Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 1113/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1113/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7782/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
4/9/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Viscardi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., quale impresa designata per la Campania per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, difesa dall'avv. Rossella Ferraro (C.F.
) C.F._3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 22/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e
127 ter c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2002.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo: Parte_1
R.G. n. 1113/2020
- che in data 7/1/2014, alle ore 14:40 circa, percorreva a piedi il marciapiedi di
Corso IV Novembre, quartiere Barra, Napoli con direzione San Giovanni a
Teduccio;
- nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, veniva investita da un ciclomotore con a bordo due ragazzi;
- che “detto ciclomotore saliva sul marciapiedi ed investiva la Sig.ra Pt_1 provocandone la caduta allo scopo di sottrarle la borsa”;
- che in seguito a tale evento il motociclo si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro rendendo impossibile rilevarne il numero di targa e lasciando a terra essa esponente;
- che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di San Giovanni a
Teduccio;
- che, per effetto della caduta, essa istante riportava gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto
Mare di Napoli, ove i sanitari di turno le diagnosticavano “frattura torchite omerale sn;
infrazione 6° e 7° costa sn;
trauma cranio facciale con escoriazione labbro superiore ed epistassi;
mobili gli incisivi superiori centrali;
contusioni multiple;
- che, non essendo stato possibile rilevare il numero di targa del motociclo investitore, il proprietario era rimasto privo di identificazione.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi la domanda, Controparte_1 perché priva di fondamento, non avendo l'attrice fornito la prova dei fatti dedotti in citazione e tenuto conto, altresì, che la stessa non aveva sporto alcuna denuncia presso la pubblica autorità.
Procedutosi all'espletamento di prova testimoniale, nonché di indagine medico- legale, l'adito Tribunale così decideva la causa:
“a) Rigetta la domanda;
b) Compensa le spese di lite;
c) Pone a carico di parte attrice le spese di ctu”.
A fondamento della decisione di rigetto della pretesa risarcitoria il primo Giudice poneva la mancanza di prova che l'attrice fosse stata effettivamente investita dal motorino rimasto privo di identificazione, a bordo del quale si trovavano i due ragazzi che, dopo averla spinta a terra, la rapinavano della borsa, evidenziando, 3
R.G. n. 1113/2020 comunque, che l'attrice aveva omesso di presentare denuncia alle competenti autorità.
La proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva la Pt_1
dinanzi a questa Corte, deducendo quali motivi di Controparte_1
impugnazione:
- che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che l'omessa presentazione della denuncia autorizzasse a dubitare della veridicità del sinistro, tenuto conto che i fatti oggetto di causa integravano gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio
(lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni;
rapina; omissione di soccorso);
- che erronea, inoltre, era stata la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali si evinceva che il ciclomotore a bordo del quale si trovavano i due rapinatori aveva investito essa appellante, proiettandola violentemente a terra.
Pertanto, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, condannarsi la
[...]
al risarcimento di tutti i danni sofferti a causa del sinistro, da CP_1 quantificarsi nell'importo di € 19.378,00, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi anche nel presente grado di giudizio, il Fondo di Garanzia chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, perché redatto in difformità rispetto ai criteri formali richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, rigettarsi lo stesso perché privo di fondamento, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Così riassunti i termini della controversia, va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Al riguardo, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di 4
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primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969;
Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489;
Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1
ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto della domanda.
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Quanto alla prima doglianza, relativa alla rilevanza probatoria della mancata presentazione di denuncia alla pubblica autorità, occorre osservare che, a ben vedere, il Tribunale non ha manifestato dubbi sulla veridicità dei fatti allegati in citazione a causa della omessa denuncia, in quanto: 5
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- ha affermato soltanto in linea astratta e generale che la mancanza di denuncia alla pubblica autorità possa dar luogo a perplessità circa l'effettiva riconducibilità di un sinistro stradale ad un autore rimasto non identificato perché repentinamente allontanatosi dal luogo dell'incidente;
- nello specifico, invece, come si legge in sentenza, il Giudice di prime cure ha invece così precisato: “ …la denuncia non risulta presentata alle competenti
Autorità, il che tuttavia è solo uno degli elementi da considerare ai fini della decisione soprattutto alla luce del fatto che i testi escussi davano atto dell'intervento dei CC e che dal referto di PS emerge come sia stata denunciata la rapina della borsa e che, quindi, le competenti autorità avranno di certo proceduto d'ufficio alla ricerca degli autori del delitto”;
- ne deriva che, in concreto, il rigetto della pretesa risarcitoria non risulta in relazione logica con la circostanza relativa alla mancanza di specifica denuncia.
Né è fondato il rimprovero mosso al Tribunale di Napoli in merito alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte.
In proposito, il Collegio condivide le ragioni esposte nella pronuncia di primo grado circa la carenza di prova che il motorino abbia attinto materialmente una parte del corpo della , provocandone in tale modo la caduta a terra. Pt_1
E' opportuno, innanzitutto, riportare pedissequamente le dichiarazioni testimoniali così come verbalizzate nel giudizio di primo grado (v. verb. ud. 4/5/2017).
La teste ha dichiarato: “ho visto che c'era sul marciapiedi di Testimone_1 fronte una signora (che ho saputo essere l'attrice) che camminava;
si sono avvicinati due ragazzi a bordo di uno scooter con il cappello calato in testa, che non ne consentiva il riconoscimento;
sono saliti con lo scooter sul marciapiedi e si sono letteralmente buttati sulla signora, che è caduta a terra, ed a quel punto hanno preso la borsa e sono scappati;
tutto è avvenuto in una manciata di secondi”.
La teste ha riferito quanto segue: “ho visto, ad un certo Testimone_2
punto, due giovani a bordo di uno scooter o un motorino (non posso essere più precisa) che hanno buttato a terra la signora;
in pratica, sono saliti con il motorino sul marciapiedi andando contro la signora, che è caduta a terra;
mi sono avvicinata e lei aveva sangue che le usciva dalla bocca ed era a terra”.
Ebbene, la descrizione dei fatti offerta dalle testimoni non consente di affermare, secondo la regola logico-statistica del “più probabile che non”, la quale com'è 6
R.G. n. 1113/2020 noto governa l'accertamento probatorio in sede di giudizio civile, che la Pt_1
sia caduta a terra per essere stata colpita fisicamente dal ciclomotore, ossia a causa di un vero e proprio investimento da parte del conducente dello stesso. Avuto riguardo alle riportate dichiarazioni testimoniali, nelle quali manca ogni riferimento preciso ad un impatto fra il veicolo a due ruote ed il corpo della vittima, e tenuto conto del riferito “scippo” perpetrato ai danni della stessa, v'è motivo di ritenere che la caduta a terra sia stata provocata dalle manovre poste in essere dai due malviventi per impossessarsi della borsa. Detta conclusione è rafforzata, in mancanza di ogni concreto riferimento al punto del corpo della donna che sarebbe stato colpito dal motorino, dal rilievo che verosimilmente, secondo l'id quod plerumque accidit, i due giovani a bordo del veicolo:
- ebbero modo di strattonare bruscamente la vittima allo scopo di sottrarle con rapidità la borsa, provocandone la caduta, per poi darsi alla fuga;
- ovvero, come riferito in particolare dalla teste , dapprima spinsero a Tes_1
terra la signora e, quindi, le sottrassero la borsa, per poi fuggire.
In definitiva, come correttamente argomentato dal primo Giudice, dalle deposizioni dei testi non si rinviene la prova che i danni sofferti dalla Pt_1 siano stati causati dall'urto del veicolo in movimento, piuttosto che dal comportamento posto in essere dal conducente e/o dal trasportato, integrante gli estremi di un'aggressione fisica in danno della stessa per appropriarsi della borsa, con la conseguenza che il fatto esorbita dal perimetro dei rischi assicurati dal
Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Inoltre, come pure rimarcato dal Giudice di prime cure, con motivazione non attinta da specifica doglianza dell'appellante, dal referto del pronto soccorso in atti emergono lesioni subite dall'istante a tutto il lato sinistro “(frattura torchite omerale, costole sinistre, dolore all'anca sinistra, oltre ad un trauma cranio facciale e mobilità dei denti, conseguenza presumibilmente della caduta al suolo) senza che vi sia segno dell'impatto del motociclo sul lato destro con ciò rendendo incerto se la caduta sia stata causata da un investimento del motorino o da una spinta a terra da parte degli autori del reato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva. 7
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Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 4/3/2020, Parte_1
nei confronti della quale impresa designata per la Campania Controparte_1
per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, avverso la sentenza n.
7782/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 4/9/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna la al pagamento, in favore della nella Pt_1 Controparte_1 indicata qualità, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 450,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante di un Parte_1
ulteriore importo pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il giorno 11/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.