Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 29/2025 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1
e nato in [...] il [...] Parte_2
(C.F. C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Moretti Remo ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 20/09/2022 è nato a [...] il figlio Per_1
La causa è stata trattenuta in decisione il 13/02/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., il Tribunale ritiene che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possano essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite non sono ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa sita in Cremona, Via dei Longobardi, n. 6, viene assegnata alla sig.ra con tutti i mobili che la arredano;
si dà atto che il sig. Pt_1 conferma di essersi trasferito a Calvisano, Via Pollini, 48 e di Pt_2 impegnarsi a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 20 gennaio 2025; dichiara altresì di aver prelevato i propri effetti personali e si impegna a curare in favore della signora le utenze Pt_1 domestiche entro il 20 gennaio 2025 e comunque contestualmente al cambio di residenza del medesimo;
Per_
3) si dispone l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre, ove manterrà la propria residenza. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando il figlio si trova presso di sé; Per_ 4) il padre terrà con sé il figlio n. 3 week-end al mese dal venerdì ore 20,00 sino alla domenica alle 21,00. Potrà altresì tenerlo con sé un pomeriggio nel corso della settimana. I viaggi saranno a carico del sig.
Quindi 7 giorni durante le Feste Natalizie, 3 giorni durante Pt_2 quelle Pasquali e quindici giorni, non consecutivi, durante il periodo estivo. Durante le ulteriori Festività (15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre Per_ ecc)., il padre si impegna a tenere nel caso in cui la madre sia impegnata per motivi di lavoro. In casi particolari e comunque avendo riguardo del supremo interesse del figlio minore, le parti si riservano di variare il regime di visita;
5) si dispone l'obbligo a carico del padre, sig. di corrispondere Pt_2
Per_ quale concorso per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00). importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, con decorrenza dal gennaio 2025. Le spese straordinarie per il figlio saranno ripartite al 50% tra i due genitori, come da Protocollo del Tribunale di
Cremona che le parti dichiarano di aver visionato e che vengono di seguito sommariamente indicate:
SPESE PER LA SALUTE spese mediche che non richiedano il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche preso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non collegati al Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie richieste da Istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON
GRAVE HANDICAP: spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze;
6) l'assegno UNICO verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
7) il sig. continuerà in via esclusiva a far fronte alle rate del Pt_2
Contr mutuo contratto con per l'acquisto della casa;
8) la vettura Bmw X2 resterà nella disponibilità del sig. entre la Pt_2 vettura Alfa Romeo resterà in dotazione alla signora Pt_1
9) le parti prestano assenso per il reciproco espatrio e per quello del Per_ figlio minore nonché al rilascio di documenti idonei per tale finalità. Il genitore che intende portare con sé il minore all'estero dovrà tuttavia avvisare l'altro genitore indicando la località in cui intende trascorrere la breve vacanza.
DICHIARA le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 3/4/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria