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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERARDINELLI Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 predetto difensore, via Cavour n. 104, Firenze nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLI CP_1 C.F._2
EN , ed elettivamente domiciliata presso e nella Email_2 casella di posta elettronica certificata del medesimo difensore, avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 16 ottobre 1999 Parte_1 matrimonio con , dall'unione con il quale è nato il figlio, , il 17 settembre CP_1 Per_1
2002; ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvono, in particolare, nella previsione per cui la signora lascerà
l'immobile di proprietà esclusiva di lui ricorrente e che venisse rispettata la volontà del figlio di risiedere nell'abitazione paterna, oltre a non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della resistente.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo CP_1 alla pronuncia di separazione personale, ha però chiesto che la stessa fosse addebitata al coniuge e, in punto di condizioni accessorie, assegnarsi a sé la casa coniugale, per ivi abitarvi assieme al figlio, anche in caso di accertata autosufficienza economica del figlio, porsi a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di € 150,00 mensili, più Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché condannarsi il al risarcimento del danno endofamiliare nei Pt_1 suoi confronti pari ad € 50.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Ha chiesto, altresì, disporsi che i genitori intestino al 100% al figlio l'immobile sito in Riotorto o, in caso di accertata indipendenza economica di , disporre la vendita dell'anzidetto immobile. Da ultimo, ha Per_1 domandato accertarsi e dichiararsi che lei resistente è creditrice nei confronti del di una somma Pt_1 pari ad € 80.000,00 e condannare, dunque, il resistente al relativo pagamento.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e ammesse le prove orali richieste dalle parti. All'udienza del 2 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione non definitiva.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni di ordine economico.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cerreto Guidi (FI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Cerreto Guidi (FI), il 16 ottobre 1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Cerreto Guidi (FI) al n. 32, parte II, serie
A, anno 1999.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 23/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERARDINELLI Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_1 predetto difensore, via Cavour n. 104, Firenze nei confronti di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAESTRELLI CP_1 C.F._2
EN , ed elettivamente domiciliata presso e nella Email_2 casella di posta elettronica certificata del medesimo difensore, avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per entrambe le parti pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha allegato di aver contratto il 16 ottobre 1999 Parte_1 matrimonio con , dall'unione con il quale è nato il figlio, , il 17 settembre CP_1 Per_1
2002; ha allegato il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale. Ha concluso, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvono, in particolare, nella previsione per cui la signora lascerà
l'immobile di proprietà esclusiva di lui ricorrente e che venisse rispettata la volontà del figlio di risiedere nell'abitazione paterna, oltre a non prevedere alcun assegno di mantenimento in favore della resistente.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo CP_1 alla pronuncia di separazione personale, ha però chiesto che la stessa fosse addebitata al coniuge e, in punto di condizioni accessorie, assegnarsi a sé la casa coniugale, per ivi abitarvi assieme al figlio, anche in caso di accertata autosufficienza economica del figlio, porsi a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio con la somma di € 150,00 mensili, più Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia, nonché condannarsi il al risarcimento del danno endofamiliare nei Pt_1 suoi confronti pari ad € 50.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Ha chiesto, altresì, disporsi che i genitori intestino al 100% al figlio l'immobile sito in Riotorto o, in caso di accertata indipendenza economica di , disporre la vendita dell'anzidetto immobile. Da ultimo, ha Per_1 domandato accertarsi e dichiararsi che lei resistente è creditrice nei confronti del di una somma Pt_1 pari ad € 80.000,00 e condannare, dunque, il resistente al relativo pagamento.
All'esito della prima udienza di comparizione, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e ammesse le prove orali richieste dalle parti. All'udienza del 2 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione non definitiva.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle questioni di ordine economico.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cerreto Guidi (FI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Cerreto Guidi (FI), il 16 ottobre 1999, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Cerreto Guidi (FI) al n. 32, parte II, serie
A, anno 1999.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 23/12/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina