Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Bianchini, Luca Casagni Lippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Stano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza -OMISSIS- del Comune di Calenzano – Settore tecnico Area Edilizia – notificata alla ricorrente in data 6.2.2020 avente ad oggetto la Demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi – Sentenza TAR Toscana su ricorso numero di registro -OMISSIS- – immobile posto a Calenzano località -OMISSIS-, foglio di mappa catastale -OMISSIS- e con la quale è stato ordinato di provvedere entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data della notifica del provvedimento alla demolizione di quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo riportando l’immobile alla sua originaria destinazione d’uso secondo quanto legittimato nel progetto di cui alla DIA 301/2001 oltre all’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di ripristino e di inviare copia della prima copia dei formulari di trasporto degli stessi all’Ufficio Ambiente del Comune entro 60 giorni a decorrere dalla demolizione stessa e di inviare copia della quarta copia dei formulari di trasporto dei rifiuti rimossi all’Ufficio Ambiente del Comune entro 150 giorni a decorrere dalla medesima data:
- nonché di tutti gli atti allo stesso allegati, presupposti connessi e/o consequenziali ancorché di estremi sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calenzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti costituite;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 15 aprile 2020 e depositato in data 30 aprile 2020, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Calenzano n. 1-OMISSIS- (notificata il 6 febbraio 2020) di ingiunzione alla demolizione di quanto realizzato in assenza di titolo abilitativo riportando l’immobile alla sua originaria destinazione d’uso secondo quanto legittimato e riportato nel progetto di cui alla DIA 301/2001.
1.1 La ricorrente espone di avere acquistato in data 2 agosto 2002 alcuni appezzamenti di terreno sui quali erano ubicati un locale in muratura e altri manufatti realizzati con materiali eterogenei, per i quali la dante causa aveva chiesto ed ottenuto dall’Amministrazione resistente concessione edilizia in sanatoria, e che, in vista della definitiva compravendita la parte venditrice aveva presentato una DIA (in data 19 giugno 2001) per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella totale demolizione di tutti i preesistenti annessi e nella ricostruzione, tramite accorpamento delle volumetrie, di un unico manufatto in muratura con tetto a falde, loggiato e scannafosso.
Alla suddetta DIA non faceva seguito alcun provvedimento di sospensione da parte dell’Amministrazione e neppure alcuna richiesta di integrazione documentale. Veniva pertanto dato inizio ai lavori e venivano realizzate alcune difformità rispetto al progetto originariamente presentato: mancata realizzazione del solaio, parziale tamponatura della veranda con modesto aumento della superficie, mutamento funzionale dei locali adibiti a residenza.
Per tali ultime opere veniva pertanto presentata dalla ricorrente, in data 9 dicembre 2004, istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 53/2004.
Con provvedimento dirigenziale -OMISSIS-del 21 novembre 2006 l’Amministrazione ha denegato la predetta richiesta.
2. In data 16 dicembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Calenzano con atto formale, depositando documenti.
3. In vista dell’udienza di merito il Comune resistente ha depositato documenti e scritto difensivo.
4. All’udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.
5. Il ricorso è stato affidato a due motivi di diritto:
- “ Vizi propri del provvedimento impugnato: Violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, in quanto la difformità delle opere oggetto di diniego di sanatoria, poiché di minimale rilevanza, non avrebbe dovuto comportare l’irrogazione della misura demolitoria ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, rientrando la fattispecie nella categoria delle opere edilizie eseguite in sola parziale difformità dal titolo abilitativo, cui è connessa la sanzione di cui all’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, posto che nel caso di specie la demolizione non potrebbe avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità;
- “ Vizi derivati del provvedimento impugnato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo unico dell’edilizia DPR 380/2001. Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Toscana n. 52/1999 e 53/2004 . Omessa, insufficiente, contraddittoria ed incongrua motivazione della sentenza. Violazione e falsa applicazione della Legge Regionale Toscana n. 39/2000 e del Regolamento Forestale 8.8.2003 n. 48R ”, in quanto la gravata ordinanza si fonda su precedenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente, in particolare sull’intervenuto diniego della istanza di sanatoria (prot. -OMISSIS-del 21 novembre 2006), che, tuttavia, sono stati impugnati e che potrebbero essere annullati dal Consiglio di Stato, dinnanzi al quale la ricorrente ha appellato la sentenza di rigetto del TAR Toscana n. -OMISSIS-
6. Il Comune resistente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso in quanto avente nuovamente ad oggetto la legittimità del provvedimento di diniego di sanatoria -OMISSIS-del 2006, la cui validità è stata tuttavia ormai accertata in via definitiva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-
6.1 Nel merito, il Comune ha eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso. Gli interventi di cui alla DIA per ristrutturazione edilizia del 19 giugno 2001 avrebbero dovuto consistere nella demolizione di un rudere in muratura e di altri manufatti e nella costruzione di un edificio in muratura senza aumento di volume e superficie coperta, con mantenimento della destinazione d'uso accessoria. Tuttavia, gli interventi concretamente realizzati sono consistiti nella totale demolizione dei preesistenti locali e manufatti, seguita, tramite accorpamento delle volumetrie, dalla ricostruzione di due manufatti in muratura con tetto a falde e loggiato, con aumento di volume e trasformazione dell'edificio da uso accessorio a civile abitazione. L'entità delle opere è stata tale da configurare complessivamente un diverso intervento, non più qualificabile come “ristrutturazione edilizia” bensì come “sostituzione edilizia” per la quale sarebbe occorsa la concessione edilizia.
Si è trattato, pertanto, di opera eseguita in assenza di titolo abilitativo con conseguente necessaria applicazione dell'art. 31 del T.U. Edilizia, anche in virtù del fatto che l'intervento ha riguardato immobili sottoposti a vincolo idrogeologico senza la relativa autorizzazione.
Il richiamo, operato dalla parte ricorrente, al successivo art. 34 del citato T.U., risulta inconferente sia in quanto trattasi di disposizione non applicabile al caso di specie, sia in quanto la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria non implica l'illegittimità dell'ordine demolitorio.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati alla luce della oggettiva connessione delle questioni giuridiche sottese, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
7.1 Con sentenza n. -OMISSIS-, questo TAR si è pronunciato sul ricorso promosso dall’odierna istante avverso il diniego di sanatoria, respingendolo con la seguente motivazione: “ La Sig.ra -OMISSIS-, premesso: a) di aver presentato al Comune di Calenzano una Dia per la ristrutturazione di alcuni manufatti di sua proprietà mediante demolizione di preesistenti annessi e ricostruzione in accorpamento delle relative volumetrie; b) che trascorso il termine previsto dalla legge non sarebbe intervenuto alcun provvedimento inibitorio; c) che in aggiunta alle opere previste dal predetto titolo essa avrebbe abusivamente realizzato alcune opere in variante consistenti nel mutamento di destinazione d’uso e nella tamponatura di una veranda, rispetto alle quali avrebbe presentato istanza di sanatoria; d) che il Comune di Calenzano avrebbe denegato la regolarizzazione dei lavori in variante sul presupposto che l’intervento non ricadrebbe fra quelli sanabili ai sensi della L.R. n. 53 del 2004 configurandosi come sostituzione soggetta a concessione edilizia realizzata senza autorizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico; tutto ciò premesso la Sig.ra -OMISSIS- impugna il provvedimento negativo affermando che: 1) gli interventi ricostruttivi sarebbe coperti da titolo legittimante e che la sola realizzazione di un mutamento di destinazione d’uso in variante e tamponatura di veranda non costituirebbero opere di sostituzione; 2) che ai sensi della vigente normativa regolamentare della Regione Toscana gli interventi eseguiti in variante non sarebbero soggetti ad autorizzazione idrogeologica. Il ricorso è infondato a prescindere dalle eccezioni procedurali sollevate dal comune. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) n. 2) della L.R.T. 52/99 (alle cui definizioni la L.R.T. 5372004 rinvia) rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza. Nel caso di specie la trasformazione complessivamente posta in essere dalla ricorrente non rispetta tale limite in quanto comporta la demolizione di volumi accessori e la ricostruzione di volumi residenziali (non aventi pertanto natura secondaria), a nulla rilevando che il mutamento di destinazione d’uso sia intervenuto in corso d’opera alla luce del principio della indivisibilità giuridica dei lavori miranti ad un medesimo risultato ancorché realizzati in diverse scansioni temporali. L’intervento di cui si discute eccede pertanto i limiti della ristrutturazione legittimabile con dia e contrasta pertanto con il piano regolatore al tempo vigente nel comune di Calenzano che vietava l’esecuzione di nuove opere o sostituzioni edilizie in zona agricola. Chiarito ciò correttamente il Comune resistente ha negato la sanatoria dell’opera in ragione della previsione della L.R.T. 53 del 2004 che preclude il condono degli interventi eseguiti in contrasto con il piano regolatore e in assenza di autorizzazione idrogeologica. In proposito risultano privi di fondamento gli argomenti spesi dalla ricorrente per dimostrare la non necessità della predetta autorizzazione, atteso che né la sostituzione edilizia, né il mutamento di destinazione d’uso e nemmeno l’aumento di sul derivante dal tamponamento della veranda rientrano fra gli interventi di manutenzione o fra gli interventi minori che gli artt. 91 e ss del regolamento regionale n. 48/r del 2003 esenta dalla autorizzazione idrogeologica ”.
7.2 Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. -OMISSIS--OMISSIS-, ha respinto l’appello promosso dalla ricorrente e ha confermato la sentenza di primo grado con la seguente motivazione: “ In via preliminare va ricordato che in presenza di un atto plurimotivato, ovvero fondato su una pluralità di autonomi motivi, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, il che comporta che il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403). Nel caso di specie, nessuna censura risulta dedotta relativamente alla violazione delle norme igienico sanitarie, posta a fondamento del diniego nei termini sopra riassunti. 4.2 Peraltro, anche l’invocazione della qualificazione delle difformità in termini di ristrutturazione soggetta alla semplice d.i.a. non risulta coerente ai principi dettati anche da questo Consiglio in ordine alla normativa ratione temporis applicabile alla fattispecie. Infatti, in linea di diritto, anche applicando la disciplina statale più favorevole in tema di ristrutturazione, ai sensi dell'art 10, comma 1, lettera c), t.u. edilizia, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 317, e 26 marzo 2018, n. 1893). Applicando la disciplina regionale, va ribadito (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 16/12/2016, n. 5335) che in Toscana, ai sensi dell'art. 79, l.reg. n. 1 del 2005 la ristrutturazione riguarda la trasformazione dell'organismo edilizio nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico mentre, per sostituzione edilizia, si devono intendere il mutamento della destinazione d'uso agricola, i trasferimenti volumetrici, le sostituzioni edilizie ed ampliamenti volumetrici consentiti per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono, in produzione, superfici fondiarie superiori a quelle previste ai commi 5 e 6 art. cit. Le opere in contestazione nel caso di specie, in quanto determinano un incremento del volume, il mutamento di destinazione d’uso da agricolo (come la zona urbanisticamente qualificata) a residenziale, fuoriescono dalla invocata ristrutturazione semplice, rientrando piuttosto nelle definizioni predette e, conseguentemente, soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire; infatti, le stesse comportano aumento di volumetria e la conseguente modifica del prospetto e del mutamento di destinazione d’uso, da agricolo a residenziale. 4.3 Infine, l’incremento volumetrico contestato ed ammesso da parte istante, comporta altresì un aumento di ingombro inammissibile in zona soggetta a vincolo idrogeologico, nei termini evidenziati dall’amministrazione appellata. Sul punto appare corretto il richiamo alla disciplina regionale ostativa. Considerato che l’intervento ha comportato un ampliamento volumetrico, la sanatoria non avrebbe potuto essere assentita in ragione dell’esistenza, nell’area, di un vincolo idrogeologico ai sensi della Legge della Regione Toscana 21 marzo 2000, n. 39. La disposizione di cui all’art. 2, comma 5/a, L.R. n. 53/04 esclude dalla sanatoria “le opere abusive in contrasto con i vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere…”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli di inedificabilità sono sanabili alla duplice condizione che siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo e siano conformi alle prescrizioni urbanistiche. Tali presupposti, coerenti alla natura eccezionale della sanatoria in questione, appaiono assenti nel caso de quo ”.
8. Alla luce di quanto sopra, i motivi di diritto formulati nel ricorso risultano entrambi non meritevoli di accoglimento.
8.1 Il primo motivo di impugnazione risulta infondato in quanto con esso la ricorrente ha lamentato la pretesa violazione dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 per avere l'Amministrazione comunale applicato il regime ripristinatorio ivi contemplato per gli interventi eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità, in luogo di quello più blando previsto dal successivo art. 34 per le ipotesi di difformità meramente parziale.
Alla luce della sopra citata decisione del Consiglio di Stato, tuttavia, risulta essere stata definitivamente accertata la legittimità dell'inquadramento normativo operato dal Comune resistente in ordine all'abuso oggetto di causa in termini di intervento eseguito in assenza di permesso di costruire e senza l’autorizzazione necessaria in presenza di vincolo idrogeologico.
Tale inquadramento è stato effettuato nel diniego di sanatoria che ha ormai consolidato i propri effetti ed è stato confermato nell’ordine di demolizione gravato con l’odierno ricorso, quale presupposto ormai divenuto insuscettibile di contestazione.
Da qui, l’infondatezza del primo motivo di gravame.
8.2 Il secondo motivo di diritto è infondato in quanto con esso parte ricorrente ha censurato l’ordine di demolizione impugnato per ritenuta illegittimità derivata dai vizi del diniego di sanatoria.
Anche (e soprattutto) in questo caso, l’intervenuto accertamento in via definitiva della legittimità del diniego di sanatoria destituisce di ogni giuridico fondamento la prospettazione del vizio.
9. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.