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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12433 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 02/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 333 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
D'RC GIAMPAOLO, giusta delega in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle CP_1 liti
CONVENUTO
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 03/01/2025, Parte_1
, premesso di essere titolare, oltre che di indennità di
[...] accompagnamento, anche di assegno sociale n. 044 701407004788 e di aver ricevuto in data 30.9.2024 comunicazione dall' , rinvenuta nel cassetto postale tramite CP_1 accesso con SPID, di sospensione della prestazione per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019 a decorrere dal dicembre 2023, a seguito di solleciti invero mai ricevuti in quanto inviati ad un indirizzo errato, e premesso altresì di aver presentato ricorso amministrativo, dichiarato improcedibile, ha convenuto in giudizio l' affinché, accertata l'illegittimità della sospensione, non avendo ella mai CP_1
1 ricevuto alcun sollecito né la stessa comunicazione di sospensione, sia disposto l'annullamento della comunicazione di sospensione, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' , richiamando la relazione dell'ufficio, nella quale si dà atto CP_1
del mancato buon esito del tentativo di recapito dei solleciti e della sospensione della prestazione, contestando in ogni caso l'avversa domanda, evidenziando che l'istituto della sospensione costituisce una innovazione legislativa volta a semplificare le verifiche dell' , senza tuttavia far venir meno l'obbligo di comunicazione dei CP_1 redditi incidenti sulla prestazione da parte del pensionato, nel caso di specie non assolto, neppure a seguito della visione del provvedimento dal cassetto previdenziale.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Depositata ulteriore documentazione su richiesta dell'ufficio e note autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum, si rileva che con nota del 30.9.2024
l' ha comunicato che, a seguito della mancata comunicazione - nonostante CP_1
solleciti e un precedente provvedimento di sospensione - dei redditi percepiti nell'anno 2019, era stata disposta la revoca dell'assegno sociale in godimento a decorrere dal 1.1.2020.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto la certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta che la pensionata non ha dichiarato al fisco alcun reddito per le annualità 2019-2020 e 2021, mentre ha dichiarato soltanto redditi esenti per gli anni 2022, 2023 e 2024.
3. Tanto chiarito, non nuoce richiamare la disciplina rilevante per la soluzione del caso portato al vaglio del Tribunale.
L'art. 35, comma 8, del D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. in L. 14/2009, secondo il testo attualmente vigente, dispone: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di 2 riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”. Per gli anni successivi a quello di prima liquidazione, per il quale è sufficiente una dichiarazione presuntiva relativa all'anno in corso (art. 35, comma 9, d.l. n. 207/2008), è necessario quindi che si verifichi quale sia la situazione reddituale dell'anno precedente, salvo che per le prestazioni che vanno comunicate al Casellario centrale dei Pensionati.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. n. 78/2010, conv in l. n. 122/2010, ha inserito, nell'art. 35, del d.l. n. 207/2008, il comma 10-bis che così recita: “10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La lettera della legge prevede quindi l'operatività del meccanismo descritto soltanto in riferimento a chi possieda redditi comunque “incidenti” sulle prestazioni in godimento, dovendo quindi escludersi che l' possa procedere alla revoca CP_1 definitiva della prestazione e al recupero delle somme corrisposte laddove si accerti che il titolare della prestazione non avesse alcun reddito idoneo ad incidere sull'an o
3 sul quantum della prestazione, come è pacificamente nel caso di specie, in cui la ricorrente ha dimostrato di non aver prodotto alcun reddito nell'anno 2019.
Questa l'interpretazione peraltro offerta dallo stesso nella circolare n. CP_2
195/2015, che, dopo aver espressamente individuato con apposita tabella le prestazioni collegate al reddito per le quali sussiste obbligo di comunicazione, stabilisce che “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella CP_2 del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel CP_2
Casellario Centrale dei pensionati).”
Con riferimento alla campagna di comunicazione con modello RED, la circolare precisa: “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i CP_2 titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali.
La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.”
Il tenore testuale della circolare evidenzia quindi chiaramente che l'obbligo di comunicazione sussiste soltanto per coloro che abbiano in concreto tratto redditi ulteriori, rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione fiscale o dagli archivi pensionistici, in grado di incidere sulla spettanza o sulla misura della prestazione.
Tale conclusione appare ancor più chiaramente al punto 3.3. della circolare, rubricato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni”, ove si prevede: “Inoltre, 4 nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall' CP_2
e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei
Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna CP_1 dichiarazione reddituale all' . Il cittadino può, comunque, confermare CP_2
direttamente tale situazione tramite una semplice dichiarazione, accedendo con il
PIN dispositivo ai Servizi on line del cittadino, selezionando la campagna RED di riferimento e scegliendo l'apposita opzione di dichiarazione breve”.
Deve dunque ritenersi che, in riferimento all'anno 2019, in cui la ricorrente ha dimostrato con la documentazione da ultimo prodotta di non aver tratto alcun reddito ulteriore rispetto alla pensione in godimento, la stessa non avesse alcun obbligo di comunicazione dei redditi, di tal che illegittima appare la sospensione della prestazione e la conseguente revoca (cfr. nello stesso senso, Tribunale di Perugia
14.12.2022 n. 202 nonché Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2382 del
27/05/2022, la quale, riformando la sentenza di rigetto di primo grado, ha affermato:
“L'appello è fondato. La norma citata dal Tribunale (comma 10 bis dell'art. 35 d.l.
207/2008, aggiunto dall'art. 6 d.l. 78/2010) impone a chi è titolare di redditi che possano incidere sulle prestazioni in godimento di darne comunicazione all' CP_1
Nella specie, tuttavia, incontestatamente la Pe. non aveva alcun reddito oltre quello rappresentato dalla pensione sociale, sicché non aveva da comunicare all'istituto alcunché. Dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate esibita dall'appellante emerge che costei dal 2014 al 2018 non ha dichiarato né percepito alcun reddito. E la stessa circolare n. 195/2015 dà atto, al punto 3.3., che ""nel caso in cui, ai CP_1
fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall e, più in generale, CP_2
rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale CP_1
all' ”. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata CP_2 sentenza, va dichiarata irripetibile dall la somma di €.5.853,25 richiesta alla CP_1
Pe. con comunicazione in data 23.10.2017"; ma v. contra Corte di Appello di Roma
n. 3073/2023). 5 4. Sotto altro profilo va rilevato che la disciplina invocata dall' prevede CP_2 che l' debba procedere alla sospensione della prestazione nel corso dell'anno CP_1
successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa e quindi, nel caso di specie, al più nel corso dell'anno 2021, laddove invece nel caso di specie la sospensione è stata disposta soltanto nel 2023 (e la revoca nel 2024).
Ne consegue l'illegittimità della procedura di sospensione, tardivamente intrapresa dall , richiamandosi, a tal fine, le convincenti argomentazioni spese CP_1
dalla Corte di Appello di Genova, nella sentenza 5/2022, riprese anche dal Tribunale di Torino, nella sentenza n. 670 del 28.3.2023, che qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.: Parte
“Nella fattispecie in esame è pacifico che la bbia omesso di presentare il modello RE. 2012 relativo ai redditi percepiti nel 2011, ma l' non ha CP_1
provveduto al rispetto delle tempistiche di cui alla predetta legge, sia nel sospendere cautelativamente la prestazione, sia nel revocarla definitivamente per l'anno successivo a quello di riferimento;
come sopra evidenziato, infatti la sospensione della pensione è stata comunicata con lettera raccomandata del 27.9.2014, ricevuta l'8.10.2014 (cfr. prod. 2 e 12 e la revoca definitiva è avvenuta con missiva del CP_1
10.2.2016.
La tesi di secondo cui il rispetto delle tempistiche di cui sopra CP_1
sussisterebbe solo nel caso di corretta comunicazione da parte del beneficiario dei dati reddituali superiori alla soglia, non coglie nel segno. CP_ La norma infatti consente espressamente all' previdenziale di sospendere la prestazione ed avviare la procedura di regolarizzazione proprio nel caso di mancato invio delle comunicazioni reddituali.
La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 1228/2011 e altre conformi) si riferisce agli indebiti previdenziali assoggettati alla differente disciplina di cui all'art. 13 comma 2 della L. n. 412 del 1991 che consente all' di rettificare gli importi CP_1 delle prestazioni entro un anno dalle dichiarazioni reddituali presentate dal pensionato, laddove siano comunicate variazioni in superamento della soglia di reddito.
Qui il discorso è diverso: se manca la comunicazione relativa ai redditi, la prestazione assistenziale collegata al reddito dev'essere sospesa dall'anno successivo 6 a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e poi definitivamente revocata se l'inerzia continua oltre i 60 giorni dalla sospensione.
Nel nostro caso la pensionata avrebbe dovuto presentare la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2011 nel 2012 e, in sua assenza, l avrebbe dovuto CP_1 sospenderla nel 2013, concedendo il termine di 60 giorni per la regolarizzazione, per poi provvedere - in caso di inerzia - alla revoca definitiva che è invece avvenuta nel
2016.
Ed allora: Se è vero che la legge prevede questo sistema sanzionatorio per ottenere la collaborazione del beneficiario, consentendo a quest'ultimo di provvedere alla c.d. ricostituzione reddituale in ritardo ma entro certi limiti temporali (60 giorni dal provvedimento di sospensione), anche l'ente erogatore deve procedere nel rispetto della tempistica prevista dalla legge, non essendo ammissibili comportamenti tolleranti dell che a distanza di tempo decida di recuperare CP_1
prestazioni relative ad anni risalenti, ormai utilizzate in buona fede dall'accipiens per il suo sostentamento.
La norma introduce un obbligo di collaborazione tempestivo per entrambe le parti allo scopo di contemperare i contrapposti interessi: da un lato quello dell'ente erogatore che ha bisogno di poter controllare il mantenimento dei requisiti reddituali in capo ai beneficiari del trattamento assistenziale;
dall'altro quello del titolare della prestazione che, se effettivamente in stato di bisogno, utilizza le somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e non è poi più in grado di restituire le somme percepite dopo anni di distanza perché fuoriuscite dalle proprie disponibilità.
Così come si pretende che il pensionato comunichi i redditi percepiti nell'anno precedente attraverso l'invio del modello RE., anche l' dev'essere altrettanto CP_1
tempestivo nel controllare i mancati invii e sospendere la prestazione nel corso dell'anno successivo, tanto più che l'attuale sistema telematico consente di monitorare con maggior facilità tali adempimenti.
L'orientamento giurisprudenziale secondo cui non si può pretendere che l' - CP_1
in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo - si debba attivare per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2013 n. 12097) non può spingersi al punto da legittimare attività di recupero 7 da parte dell'Istituto a distanza di anni, quando ormai il beneficiario ha utilizzato il sussidio per vivere.
Tale tesi è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito più sensibile alle problematiche dei beneficiari di provvidenze legate al reddito;
in particolare in un caso similare la Corte di Appello di Torino con sentenza resa nel procedimento (…).
Va comunque evidenziato come la Corte di Cassazione ha precisato fin dalla sentenza n. 1446/2008 (Cfr anche Cass. n. 11921/2015) che nell'ambito della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è venuto via via consolidando un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si era già espressa la Corte Cost. con ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 in cui si è pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost.
n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)'. (Cass., Ordinanza 30 giugno 2020, n° 13223).
Nel caso in esame sia il provvedimento di sospensione che quello di successiva revoca della prestazione sono avvenuti tardivamente con conseguente lesione del legittimo affidamento.
Deve dunque ritenersi che l' abbia fatto valere il suo potere sanzionatorio CP_1
in modo tardivo, al di là dei termini stabiliti dalla legge che contiene temporalmente il potere di sospendere le prestazioni entro l'anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata proprio per evitare eventuali ripetizioni a distanza di tempo, quando ormai il pensionato non ha più la disponibilità delle somme erogate Tale omissione, per poter essere sanzionata con la sospensione della prestazione e la successiva revoca, dev'essere contestata e fatta valere dall'ente erogatore nei termini fissati dalla legge;
altrimenti prevale il legittimo affidamento del pensionato in stato di bisogno. 8 Come correttamente evidenziato dall'appellante, va sottolineato che i principi di tutela dell'affidamento dell'accipiens si sono generalmente formati in situazioni in cui erano state indebitamente erogate prestazioni;
la situazione della sua dante causa non può essere trattata peggio rispetto a quella di chi, in altrettanta buona fede, abbia percepito somme senza averne diritto.” (nello stesso senso v. anche Corte appello Messina sez. I, 25/10/2022, n.784, nonché Corte di Appello di Reggio
Calabria n. 133 del 30.3.2023 e 448/2022, la quale ha affermato in fattispecie analoga: Poiché, nella specie, secondo quanto sostenuto dallo stesso Istituto previdenziale, la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2011 avrebbe dovuto essere resa entro il 30 giugno 2012, l' avrebbe dovuto sospendere la CP_1
prestazione entro l'anno 2013, mentre la comunicazione con cui si preannunciava tale provvedimento risale al 27.9.2014 (comunicata il 3 ottobre 2014). Tale indubbio ritardo produce l'irripetibilità delle somme, analogamente a quanto accade, nel campo dell'indebito per superamento dei liniti di reddito, nel caso in cui l non CP_2 osservi l'obbligo, sancito dall'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991, di procedere al recupero dell'indebito entro l'anno successivo al momento in cui esso è stato accertato. Nel caso in esame l'obbligo di osservare il termine dell'anno successivo è ancor più cogente, in considerazione del fatto che non si tratta di effettuare verifiche sui redditi, ma di prendere semplicemente atto della violazione formale consistente nella mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in esame, poi, ancor più fondato era l'affidamento del beneficiario sulla natura non indebita della prestazione, avendo dedotto l'appellante che i limiti di reddito non erano stati superati, senza che l abbia contestato tale circostanza, limitandosi a eccepire CP_2 la tardività della presentazione della domanda di ricostituzione reddituale mirata alla comunicazione dei dati afferenti il 2011, avvenuta il 24 maggio 2016, e quindi ben oltre il termine ultimo stabilito. Tardività che tuttavia si ritiene sia stata neutralizzata dal ritardo con cui era stata avviata la procedura di sospensione – revoca della prestazione. L'appello va quindi accolto, con dichiarazione della irripetibilità della prestazione per cui è causa.).”
5. In ultimo va rilevato che nel caso di specie l' non ha fatto corretta CP_1
applicazione della procedura prevista dalla normativa richiamata, procedendo alla revoca definitiva della prestazione, con il provvedimento qui impugnato, pur avendo 9 contezza – come desumibile dalla relazione amministrativa – che i precedenti solleciti e la comunicazione di sospensione non erano stati recapitati alla ricorrente in quanto indirizzati ad un indirizzo errato.
6. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda va accolta, dichiarandosi, nei limiti di quanto richiesto nel giudizio, l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione di assegno sociale in ragione dell'omessa comunicazione dei redditi per l'anno 2019, con conseguente annullamento del provvedimento.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, con ricorso depositato il 03/01/2025, disattesa Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara l'illegittimità del provvedimento del 30.9.2024 di revoca dell'assegno sociale e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. D'RC CP_1
GIAMPAOLO, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €2696,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 02/12/2025
Il Giudice
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