proprio consenso al rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio intestati a Per_1
11) prende atto che le parti concordano sin d'ora che il minore verrà iscritto presso la scuola Per_1 elementare corrispondente allo stradario comunale con scelta per l'istituto che prevede un orario a tempo pieno a causa delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
12) prende atto che le parti dichiarano di aver con il presente accordo definito ogni questione economica tra di loro e di non avere quindi reciprocamente pretese ulteriori e diverse rispetto a quelle connesse agli impegni assunti con il presente accordo;
13) dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data
16.7.2025________
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Carmen Giraldi
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente
nella causa iscritta al n. 5096/2025 promossa da nato a [...] il [...], residente a [...], (cod. Parte_1 fisc. ), assistito dall'Avv. Alessandra Putignano del Foro di Bologna, nonché, C.F._1 anche disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. Sheila Monduzzi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Imola (BO), via Venturini n. 15/M
e
, nata a [...] S. Pietro Terme (BO) il 20/03/1995, residente in [...]
Borsellino n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Gioiellieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), viale Guerrazzi n. 25
SENTENZA
OGGETTO: modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 29/5/2024; il P.M è intervenuto.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato, i ricorrenti d , Parte_1 Parte_2 chiedevano la modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Bologna con decreto del 08/03/2022, reso nell'ambito del procedimento ex art. 337bis c.c. n. 7700/2021 R.G, con cui venivano recepiti gli accordi tra le parti relativi alla gestione di figlio nato a [...] il [...], dall'unione dei Per_1 ricorrenti.
Le parti hanno chiesto che, date le mutate circostanze rispetto all'epoca in cui fu emesso il decreto di cui sopra, sia sotto il punto di vista delle situazioni economiche di entrambi i genitori, sia per l'avvenuta crescita del minore, fossero recepite le nuove condizioni relative alla gestione di Per_1
pagina 1 di 5 La domanda può essere accolta, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica di quanto stabilito con decreto del
08/03/2022, reso nell'ambito del procedimento ex art. 337bis c.c. n. 7700/2021 R.G:
1) dispone che continui ad essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno la crescita e l'educazione secondo un unico e concorde progetto educativo;
2) colloca presso la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in Imola, via P. Borsellino n. 21, Per_1 ove il minore fisserà la propria residenza abituale;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra le parti, il IG potrà frequentare e tenere con Parte_1 sé il figlio, secondo il seguente calendario. A partire dal 3 febbraio 2025 e sino al 5 ottobre 2025 sarà applicato il seguente calendario, a settimane alternate, c.d. “intermedio”, mentre a partire dal 6 ottobre 2025 sarà applicato il calendario “definitivo”. La finalità della presente regolamentazione è quella di assicurare una frequentazione il più possibile paritaria ed un rapporto significativo con entrambi i genitori;
In via generale il genitore con cui il figlio trascorrerà la notte lo preleverà all'uscita dalla scuola
(attualmente materna e successivamente da quella elementare e poi secondaria) e lo terrà con sé per la notte, per poi riaccompagnarlo il giorno successivo all'istituto frequentato dal piccolo (ovvero presso l'altro genitore nel caso in cui – come nel giorno di sabato - il giorno successivo non frequenti la Per_1 scuola. In questo caso sarà accompagnato presso l'altro genitore entro le ore 9:00/9:30). Per_1
CALENDARIO “INTERMEDIO”: Settimana 1: lunedì: pernottamento con il padre;
martedì: pernottamento con la madre;
mercoledì: pernottamento con il padre;
giovedì: pernottamento con la madre;
venerdì: pernottamento con la madre;
sabato: pernottamento con il padre;
domenica: pernottamento con il padre.
Settimana 2: lunedì: pernottamento con la madre;
martedì: pernottamento con la madre;
mercoledì: pernottamento con il padre;
giovedì: pernottamento con la madre;
venerdì: pernottamento con il padre;
sabato: pernottamento con la madre;
domenica: pernottamento con la madre. CALENDARIO “DEFINITIVO”: Settimana 1: lunedì: pernottamento con il padre;
martedì: pernottamento con la madre;
mercoledì: pernottamento con il padre;
giovedì: pernottamento con la madre;
venerdì: pernottamento con la madre;
sabato: pernottamento con il padre;
domenica: pernottamento con il padre.
Settimana 2: lunedì: pernottamento con la madre;
martedì: pernottamento con il padre;
mercoledì: pernottamento con la madre;
giovedì: pernottamento con il padre;
venerdì; pernottamento con il padre;
sabato: pernottamento con la madre;
domenica: pernottamento con la madre.
Gli orari di prelevamento e riaccompagnamento potranno subire modifiche nel caso in cui per Per_1 qualunque motivo, non frequenti la scuola, o per esigenze anche diverse (ad esempio connesse al suo stato di salute, ovvero a condizioni, sia di salute che lavorative dei genitori).
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per quindici giorni, anche consecutivi, durante il periodo estivo, per sei giorni durante le festività natalizie (in modo da poter trascorrere con i genitori alternativamente il 24/12 ed il giorno di Natale, il 31/12 e l'1/1, e prevedendo per il 6/1 mezza giornata pagina 2 di 5 con l'uno e mezza giornata con l'altra), e per tre giorni durante le festività pasquali, alternando il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta.
In ogni caso, i periodi tutti sopra indicati andranno ad aggiungersi ai periodi in cui potrà stare con Per_1
i genitori secondo il calendario “ordinario”. Il calendario delle festività estive sarà concordato tenendo conto delle rispettive esigenze.
I giorni di frequentazione del figlio per qualsivoglia motivo non goduti dai genitori, sia quelli dei periodi di vacanza, sia quelli della gestione “ordinaria” potranno essere recuperati con modalità e tempistiche da concordare di volta in volta. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i genitori (metà giornata con l'uno e metà con Per_1
l'altra, ovvero alternativamente, di anno in anno, con l'uno e con l'altra), così come ciascuno dei genitori potrà tenerlo con sé nel giorno del proprio compleanno.
I genitori potranno concordare tempi e modalità di visita differenti da quelle qui indicate ed avranno cura di fare in modo che il calendario consenta a ciascuno di loro, in modo paritario, di essere presenti alle attività extrascolatiche di Per_1
Qualora per effetto della presente regolamentazione mostrasse segni di disagio per la nuova Per_1 situazione, i genitori si impegnano ad individuare diverse soluzioni più opportune nell'interesse del minore.
In ogni caso, ogni scelta dovrà essere compiuta avuto riguardo esclusivo al benessere di ed alla Per_1 salvaguardia del suo equilibrio, che non può prescindere dal diritto del piccolo di mantenere rapporti e relazioni significative con entrambi i genitori.
4) dispone che il IG sino al mese di settembre 2025 contribuisca al mantenimento di Parte_1 corrispondendo in favore della GN , mediante bonifico bancario entro il giorno Per_1 Parte_2
15 di ciascun mese, l'importo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), mentre a partire dal mese di ottobre 2025 tale importo sarà ridotto ad euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e verrà corrisposto sempre mediante bonifico sul c/c della GN entro il giorno 15 di ciascun mese;
Parte_2
5) prende atto che le parti hanno concordato nell'aprire un conto corrente intestato ad entrambi, entro il mese di ottobre 2025, a firma congiunta, ove il IG verserà mensilmente l'importo di Parte_1 euro 150,00 (centocinquanta/00) entro il 15 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Anche la GN potrà versarvi gli importi che riterrà. A partire dal Parte_2 dodicesimo anno di età di i genitori decideranno, di comune accordo, se modificare l'intestazione Per_1 del conto a favore del minore. Le parti si danno reciprocamente il consenso affinché le somme depositate sul suddetto conto corrente verranno devolute a solo al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica e con modalità da concordare. Resta inteso che, nelle more, i genitori potranno decidere di comune accorto che le somme depositate potranno essere impiegate per esigenze di carattere straordinario di (connesse in particolare ad esigenze mediche, scolastiche, ricreative e Per_1 sportive) e potranno essere prelevate sono a seguito di accordo tra i genitori;
6) dispone che le spese straordinarie nell'interesse di continueranno ad essere sostenute Persona_2 dai genitori ed nella misura del 50% ciascuno, per tali intendendosi quelle Parte_1 Parte_2 espressamente individuate nel Protocollo dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di
Bologna del 9/8/2017 (ad esclusione della spesa per la mensa scolastica che rimarrà suddivisa tra i genitori nella misura del 50% ciascuno), di seguito riportato:
pagina 3 di 5 1. spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico – ricreativo – culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza.
2.spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente rispetto all'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale sarà intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
7) dispone che l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla GN
, mentre le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute Parte_2 nell'interesse di saranno percepiti dai IGi ed nella Per_1 Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno;
pagina 4 di 5 8) prende atto che le parti hanno concordato affinché il IG possa far cessare Pt_1
l'abbonamento internet che ha sinora utilizzato la GN , dandogliene Pt_2 comunicazione;
9) dispone che possa intrattenere rapporti significativi sia con i parenti della GN Persona_2
, sia con i parenti del IG Ciò nondimeno nella gestione dell'accudimento di Pt_2 Pt_1 Per_1 verrà sempre data priorità alla disponibilità dei genitori, e, solo in caso in cui gli stessi non vi potessero provvedere, si farà ricorso all'aiuto ed al sostegno dei nonni, sia materni che paterni, ovvero, in ulteriore subordine, di terze persone che dovranno godere della fiducia di entrambi i genitori. Qualora necessario, i coniugi potranno richiedere il sostegno di figure professionali per garantire il corretto sviluppo delle relazioni parentali di Per_1
10) prende atto che i genitori prestano sin da ora il proprio consenso al rilascio di passaporto e carta di identità valida per l'espatrio intestati a Per_1
11) prende atto che le parti concordano sin d'ora che il minore verrà iscritto presso la scuola Per_1 elementare corrispondente allo stradario comunale con scelta per l'istituto che prevede un orario a tempo pieno a causa delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
12) prende atto che le parti dichiarano di aver con il presente accordo definito ogni questione economica tra di loro e di non avere quindi reciprocamente pretese ulteriori e diverse rispetto a quelle connesse agli impegni assunti con il presente accordo;
13) dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data
16.7.2025________
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Carmen Giraldi
dr. Bruno Perla
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