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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2356/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 11 aprile 2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Boschieri, del Parte_1
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Bordignon, del Foro di Venezia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per parte attrice opponente: “Nel merito, in via principale: accertato e dichiarato, per tutti i motivi suesposti in narrativa, il difetto del requisito legislativamente previsto per l'accoglimento della pretesa creditoria fatta valere nel giudizio monitorio, revocarsi il decreto ingiuntivo telematico n.
1 368/2022 emesso dal Tribunale di Padova in data 21.02.2022 in seno al procedimento monitorio rubricato al n. 866/2022 R.G. e notificato all'odierno attore-opponente in data 03.03.2022 e, per l'effetto, rideterminare la pretesa creditoria della società in €. 16.383,93 oltre I.V.A. in forza della CP_1
relazione sostitutiva della relazione di liquidazione 1° e 2° S.A.L. redatta dalla
Direzione dei Lavori in data 07.04.2022, nella persona del Geom.
[...]
. Parte_2
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la non scarsa importanza dell'inadempimento posto in essere della società in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore Sig. e, conseguentemente, pronunciare, ai sensi e per Parte_3
gli effetti del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto d'appalto e, per l'effetto, ordinare alla società CP_1
l'immediata restituzione in favore dell'odierno attore-opponente della piena ed integrale disponibilità del cantiere sito in Via E. Fermi n. 20, 35010
Vigodarzere (PD), sgombro da persone e beni con relativo oneri a carico della affinché il Sig. possa ridare impulso alle opere CP_1 Parte_1
di ristrutturazione e di ampliamento dell'immobile, con il consequenziale completamento delle medesime.
Nel merito, in via ulteriormente riconvenzionale: accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, la responsabilità contrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della società per la CP_1
violazione degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto e pertanto accertare e dichiarare il controcredito vantato dal Sig. nei confronti della Parte_1
società convenuta-opposta per tutti i danni subiti, e per l'effetto condannare la società al pagamento della somma di Euro €. 68.658,41, ovvero CP_1
della diversa maggior o minor somma che dovesse essere provata in corso di
2 causa, con compensazione parziale del residuo credito vantato da CP_1
pari ad Euro 18.022,33, ovvero della diversa maggior somma che dovesse risultare dagli atti del giudizio, e consequenziale revoca integrale del decreto ingiuntivo telematico n. 368/2022 Ing., n. 866/2022 R.G., emesso dal
Tribunale di Padova il 21.02.2022.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite liquidate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018,
oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a., come per legge.
In via istruttoria: come da nota di precisazione delle conclusioni”;
per parte convenuta opposta: “Nel merito in via principale: respingersi ogni domanda ex adverso formulata siccome inammissibile e infondata per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto: confermarsi il D.I. n. 368/2022 in questa sede opposto anche in punto di spese.
In via subordinata: in caso di revoca del D.I. opposto, accertarsi e dichiararsi tenuto al pagamento dei lavori svolti secondo quanto Parte_1
previsto dal contratto di appalto del 2.12.2020 e di cui alle n. 2 fatture azionate e per l'effetto: condannarsi a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di 34.291,98 euro o la diversa minore somma che sarà determinata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie siccome formulate con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 c.p.c. depositate rispettivamente il 20.3.2023 e l'11.4.2023.
Con il favore di spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1.1 Con atto di citazione dell'11 aprile 2022 (notificato in pari data),
[...]
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 368/2022, emesso Parte_1
dal Tribunale di Padova il 18 febbraio 2022 a favore di per CP_1
l'importo di € 34.291,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria,
quale preteso credito a saldo del 1° e del 2° S.A.L. riferito al 3° acconto del corrispettivo previsto dalle parti con il contratto di appalto datato 2.12.2020,
stante la contabilità vistata dalla Direzione Lavori mediante la relazione del
21.10.2021.
A fondamento della opposizione proposta, ha evidenziato Parte_1
che, in forza del contratto stipulato il 2.12.2020, aveva assunto CP_1
l'obbligo di completare la ricostruzione del fabbricato residenziale sito a
Vigodarzere, via E. Fermi n. 20, a fronte della corresponsione da parte del committente dell'importo, a misura, pari a € 232.761,91, Iva esclusa – al netto dello sconto fissato nella misura di 7,455% oltre che comprensivo degli oneri della sicurezza stimati a € 15.281,62 -, da versare in sei acconti (due fissi e i restanti determinati in base alla effettiva contabilità presentata dall'appaltatrice); che, nello specifico, tale contratto era stato sottoscritto a seguito dell'interruzione del rapporto in essere con la società
[...]
cui era stata inizialmente Controparte_2
commissionata l'opera (contratto di appalto del 16.10.2019); che le fatture n.
57 e 58 del 29.12.2021, azionate in via monitoria da erano state CP_1
da quest'ultima emesse sulla scorta della relazione per la definizione del 1° e
2° S.A.L. correlato al completamento della copertura del fabbricato (3°
acconto) datata 21.10.2021; che, tuttavia, la medesima era stata rettificata dallo stesso direttore lavori redigente il 7.04.2022, con riduzione ad €
16.383,93 del corrispettivo dovuto per le lavorazioni eseguite dall'appaltatrice,
4 di qui la richiesta di revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto per erronea quantificazione della pretesa creditoria.
Parte opponente ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, oltre che di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c., in considerazione dell'inadempimento di alle obbligazioni prescritte dagli artt. 6, 4, CP_1
3, 7 e 8 del contratto di appalto (ossia ritardi nei tempi di esecuzione delle opere;
difetti nelle opere svolte, quanto, in particolare, alle imperfezioni riportate sulle travi del tetto;
fatture emesse in difetto di preventiva approvazione della contabilità ad opera della committente – con conseguente non conformità delle medesime ai criteri di cui al DL n. 34/2020 funzionali alle detrazioni fiscali previste in contratto “Sismabonuns 110%” “Ecobunus 110%”
-; omessa comunicazione preventiva alla Direzione lavori in ordine alla variazione nella quantità dell'opera superiore al 5%; mancata osservanza delle direttive della direzione lavori e omessa manutenzione del cantiere).
1.2 Nel giudizio così incardinato si è costituita chiedendo il CP_1
rigetto dell'opposizione ed insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, ha contestato in fatto e in diritto, la fondatezza dell'opposizione proposta da , evidenziando, fra l'altro, la tardività e, altresì, Parte_1
l'erroneità della relazione sostitutiva del Direttore lavori , Parte_2
essendo la stessa postuma alle fatture n. 57 e 58 del 29.12.2021, nonché
vista l'inclusione nella relativa contabilizzazione di voci non considerate dal precedente elaborato attinente al 1° e 2° S.A.L..
La società opposta ha, inoltre, eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria svolta dal deducendo la genericità delle contestazioni Parte_1
5 sollevate dall'opponente e l'imputabilità all'opponente medesimo dei lamentati ritardi e del mancato beneficio dei bonus di cui sopra.
1.3 Con ordinanza del 15 luglio 2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione (udienza del 12
ottobre 2022 nel corso del quale si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti) e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio sul quesito formulato nell'ordinanza del 19 aprile 2023.
La causa passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 30 gennaio 2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le domande di vanno accolte nei limiti di seguito esposti. Parte_1
2.1 Come si evince dalla esposizione che precede, il presente giudizio trae origine, in fatto, dalla stipulazione, in data 2.12.2020, del contratto di appalto fra il committente e l'appaltatrice (doc. 23 di Parte_1 CP_1
parte opponente). In forza di tale contratto, assunse l'obbligo di CP_1
completare le lavorazioni relative al fabbricato residenziale di proprietà del
, sito a Vigodarzere (Pd), via E. Fermi n. 20, lavorazioni dapprima Parte_1
affidate dal committente ad altra società (Costruzioni e Restauri F.lli Menorello
s.n.c. - cfr. contratto di appalto del 16.10.2019, doc. 2 di parte opponente - fino all'esercizio del diritto di recesso di quest'ultima cfr. docc. 8 e 6 di parte opponente).
I contraenti pattuirono il corrispettivo di € 232.761,91 oltre Iva (al netto dello sconto applicato del 7,455% e al lordo degli oneri per la sicurezza stimati in €
15.281,62), con la precisazione che detto prezzo era quello presunto derivante dal computo metrico estimativo redatto dal progettista ed allegato al
6 citato contratto;
che l'appaltatrice avrebbe preventivamente comunicato alla direzione lavori le variazioni nelle lavorazioni superiori al 5% rispetto a quelle conteggiate nel computo metrico e che il prezzo sarebbe stato suddiviso in plurimi acconti corrisposti ad avanzamento lavori, tra cui, per quanto qui interessa, il terzo acconto da pagare “secondo contabilità al completamento
della copertura” (artt. 3 e 4 contratto).
Sul presupposto che nella relazione del 21 ottobre 2021 il Direttore dei Lavori
avesse accertato la debenza dell'importo di € 31.822,56 oltre Iva, quale saldo del primo e del secondo stato avanzamento lavori (doc. 32 opponente),
ha emesso le fatture n. 58 e n. 59 del 29.12.2021 per l'importo CP_1
complessivo di € 34.221,98 (Iva inclusa), fatture che, poi, sono state azionate in sede monitoria. D'altro canto, , nello svolgere, Parte_1
l'opposizione che ci occupa ha contestato la debenza dell'importo ingiunto evidenziando, in buona sostanza, di non avere approvato le risultanze della contabilità e della citata relazione dell'ottobre 2021, evidenziando che alcuni mesi dopo (nell'aprile 2022) il Direttore dei Lavori quantificò nel minor importo di € 16.383,93 la somma dovuta dal committente alla società (doc. 47 CP_1
attore opponente).
2.2 Ciò detto, mette conto ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza della ragione di credito azionata dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., con la conseguenza che la “plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove
prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria,
dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli
7 elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa
e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (per tutte Cass. 12.11.2024
n. 32959).
È, dunque, legittima la disamina in questa sede della “seconda relazione”
redatta nel mese di aprile 2022, ossia in data successiva al ricorso monitorio ed alla emissione del decreto qui opposto (febbraio 2022).
Vale ora la pena riportare espressamente gli accordi contrattuali in ordine al prezzo ed alle tempistiche di pagamento così come enunciati negli artt. 3 e 4
del contratto del 2.12.2020. L'art. 3 stabilisce che: “il lavoro verrà eseguito a
misura secondo i prezzi indicati nell'allegato Computo Metrico Estimativo. Il
prezzo complessivo derivante dal computo metrico, del lavoro affidato in
appalto con modalità “a misura” risulta pari a € 250.281,62 IVA esclusa,
comprensivo degli oneri per la sicurezza. Detto prezzo pertanto include quello
relativo agli oneri per la sicurezza, che vengono stabiliti/stimati pari a €
15.281,62 dell'importo lavori di cui sopra non soggetti a ribasso. Su detto
prezzo è stato convenuto uno sconto pari a 7,455 % pertanto il totale pattuito
al netto dello sconto e comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari a €
232.761,91 oltre IVA nei termini di legge. Detto sconto verrà applicato ad ogni
singolo prezzo unitario.
L'importo complessivo dei lavori indicato si intende presunto in quanto
derivante da computo metrico preventivo redatto dal progettista e soggetto a
contabilizzazione in base alle quantità poste in opera misurate secondo
dettami impartiti nel computo metrico e moltiplicate per i rispettivi prezzi unitari
descritti nel medesimo documento comunque escluso di IVA, spese tecniche,
oneri comunali ecc., si intende cioè riferito alla sola competenza dell'impresa
esecutrice riferita alle opere oggetto di appalto” (cit. doc. 23 di parte opponente).
8 Per quanto riguarda le tempistiche di pagamento, i contraenti avevano previsto vari acconti di cui i primi due furono indicati in misura fissa (€
40.000,00 per il primo acconto ed € 25.000,00 per il secondo acconto), mentre per la quantificazione degli altri fu prevista la presentazione di un'effettiva contabilità coerentemente con le lavorazioni svolte dall'appaltatrice (“saldo
previa verifica contabilità vistata dalla D.L. entro 30 giorni dal completamento
delle opere da contratto” – cfr. art. 4 del contratto di appalto).
Come già osservato, il presente giudizio attiene al pagamento del terzo acconto, da pagare al “completamento della copertura” (cit. art. 4).
Pacifico che le fatture azionate in sede monitoria non possano – per la loro natura di atto di formazione unilaterale - avere valore probatorio dirimente nel presente giudizio, bisogna prendere le mosse dalla constatazione che i contraenti pattuirono un prezzo “a misura” (cit. doc. 23 art. 3), cosicché il corrispettivo, a differenza del prezzo stipulato “a corpo”, va determinato nella sua effettiva entità al termine dei lavori appaltati, sommando le componenti dell'opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato ed è proprio questa la finalità della relazione redatta dal Direttore dei Lavori. La previsione contrattuale appena ricordata porta anche ad escludere che, come prospettato società opposta (pag. 12 comparsa conclusionale), si possa prendere a base di calcolo il computo metrico estimativo del 25.7.2019, essendo questo “solo preventivo”, funzionale a determinare il prezzo contrattuale (infatti è allegato al contratto) e soggetto ad una verifica di effettiva contabilità delle opere.
Stante la (non trascurabile) divergenza tra le due relazioni redatte dal Direttore
dei Lavori geom. , appare opportuno ricordare quanto Parte_2
enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine a siffatti documenti: “(..)
Non costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum)
la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a
9 meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente
e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua
accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per
conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come
rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un
contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la
rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (per tutte
Cass. 25.5.2024 n. 14399).
Ebbene, il fatto che non avesse approvato la relazione Parte_1
dell'ottobre 2021 emerge dalla copiosa corrispondenza intercorsa con l'appaltatrice doc. 34 opponente, mail del 25.11.2021: CP_1
“premesso che in questo periodo stiamo analizzando il SAL delle opere
eseguite e in generale la contabilità lavori in cui si determinano degli importi
che non sono condivisi totalmente tra te e e questo in relazione a Pt_3
quanto si è generato precedentemente alla mia direzione lavori”; doc. 39
opponente, mail del 1.01.2022: “la contabilità come ben noto è ancora oggetto
di verifica ed è stata da me più volte e ampiamente contestata alla dei
direzione lavori anche in sua presenza”; doc. 45 opponente, mail del
12.02.2022, inviata dal direttore lavori : “in merito a predetta Parte_2
contabilità andrà ad incidere anche la revisione della mia relazione datata
21.10.2021 e trasmessa dal mio studio a tutte le parti con mail del 22.10.2022
poiché sono stati forniti di recente dal committente ulteriori documenti contabili
(documenti questi ultimi già inviati dal committente al tempo e presumo
smarriti con il decesso di ) che giustificano tutte le mail di Parte_4
contestazione ricevute ad oggi dal committente sia per la contabilità sia per le
fatture, peraltro già oggetto di contestazione e di richiesta di storno immediato
sia dal committente che dal sottoscritto”; nonché doc. 11 di parte opposta,
10 mail del 25.11.2021: “a seguito degli incontri e telefonate intercorsi il
committente non riteneva corretta la determinazione dell'importo del 3°
acconto, imputabile alla non chiara definizione dei precedenti rapporti
economici intercorsi tra l'attuale impresa ( e la precedente ( ) CP_1 CP_2
prima dell'incarico affidatomi”).
Il carteggio appena evidenziato è sufficiente per ritenere che il committente non approvò la contabilità di cui alla relazione dell'ottobre 2021. Parte_1
Tuttavia, il fatto che abbia emesso le citate fatture n. 57 e n. 58 CP_1
del 29.12.2021 sulla base della relazione in contestazione ed in assenza dell'avallo del committente, non costituisce – contrariamente agli assunti dell'opponente - di per sé inadempimento, per di più (contrariamente Parte_1
agli assunti dell'odierno opponente) idoneo a supportare una domanda di risoluzione del contratto.
Va, infatti, osservato che, se è vero che, in base all'art. 3 del contratto (cit.
doc. 23 opponente), la fatturazione delle lavorazioni sarebbe dovuta avvenire all'esito del controllo della contabilità di riferimento da parte del direttore lavori e della approvazione da parte del committente, è altrettanto vero che, in base all'art. 4, l'emissione della fattura sarebbe avvenuta sulla base della contabilità
vistata dal Direttore dei Lavori.
Ora, anche a voler ritenere che non si sia attenuta alle CP_1
prescrizioni contrattuali in ordine alle tempistiche di emissione delle fatture in questione, è indubbio che tale condotta non integri un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, sia perché non è contestato che le lavorazioni sottese alle dette fatture siano state effettivamente realizzate, sia perché, come di seguito esposto, la modifica della relazione dell'ottobre 2021
(su cui le fatture de quibus si fondano) dipese anche da una originaria incompletezza della documentazione.
11 Infatti, la redazione di una seconda relazione da parte del Direttore dei Lavori
geom. trova giustificazione anche nella spiegazione che egli stesso Parte_2
ha fornito e cioè la sopravvenuta disponibilità di ulteriore documentazione: “Si
rendeva necessaria però una revisione in base al rinvenimento di
documentazione del defunto geom. , avvenuta il 20 maggio Parte_4
2021. Tale documentazione non è stata a noi accessibile per un considerevole
periodo di tempo, a seguito del sequestro della stessa, derivante da
circostanze legate alla scomparsa del geom. . Si rendeva inoltre Parte_4
necessaria detta revisione sulla scorta delle riserve e contestazioni già
manifestate dal committente, che hanno reso necessari ulteriori rilievi, calcoli
di contabilità e verifiche tecniche” (cfr. p. 2 cit. doc. 47). Va, infatti, evidenziato che il precedente Direttore dei Lavori venne a mancare e che dopo tale evento si aprì un procedimento penale.
2.3 Poiché le odierne parti in causa basano il calcolo del quantum dovuto sulla relazione dell'ottobre 2021 – la convenuta opposta – o sulla CP_1
relazione dell'aprile 2022 – l'attore opponente -, è Parte_1
necessario esaminare i punti sui quali le due relazioni concordano ed i punti sui quali divergono.
Entrambe le relazioni evidenziano che l'importo pattuito di € 232.761,91 è dato dalla somma del vero e proprio corrispettivo delle opere, ammontante ad €
217.479,44 già operato lo sconto del 7,455%, e degli oneri di sicurezza,
ammontanti ad € 15.281,62, sui quali non è stato applicato lo sconto;
i punti sui quali le due relazioni divergono sono i seguenti: 1) la questione della riduzione dei lavori eccedenti del 5% quelli preventivati che non sarebbero stati comunicati al Direttore dei Lavori;
2) la questione del calcolo degli oneri di sicurezza;
3) la questione del computo di € 10.000,00 pagati alla società
12 Pegaso dalla precedente appaltatrice;
4) la questione del computo CP_2
di € 650,00 euro per la predisposizione di tubi per il solare termico.
2.3.1 Il primo punto attiene alla contabilizzazione o meno delle lavorazioni che risultino superiori al 5% rispetto a quelle conteggiate nel computo metrico estimativo, qualora non siano state previamente comunicate alla Direzione dei
Lavori.
Tale questione si aggancia alla previsione contrattuale in base alla quale per lavorazioni “superiori al 5% di quelle conteggiate nel C.M.E.” (art. 3 contratto)
l'impresa si impegnava a comunicarle preventivamente alla Direzione dei
Lavori.
A parere di questo Giudice non convince la tesi della società opposta secondo cui la disponibilità del computo metrico iniziale e della relazione dell'ottobre
2021 costituirebbe prova di una preventiva comunicazione, giacché la citata previsione contrattuale è chiara nel senso della previsione di una comunicazione preventiva all'evidente fine di evitare che il committente si trovi a dover sopportare dei costi non preventivati e riconducibili ad un'iniziativa unilaterale dell'appaltatore.
Vero è che, a fronte della previsione contrattuale in questione, nessuna conseguenza è stata prevista dai contraenti in relazione all'omesso avviso,
cosicché, stante il generale richiamo alle norme del codice civile per tutto quanto non espressamente pattuito (“15. Per tutto quanto non previsto dal
presente contratto e dal capitolato d'appalto si rinvia alle norme del codice
civile in materia di appalti” – doc. 23 opponente), si deve tenere conto dei principi in materia di appalto, tra cui quelli desumibili anche dall'art. 1660 c.c.
che disciplina il caso di variazione funzionali all'esecuzione dell'opera a regola d'arte.
13 Ebbene, l'elaborato peritale, alle cui considerazioni e conclusioni ci si riporta,
apparendo esso immune da vizi logici e svolto secondo criteri di valutazione condivisibili, ha rilevato la natura necessaria delle variazioni quantitative apportate dall'appaltatrice: “in linea tecnica, le opere che hanno superato il 5%
del valore dell'opera, di cui al contratto 02.12.2020, sono risultate necessarie
all'esecuzione a regola d'arte dell'edificio in quanto consistono in maggiori
quantità di materiali forniti e posati così come verificato in sito nei vari
sopralluoghi in contraddittorio con CC.TT.PP. e parte attrice opponente” (cfr.
p. 15 c.t.u.).
Ritiene, quindi, questo Giudice di conformarsi alla quantificazione del dovuto effettuata dal consulente tecnico d'ufficio in relazione all'ipotesi di calcolo
(conformemente al quesito) che tiene conto delle variazioni superiori al 5%.
Poiché la parte opponente ha argomentato la risoluzione del contratto anche in ragione di siffatte variazioni, si ritiene di poter sin da subito esaminare tale aspetto ed anticipare che siffatta richiesta non merita accoglimento.
Sul punto appare sufficiente rilevare che, anche prendendo a parametro la relazione dell'aprile 2022 (ossia la relazione sulla cui base lo stesso Parte_1
ha fondato l'opposizione che ci occupa), il corrispettivo dovuto ammonta ad €
132.351,46 (doc. 47 opponente), a fronte di un sovrapprezzo correlato alle variazioni superiori alla soglia del 5% ammontante ad € 4.723,94. Si ricorda,
infatti, che secondo pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità:
”lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione
operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da
parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza
dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale
valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in
primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento
14 abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in
astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio
effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio
sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la
considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel
comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o
una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o
una protratta tolleranza dell'altra” (cfr. per tutte Cass. 21.7.2021, n. 20874).
Pertanto, va sul punto rigettata la domanda di risoluzione del contratto.
2.3.2 Tornando alla disamina della contestazione dell'importo azionato in sede monitoria, il secondo punto attiene alla modalità di calcolo degli oneri di sicurezza, ossia se essi debbano essere calcolati per intero in conformità alla previsione contrattuale di € 15.281,62, come sostiene la società o se CP_1
debbano essere calcolati in proporzione alle opere eseguite in conformità alla relazione dell'aprile 2022, come sostiene l'odierno opponente.
Sul punto appare utile prendere le mosse dalla consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha, per un verso, illustrato quali sono state in concreto le voci componenti gli oneri di sicurezza (dispositivi di protezione individuale,
sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze, formazione/addestramento,
servizio di prevenzione e protezione dei rischi, tutti costituenti costi aziendali -
cfr. p. 22 c.t.u.) e, per altro verso, ha chiarito che gli oneri sicurezza in questione vanno distinti dai costi della sicurezza previsti dall'art. 100 del D.lgs.
n. 81/2008 e riportati all'interno del piano di sicurezza (par. 4 dell'allegato XV
del D.lgs. 81/2008). A pag. 23 del proprio elaborato il consulente tecnico d'ufficio ha esposto: “non esiste una totale proporzione percentuale correlabile
all'importo dei lavori, ma una stima basata in parte sullo stato di avanzamento
dell'opera e in parte dai costi che ogni azienda deve sostenere per la
15 sicurezza delle proprie maestranze. Pertanto, considerato che buona parte dei
costi della sicurezza sono stati sostenuti quali ponteggi, recinzioni, allestimenti
di carattere generale;
quelli del personale invece (ossia gli oneri sicurezza)
possono essere commisurati allo stato di avanzamento dei lavori, per questo
si ritiene congruo valutare nell'80% i suddetti costi rispetto al 100% dell'opera
finita” (cfr. p. 23).
Ci si conforma, pertanto, alla quantificazione degli oneri di sicurezza in €
12.225,30, pari all'80% dei previsti oneri, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. all. 5.1).
2.3.3 Il terzo punto attiene alla determinazione dell'acconto da detrarre agli importi di cui 1° e 2° SAL, sulla cui base va quantificato il terzo acconto per cui
è causa: a detta della società va decurtato l'importo di € 30.000,00, CP_1
pari alla somma erogata dal alla detta società a titolo di primo Parte_1
acconto, laddove a detta del va decurtato il maggior importo di € Parte_1
40.000,00, avendo l'appaltatrice incassato ulteriori € 10.000,00 dalla precedente appaltatrice . CP_2
Pacifico che il abbia pagato a complessivi € 30.000,00 Parte_1 CP_1
in forza delle fatture n. 4 e 5 del 30.1.2021 (docc. 24 e 25 opponente) ed ulteriori complessivi € 25.000,00 in forza delle fatture n. 11 e 12 del 31.3.2021
(docc. 26 e 27 opponente), è indubbio che i suddetti 30.000,00 euro attengono al primo acconto, laddove gli altri 25.000,00 euro attengono al secondo acconto in conformità all'art. 4 del contratto.
Si tratta ora di stabilire, al fine di quantificare l'ammontare del terzo acconto,
se debbano essere decurtati i ridetti 30.000,00 euro pagati dal alla Parte_1
società oppure i ridetti 30.000,00 maggiorati di altri 10.000,00 euro CP_1
che, in base al citato art. 4 del contratto, la società dichiara di avere ricevuto dalla “precedente impresa operante”.
16 Va subito detto che non colgono nel segno le considerazioni esposte dall'odierna opposta in ordine al pagamento delle fatture n. 20 del 23.7.2020 e n. 28 dell'1.9.2020 per un totale di € 52.032,53 e pari all'importo che CP_1
aveva ricevuto da Costruzioni e Restauri F.lli Menorello s.n.c. per le
[...]
lavorazioni eseguite, importo che, all'evidenza, la società aveva CP_2
ricevuto dal committente (pag. 14 comparsa conclusionale). Parte_1
Infatti, sebbene si possa convenire con l'odierna opposta che in tali fatture non emerge il pagamento dei 10.000,00 euro di cui si controverte, è assorbente la previsione contrattuale di cui al più volte citato art. 4 in base alla quale CP_1
ha dichiarato, rilasciandone contestuale quietanza, di avere già ricevuto €
[...]
40.000,00 a saldo del primo acconto, precisando di “avere già ricevuto la
somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) oltre iva nei termini di legge
attraverso pagamento effettuato dalla precedente impresa operante secondo
accordi ben riconosciuti dalle parti”.
Non vi è, dunque, motivo per non decurtare l'intero acconto ricevuto, giacché,
seguendo la tesi della società quest'ultima incasserebbe due volte CP_1
l'importo di € 10.000,00.
2.3.4 Il quarto punto attiene al computo o meno dell'importo di € 650,00 in relazione alla predisposizione di tubi per il solare termico.
A detta dell'opponente si tratta di opera extra-capitolato mai concordata, né
approvata, cosicché la relativa voce di spesa va decurtata.
Sul punto va anzitutto richiamato quanto enunciato dal consulente tecnico d'ufficio a pag. 31 del proprio elaborato ove chiarisce che si tratta della posa della tubazione di mandata e di ritorno dell'impianto solare termico, cosicché,
considerati la natura dell'opera ed il fatto che la tubazione in questione è
funzionale all'impianto solare termico, è da ritenere che si tratti di opera che,
per quanto magari non espressamente pattuita, non può che essere stata
17 approvata dal committente. In ogni caso di tale opera vi è menzione nella relazione dell'aprile 2022 (cit. doc. 47 opponente pag. 3) su cui lo stesso fonda la minor quantificazione del dovuto a titolo di terzo acconto: Parte_1
trattasi delle “opere extra” (“sistemi anti-caduta copertura;
predisposizione tubi
per solare termico;
vasca alloggio solare-termico”), indicate nell'offerta integrativa del 28.06.2021.
In ragione di un tanto si concorda con la quantificazione del prezzo effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha ritenuto congruo “il prezzo
applicato dall'impresa, che non considera la contabilizzazione di tale sonda, lo
scrivente ritiene che la lavorazione svolta sia da considerarsi a regola d'arte”
(pag. 31 CTU).
3.1 Oltre alla contestazione, sulla base dei motivi sin qui esposti, della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, il ha lamentato plurimi Parte_1
vizi nella esecuzione delle opere che, a suo dire, sarebbero tali da integrare un inadempimento grave ed idoneo a giustificare la richiesta di risoluzione del contratto.
3.1.1 Nello specifico ha lamentato la sussistenza di vizi Parte_1
sulle travi del tetto e la mancata ultimazione del tetto stesso, la rimozione dei ponteggi, la mancata installazione del telo a copertura dei velux e la presenza di una perdita d'acqua nel cantiere, segnalata da in data CP_3
10.12.2021 (doc. 36 opponente).
Giova prendere le mosse dalla constatazione che il fonda la propria Parte_1
domanda sul disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di omesso completamento dell'opera,
qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non può farsi,
ricorso alle norme in tema di garanzia per vizi e difformità delle opere di cui agli articoli 1667 e 1668 c.c. - che richiedono necessariamente il totale
18 compimento dell'opera -, trovando applicazione nei confronti dell'appaltatore la disciplina dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c. (per tutte Cass. 10.2.2023 n.
4216).
Ciò premesso, si osserva come non possano considerarsi vizi della lavorazione realizzata da la rimozione dei ponteggi e la mancata CP_1
installazione del telo a copertura dei velux, essendo queste ultime attività
correlate allo svolgimento dei lavori e non incidenti sulla qualità dell'opera finale.
Con riferimento all'esecuzione del tetto, vanno, invece, condivise le conclusioni del consulente d'ufficio, il quale ha dato conto della posa non a regola d'arte dei relativi morali: “Piano terra locale cucina-soggiorno, si
evidenziano i morali del tetto (sezione a T spessore cm 8 circa) posizionati
lungo le pareti Est e Ovest in modo non simmetrico cioè con distanze differenti
dalle pareti, tali da causare un effetto estetico non soddisfacente per la visione
di spessori diversi dopo la posa dell'intonaco. Nello specifico, sulla parete
Ovest il morale è distanziato dalla parete da cm 3 a cm 2,5 al colmo fino ad
azzerarsi verso la falda Sud, parzialmente rasata con uno spessore inferiore
al centimetro;
sulla parete Est il morale risulta parzialmente incassato
lasciando la parte visibile sporgente. La posa in opera non risulta
propriamente svolta a regola d'arte in quanto provoca un vizio di natura
estetica per l'asimmetria dei morali, mascherabile con maggiori lavorazioni
durante dell'applicazione dell'intonaco o di pannelli in cartongesso con cornici.
Non si posseggono i progetti strutturali ed esecutivi dai quali si potrebbero
desumere le posizioni delle travi e dei morali” (cfr. pagg. 8 e 9 CTU).
Quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio non può, però, assumere rilievo ai fini dell'invocata risoluzione del contratto, in considerazione del
19 valore complessivo dell'opera e della scarsa rilevanza delle difformità
riscontrate, emendabili a mezzo di successive lavorazioni.
Dalle difformità riscontrate può solo derivare un'autonoma voce di danno risarcibile alla luce dei rilevati maggiori costi che il committente dovrà
sostenere per i lavori di intonacatura, a più riprese, vista l'esclusione del cartongesso per scelta costruttiva (vedasi le osservazioni del consulente di parte opponente riportate a pag. 25 della c.t.u.). In ordine alla quantificazione di tale danno può farsi riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio, con riconoscimento, in favore di , dell'importo di € 1.100,00. Parte_1
Non può, al contrario, riconoscersi l'ulteriore importo indicato dal consulente d'ufficio, a titolo di spese sostenute dal committente per l'intervento di sistemazione relativo al mancato allineamento del foro finestra al piano primo rispetto al foro sottostante (pag. 29), considerato che le risultante peritali non hanno consentito di accertare l'imputabilità di detto disallineamento all'opera dell'appaltatrice (“lo scrivente ha rilevato i segni di tale lavorazione ma non è
in grado di stabilire, secondo i rispettivi assunti e ragioni espresse dai Ctp
(vedasi osservazione 3 pg 20), se trattasi di esecuzione non a regola d'arte
dovuta all'approntamento della finestra del piano terra da parte della
precedente impresa o da errori degli elaborati di progetto e/o esecutivi” (pag.
29).
Né risultano fondate le pretese di parte opponente rispetto alle rilevate fuoriuscite di resina da “sacche interne” dovuta alla stagionatura del legno
(pag. 14 c.t.u.), in quanto si è sottolineato come le lavorazioni di pulizia,
stuccatura ed eliminazione della resina “non riguardano la realizzazione a
regola d'arte dell'opera ma una lavorazione di finitura che poteva essere
svolta ad opere finite” (pag. 28 c.t.u.).
20 In merito alla lamentata perdita d'acqua presso il cantiere di Vigodarzere, va poi evidenziato che parte attrice non ha fornito la prova dell'eziologia del danno né la sua attuate persistenza, vista la chiusura della relativa saracinesca nel dicembre del 2021 (doc. 36 di parte opponente). Anzi, dal documento n. 78 (cfr. risposta a prot. 43777/V di del 23.03.2023) CP_3
versato in atti dallo stesso opponente non risulta la persistenza delle perdite d'acqua lamentate nella presente causa da parte attrice: “utente sostiene di
aver verificato e che non ci sono perdite”. La censura attorea è, pertanto,
infondata.
3.1.2 Destituite di fondamento sono le ulteriori allegazioni su cui parte attrice opponente fonda la domanda di risoluzione del contratto.
Il ha dedotto che l'appaltatrice ha violato gli artt. 7 e 8 del contratto Parte_1
di appalto, per non avere ottemperato alla richiesta del direttore lavori in ordine alla rimozione dal cantiere della gru a torre e per omessa manutenzione e custodia del cantiere a seguito dell'interruzione dei lavori.
Entrambi gli assunti non sono condivisibili.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 7 (“l'appaltatore si impegna ad
attenersi scrupolosamente a quanto le verrà impartito dalla DDLL, che dovrà
avvenire per iscritto e in conoscenza anche al committente” - cfr. doc. 23 di parte), si rileva come non risulti provata la contestata condotta ostruzionistica di nella prosecuzione delle lavorazioni a cura di altre imprese, CP_1
posto che parte opponente si è limitata a produrre in giudizio delle dichiarazioni di società terze, da cui si evince come il rifiuto dell'incarico sia dipeso, in maniera significativa, dal difetto di definizione del rapporto con la precedente appaltatrice (“si richiede di fornire prova documentale che
l'impresa finora impegnata alla costruzione del fabbricato disponga una
liberatoria per l'esecuzione di tutte le eventuali opere da eseguirsi già oggetto
21 di contratto di appalto con il committente oppure la rescissione consensuale
dello stesso” (cfr. docc. 54, 60 e 61 opponente).
Con riferimento all'asserita omessa manutenzione del cantiere e alla custodia delle opere eseguite, anzitutto mette conto evidenziare la genericità delle allegazioni al riguardo fornite dall'opponente (“le opere provvisionali installate -
proprio perché provvisionali e quindi di carattere temporaneo e non definitivo -
devono essere sottoposte a controlli periodici da parte dell'impresa
appaltatrice al fine di garantirne la funzionalità, ad esempio il fissaggio di un
parapetto provvisorio potrebbe allentarsi con il tempo facendo venire meno
alla sua funzionalità. Inoltre, alcune delle attrezzature ancora presenti, ossia
gru a torre e quadro elettrico comprensivo di impianto di messa a terra non
risultano essere sottoposti ai controlli periodici obbligatori per legge che, nel
caso in cui predette attrezzature risultino ancora installate presso il cantiere,
devono essere eseguiti anche in caso di non utilizzo delle stesse. Infine, la
grave condotta inadempiente di genera anche dei rischi correlati CP_1
al coordinamento della sicurezza, reso difficoltoso dalla totale ed ingiustificata
interruzione dei rapporti contrattuali e anche con il C.S.E” (crf. pag. 14 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.). In ogni caso, va rilevato che dopo l'ultimazione delle travi del tetto (pag. 29 c.t.u.), gli eventuali rischi correlati alla sicurezza di cantiere (comunque lasciato in condizioni di ordine,
come attestano le fotografie a pag. 1, 4, 5 e 6, all. n. 6 c.t.u.) rimangono a carico del committente , stante la riferibilità allo stesso Parte_1
dell'interruzione dei lavori.
Infine, si osserva che, come si evince dalle foto fatte il 2.4.2022 (docc. 16 e 17
opposta – non contestate), il cantiere fu lasciato da , Controparte_4
dato che era completo di parapetti e protezioni, oltre che in uno stato di ordine e pulizia e, dunque, nient'affatto in stato di abbandono.
22 4.1 ha anche svolto ulteriore domanda di risarcimento dei Parte_1
danni asseritamente derivati dall'inadempimento della società CP_1
Più precisamente l'odierno opponente sostiene che si sarebbe CP_1
resa inadempiente a plurimi obblighi assunti con la stipulazione del contratto del 2.12.2020, da cui sarebbero derivati danni consistenti 1) negli oneri che il deve sostenere in relazione agli interventi Superbonus 100% della Parte_1
categoria Ecobonus;
2) nell'incremento dei prezzi derivanti dal ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni e dal mancato completamento delle opere;
3)
nell'esborso di ulteriori costi.
Prima di analizzare gli inadempimenti contestati all'odierna opposta, va in generale premesso che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto.
Vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (per tutte
Cass. 14.12.2000 n. 15779).
4.1.1 Per ciò che concerne la “questione del Superbonus”, bisogna prendere le mosse dalla constatazione che il , nella propria memoria ex art. Parte_1
183, comma 6, c.p.c. n. 1 c.p.c. ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal mancato godimento delle detrazioni fiscali:
“sig. rinuncia esclusivamente alla parte di domanda Parte_1
riconvenzionale relativa alla mancata possibilità di avvalersi dei benefici fiscali
stante l'erronea descrizione recata dalle fatture emesse dalla CP_1
23 (cfr. pag.). Nel prosieguo del giudizio il ha però chiesto il Parte_1
risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'attività che il tecnico asseveratore ed il direttore dei lavori dovranno svolgere per verificare se vi sia la possibilità di sfruttare le agevolazioni fiscali pur in assenza di una corretta e specifica descrizione delle fatture, ostativa, appunto, allo sfruttamento delle agevolazioni in questione.
Tale voce di danno è stata quantificata in € 2.652,00 e corrisponde al preventivo redatto dal professionista geom. per la “Redazione Parte_2
di computo metrico delle opere edili, realizzato secondo listini pubblici quali
Prezzario DEI e Prezzario Regione Veneto o mediante Analisi Prezzo
asseverate dal tecnico, per la verifica della congruità delle spese relative agli
interventi Superbonus 110% della categoria Ecobonus “coibentazione delle
superfici opache disperdenti con incidenza maggiore al 25%” sostenuti dal
committente in favore dell'impresa esecutrice” (doc. 64 opponente).
Va subito detto che tal voce di danno non può essere riconosciuta.
Anzitutto, non si può omettere di considerare che il citato documento n. 64 è
un mero preventivo redatto a febbraio 2023 e rispetto al quale non vi è
riscontro che siffatta attività sia stata effettivamente eseguita dai tecnici e pagata da . Parte_1
In ogni caso, non si può omettere di considerare che siffatta voce di danno potrebbe trovare giustificazione solo se, a monte, fosse stato provato che il mancato sfruttamento dei benefici fiscali è imputabile alla società ma CP_1
di tale prova non vi è evidenza. Anzi, va evidenziato che, con la stipulazione del contratto di appalto, risulta aver assunto nei confronti di CP_1
un mero obbligo di trasmettere la documentazione utile per Parte_1
l'accesso alle detrazioni: “a tale proposito l'impresa si impegna a fornire tutta
la documentazione attestante la rispondenza ai criteri minimi ambientali
24 <
certificazioni e schede tecniche necessarie e/o richieste dalla D.L.” (art. 3 cit.
doc. 23 opponente); tuttavia, l'individuazione dei criteri da adoperare in fattura per ottenere i suddetti benefici fiscali è un onere a carico del committente, con l'ausilio prestato dal direttore lavori e da altri tecnici (cfr. il nominato tecnico strutturista ). Persona_1
Rilevanti sul punto sono i documenti 30, 33 e 39 prodotti da parte opponente,
da cui si desume, non solo, l'imputabilità alla direzione lavori
[...]
) dell'attività di riparto fra la percentuale contabile da dedicare Parte_2
all'ampliamento e quella da destinare invece all'efficientamento, ma, altresì, il ritardo nell'espletamento di detto incarico prodromico all'ottenimento delle detrazioni fiscali pattuite nell'interesse del : “chiediamo alla direzioni Parte_1
lavori di trasmetterci la contabilità esatta e completa relativa al SAL in oggetto
e dirci quali sono i lavori strutturali da scorporare per il 110%” (cfr. e-mail del
4.08.2021, doc. 30); “non essendoci ancora una definitiva e concordata
ripartizione tra tutte le parti, tra la percentuale della ristrutturazione e
l'ampliamento (stiamo aspettando, da mesi in merito, assieme al progettista
che ci legge in copia, risposte dal DL” (cfr. e-mail del Persona_1
21.10.2021, doc. 33); “la direzione dei lavori sta ancora ultimando (da molti
mesi) la ripartizione in percentuale relativa alla ristrutturazione e quella relativa
all'ampliamento. La direzione dei lavori sta ancora attendendo conferma sui
benefici fiscali e quindi sull'applicazione anche per queste fatture del bonus
fiscale” (cfr. e-mail del 1.01.2022, doc. 39). Ed ancora, va valorizzato il documento n. 19 depositato da parte opposta (e-mail del 3.8.2021): “(studio geo progetti) ti chiedo cortesemente di interfacciarti con commercialista,
termotecnico ed ingegnere strutturista al fine di comunicare all'impresa la
suddivisione corretta degli importi, sui quali emetterà fattura, al fine di
25 accedere agli attuali bonus previsti. L'asseverazione della pratica ai fini degli
attuali bonus ed il conseguente studio fiscale della stessa non rientrano nelle
nostre competenze”.
Il mancato beneficio delle agevolazioni fiscali non è, dunque, imputabile all'odierna convenuta opposta, cosicché non può essere riversato su quest'ultima neppure l'eventuale costo sostenuto dal per un ulteriore Parte_1
approfondimento ai fini dell'ottenimento di agevolazioni fiscali.
4.1.2 Il chiede un ulteriore voce di danno rappresentata dal rincaro Parte_1
delle materie prime sia per le opere e gli apprestamenti edili, sia per le ulteriori lavorazioni e finiture funzionali al completamento dell'opera e ha quantificato tale danno in € 52.519,69 oltre Iva sulla base di un raffronto tra il prezzo che egli avrebbe dovuto pagare a ed il preventivo redatto CP_1
dall'impressa subentrante (docc. 65, 66 e 67), oltre ad € 2.113,00 per quanto riguarda in particolare gli oscuranti e le tapparelle (cfr. pagg. 30 e 31
comparsa conclusionale). Tali voci trovano fondamento, in buona sostanza,
nel ritardo delle lavorazioni e nel mancato completamento delle opere da parte di CP_1
Sul punto, vanno richiamate le considerazioni già espresse nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutorietà del 15.7.2022 e nella successiva ordinanza del 19.4.2023, riguardo alla non imputabilità dell'inadempimento.
Giova evidenziare che le stesse allegazioni dell'opponente attestano il verificarsi di un evento imprevedibile, ossia la prematura e tragica scomparsa del precedente Direttore dei Lavori con inevitabili ripercussioni sulla celere realizzazione delle opere da parte di (pagg. 13, 16 e 17 atto di CP_1
citazione: “la morte del geom. ha cagionato delle enormi Parte_4
difficoltà allo tecnico posto che, dopo CP_5 CP_6 Controparte_7
il suicidio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha posto
26 sotto sequestro parte dei locali con il consequenziale fermo della relativa
documentazione, ivi compresa quella relativa al cantiere dell'odierno attore-
opponente”.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel contratto di appalto è configurabile, in capo al committente, quale creditore dell'opus, un dovere – discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto – di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (per tutte Cass. 12.10.2018 n. 25554;
5.6.2014 n. 12698; 22.11.2013 n. 26260).
Nel caso in esame, tale richiesta di cooperazione, seppur in più occasioni, e per più lavori, esteriorizzata, non ha, tuttavia, trovato riscontro da parte di
. Parte_1
Dai documenti n. 9 e n. 10 dimessi dalla società opposta si desume come il mancato completamento del tetto sia addebitabile allo stesso committente,
non avendo quest'ultimo provveduto a confermare all'appaltatrice l'ordine e la successiva posa delle “linee vita”, né a sollecitare l'impresa dal medesimo nominata per il montaggio dei “lucernari”, entrambe lavorazioni preliminari a quella oggetto di contestazione: “buona sera sig. , scrivo la presente Parte_1
mail per ricordare che sono in attesa di una sua conferma per poter
procedere con l'ordinazione della linea vita e sua successiva posa, sono a
richiedere inoltre di sollecitare la fornitura e montaggio dei lucernari in quanto
è necessario concludere con la posa del manto di copertura già da tempo
incompleta” (e-mail del 29.4.2021 - doc. 10); “sono con la presente a
27 richiedere da parte vostra conferma per poter procedere con il montaggio
della linea vita come da accordi e da ultimo preventivo inviato, lavoro questo
necessario per eseguire il completamento della copertura”(e-mail del 5.5.2021
- doc. 9).
In senso analogo, depone il documento n. 11 prodotto sempre da parte opposta. In particolare, le opere morte, intonaci esterni e opere edili interne
(come da contratto di appalto del 2.12.2020 - doc. 23 di parte opponente)
risultano strettamente correlate all'attività di altre imprese, il cui nominativo doveva essere comunicato a da : “(direttore CP_1 Parte_1
lavori) in merito alla richiesta fatta all'impresa edile di poter proseguire con gli
intonaci esterni si ribadisce che l'esecuzione degli stessi è subordinata alla
realizzazione delle opere morte – falsi telai, davanzali, ecc. -, che a loro volta
per essere realizzate necessitano che venga definito da parte del committente
il tipo di serramento, cassonetto coibentato ed oscurante, al fine di poter
procurare le opere morte di idonea misura. Inoltre per poter posare gli intonaci
esterni sono necessarie le indicazioni degli impiantisti in merito a eventuali
predisposizioni da realizzarsi prima della posa stessa. Anche le opere edili
interne sono al momento non realizzabili – tracce/assistenze impiantistiche,
intonaci, massetti allegeriti – in quanto gli impiantisti non hanno ancora
tracciato le necessarie predisposizioni impiantistiche che l'impresa dovrà
realizzare per poter poi dare corso alla posa degli impianti che solo allora
consentiranno di poter chiudere le tracce ed eseguire intonaci interni e
massetti allegeriti. In merito alle predette considerazioni si fa presente che ad
oggi l'unica ditta selezionata da committente ed indicata al DL è l'impresa
edile – – e non sono ancora stati forniti i nominativi/contatti delle CP_1
imprese selezionate per le opere serramentistiche ed impiantistiche –
fondamentali per il prosieguo del cantiere -. Pertanto finché le stesse non
28 saranno state definite sarà impossibile proseguire con le opere appaltate
all'impresa edile, generando un fermo delle attività di cantiere” (e-mail del
17.12.2021 - doc. 11).
Le risultanze documentali sopra riportate escludono l'integrazione di un inadempimento imputabile all'appaltatrice. E ciò perché l'interruzione dei lavori risulta, in realtà, dipesa dalla comprovata mancanza di tempestive indicazioni a cura del committente, di talché piuttosto che un inadempimento della società
appaltatrice è, nel caso di specie, ravvisabile un'omessa cooperazione del committente funzionale a mettere la prima in condizione di adempiere le proprie prestazioni (peraltro, strettamente connesse alla sequenza degli interventi gravanti sul e imprese terze). Parte_1
Anche sul piano della mancata ultimazione delle opere vanno, quindi, respinte le domande di parte attrice, ivi inclusa quella di condanna al risarcimento del danno.
4.1.3 Oltre ad essere state genericamente allegate, sono rimaste prive di adeguato supporto probatorio le voci di danno asseritamente correlate a
“canone di locazione ufficio e utenze”, “spese condominiali” e “interessi
bancari”.
Sul punto appare sufficiente osservare che la documentazione dimessa dal
(docc. 49, 50 e 63) non è complessivamente idonea a dimostrare né Parte_1
l'effettivo esborso delle somme di cui viene chiesto il risarcimento, né e soprattutto che gli eventuali esborsi siano riconducibili ad un inadempimento della società CP_1
5.1 Venendo alla quantificazione delle reciproche poste, in conformità ai calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio in relazione all'ipotesi di conteggio delle variazioni superiori al 5% (pag. 35 CTU e allegato 5.1), si
29 perviene all'importo di € 1.247,66 che la società deve a CP_1 [...]
. Parte_1
Va precisato che siffatto importo considera, come già detto, anche le variazioni superiori al 5%, ma considera anche l'intervenuto pagamento delle due fatture azionate in sede monitoria (nn. 57/2021 e 58/2021 – cfr. anche contabili di pagamento dimesse all'udienza del 12.10.2022), nonché l'importo di € 1.100,00 per i vizi riconosciuti;
aggiungendo a quest'ultimo importo la differenza tra l'importo dovuto dal (€ 138.707,43 – cit. all. 5.1) e Parte_1
l'importo già pagato dal (€ 138.855,09 ivi incluse le due fatture in Parte_1
contestazione), ossia € 147,66, risultano € 1.247,66.
Essendo, dunque, emersa l'effettiva debenza dell'importo azionato in sede monitoria, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, ivi incluse le spese del procedimento monitorio.
6.1 Per ciò che concerne le spese di lite del giudizio di opposizione, si osserva che le plurime richieste di parte attrice opponente sono state accolte in minima parte, cosicché, in applicazione del principio della soccombenza, CP_1
deve rifondere alla controparte le spese di lite avuto riguardo al credito effettivamente riconosciuto. Il compenso viene, dunque, calcolato sui valori compresi tra i minimi ed i medi delle tariffe forensi in relazione allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, giacché il credito riconosciuto al si Parte_1
attesta sui valori prossimi ai minimi dello scaglione suddetto.
Poiché la consulenza tecnica d'ufficio è stata funzionale ad accertare le poste creditorie di entrambe le parti, le relative spese vengono definitivamente poste a carico di entrambe nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 2356/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
30 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
368/2022, emesso dal Tribunale di Padova;
2) condanna a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
1.247,66, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
si liquidano in € 1.915,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
4) pone in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di e di nella misura di metà ciascuno. CP_1 Parte_1
Così deciso in Padova, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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