TRIB
Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/05/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 542/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 542/2020, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio degli avv.ti Francesca Novella e Manuela Novella
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mariangela Controparte_1 C.F._1
Vizioli
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto che proponeva, con ricorso dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2020 emesso il 9.5.2020 e depositato il
10.5.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.721,62, a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio, in favore di;
Controparte_1 che l'opponente, premesso che il aveva lavorato alle sue dipendenze dal CP_1
10.8.2005 al 20.6.2019, con mansioni di autista, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso monitorio per mancato esperimento della procedura di mediazione, la nullità dello stesso per difetto di allegazione, la non debenza delle somme ingiunte e la loro errata quantificazione, in quanto calcolate al lordo e senza detrazione dei due acconti di € 3.000,00 ciascuno, erogati al dipendente alle date del 5.11.2019 e del 12.6.2020; che si costituiva resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, Controparte_1 in quanto infondata;
in punto di fatto, nello specifico, l'opposto deduceva che il primo acconto di €
3.000,00 (percepito il 5.11.2019) era stata già scomputato dalla somma richiesta in sede monitoria, mentre il secondo acconto, parimenti di € 3.000,00 (percepito il 15.6.2020) era intervenuto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14.6.2020; che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che l'opposizione è infondata, dovendosi nondimeno procedere alla decurtazione dagli importi ingiunti delle somme medio tempore corrisposte dalla Parte_1
favore di;
Controparte_1 che va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, sollevata dall'opponente, posto che le controversie di lavoro non rientrano nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2020; che del pari infondata è l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per difetto di allegazione, dovendosi ritenere sufficientemente allegato dall'opposto sia l'oggetto della domanda (spettanze retributive di cui alla busta paga 2019 e competenze di fine rapporto) sia la ragione giuridica della domanda, ossia le obbligazioni latu sensu retributive derivanti dal rapporto di lavoro;
che, nel merito, è pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 10.8.2005 al 20.6.2019; l'opponente, inoltre, non ha contestato la sussistenza dell'obbligazione retributiva, bensì la sua esatta quantificazione, anche alla luce degli acconti asseritamente già erogati in favore del lavoratore anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo;
che, una volta accertata la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi,
l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017). che, infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, vale il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile;
che, nel caso che occupa, le spettanze retributive individuate in sede monitoria dall'odierno opposto come dovute a titolo di competenze di fine rapporto, quantificate in € 21.721,62, coincidono esattamente con gli importi di cui alla busta paga di giugno 2019 emessa dalla stessa
[...]
(segnatamente € 24.721,62 lordi, di cui € 21.509,69 a titolo di T.F.R.) già Parte_1 decurtati dell'acconto di € 3.000,00, percepito dal nel novembre 2019; CP_1
che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass.,
Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991); che, in altri termini, le risultanze di tali documenti hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro che li ha formati ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Trib. Spoleto, Sez. Lav. 18.1.2018; Cass., 20.7.1985, n. 4305); che, d'altra parte, per consolidata giurisprudenza, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante per differenze retributive al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore;
che, infatti, la determinazione delle ritenute fiscali non attiene al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito le differenze retributive effettivamente dovutegli;
per quanto attiene invece alla parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, legge n. 218/1952, può procedere alla relativa ritenuta solo in relazione alla retribuzione tempestivamente corrisposta (ex pluribus:
Cass., Sez. Lav., 14.9.2015, n. 18044; Cass., Sez. Lav., 28.9.2011, n. 19790; Cass., Sez. Lav.,
17.2.2009, n. 3782); che l'importo di € 21.721,62, richiesto con il decreto ingiuntivo deve, tuttavia, essere ridotto della somma di € 3.000,00, medio tempore erogata quale ulteriore acconto dalla
[...]
l lavoratore, come da quest'ultimo riconosciuto;
Parte_1 che, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa creditoria azionata, il decreto ingiuntivo n. 36/2020 va revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore di della minor somma di € 18.721,62 a titolo di competenze di fine rapporto Controparte_1
(incluso il T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione delle spettanze al saldo;
che, nondimeno, la fase che si apre con la presentazione del ricorso monitorio e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, va effettuato in base all'esito finale del giudizio di opposizione;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 18.10.2002, n. 14818); che, nel caso che occupa, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla minor somma di € 18.721,62 è determinata esclusivamente dall'adempimento parziale sopravvenuto dell'obbligazione da parte della essendo documentato che Parte_1
l'ulteriore somma di € 3.000,00 è stata erogata al lavoratore solo in data 15.6.2020, successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 14.6.2020;
che, pertanto, le spese di lite, ivi incluse quelle del procedimento monitorio, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2020 emesso il 9.5.2020;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di € 18.721,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.
[...]
1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio di Parte_1 opposizione, liquidate in complessivi € 4.312,80, tutti per compensi, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 540,00, tutti per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, avv. Mariangela Vizioli, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 14 novembre 2023.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 542/2020, promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio degli avv.ti Francesca Novella e Manuela Novella
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mariangela Controparte_1 C.F._1
Vizioli
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 14/11/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto che proponeva, con ricorso dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2020 emesso il 9.5.2020 e depositato il
10.5.2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.721,62, a titolo di differenze retributive e t.f.r., oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio, in favore di;
Controparte_1 che l'opponente, premesso che il aveva lavorato alle sue dipendenze dal CP_1
10.8.2005 al 20.6.2019, con mansioni di autista, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso monitorio per mancato esperimento della procedura di mediazione, la nullità dello stesso per difetto di allegazione, la non debenza delle somme ingiunte e la loro errata quantificazione, in quanto calcolate al lordo e senza detrazione dei due acconti di € 3.000,00 ciascuno, erogati al dipendente alle date del 5.11.2019 e del 12.6.2020; che si costituiva resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, Controparte_1 in quanto infondata;
in punto di fatto, nello specifico, l'opposto deduceva che il primo acconto di €
3.000,00 (percepito il 5.11.2019) era stata già scomputato dalla somma richiesta in sede monitoria, mentre il secondo acconto, parimenti di € 3.000,00 (percepito il 15.6.2020) era intervenuto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14.6.2020; che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che l'opposizione è infondata, dovendosi nondimeno procedere alla decurtazione dagli importi ingiunti delle somme medio tempore corrisposte dalla Parte_1
favore di;
Controparte_1 che va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione, sollevata dall'opponente, posto che le controversie di lavoro non rientrano nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2020; che del pari infondata è l'eccezione di nullità del ricorso monitorio per difetto di allegazione, dovendosi ritenere sufficientemente allegato dall'opposto sia l'oggetto della domanda (spettanze retributive di cui alla busta paga 2019 e competenze di fine rapporto) sia la ragione giuridica della domanda, ossia le obbligazioni latu sensu retributive derivanti dal rapporto di lavoro;
che, nel merito, è pacifico che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 10.8.2005 al 20.6.2019; l'opponente, inoltre, non ha contestato la sussistenza dell'obbligazione retributiva, bensì la sua esatta quantificazione, anche alla luce degli acconti asseritamente già erogati in favore del lavoratore anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo;
che, una volta accertata la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi,
l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017). che, infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, vale il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile;
che, nel caso che occupa, le spettanze retributive individuate in sede monitoria dall'odierno opposto come dovute a titolo di competenze di fine rapporto, quantificate in € 21.721,62, coincidono esattamente con gli importi di cui alla busta paga di giugno 2019 emessa dalla stessa
[...]
(segnatamente € 24.721,62 lordi, di cui € 21.509,69 a titolo di T.F.R.) già Parte_1 decurtati dell'acconto di € 3.000,00, percepito dal nel novembre 2019; CP_1
che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass.,
Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991); che, in altri termini, le risultanze di tali documenti hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro che li ha formati ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Trib. Spoleto, Sez. Lav. 18.1.2018; Cass., 20.7.1985, n. 4305); che, d'altra parte, per consolidata giurisprudenza, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante per differenze retributive al lavoratore devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore;
che, infatti, la determinazione delle ritenute fiscali non attiene al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito le differenze retributive effettivamente dovutegli;
per quanto attiene invece alla parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 19, legge n. 218/1952, può procedere alla relativa ritenuta solo in relazione alla retribuzione tempestivamente corrisposta (ex pluribus:
Cass., Sez. Lav., 14.9.2015, n. 18044; Cass., Sez. Lav., 28.9.2011, n. 19790; Cass., Sez. Lav.,
17.2.2009, n. 3782); che l'importo di € 21.721,62, richiesto con il decreto ingiuntivo deve, tuttavia, essere ridotto della somma di € 3.000,00, medio tempore erogata quale ulteriore acconto dalla
[...]
l lavoratore, come da quest'ultimo riconosciuto;
Parte_1 che, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa creditoria azionata, il decreto ingiuntivo n. 36/2020 va revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore di della minor somma di € 18.721,62 a titolo di competenze di fine rapporto Controparte_1
(incluso il T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione delle spettanze al saldo;
che, nondimeno, la fase che si apre con la presentazione del ricorso monitorio e si chiude con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, va effettuato in base all'esito finale del giudizio di opposizione;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (ex pluribus Cass., Sez. Lav., 18.10.2002, n. 14818); che, nel caso che occupa, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna alla minor somma di € 18.721,62 è determinata esclusivamente dall'adempimento parziale sopravvenuto dell'obbligazione da parte della essendo documentato che Parte_1
l'ulteriore somma di € 3.000,00 è stata erogata al lavoratore solo in data 15.6.2020, successivamente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 14.6.2020;
che, pertanto, le spese di lite, ivi incluse quelle del procedimento monitorio, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 36/2020 emesso il 9.5.2020;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della somma di € 18.721,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art.
[...]
1284, comma 1, c.c., dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio di Parte_1 opposizione, liquidate in complessivi € 4.312,80, tutti per compensi, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 540,00, tutti per compensi, il tutto oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte opposta, avv. Mariangela Vizioli, dichiaratosi antistatario;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 14 novembre 2023.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia