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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato 198 - 1/2024
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente Rel. Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]alla O. Parte_1
Galdieri, 8, C.F. , rappresentato dall'Avvocato Ignazio della C.F._1
Malva, con l'assistenza del Gestore della crisi – OCC in persona del dott. Alessandro Sansone;
RICORRENTE ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII Con ricorso depositato in data 11.11.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento derivante dallo squilibrio fra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il debitore istante rappresentava di essere in possesso delle condizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e di aver accumulato una debitoria complessiva pari a € 119.770,90. Esponeva, inoltre, di non essere proprietario di alcun bene mobile e di percepire redditi di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, l'istante chiedeva di potersi avvalere della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa. Con riguardo al sovraindebitamento, dalla relazione dell'OCC emergeva che: la debitoria dell'istante, in base a quanto dichiarato in sede di verbale di audizione, derivava dalla malattia di entrambi i genitori, poi deceduti;
le precarie condizioni di salute perdurate fino alla morte avvenuta nel 2009 per il padre e nel 2018 per la madre hanno necessitato di cure infermieristiche ed assistenza costante con esborso di spese mediche non mutuabili. Ciò posto, il Gestore rappresentava, pertanto, che dagli atti, risultava assenza di diligenza del sovraindebitato nell'assunzione delle proprie obbligazioni. In relazione alla consistenza debitoria, dalla relazione emerge un debito complessivo pari ad € 119.770,90 (comprensivo del compenso per il Gestore della Crisi), contratto, principalmente, nei confronti di istituti bancari e società di finanziamento per far fronte alle cure infermieristiche e di assistenza nei confronti dei genitori. Con riguardo alla situazione reddituale, il Gestore ha attestato che, il nucleo familiare del signor si compone di quattro persone: oltre all'istante, la Pt_1 coniuge ed i figli , nato il [...] e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, nata il [...]. La coniuge risulta proprietaria esclusivamente
[...] dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare, in Salerno alla Via Onofrio Galdieri, 8, in catasto foglio 36 particella 366 sub 45, ed è titolare di pensione per un importo di circa 780 euro netti. Tuttavia, la sua situazione clinica, come emerge dagli atti, caratterizzata da pregresso carcinoma, successive chemioterapia e radioterapia, e necessità di periodici esami e controlli, non le permette di apportare alcuna utilità reddituale al nucleo familiare, ed anzi assorbe parte delle risorse reddituali del signor Pt_1
Quest'ultimo risulta dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, dalle buste paga allegate, si evidenzia un reddito mensile medio di circa 1.160,00, per tredici mensilità, al netto delle trattenute per arretrati e cessione del quinto di € 329,00 (IBL), 200,00 (Prexta), 150,00 (IFIS) e 63,47 (Regione Campania). Si precisa che quest'ultima trattenuta, risulterebbe terminata nel mese di aprile 2024, per come emerge dalla relazione. Pertanto, il netto annuale percepito, in assenza delle trattenute di cui sopra, risulterebbe pari ad € 25.000,00 circa. Inoltre, dalla relazione e dalla documentazione in atti, dal punto di vista patrimoniale, il signor non risulta proprietario di alcun bene immobile o Pt_1 mobile registrato. COMPETENZA Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel Comune di Salerno e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi. PRESUPPOSTI In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila. Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”. DOCUMENTI DA DEPOSITARE Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. RELAZIONE GESTORE OCC Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. DEL CASO Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII. Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante. Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:
• Relazione ex art. 269, comma 2, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 redatta dal gestore della crisi Dott. Persona_3
• Carta identità;
• Istanza nomina gestore;
• Nomina gestore;
• Verbale di audizione del sovraindebitato;
• Certificato residenza e stato di famiglia;
• Dichiarazione redditi ultimi 5 anni;
• ultimo atto di disposizione;
• centrale rischi;
• tributi comune di Salerno;
• quadro clinico coniuge;
• cedolini 2024;
• spese mensili;
• contratti società di finanziamento;
• lista movimenti conto corrente 2020-2024;
• visura catastale fabbricati e terreni;
• visura PRA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI Tutto ciò esposto, si deve ritenere che il debitore abbia provato:
• di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
• il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di circa € 119.770,90. Emerge, inoltre, che il debitore versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'insussistenza di patrimonio sia immobiliare che mobiliare registrato e stante l'accertamento svolto in ordine al reddito mensilmente percepito, senza considerare le trattenute sino ad oggi disposte, la quantificazione dell'attivo attualmente disponibile è costituito dal solo stipendio percepito dall'istante pari a circa € 2.000,00. Ciò posto, come correttamente individuato dal Gestore, sulla base delle dichiarazioni del debitore riscontrate dalla documentazione allegata in ordine alle spese mensili sostenute per sé e la famiglia (composta complessivamente da 4 persone), la somma individuabile ritenuta congrua per il sostentamento familiare è da stabilirsi in € 1.700,00. Pertanto, le residue somme attualmente percepite a titolo di reddito dalla debitrice istante devono essere messe a disposizione della presente procedura di liquidazione controllata. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui il reddito dovesse variare in melius, atteso che gli effetti della presente procedura si estendono anche ai beni futuri. È bene precisare che, l'accertamento in ordine al reddito mensilmente percepito dal ricorrente, è stato svolto senza tener conto delle trattenute sino ad oggi disposte a carico del debitore atteso che, con l'apertura della liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo stipendio/pensione e potrà trattenere, nei limiti indicati dal Giudice, il proprio stipendio/pensione, per il mantenimento proprio e della propria famiglia. Si evidenzia, infatti, che le indicazioni previste dall'art. 144 CCII, anche se non richiamate espressamente, devono intendersi applicabili anche alla liquidazione controllata e, pertanto, eventuali pagamenti effettuati in violazione alla par condicio creditorum devono essere considerati inefficaci. In virtù di tale principio devono cessare, contestualmente all'apertura della procedura, le eventuali trattenute del quinto dello stipendio/pensione, stipulati in precedenza dal debitore a favore di Istituti di Credito o Finanziarie. Si rammenta, infatti, che la cessione del quinto dello stipendio, è compatibile con la disciplina del sovraindebitamento, secondo quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile alla procedura, posto che “la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass., sentenza del 17 gennaio 2012, n. 551; Cass., sentenza del 31 maggio 2005, n. 17590).Ciò posto, ritenuto di condividere l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le cessioni del quinto non sono opponibili alla procedura dopo la sua apertura, può affermarsi che la natura concorsuale della procedura in esame determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par conditio, principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità. Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta nonché sulla scorta delle indagini svolte dal gestore nominato dall'OCC, si riscontra il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione oltre che sulla veridicità dei dati esposti. La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo. Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che, il debitore non ha mai beneficiato di alcuna esdebitazione, né ai sensi della L. n. 3/2012, né ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 e che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico- finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie. Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione. CONCLUSIONI Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
VISTO L'ART. 270 CCII:
P.Q.M.
1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di;
Parte_1
2. dispone che sia sospeso, fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, il prelievo delle cessioni del quinto dello stipendio poste a carico di
. Parte_1
3. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
4. nomina liquidatore della procedura il dott. iscritto Persona_3 nell'elenco dei gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Salerno nonché iscritto nell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019;
5. dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
6. dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
7. PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
8. PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
9. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
10. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
11. DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
12. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
13. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
14. ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
15. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
16. DETERMINA provvisoriamente nella somma di euro 1.700,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, dovendo tutte le ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese fino alla predisposizione del riparto finale;
17. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
18. DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
19. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
20. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
21. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
22. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
23. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
24. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
25. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
26. ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
27. ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
28. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
29. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
30. DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
31. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
32. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
33. DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
34. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
35. DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
36. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
37. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, il 10.09.2025
Il Presidente Rel. Dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE IL COLLEGIO: Dottoressa Giuseppina Valiante Presidente Rel. Dottoressa Enza Faracchio Giudice Dottoressa Federica Felaco Giudice PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]alla O. Parte_1
Galdieri, 8, C.F. , rappresentato dall'Avvocato Ignazio della C.F._1
Malva, con l'assistenza del Gestore della crisi – OCC in persona del dott. Alessandro Sansone;
RICORRENTE ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII Con ricorso depositato in data 11.11.2024 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento derivante dallo squilibrio fra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il debitore istante rappresentava di essere in possesso delle condizioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e di aver accumulato una debitoria complessiva pari a € 119.770,90. Esponeva, inoltre, di non essere proprietario di alcun bene mobile e di percepire redditi di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato. Tanto premesso, l'istante chiedeva di potersi avvalere della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa. Con riguardo al sovraindebitamento, dalla relazione dell'OCC emergeva che: la debitoria dell'istante, in base a quanto dichiarato in sede di verbale di audizione, derivava dalla malattia di entrambi i genitori, poi deceduti;
le precarie condizioni di salute perdurate fino alla morte avvenuta nel 2009 per il padre e nel 2018 per la madre hanno necessitato di cure infermieristiche ed assistenza costante con esborso di spese mediche non mutuabili. Ciò posto, il Gestore rappresentava, pertanto, che dagli atti, risultava assenza di diligenza del sovraindebitato nell'assunzione delle proprie obbligazioni. In relazione alla consistenza debitoria, dalla relazione emerge un debito complessivo pari ad € 119.770,90 (comprensivo del compenso per il Gestore della Crisi), contratto, principalmente, nei confronti di istituti bancari e società di finanziamento per far fronte alle cure infermieristiche e di assistenza nei confronti dei genitori. Con riguardo alla situazione reddituale, il Gestore ha attestato che, il nucleo familiare del signor si compone di quattro persone: oltre all'istante, la Pt_1 coniuge ed i figli , nato il [...] e Controparte_1 Persona_1 Per_2
, nata il [...]. La coniuge risulta proprietaria esclusivamente
[...] dell'immobile in cui risiede il nucleo familiare, in Salerno alla Via Onofrio Galdieri, 8, in catasto foglio 36 particella 366 sub 45, ed è titolare di pensione per un importo di circa 780 euro netti. Tuttavia, la sua situazione clinica, come emerge dagli atti, caratterizzata da pregresso carcinoma, successive chemioterapia e radioterapia, e necessità di periodici esami e controlli, non le permette di apportare alcuna utilità reddituale al nucleo familiare, ed anzi assorbe parte delle risorse reddituali del signor Pt_1
Quest'ultimo risulta dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, dalle buste paga allegate, si evidenzia un reddito mensile medio di circa 1.160,00, per tredici mensilità, al netto delle trattenute per arretrati e cessione del quinto di € 329,00 (IBL), 200,00 (Prexta), 150,00 (IFIS) e 63,47 (Regione Campania). Si precisa che quest'ultima trattenuta, risulterebbe terminata nel mese di aprile 2024, per come emerge dalla relazione. Pertanto, il netto annuale percepito, in assenza delle trattenute di cui sopra, risulterebbe pari ad € 25.000,00 circa. Inoltre, dalla relazione e dalla documentazione in atti, dal punto di vista patrimoniale, il signor non risulta proprietario di alcun bene immobile o Pt_1 mobile registrato. COMPETENZA Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel Comune di Salerno e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi. PRESUPPOSTI In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila. Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”. DOCUMENTI DA DEPOSITARE Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. RELAZIONE GESTORE OCC Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. DEL CASO Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII. Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante. Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:
• Relazione ex art. 269, comma 2, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 redatta dal gestore della crisi Dott. Persona_3
• Carta identità;
• Istanza nomina gestore;
• Nomina gestore;
• Verbale di audizione del sovraindebitato;
• Certificato residenza e stato di famiglia;
• Dichiarazione redditi ultimi 5 anni;
• ultimo atto di disposizione;
• centrale rischi;
• tributi comune di Salerno;
• quadro clinico coniuge;
• cedolini 2024;
• spese mensili;
• contratti società di finanziamento;
• lista movimenti conto corrente 2020-2024;
• visura catastale fabbricati e terreni;
• visura PRA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI Tutto ciò esposto, si deve ritenere che il debitore abbia provato:
• di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
• il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di circa € 119.770,90. Emerge, inoltre, che il debitore versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'insussistenza di patrimonio sia immobiliare che mobiliare registrato e stante l'accertamento svolto in ordine al reddito mensilmente percepito, senza considerare le trattenute sino ad oggi disposte, la quantificazione dell'attivo attualmente disponibile è costituito dal solo stipendio percepito dall'istante pari a circa € 2.000,00. Ciò posto, come correttamente individuato dal Gestore, sulla base delle dichiarazioni del debitore riscontrate dalla documentazione allegata in ordine alle spese mensili sostenute per sé e la famiglia (composta complessivamente da 4 persone), la somma individuabile ritenuta congrua per il sostentamento familiare è da stabilirsi in € 1.700,00. Pertanto, le residue somme attualmente percepite a titolo di reddito dalla debitrice istante devono essere messe a disposizione della presente procedura di liquidazione controllata. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui il reddito dovesse variare in melius, atteso che gli effetti della presente procedura si estendono anche ai beni futuri. È bene precisare che, l'accertamento in ordine al reddito mensilmente percepito dal ricorrente, è stato svolto senza tener conto delle trattenute sino ad oggi disposte a carico del debitore atteso che, con l'apertura della liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alle trattenute del quinto sullo stipendio/pensione e potrà trattenere, nei limiti indicati dal Giudice, il proprio stipendio/pensione, per il mantenimento proprio e della propria famiglia. Si evidenzia, infatti, che le indicazioni previste dall'art. 144 CCII, anche se non richiamate espressamente, devono intendersi applicabili anche alla liquidazione controllata e, pertanto, eventuali pagamenti effettuati in violazione alla par condicio creditorum devono essere considerati inefficaci. In virtù di tale principio devono cessare, contestualmente all'apertura della procedura, le eventuali trattenute del quinto dello stipendio/pensione, stipulati in precedenza dal debitore a favore di Istituti di Credito o Finanziarie. Si rammenta, infatti, che la cessione del quinto dello stipendio, è compatibile con la disciplina del sovraindebitamento, secondo quanto previsto dall'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la cessione dei crediti futuri in ambito concorsuale, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile alla procedura, posto che “la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cass., sentenza del 17 gennaio 2012, n. 551; Cass., sentenza del 31 maggio 2005, n. 17590).Ciò posto, ritenuto di condividere l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le cessioni del quinto non sono opponibili alla procedura dopo la sua apertura, può affermarsi che la natura concorsuale della procedura in esame determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par conditio, principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità. Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta nonché sulla scorta delle indagini svolte dal gestore nominato dall'OCC, si riscontra il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione oltre che sulla veridicità dei dati esposti. La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo. Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che, il debitore non ha mai beneficiato di alcuna esdebitazione, né ai sensi della L. n. 3/2012, né ai sensi del D.lgs. n. 14/2019 e che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico- finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie. Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione. CONCLUSIONI Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
VISTO L'ART. 270 CCII:
P.Q.M.
1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di;
Parte_1
2. dispone che sia sospeso, fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione, il prelievo delle cessioni del quinto dello stipendio poste a carico di
. Parte_1
3. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
4. nomina liquidatore della procedura il dott. iscritto Persona_3 nell'elenco dei gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Salerno nonché iscritto nell'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019;
5. dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
6. dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
7. PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
8. PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
9. AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
10. AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
11. DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
12. ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
13. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
14. ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
15. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
16. DETERMINA provvisoriamente nella somma di euro 1.700,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, dovendo tutte le ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese fino alla predisposizione del riparto finale;
17. DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
18. DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
19. DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
20. ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
21. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
22. AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
23. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
24. DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
25. INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
26. ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
27. ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
28. AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
29. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
30. DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
31. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
32. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
33. DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
34. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
35. DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
36. DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
37. DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, il 10.09.2025
Il Presidente Rel. Dott.ssa Giuseppina Valiante