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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/10/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1182/2025 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, vertente
TRA
nella qualità di mandataria di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_2 dell'avv. FABRIZIO MINGOLLA
RECLAMANTE
E
, , in qualità di genitori esercenti la potestà Controparte_1 Controparte_2 genitoriale sul minore , con il patrocinio dell'avv. LUCA DI EDOARDO Persona_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 630 c.p.c., depositato il 15/5/2025, la reclamante, creditrice procedente nella procedura esecutiva immobiliare (n. 117/2024 R.G.E.), impugnava, con reclamo ex art. 630 c.p.c., l'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione pronunciava l'estinzione della procedura esecutiva, dichiarava l'inefficacia del pignoramento oggetto di iscrizione e ordinava la cancellazione della relativa trascrizione.
La reclamante chiariva che, con provvedimento emesso in data 11-14.01.2025, il G.E. rigettava l'istanza di proroga del termine di deposito della documentazione relativa al compendio pignorato, ex art. 567 comma 2
c.p.c., “non risultando documentate le ragioni addotte a fondamento”. Quindi, veniva depositata istanza di rettifica finalizzata alla modifica del provvedimento emesso in data 11-14.01.2025 al fine di “concedere la proroga del termine per il deposito della certificazione notarile per ulteriori giorni 45 dalla scadenza”, la quale veniva nuovamente rigettata il 28.4.2024 “non essendo state specificate tali circostanze, parte delle quali non è neppure provata (tracciamento della spedizione) nella istanza di proroga”. Seguiva, in pari data, il provvedimento di estinzione qui impugnato, avendo “…il creditore procedente depositato la documentazione di cui all'art. 567, co. 2 c.p.c. oltre il termine di cui all'art. 567, co. 2 c.p.c., nella specie irrimediabilmente spirato in data 24/06/2024”.
A dire della ricorrente, si sarebbero susseguiti, nel corso della procedura, una serie di atti e fatti che avrebbero oggettivamente impedito al Notaio incaricato di fornire la certificazione notarile entro il termine di giorni 45 decorrenti dalla notifica dell'atto di pignoramento e tali da giustificare l'accoglimento della proroga, disattesa dal G.E.
In primis, rilevava che l'atto di pignoramento sarebbe stato notificato in data 09.05.2024 ma restituitole dall' Tribunale di Teramo con plico spedito solo in data 31.05.2024 e ricevuto poi in data 06.06.2024. CP_3
Termine, a suo dire, insufficiente per esaminare la pratica entro la data prevista del 24.6.2024.
Inoltre, l'oggettivo impedimento discenderebbe anche dalla gravosità del lavoro sotteso alla ricostruzione della provenienza ventennale delle unità immobiliari pignorate, consistito nella disamina di 14 atti notarili.
In data 06.09.2024 veniva depositata la certificazione notarile.
I resistenti, costituendosi nel presente giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'avverso reclamo.
Tanto premesso, il reclamo, essendo infondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie è pacifico, oltre che comprovato dagli atti della procedura esecutiva, che:
1) con istanza, ex art. 567 comma 2 c.p.c., depositata in data 24.06.24 – ultimo giorno utile per la produzione della documentazione occorrente - la reclamante richiedeva una proroga del termine per il deposito della pagina 2 di 5 certificazione notarile, deducendo esclusivamente che “il notaio incaricato era in attesa della documentazione necessaria a cura degli uffici pubblici competenti”, senza alcuna documentazione di supporto;
2) la certificazione notarile veniva depositata in data 06.09.24;
3) il G.E., con provvedimento dell'11.01.25, rigettava l'istanza di proroga “non risultando documentate le ragioni addotte a fondamento”;
4) con richiesta di rettifica dell'ordinanza di rigetto della proroga, datata 24.1.2025, la reclamante adduceva, a sostegno della concessione della proroga di 45 giorni, le medesime ragioni qui formulate (tardiva ricezione della raccomandata contenente la notifica dell'atto di pignoramento e difficoltà di ricostruzione della provenienza ventennale delle unità immobiliari pignorate);
5) il 28.4.2025 il G.E. rigettava l'istanza di proroga e, stante il tardivo deposito della certificazione notarile, estingueva la procedura esecutiva.
Orbene, la piana lettura della disciplina normativa in punto di proroga del termine di deposito della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., prevede, al comma 3, che esso (la cui scadenza era fissata per il
24.6.2024) può essere prorogato una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per “giusti motivi” e per una durata non superiore ad ulteriori 45 giorni.
Il Collegio ritiene che la doglianza di parte reclamante sia infondata nel merito, condividendosi, infatti, la motivazione della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto del tutto indimostrata l'istanza – in quanto motivata sulla mera allegazione del fatto che il Notaio fosse in attesa della documentazione necessaria - ai fini della concessione della proroga per il deposito della documentazione ivi richiesta, poiché, come detto, l'art. 567
c.p.c. richiede che la relativa istanza sia sorretta da “giusti motivi”, da ritenersi nella specie insussistenti. Giova invero premettere che evidentemente la formulazione della norma lascia al G.E. un margine di discrezionalità nella valutazione della proroga;
tale discrezionalità, poi, non può che essere esercitata facendo applicazione della ratio del termine concesso al creditore per questo adempimento: esso è volto a consentire al creditore di reperire la documentazione assolutamente necessaria perché la procedura esecutiva immobiliare abbia corso con modalità corrette e, allo stesso tempo, ad evitare che il debitore rimanga esposto alla trascrizione di un pignoramento immobiliare cui non faccia seguito in un tempo ragionevole l'impulso esecutivo del creditore. I giusti motivi, pertanto, vista la natura acceleratoria del termine, devono essere valutati con riferimento al concetto di non imputabilità al creditore del mancato rispetto del termine ordinario.
Nella specie, la totale assenza di dimostrazioni attestanti l'impedimento oggettivo del Notaio – facilmente documentabili anche attraverso una dichiarazione scritta del Pubblico Ufficiale - hanno impedito al G.E. di effettuare un qualsiasi vaglio di fondatezza della domanda di proroga e, dunque, di accertamento di “gravità” dei motivi addotti. Né in questa sede è possibile esaminare la ragione fondata sulla esiguità del termine a disposizione del creditore per effettuare gli adempimenti di cui all'art. 567 c.p.c. (peraltro, pari a circa venti pagina 3 di 5 giorni e non dieci, come dal medesimo riferito), trattandosi di allegazione che veniva introdotta nella sola istanza di rettifica datata 24.1.2025 e non, come sarebbe stato doveroso, nella originaria istanza di proroga del
24.6.2024, essendo noto che la richiesta di revisione di un provvedimento non può fondarsi su motivazioni diverse rispetto a quelle originariamente dedotte.
Inoltre, pur volendo sorvolare sulla tardività dell'allegazione, mette conto rilevare che alcuna prova del recapito tardivo della raccomandata veniva fornita neppure in quella sede, tanto che il G.E. ne dava atto nel provvedimento di rigetto dell'istanza di rettifica, datato 28.4.2025, in cui, infatti, nel motivare il rifiuto, scriveva:
“non essendo state specificate tali circostanze, parte delle quali non è neppure provata (tracciamento della spedizione) nella istanza di proroga”.
Quanto appena detto evidenzia la legittimità dell'operato del G.E. che, in difetto dei presupposti per la proroga, stante l'assenza di elementi tali da escludere la colpevole inerzia del creditore, ha rigettato la relativa istanza e, una volta accertato il mancato deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. nel termine previsto (24.6.2024), ha dichiarato l'estinzione della procedura, in conformità al terzo comma della stessa norma.
Il reclamo deve dunque essere rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il D.M. n. 147/2022 (parametri minimi, in ragione dell'entità delle questioni trattate, della concentrazione del giudizio e della correlata riduzione delle incombenze difensive), tenendo conto del valore della procedura esecutiva, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M
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Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
RIGETTA il reclamo;
CONDANNA la reclamante al pagamento, in favore dei reclamati, delle spese di lite, liquidate in euro 2613,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
DÁ atto dell'obbligo, a carico della reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente pagina 4 di 5 dott.ssa Erika Capanna Pisce' dott.ssa Silvia Fanesi
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