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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8465/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 4 novembre 2025.
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 3 luglio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/mag-2024/prot.6868/4^sez.”, emesso il 16 maggio 2024 e notificato in data 3 giugno 2024, con cui il Questore di
Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 16 novembre 2022 nonché il presupposto parere negativo della Controparte_2
di ivi citato.
[...] CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, commi 1 e 1.1 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia
e della violazione dei diritti umani esistente in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 2 aprile 2025.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (16 novembre 2022,
2 come si evince dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Il ricorrente, invero, vive dal 2016 (circostanza non contestata nel parere della
Commissione territoriale in atti) in Italia, ove è giunto ancora minorenne e ha provato di avere avviato negli ultimi anni un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Lo stesso, in particolare, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa come badante alle dipendenze di a partire dall'1 luglio 2023, in forza CP_4
di un apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato a causa del decesso del datore di lavoro nel mese di giugno 2025 (cfr. documentazione in atti).
Dopo detto evento lo stesso ha dimostrato di avere dato prosecuzione al proprio sforzo di integrazione nel territorio, stipulando ad agosto 2025 – durante il periodo di percepimento dell'indennità NASPI - un patto personalizzato con il Centro per l'impiego di per l'inserimento in percorsi di orientamento e ricerca di CP_1 un'occupazione lavorativa e aderendo al corso di formazione denominato
“Competenze informatiche e digitali” (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai dal 2016, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Nigeria, Paese da cui è espatriato ancora minorenne.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente allo stato determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il permesso di soggiorno
3 richiesto, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott.ssa Angela Lo Piparo Presidente
2) dott. Michele Guarnotta Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8465/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Gabriele Lipani, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 4 novembre 2025.
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 3 luglio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/mag-2024/prot.6868/4^sez.”, emesso il 16 maggio 2024 e notificato in data 3 giugno 2024, con cui il Questore di
Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 16 novembre 2022 nonché il presupposto parere negativo della Controparte_2
di ivi citato.
[...] CP_1
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19, commi 1 e 1.1 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia
e della violazione dei diritti umani esistente in patria.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita nel corso del giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 2 aprile 2025.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (16 novembre 2022,
2 come si evince dal provvedimento impugnato) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Il ricorrente, invero, vive dal 2016 (circostanza non contestata nel parere della
Commissione territoriale in atti) in Italia, ove è giunto ancora minorenne e ha provato di avere avviato negli ultimi anni un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Lo stesso, in particolare, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa come badante alle dipendenze di a partire dall'1 luglio 2023, in forza CP_4
di un apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato a causa del decesso del datore di lavoro nel mese di giugno 2025 (cfr. documentazione in atti).
Dopo detto evento lo stesso ha dimostrato di avere dato prosecuzione al proprio sforzo di integrazione nel territorio, stipulando ad agosto 2025 – durante il periodo di percepimento dell'indennità NASPI - un patto personalizzato con il Centro per l'impiego di per l'inserimento in percorsi di orientamento e ricerca di CP_1 un'occupazione lavorativa e aderendo al corso di formazione denominato
“Competenze informatiche e digitali” (cfr. documentazione in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai dal 2016, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Nigeria, Paese da cui è espatriato ancora minorenne.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente allo stato determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il permesso di soggiorno
3 richiesto, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott.ssa Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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