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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11524/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 14 BOLOGNA presso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 BOLOGNA presso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 01.10.2024 (nata a [...] Parte_1 il 16.05.1974) e (nato a [...] il [...]) proponevano domanda CP_1 cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 20/12/2009 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna all'anno 2009 atto N. 75 parte 2 serie C, che si produce (doc. 1) e hanno optato per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...] il [...]) e Persona_1 nato a [...] il [...]). Persona_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione di cui al ricorso, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
pagina 1 di 5 Con decreto (23.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 18.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) La casa coniugale sita a Casalecchio di Reno (Bologna) in via Leonardo Da Vinci n. 6, in locazione, rimane assegnata alla moglie con mobili ed arredi ivi contenuti, comprese le pertinenze, sino all'autosufficienza economica dei figli, e Il Sig. Per_1 Per_2 CP_1 manterrà, tuttavia, la sede legale della propria impresa, la presso il garage CP_1 dell'abitazione familiare ove manterrà in deposito alcuni beni necessari alla sua attività di artigiano (montaggio arredi per i negozi).
2) Il figlio minore oggi di anni 15, sarà affidato ad entrambi i genitori con prevalente Per_2 collocamento e fissazione della sua residenza presso la madre.
3) Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
4) La figlia maggiore, , oggi di anni 20, è iscritta al secondo anno della facoltà di Per_1 sociologia presso l'Università di Bologna - sede di Forlì - e non è economicamente autosufficiente.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, mettendosi d'accordo Per_2 direttamente con il figlio, compatibilmente con gli impegni e i desideri del ragazzo.
6) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di settembre 2024 mediante: a) il versamento dell'importo mensile pari ad euro 900,00 (novecento//00), entro il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento nel conto corrente della moglie, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso in quota del 100% (cento per cento) delle spese straordinarie, quali definite dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti e che qui integralmente si intende richiamato;
c) allorché la figlia maggiore , diverrà economicamente autosufficiente, il Per_1 padre verserà in favore del figlio minore, a titolo di contributo ordinario al Per_2 mantenimento dello stesso, la somma mensile pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/ /00). 7) Il signor dà atto di aver stipulato un assicurazione sulla vita in favore di entrambi i CP_1 figli con la compagnia assicurativa . Il padre si impegna a rinnovare tale assicurazione CP_2 annualmente mantenendo i figli come beneficiari, sino all'autosufficienza economica dei figli. Qualsiasi variazione relativa al versamento del premio assicurativo, dovuta a circostanze avverse e imprevedibili, dovrà essere concordata con la signora Parte_1
8) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto di aver provveduto a regolamentare di comune accordo tutti i rapporti patrimoniali e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
1) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore.
2) Le spese e competenze del presente procedimento resteranno interamente a carico del signor
CP_1
*****
pagina 2 di 5 Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, di cui una, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e l'altro, Per_1 Per_2 minorenne.
Con specifico riferimento al figlio minore la valutazione tiene conto del diritto di quest'ultimo alla bi- genitorialità ed al mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza. Nulla da obiettare con riferimento all'assegno della casa coniugale, in locazione, alla sig.ra. Pt_1 sino all'autosufficienza economica dei figli, e Per_1 Per_2
Nello specifico, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo i tempi concordati, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì all'anticipazione o rimborso in quota del 100% delle spese straordinarie da parte del sig. CP_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente a carico del sig. CP_1
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e nato a [...] il [...]). CP_1
Unitisi in matrimonio civile a Bologna il 20/12/2009 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna all'anno 2009 atto N. 75 parte 2 serie C, che si produce (doc. 1).
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 5 dà atto e dispone l'assegno della casa coniugale, sita a Casalecchio di Reno (Bologna) in via Leonardo Da Vinci n. 6, in locazione, alla sig.ra. sino all'autosufficienza economica dei figli, e Pt_1 Per_1
Per_2 dà atto che il Sig. manterrà la sede legale della propria impresa, la , presso CP_1 CP_1 il garage dell'abitazione familiare ove manterrà in deposito alcuni beni necessari alla sua attività di artigiano (montaggio arredi per i negozi); dà atto e dispone l'affido del minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute,
l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che il sig. potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, mettendosi CP_1 Per_2 d'accordo direttamente con il figlio, compatibilmente con gli impegni e i desideri del ragazzo;
dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore dei figli (maggiorenne, ma studentessa unversitaria non Per_1 economicamente autosufficiente) e (minorenne), la somma di € 900,00 mensili, annualmente Per_2 rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie saranno interamente, nella misura del 100%, a carico del sig. CP_1
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto e dispone che allorquando la figlia maggiore diverrà economicamente autosufficiente il Per_1 padre verserà in favore del figlio minore, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dello Per_2 stesso, la somma mensile pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/ /00). dà atto il sig. dichiara di aver stipulato un'assicurazione sulla vita in favore di entrambi i CP_1 figli con la compagnia assicurativa e che si impegna a rinnovare tale assicurazione annualmente CP_2 mantenendo i figli come beneficiari, sino all'autosufficienza economica dei figli. Qualsiasi variazione relativa al versamento del premio assicurativo, dovuta a circostanze avverse e imprevedibili, dovrà essere concordata con la sig.ra Pt_1 dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti. dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore. dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
Le spese e competenze del presente procedimento sono interamente a carico del signor CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11524/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA Parte_1 C.F._1
ELISA, elettivamente domiciliata in VIA IV NOVEMBRE 14 BOLOGNA presso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA ELISA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 BOLOGNA presso il difensore avv.
BATTAGLIA ELISA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 01.10.2024 (nata a [...] Parte_1 il 16.05.1974) e (nato a [...] il [...]) proponevano domanda CP_1 cumulativa di separazione e divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile a Bologna il 20/12/2009 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna all'anno 2009 atto N. 75 parte 2 serie C, che si produce (doc. 1) e hanno optato per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nata a [...] il [...]) e Persona_1 nato a [...] il [...]). Persona_2
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione di cui al ricorso, e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
pagina 1 di 5 Con decreto (23.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 18.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione. Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) La casa coniugale sita a Casalecchio di Reno (Bologna) in via Leonardo Da Vinci n. 6, in locazione, rimane assegnata alla moglie con mobili ed arredi ivi contenuti, comprese le pertinenze, sino all'autosufficienza economica dei figli, e Il Sig. Per_1 Per_2 CP_1 manterrà, tuttavia, la sede legale della propria impresa, la presso il garage CP_1 dell'abitazione familiare ove manterrà in deposito alcuni beni necessari alla sua attività di artigiano (montaggio arredi per i negozi).
2) Il figlio minore oggi di anni 15, sarà affidato ad entrambi i genitori con prevalente Per_2 collocamento e fissazione della sua residenza presso la madre.
3) Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore, separatamente, nei rispettivi periodi di permanenza con il figlio.
4) La figlia maggiore, , oggi di anni 20, è iscritta al secondo anno della facoltà di Per_1 sociologia presso l'Università di Bologna - sede di Forlì - e non è economicamente autosufficiente.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, mettendosi d'accordo Per_2 direttamente con il figlio, compatibilmente con gli impegni e i desideri del ragazzo.
6) Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di settembre 2024 mediante: a) il versamento dell'importo mensile pari ad euro 900,00 (novecento//00), entro il giorno dieci di ogni mese, mediante versamento nel conto corrente della moglie, importo revisionabile annualmente secondo gli indici Istat;
b) anticipazione o rimborso in quota del 100% (cento per cento) delle spese straordinarie, quali definite dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, noto alle parti e che qui integralmente si intende richiamato;
c) allorché la figlia maggiore , diverrà economicamente autosufficiente, il Per_1 padre verserà in favore del figlio minore, a titolo di contributo ordinario al Per_2 mantenimento dello stesso, la somma mensile pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/ /00). 7) Il signor dà atto di aver stipulato un assicurazione sulla vita in favore di entrambi i CP_1 figli con la compagnia assicurativa . Il padre si impegna a rinnovare tale assicurazione CP_2 annualmente mantenendo i figli come beneficiari, sino all'autosufficienza economica dei figli. Qualsiasi variazione relativa al versamento del premio assicurativo, dovuta a circostanze avverse e imprevedibili, dovrà essere concordata con la signora Parte_1
8) I coniugi si danno altresì reciprocamente atto di aver provveduto a regolamentare di comune accordo tutti i rapporti patrimoniali e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
1) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore.
2) Le spese e competenze del presente procedimento resteranno interamente a carico del signor
CP_1
*****
pagina 2 di 5 Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale. Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli, di cui una, , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e l'altro, Per_1 Per_2 minorenne.
Con specifico riferimento al figlio minore la valutazione tiene conto del diritto di quest'ultimo alla bi- genitorialità ed al mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza. Nulla da obiettare con riferimento all'assegno della casa coniugale, in locazione, alla sig.ra. Pt_1 sino all'autosufficienza economica dei figli, e Per_1 Per_2
Nello specifico, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con il figlio minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultimo l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo i tempi concordati, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Si accorda altresì all'anticipazione o rimborso in quota del 100% delle spese straordinarie da parte del sig. CP_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente a carico del sig. CP_1
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e nato a [...] il [...]). CP_1
Unitisi in matrimonio civile a Bologna il 20/12/2009 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bologna all'anno 2009 atto N. 75 parte 2 serie C, che si produce (doc. 1).
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 5 dà atto e dispone l'assegno della casa coniugale, sita a Casalecchio di Reno (Bologna) in via Leonardo Da Vinci n. 6, in locazione, alla sig.ra. sino all'autosufficienza economica dei figli, e Pt_1 Per_1
Per_2 dà atto che il Sig. manterrà la sede legale della propria impresa, la , presso CP_1 CP_1 il garage dell'abitazione familiare ove manterrà in deposito alcuni beni necessari alla sua attività di artigiano (montaggio arredi per i negozi); dà atto e dispone l'affido del minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute,
l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi.
Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che il sig. potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, mettendosi CP_1 Per_2 d'accordo direttamente con il figlio, compatibilmente con gli impegni e i desideri del ragazzo;
dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore dei figli (maggiorenne, ma studentessa unversitaria non Per_1 economicamente autosufficiente) e (minorenne), la somma di € 900,00 mensili, annualmente Per_2 rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla signora Pt_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie saranno interamente, nella misura del 100%, a carico del sig. CP_1
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto e dispone che allorquando la figlia maggiore diverrà economicamente autosufficiente il Per_1 padre verserà in favore del figlio minore, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dello Per_2 stesso, la somma mensile pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/ /00). dà atto il sig. dichiara di aver stipulato un'assicurazione sulla vita in favore di entrambi i CP_1 figli con la compagnia assicurativa e che si impegna a rinnovare tale assicurazione annualmente CP_2 mantenendo i figli come beneficiari, sino all'autosufficienza economica dei figli. Qualsiasi variazione relativa al versamento del premio assicurativo, dovuta a circostanze avverse e imprevedibili, dovrà essere concordata con la sig.ra Pt_1 dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti. dà atto che i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore. dispone con separata ordinanza la remissione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio.
Le spese e competenze del presente procedimento sono interamente a carico del signor CP_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5