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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/12/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 8035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Aresu, nella causa iscritta al n. 8035 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/2005, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata alla
Via F.lli Kennedy n. 22, presso la persona e lo studio dell'Avv. Alessandra Cari, pec:
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammessa Email_1
al patrocinio a spese dello Stato ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale,
intervenuto per legge
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Conclusioni delle parti:
Nell'interesse della ricorrente:
“In via principale
1. In base al disposto di cui all'art. 4 comma 2 della citata L. 91/92, accertare e dichiarare la cittadinanza italiana in capo a , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e conseguentemente ordinare al e, per esso, C.F._1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della persona indicata, con tutti i conseguenti effetti di legge;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali, forfettario al 15%, CPA come per legge.”.
Nell'interesse del : CP_1
“Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato.
Vinte le spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-bis D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c., depositato in data
16/12/2024, ha domandato il riconoscimento della cittadinanza Parte_1 italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dichiarato:
1. di essere nata nel 2005 a Catania, Italia, da madre colombiana e padre americano
( e ) (doc. 1); Persona_1 Persona_2
2. di risiedere in Italia ininterrottamente fin dalla nascita, perfettamente radicata ed integrata. Ha frequentato le scuole italiane a Catania e solo recentemente ha trasferito la propria residenza nel Comune di Alghero, ove è ospite della nonna materna, che ivi risiede da oltre 20 anni (doc. 2);
3. che la permanenza in Italia della Sig.ra è legittimata in forza del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dalla madre a norma dell'art. 31 TU, scaduto nel 2019 e mai più rinnovato (doc. 3);
4. che la sig.ra è diventata maggiorenne il 19/06/2023; al compimento del Parte_1
diciottesimo anno, non ha tempestivamente dichiarato la volontà di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 91/1992, poiché non conosceva tale possibilità;
5. che a seguito di svariati controlli effettuati presso l'anagrafe del Comune di residenza, emergeva che la sig.ra veniva cancellata dai registri Parte_1 anagrafici del Comune di Motta NTAS nel 2013; vi sarebbe pertanto un buco
2 di oltre 10 anni (doc. 4). Tuttavia, nonostante la presunta interruzione della residenza anagrafica, la ricorrente ha continuato a vivere stabilmente in Italia, come dimostrato dalle certificazioni scolastiche che attestano la sua regolare frequenza presso istituti di istruzione italiani nel periodo contestato;
6. che, essendo nata in [...] (a Catania il 19/06/2005) da cittadini stranieri e avendovi risieduto legalmente senza alcuna interruzione sino al compimento dei 18 anni, ha acquisito il diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadina italiana ai sensi dell'art.
4. co. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
Infine, dopo aver ribadito di essere nata e aver vissuto senza soluzione di continuità in Italia
e di essere perfettamente integrata nella realtà italiana, la ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.04.2025, si è costituito il
[...]
, contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento delle avverse domande. CP_1
In particolare, l'Amministrazione ha rilevato, in sintesi, che: l'art.
4. comma 2, della L.91/92
“richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana: 1) la nascita in Italia;
2) la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età; 3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età. Insussistente appare, nella fattispecie, la condizione di cui al punto sub 2, ovvero la residenza legale senza interruzioni fino alla maggiore età, raggiunta nel 2023. È comprovato documentalmente che la ricorrente non ha dimorato nel territorio italiano per il periodo richiesto dalla norma, in quanto veniva cancellata dai registri anagrafici del Comune di Motta NTAS nel 2013 sussistendo pertanto un buco di oltre 10 anni, come da sua stessa ammissione. L'intervenuta cancellazione determina il venir meno del requisito fondamentale della continuità di residenza: e quanto dichiarato ex adverso nulla aggiunge e in nulla scalfisce la ricostruzione dell'Amministrazione. (…) Nel caso di specie, rimangono “scoperti” dai periodi di tempo che la ricorrente avrebbe dovuto trascorrere in Italia gli anni dal 2021 al 2023, in quanto alcuna documentazione relativa alla ricorrente è stata prodotta in giudizio, essendosi la stessa limitata a depositare il certificato
Per_ di frequenza scolastica del fratello minore , irrilevante per la fattispecie per cui è causa in quanto da ciò non è certamente possibile evincere che la ricorrente si trovava nel territorio nazionale.
Inoltre, il termine di un anno è stato previsto a pena di decadenza e pertanto la ricorrente è incorsa nella relativa preclusione, per causa ad essa imputabile, in virtù del principio per cui
3 la mancata conoscenza della legge non comporta la disapplicazione della stessa. Di qui l'infondatezza dell'avversa pretesa”.
***
L'amministrazione resistente, con nota del 16.04.2025, ha altresì rilevato quanto segue: “si precisa che, al momento di compimento dei 18 anni, la ricorrente affermava di trovarsi a
Catania ma la stessa non risultava iscritta nei registri demografici (all.1) così che il Comune non avrebbe potuto comunicare alla stessa la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana.
Allo stesso modo, il Comune di Motta NTAngela ha perso cognizione degli spostamenti della ricorrente in data 24/10/2013 (all.2), così che lo stesso si è trovato nella impossibilità di provvedere alla predetta comunicazione, non conscendo la nuova residenza della ricorrente che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione, poteva trovarsi ovunque. Per tali ragioni, alcuna condotta negligente può essere addebitata all'Amministrazione e, allo stesso tempo, non risultano dimostrati in giudizio i presupposti di riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo controparte dimostrato di aver risieduto ininterrottamente dalla nascita nel territorio italiano. Si osserva inoltre che dal certificato di residenza storico emerge come la ricorrente si sia trasferita nel Comune di Motta NTAS in data
27/12/2010 emigrata dalla Colombia. A ben vedere, risulta agli atti unicamente un certificato del 2021 che darebbe atto della nascita a Catania, ma al Comune non risulta che controparte vi abbia mai risieduto. Non è pertanto chiaro dove la stessa abbia avuto la propria residenza dalla nascita e fino al 2010, anno in cui è stata registrata all'anagrafe del comune di Motta
NTAS.”.
La ricorrente, con nota del 13.10.2025, ha dedotto a sostegno della domanda, quanto segue:
”la presenza continuativa sul territorio italiano dalla nascita fino alla maggiore età risulta ampiamente documentata attraverso:
1. Certificato di nascita a Catania il 19/06/2005; 2.
Documentazione del passaporto americano che dimostra l'assenza di uscite dal territorio italiano dal 2006 al 2011; 3. Iscrizione anagrafica presso il Comune di Motta NTAS dal 27/12/2010; 4. Percorso scolastico ininterrotto presso istituti italiani: • Scuola dell'infanzia presso l'istituto "G. D'Annunzio" (2010/2011) • Scuola elementare a Motta
NTAS (2011/2012 e 2012/2013) • Proseguimento presso l'istituto "Vespucci-
Capuana-Pirandello" (2014-2020) • Liceo linguistico "G. Turrisi Colonna" a Catania
(2020/2021) • Attuale iscrizione presso l'istituto "Angelo Roth" ad Alghero (2024/2025) 5. Per_ Documentazione del fratello minore , nato in [...] nel 2010, che conferma la presenza della famiglia sul territorio nazionale;
6. Assenza di documenti validi per l'espatrio dal 2011 al 2024, che esclude qualsiasi allontanamento dal territorio.
4 La cancellazione anagrafica del 2013 dal Comune di Motta NTAS, imputabile a inadempimenti della madre non imputabili alla minore, non può precludere il riconoscimento del diritto alla cittadinanza, in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza e codificati dall'art. 33 del D.L. 69/2013. La ricorrente non ha presentato la dichiarazione di volontà entro il termine annuale dal compimento della maggiore età per mera ignoranza della possibilità offerta dalla legge, non avendo mai ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 69/2013. Tale disposizione stabilisce infatti che "gli Ufficiali di Stato
Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Le parti hanno dunque confermato le conclusioni già formulate con i rispettivi atti introduttivi.
*****
Il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente e debba essere accolta per le ragioni di seguito indicate. ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi Parte_1 dell'art. 4, comma 2 della legge n. 91/1992, a norma del quale: “lo straniero nato in [...] che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
Dalla norma si ricava che sono tre le condizioni necessarie per consentire a uno straniero di ottenere la cittadinanza italiana: l'essere nati in Italia, l'aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato senza interruzione fino al compimento dei 18 anni e infine l'aver presentato la domanda entro il diciannovesimo anno d'età.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta è emerso che la è nata a Parte_1
Catania il 19.06.2005 (estratto dell'atto di nascita, doc. 1).
In ordine alla residenza ininterrotta in Italia, dal certificato di residenza storico prodotto (doc.
4), è emerso che la ricorrente ha avuto la residenza a Motta NTAS (CT) dal
27.12.2010 al 24.10.2013 (anno in cui è stata cancellata dai registri per irreperibilità; al riguardo deposita l'estratto dell'atto di nascita del fratello , Parte_2 nato a [...] l'[...] (doc. 8) dal quale si desume la presenza della famiglia della ricorrente sul territorio nazionale anche in data antecedente all'iscrizione anagrafica presso il Comune di Motta NTAS).
5 La ricorrente ha, inoltre, prodotto i certificati di frequenza scolastica, dai quali si evince che ella ha regolarmente frequentato la scuola dell'infanzia, le scuole elementari, le medie e le superiori, presso istituti scolastici italiani, dall'anno scolastico 2010/11 all'anno scolastico
2024/25 (docc. 6 e 7); deposita anche i certificati di frequenza scolastica relativi al fratello
(doc. 8). Pt_2
La documentazione prodotta è idonea a dimostrare la permanenza in Italia della ricorrente ininterrottamente dalla nascita fino al compimento della maggiore età.
Quanto al requisito dell'aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, si rileva che la ricorrente ha compiuto diciannove anni il 19.06.2024, ma la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
è stata effettuata dalla medesima al Comune di Motta NTAS mediante comunicazione a mezzo pec solo in data successiva, con esito negativo (doc. 5).
Al riguardo la ricorrente ha dedotto “di non aver presentato la dichiarazione di volontà entro il termine annuale dal compimento della maggiore età per mera ignoranza della possibilità offerta dalla legge, non avendo mai ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 33 comma
2 del D.L. 69/2013, il quale dispone che “Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Ebbene, considerato che dalla documentazione in atti non risulta che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione obbligatoria di cui dall'art. 33 comma 2 del D.L. 69/2013 sopra citato, si ritiene che la stessa non sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, potendo, in virtù della omessa comunicazione dell'amministrazione, manifestare la volontà di voler acquistare la cittadinanza italiana successivamente al compimento del diciannovesimo anno d'età, come avvenuto, infatti, nel caso in esame (v. doc. 5).
Alla luce di quanto esposto, è possibile riconoscere a la Parte_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91/1992.
***
Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore
6 dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2,
29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. riconosce a , nata a [...] il [...], la Parte_1 cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge n. 91/1992;
2. ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di cittadino della persona indicata;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 6.12.2025
Il Giudice
(Giulia Aresu)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Aresu, nella causa iscritta al n. 8035 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/06/2005, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata alla
Via F.lli Kennedy n. 22, presso la persona e lo studio dell'Avv. Alessandra Cari, pec:
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammessa Email_1
al patrocinio a spese dello Stato ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale,
intervenuto per legge
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Conclusioni delle parti:
Nell'interesse della ricorrente:
“In via principale
1. In base al disposto di cui all'art. 4 comma 2 della citata L. 91/92, accertare e dichiarare la cittadinanza italiana in capo a , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e conseguentemente ordinare al e, per esso, C.F._1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della persona indicata, con tutti i conseguenti effetti di legge;
2. Con vittoria di spese e compensi professionali, forfettario al 15%, CPA come per legge.”.
Nell'interesse del : CP_1
“Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato.
Vinte le spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 19-bis D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c., depositato in data
16/12/2024, ha domandato il riconoscimento della cittadinanza Parte_1 italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dichiarato:
1. di essere nata nel 2005 a Catania, Italia, da madre colombiana e padre americano
( e ) (doc. 1); Persona_1 Persona_2
2. di risiedere in Italia ininterrottamente fin dalla nascita, perfettamente radicata ed integrata. Ha frequentato le scuole italiane a Catania e solo recentemente ha trasferito la propria residenza nel Comune di Alghero, ove è ospite della nonna materna, che ivi risiede da oltre 20 anni (doc. 2);
3. che la permanenza in Italia della Sig.ra è legittimata in forza del Parte_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dalla madre a norma dell'art. 31 TU, scaduto nel 2019 e mai più rinnovato (doc. 3);
4. che la sig.ra è diventata maggiorenne il 19/06/2023; al compimento del Parte_1
diciottesimo anno, non ha tempestivamente dichiarato la volontà di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 91/1992, poiché non conosceva tale possibilità;
5. che a seguito di svariati controlli effettuati presso l'anagrafe del Comune di residenza, emergeva che la sig.ra veniva cancellata dai registri Parte_1 anagrafici del Comune di Motta NTAS nel 2013; vi sarebbe pertanto un buco
2 di oltre 10 anni (doc. 4). Tuttavia, nonostante la presunta interruzione della residenza anagrafica, la ricorrente ha continuato a vivere stabilmente in Italia, come dimostrato dalle certificazioni scolastiche che attestano la sua regolare frequenza presso istituti di istruzione italiani nel periodo contestato;
6. che, essendo nata in [...] (a Catania il 19/06/2005) da cittadini stranieri e avendovi risieduto legalmente senza alcuna interruzione sino al compimento dei 18 anni, ha acquisito il diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadina italiana ai sensi dell'art.
4. co. 2 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
Infine, dopo aver ribadito di essere nata e aver vissuto senza soluzione di continuità in Italia
e di essere perfettamente integrata nella realtà italiana, la ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.04.2025, si è costituito il
[...]
, contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento delle avverse domande. CP_1
In particolare, l'Amministrazione ha rilevato, in sintesi, che: l'art.
4. comma 2, della L.91/92
“richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana: 1) la nascita in Italia;
2) la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età; 3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età. Insussistente appare, nella fattispecie, la condizione di cui al punto sub 2, ovvero la residenza legale senza interruzioni fino alla maggiore età, raggiunta nel 2023. È comprovato documentalmente che la ricorrente non ha dimorato nel territorio italiano per il periodo richiesto dalla norma, in quanto veniva cancellata dai registri anagrafici del Comune di Motta NTAS nel 2013 sussistendo pertanto un buco di oltre 10 anni, come da sua stessa ammissione. L'intervenuta cancellazione determina il venir meno del requisito fondamentale della continuità di residenza: e quanto dichiarato ex adverso nulla aggiunge e in nulla scalfisce la ricostruzione dell'Amministrazione. (…) Nel caso di specie, rimangono “scoperti” dai periodi di tempo che la ricorrente avrebbe dovuto trascorrere in Italia gli anni dal 2021 al 2023, in quanto alcuna documentazione relativa alla ricorrente è stata prodotta in giudizio, essendosi la stessa limitata a depositare il certificato
Per_ di frequenza scolastica del fratello minore , irrilevante per la fattispecie per cui è causa in quanto da ciò non è certamente possibile evincere che la ricorrente si trovava nel territorio nazionale.
Inoltre, il termine di un anno è stato previsto a pena di decadenza e pertanto la ricorrente è incorsa nella relativa preclusione, per causa ad essa imputabile, in virtù del principio per cui
3 la mancata conoscenza della legge non comporta la disapplicazione della stessa. Di qui l'infondatezza dell'avversa pretesa”.
***
L'amministrazione resistente, con nota del 16.04.2025, ha altresì rilevato quanto segue: “si precisa che, al momento di compimento dei 18 anni, la ricorrente affermava di trovarsi a
Catania ma la stessa non risultava iscritta nei registri demografici (all.1) così che il Comune non avrebbe potuto comunicare alla stessa la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana.
Allo stesso modo, il Comune di Motta NTAngela ha perso cognizione degli spostamenti della ricorrente in data 24/10/2013 (all.2), così che lo stesso si è trovato nella impossibilità di provvedere alla predetta comunicazione, non conscendo la nuova residenza della ricorrente che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione, poteva trovarsi ovunque. Per tali ragioni, alcuna condotta negligente può essere addebitata all'Amministrazione e, allo stesso tempo, non risultano dimostrati in giudizio i presupposti di riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo controparte dimostrato di aver risieduto ininterrottamente dalla nascita nel territorio italiano. Si osserva inoltre che dal certificato di residenza storico emerge come la ricorrente si sia trasferita nel Comune di Motta NTAS in data
27/12/2010 emigrata dalla Colombia. A ben vedere, risulta agli atti unicamente un certificato del 2021 che darebbe atto della nascita a Catania, ma al Comune non risulta che controparte vi abbia mai risieduto. Non è pertanto chiaro dove la stessa abbia avuto la propria residenza dalla nascita e fino al 2010, anno in cui è stata registrata all'anagrafe del comune di Motta
NTAS.”.
La ricorrente, con nota del 13.10.2025, ha dedotto a sostegno della domanda, quanto segue:
”la presenza continuativa sul territorio italiano dalla nascita fino alla maggiore età risulta ampiamente documentata attraverso:
1. Certificato di nascita a Catania il 19/06/2005; 2.
Documentazione del passaporto americano che dimostra l'assenza di uscite dal territorio italiano dal 2006 al 2011; 3. Iscrizione anagrafica presso il Comune di Motta NTAS dal 27/12/2010; 4. Percorso scolastico ininterrotto presso istituti italiani: • Scuola dell'infanzia presso l'istituto "G. D'Annunzio" (2010/2011) • Scuola elementare a Motta
NTAS (2011/2012 e 2012/2013) • Proseguimento presso l'istituto "Vespucci-
Capuana-Pirandello" (2014-2020) • Liceo linguistico "G. Turrisi Colonna" a Catania
(2020/2021) • Attuale iscrizione presso l'istituto "Angelo Roth" ad Alghero (2024/2025) 5. Per_ Documentazione del fratello minore , nato in [...] nel 2010, che conferma la presenza della famiglia sul territorio nazionale;
6. Assenza di documenti validi per l'espatrio dal 2011 al 2024, che esclude qualsiasi allontanamento dal territorio.
4 La cancellazione anagrafica del 2013 dal Comune di Motta NTAS, imputabile a inadempimenti della madre non imputabili alla minore, non può precludere il riconoscimento del diritto alla cittadinanza, in applicazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza e codificati dall'art. 33 del D.L. 69/2013. La ricorrente non ha presentato la dichiarazione di volontà entro il termine annuale dal compimento della maggiore età per mera ignoranza della possibilità offerta dalla legge, non avendo mai ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 69/2013. Tale disposizione stabilisce infatti che "gli Ufficiali di Stato
Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Le parti hanno dunque confermato le conclusioni già formulate con i rispettivi atti introduttivi.
*****
Il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente e debba essere accolta per le ragioni di seguito indicate. ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi Parte_1 dell'art. 4, comma 2 della legge n. 91/1992, a norma del quale: “lo straniero nato in [...] che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
Dalla norma si ricava che sono tre le condizioni necessarie per consentire a uno straniero di ottenere la cittadinanza italiana: l'essere nati in Italia, l'aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato senza interruzione fino al compimento dei 18 anni e infine l'aver presentato la domanda entro il diciannovesimo anno d'età.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta è emerso che la è nata a Parte_1
Catania il 19.06.2005 (estratto dell'atto di nascita, doc. 1).
In ordine alla residenza ininterrotta in Italia, dal certificato di residenza storico prodotto (doc.
4), è emerso che la ricorrente ha avuto la residenza a Motta NTAS (CT) dal
27.12.2010 al 24.10.2013 (anno in cui è stata cancellata dai registri per irreperibilità; al riguardo deposita l'estratto dell'atto di nascita del fratello , Parte_2 nato a [...] l'[...] (doc. 8) dal quale si desume la presenza della famiglia della ricorrente sul territorio nazionale anche in data antecedente all'iscrizione anagrafica presso il Comune di Motta NTAS).
5 La ricorrente ha, inoltre, prodotto i certificati di frequenza scolastica, dai quali si evince che ella ha regolarmente frequentato la scuola dell'infanzia, le scuole elementari, le medie e le superiori, presso istituti scolastici italiani, dall'anno scolastico 2010/11 all'anno scolastico
2024/25 (docc. 6 e 7); deposita anche i certificati di frequenza scolastica relativi al fratello
(doc. 8). Pt_2
La documentazione prodotta è idonea a dimostrare la permanenza in Italia della ricorrente ininterrottamente dalla nascita fino al compimento della maggiore età.
Quanto al requisito dell'aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, si rileva che la ricorrente ha compiuto diciannove anni il 19.06.2024, ma la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
è stata effettuata dalla medesima al Comune di Motta NTAS mediante comunicazione a mezzo pec solo in data successiva, con esito negativo (doc. 5).
Al riguardo la ricorrente ha dedotto “di non aver presentato la dichiarazione di volontà entro il termine annuale dal compimento della maggiore età per mera ignoranza della possibilità offerta dalla legge, non avendo mai ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 33 comma
2 del D.L. 69/2013, il quale dispone che “Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data”.
Ebbene, considerato che dalla documentazione in atti non risulta che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione obbligatoria di cui dall'art. 33 comma 2 del D.L. 69/2013 sopra citato, si ritiene che la stessa non sia incorsa nella decadenza prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992, potendo, in virtù della omessa comunicazione dell'amministrazione, manifestare la volontà di voler acquistare la cittadinanza italiana successivamente al compimento del diciannovesimo anno d'età, come avvenuto, infatti, nel caso in esame (v. doc. 5).
Alla luce di quanto esposto, è possibile riconoscere a la Parte_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 della legge n. 91/1992.
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Nulla deve disporsi sulle spese non essendo applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima “dispone che il pagamento sia eseguito in favore
6 dello Stato”. Infatti, la liquidazione dovrebbe essere qui “effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso” (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 e Cass. Civ. Sez. 6 - 2,
29/11/2018, n. 30876).
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. riconosce a , nata a [...] il [...], la Parte_1 cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge n. 91/1992;
2. ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dello status di cittadino della persona indicata;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 6.12.2025
Il Giudice
(Giulia Aresu)
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