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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano__________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ______________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza del primo luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1025/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.28/2024 emessa in data 22 marzo 2024 dal Tribunale- GL di Rieti e vertente tra
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Antonio Mancini pec: ; Email_1
[...]
E
[...] in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, PEC:
[...]
t.; Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 19 aprile 2024, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 28/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale di Rieti,
Sezione Lavoro, il 22 marzo 2024.
Con detta sentenza, il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente la domanda e condannava l a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale limitatamente al periodo dal 12 CP_1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, oltre accessori, escludendo in motivazione l'analogo diritto per l'anno 2023 per insussistenza del requisito reddituale, indimostrato nel processo. Con l'appello si censura la statuizione assumendo la violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e l'estraneità al domandato dell'annualità del 2023 ed, in ogni caso, deducendo la sussistenza del requisito anche per essa in ragione dei documenti già prodotti.
L' si è costituito e si è rimesso alla determinazione del Collegio affermando che la CP_1 prestazione è riconosciuta i n via provvisoria di anno in anno e salvo conguaglio.
La causa, fissata per la decisione con le forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc all'udienza del primo luglio 2025, preso atto del deposito di note scritte entro il termine fissato, all'esito della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, pronunciandosi in riferimento alla domanda di Parte_1 che chiedeva l'accertamento del diritto all'assegno sociale con condanna dell al CP_1 pagamento dei relativi ratei a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda così proposta, ritenendo sussistente il requisito reddituale per l'anno 2022 (per effetto dell'accertamento del contenimento dei redditi percepiti entro il limite previsto per il 2022 per la prestazione in questione, pari ad €
6.097,32) e contestualmente provvedendo, in motivazione, nel senso dell'esclusione del diritto alla provvidenza per l'anno successivo.
In specie, il primo giudice, mentre riteneva che in relazione al 2022 fosse stato provato che il reddito differenziale ricavato dalla sublocazione di un immobile detenuto in locazione non superasse il tetto previsto, riteneva che il ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio in riferimento a tale presupposto costitutivo quanto all'annualità 2023, non avendo provveduto ad allegare né tantomeno a documentare la propria situazione reddituale neanche in corso di causa.
Avverso tale parte della decisione sfavorevole, propone impugnazione. Parte_1
Assume l'appellante che il Tribunale < ha ingiustificatamente limitato il diritto all'anno
2022>> ed ha ritenuto <non assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente per l'anno
2023 (che però non era oggetto di domanda)>>.Tale parte della decisione sarebbe stata, pertanto, affetta dal vizio di ultrapetizione in quanto l'anno 2023 non sarebbe mai stato oggetto del giudizio.
Pag. 2 di 9 La domanda per ottenere la prestazione assistenziale sarebbe stata presentata in data 12 ottobre 2022 e, al fine di indagare la situazione economica del il Tribunale, Pt_1 avrebbe chiesto di integrare i documenti già prodotti relativamente al solo periodo fiscale
2021/2022, con ciò denotandosi che l'annualità 2023 non era oggetto di domanda;
non solo ma la stessa non avrebbe potuto essere l'oggetto del giudizio poiché il ricorso era stato proposto il primo febbraio 2023 allorchè non erano ancora decorsi i termini per la presentazione dell'eventuale dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, scadenza prevista per il 30 novembre 2024 e quindi non maturata neppure al tempo di redazione dell'appello.
Osserva l'appellante che l'assegno sociale è prestazione a carattere provvisorio e prevede la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza, verifica che avviene annualmente da parte dell'Ente erogatore, ne sarebbe derivato che il Tribunale, nel provvedere, avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere il diritto a partire dalla data della domanda amministrativa del 12 ottobre 2022 sulla base dell'accertato stato di bisogno dello stesso cosi come emerso dall'istruttoria espletata < per l'anno precedente e per quello della domanda, mentre l'Ente ben avrebbe potuto sospenderlo per l'anno successivo (2023)
a quello del riconoscimento nel caso che fossero cambiate le condizioni del beneficiario>>.
Per tale via assume, in primo luogo, che il riconoscimento dovesse essere limitato al tempo della domanda.
Ad ogni modo, aggiunge di avere documentato la perdurante sussistenza della condizione economica poiché nell'anno 2023 avrebbe avuto come unico reddito quello stesso oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Rieti, ossia il reddito da sublocazione in termini di differenza rispetto al canone di locazione (pari a complessivi € 3.000,00) e per il quale, ove eventualmente fosse previsto l'obbligo di dichiarazione, il termine stabilito dalla normativa vigente sarebbe scaduto il 30 novembre 2024.
Ha aggiunto che. per l'anno in corso (2024), il reddito relativo al contratto di sublocazione sarebbe stato percepito solamente nei primi tre mesi essendo poi cessati (come da documenti allegati) sia il contratto di locazione che quello di sub locazione.
Inoltre, nel “certificato situazione reddituale anno 2023” rilasciato al dall'Agenzia Pt_1 delle Entrate, non sarebbe attestato alcun dato reddituale relativo al reddito complessivo del 2023 venendo evidenziata anche la scadenza per la dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2024.
Nel costituirsi in giudizio nel presente grado, l ha sostenuto che l'assegno sociale è una CP_1 prestazione a carattere temporaneo e provvisorio, assoggettata al possesso di requisiti
Pag. 3 di 9 socioeconomici, che rappresentano requisiti costituivi del diritto e, in quanto tali, devono sussistere all'epoca della domanda amministrativa.
Tali requisiti costitutivi possono variare nel corso del tempo e condurre l'Istituto erogatore a sospendere il beneficio e poi a revocarlo (e in molti casi anche a contestarne l'indebita percezione), nell'ipotesi di sopravvenuta carenza dei medesimi requisiti.
Fatta tale premessa argomentativa, l' si è rimesso alla decisione della Corte. CP_1
L'appello è fondato sulla base delle ragioni di seguito enunciate.
Va premesso che la provvisorietà di cui trattano entrambe le parti attiene all'erogazione della prestazione di cui si discute che discente dalla circostanza che la stessa è erogata in via amministrativa “in via provvisoria” sulla base di dati reddituali dichiarati dall'avente diritto, dati poi soggetti a verifica al momento in cui i redditi vengano documentati come effettivamente percepiti sulla base delle dichiarazioni dei redditi.
Si tratta di un meccanismo bifasico, esaminato anche dalla Suprema Corte, operante in via amministrativa e conseguente al fatto che la prestazione, connessa all'effettivo stato di bisogno del beneficiario, può in realtà essere accordato sulla base dei redditi effettivamente conseguiti e non di quelli presuntivi dichiarati all'atto della domanda dal percettore.
Tale meccanismo si ricava dal tenore dell'art.3, comma 6, della legge n.335/1995 che prevede: “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Pag. 4 di 9 Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
E' pertanto escluso che tale aspetto che attiene all'erogazione (< è erogato con carattere di provvisorietà>>) ed alla fase prettamente amministrativa, possa incidere sulla natura e portata dell'accertamento da condursi in sede giudiziale, che riguarda il diritto alla provvidenza e che cade, in base al rapporto di pregiudizialità logica, anche sui requisiti costitutivi o presupposti della prestazione, estendendosi fino al momento dell'emissione della decisione.
Infatti, l'accertamento giudiziale che concerna rapporti giuridici di durata e le obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, quali sono le prestazioni assistenziali e quelle previdenziali (queste ultime a meno di non connotarsi come temporanee quali la maternità, la malattia e la disoccupazione), per il principio generale di settore, operante al di là della specifica portata dell'art.149 disp att cpc che riguarda la sopravvenienza del requisito sanitario, si estende oltre il tempo in cui è introdotto il giudizio anche al fine di consentire l'affermazione del diritto connessa ad un requisito costitutivo o presupposto sopravvenuto in corso di causa che determina la decorrenza successiva. Vale infatti, il principio di ordine generale secondo cui il diritto matura allorquando se ne perfezionino gli elementi costitutivi sostanziali.
Per tale via, a meno che la parte non limiti temporalmente l'oggetto della domanda, la portata dell'accertamento si estenderà naturalmente, quanto ad effetti fino alla decisione.
Infatti, per risalente insegnamento della Cassazione, laddove la prestazione assistenziale veda come presupposto costitutivo il requisito reddituale, << ... il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e dunque trattandosi di requisito costituito da fatti suscettibili di essere mutevoli nel tempo essi devono essere attualizzati al tempo della decisione o comunque deve essere offerta la prova della loro sussistenza al momento dell'insorgenza del diritto ).>>( v.ord. n. 10767 del 2016 che trae argomento ex. Cass. n. 8633 del 2014).
Pag. 5 di 9 Infatti, in relazione alle prestazioni assistenziali come la pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità civile, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12e 13 rinvenendo nel requisito economico (ed in quello dell'incollocazione per l'assegno) elementi costitutivi, al pari del requisito sanitario, la cui mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, si è affermato, in applicazione del rapporto di pregiudizialità logica necessaria e del principio dell'estensione del giudicato al “dedotto e deducibile”, che la deducibilità o rilevabilità d'ufficio incontra il limite del giudicato interno che si forma laddove, ad esempio,
<<il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del< i>
solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita
(siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico - giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico (Cass ord. n. 14570/ 2014 e
n. 9228 del 2013).
Ne deriva che un accertamento del diritto involge necessariamente i presupposti logico giuridici dello stesso, affermazione capace di consolidarsi con il giudicato, vincolando entrambe le parti (il giudicato fa stato fra le parti) in relazione alla sussistenza dello stesso fino al tempo della sentenza.
Infatti, una cosa è il meccanismo di accertamento operante in sede amministrativa che consente in sede di verifica all'ente previdenziale di operare il conguaglio ed eventualmente ritenere la prestazione indebita se risulti a posteriori superato il limite reddituale, ed altra cosa è l'accertamento giudiziale che, con l'affermazione del diritto ad una determinata prestazione, implica necessariamente – trattandosi di presupposto necessario -
l'affermazione anche implicita dei requisiti costitutivi ( qui la condizione reddituale) della medesima prestazione fino al momento dell'emissione del titolo giudiziale.
Ne deriva che l'affermazione del diritto comporta, nel periodo in cui si estende la portata dell'accertamento, la preclusione per l'amministrazione di ogni verifica che possa determinare la perdita del diritto una volta che l'accertamento favorevole sia divenuto definitivo (capacità conformativa del giudicato).
Allo stesso modo, il giudicato sfavorevole su una annualità, come nel caso, pregiudica l'avente titolo che non potrà, per quell'anno, pretendere la prestazione.
Errano, pertanto, entrambe le parti nel ritenere che la questione vada risolta affermando che la prestazione in esame abbia natura “provvisoria” e che ciò possa incidere sulla portata dell'accertamento giudiziale, con ciò fraintendendo il senso del disposto normativo, sopra chiarito, che vale, per altro, in ambito amministrativo e non in ambito giudiziario, in cui la
Pag. 6 di 9 devoluzione al giudice dell'accertamento del diritto, implica che il giudice debba verificare i requisiti costitutivi tenendo conto della portata temporale dell'accertamento che, una volta divenuto definitivo, precluderà ogni diversa rideterminazione dell'amministrazione avendo efficacia vincolante per entrambe le parti.
La stessa affermazione dell'ente previdenziale che il requisito costitutivo sia suscettibile, anno per anno, di venire meno è indiretta conferma della correttezza di quanto appena detto, imponendo conseguentemente al giudice l'accertamento anche nel tempo successivo alla domanda amministrativa.
Ora, la domanda giudiziale proposta dal come riportato dallo stesso appellante, Pt_1 era così congegnata “previa fissazione dell'udienza di comparizione, voglia accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione dell'assegno sociale, Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.10.2022,oltre interessi dalla presentazione della richiesta alla effettiva liquidazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Inoltre, nell'atto introduttivo, l'originario ricorrente aveva allegato che di versare <nello stato di bisogno così come stabilito dalla normativa sopra riportata non avendo allo stato attuale redditi propri sufficienti>>, dunque, aveva riferito del perdurare della condizione di bisogno, legittimante, al momento del deposito del ricorso, seppure senza indicare specificamente l'entità dei redditi posseduti.
In coerenza a tale enunciazione, che conteneva solo il termine iniziale dell'accertamento (il tempo della presentazione della domanda amministrativa) preteso, per altro, introducendo argomenti univocamente intesi ad affermare la persistenza del requisito costitutivo, senza limitare la pretesa ad una annualità ovvero con l'indicazione di un termine finale dell'accertamento richiesto, il Tribunale intendeva la domanda di affermazione del diritto estesa anche al tempo successivo al 2022 e si soffermava sul requisito anche nell'anno 2023.
Al riguardo riteneva la mancata allegazione (e prova) -da compiersi anche in corso di causa- del perdurare delle condizioni economiche che sovrintendono al diritto alla prestazione.
Ora, sebbene non possa convenirsi sull'assunto sostenuto con il gravame, che debbano ritenersi estranee al domandare le annualità successive al 2022, pur tuttavia, va rilevato che, invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non solo l'originario ricorrente aveva dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio la persistenza delle condizioni economiche di bisogno che sovrintendono alla prestazione, ma aveva- per di più- documentato, attraverso la produzione del contratto di sublocazione e di locazione, l'entità del reddito differenziale non solo per il 2022, ma (posta la vigenza dei contratti premessa
Pag. 7 di 9 indirettamente anche dal primo giudice) anche quello di cui continuava a godere nel 2023, senza che l' pur costituito, osservasse alcunché a contrasto di tale asserto, neppure CP_1 allegando la percezione/titolarità di eventuali redditi ulteriori.
Del pari, in appello, pur avendo l'appellante allegato esplicitamente il perdurare dello stato di bisogno anche per il 2024 con la precisazione che per tale annualità l'unico reddito è rappresentato dal canone della sublocazione, per di più limitato a tre mesi, essendo cessato il contratto di locazione il 31 marzo 2024 e conseguentemente essendosi risolto alla stessa data anche quello di sublocazione derivato dal primo (eventi questi non solo allegati, ma documentati con la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate), l'ente previdenziale non ha contestato alcunché.
Ne deriva che la non contestazione esonera, in entrambi i casi, il dall'onere della Pt_1 prova.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di Parte_1 all'assegno sociale dal tempo della domanda amministrativa, con diritto alla corresponsione dei relativi ratei, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 19 aprile 2024 Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento CP_1 alla sentenza n. 28/2024 emessa il giorno 22 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Rieti, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, e condanna l alla corresponsione dell'assegno sociale dal tempo della domanda amministrativa, CP_1 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo ed alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 3000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Condanna l anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro CP_1
2000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Roma primo luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano__________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ______________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere All'udienza del primo luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1025/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.28/2024 emessa in data 22 marzo 2024 dal Tribunale- GL di Rieti e vertente tra
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Antonio Mancini pec: ; Email_1
[...]
E
[...] in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, PEC:
[...]
t.; Email_2
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 19 aprile 2024, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 28/2024 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale di Rieti,
Sezione Lavoro, il 22 marzo 2024.
Con detta sentenza, il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente la domanda e condannava l a corrispondere al ricorrente l'assegno sociale limitatamente al periodo dal 12 CP_1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, oltre accessori, escludendo in motivazione l'analogo diritto per l'anno 2023 per insussistenza del requisito reddituale, indimostrato nel processo. Con l'appello si censura la statuizione assumendo la violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e l'estraneità al domandato dell'annualità del 2023 ed, in ogni caso, deducendo la sussistenza del requisito anche per essa in ragione dei documenti già prodotti.
L' si è costituito e si è rimesso alla determinazione del Collegio affermando che la CP_1 prestazione è riconosciuta i n via provvisoria di anno in anno e salvo conguaglio.
La causa, fissata per la decisione con le forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc all'udienza del primo luglio 2025, preso atto del deposito di note scritte entro il termine fissato, all'esito della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, pronunciandosi in riferimento alla domanda di Parte_1 che chiedeva l'accertamento del diritto all'assegno sociale con condanna dell al CP_1 pagamento dei relativi ratei a far data dalla domanda amministrativa, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda così proposta, ritenendo sussistente il requisito reddituale per l'anno 2022 (per effetto dell'accertamento del contenimento dei redditi percepiti entro il limite previsto per il 2022 per la prestazione in questione, pari ad €
6.097,32) e contestualmente provvedendo, in motivazione, nel senso dell'esclusione del diritto alla provvidenza per l'anno successivo.
In specie, il primo giudice, mentre riteneva che in relazione al 2022 fosse stato provato che il reddito differenziale ricavato dalla sublocazione di un immobile detenuto in locazione non superasse il tetto previsto, riteneva che il ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio in riferimento a tale presupposto costitutivo quanto all'annualità 2023, non avendo provveduto ad allegare né tantomeno a documentare la propria situazione reddituale neanche in corso di causa.
Avverso tale parte della decisione sfavorevole, propone impugnazione. Parte_1
Assume l'appellante che il Tribunale < ha ingiustificatamente limitato il diritto all'anno
2022>> ed ha ritenuto <non assolto l'onere probatorio in capo al ricorrente per l'anno
2023 (che però non era oggetto di domanda)>>.Tale parte della decisione sarebbe stata, pertanto, affetta dal vizio di ultrapetizione in quanto l'anno 2023 non sarebbe mai stato oggetto del giudizio.
Pag. 2 di 9 La domanda per ottenere la prestazione assistenziale sarebbe stata presentata in data 12 ottobre 2022 e, al fine di indagare la situazione economica del il Tribunale, Pt_1 avrebbe chiesto di integrare i documenti già prodotti relativamente al solo periodo fiscale
2021/2022, con ciò denotandosi che l'annualità 2023 non era oggetto di domanda;
non solo ma la stessa non avrebbe potuto essere l'oggetto del giudizio poiché il ricorso era stato proposto il primo febbraio 2023 allorchè non erano ancora decorsi i termini per la presentazione dell'eventuale dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, scadenza prevista per il 30 novembre 2024 e quindi non maturata neppure al tempo di redazione dell'appello.
Osserva l'appellante che l'assegno sociale è prestazione a carattere provvisorio e prevede la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza, verifica che avviene annualmente da parte dell'Ente erogatore, ne sarebbe derivato che il Tribunale, nel provvedere, avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere il diritto a partire dalla data della domanda amministrativa del 12 ottobre 2022 sulla base dell'accertato stato di bisogno dello stesso cosi come emerso dall'istruttoria espletata < per l'anno precedente e per quello della domanda, mentre l'Ente ben avrebbe potuto sospenderlo per l'anno successivo (2023)
a quello del riconoscimento nel caso che fossero cambiate le condizioni del beneficiario>>.
Per tale via assume, in primo luogo, che il riconoscimento dovesse essere limitato al tempo della domanda.
Ad ogni modo, aggiunge di avere documentato la perdurante sussistenza della condizione economica poiché nell'anno 2023 avrebbe avuto come unico reddito quello stesso oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Rieti, ossia il reddito da sublocazione in termini di differenza rispetto al canone di locazione (pari a complessivi € 3.000,00) e per il quale, ove eventualmente fosse previsto l'obbligo di dichiarazione, il termine stabilito dalla normativa vigente sarebbe scaduto il 30 novembre 2024.
Ha aggiunto che. per l'anno in corso (2024), il reddito relativo al contratto di sublocazione sarebbe stato percepito solamente nei primi tre mesi essendo poi cessati (come da documenti allegati) sia il contratto di locazione che quello di sub locazione.
Inoltre, nel “certificato situazione reddituale anno 2023” rilasciato al dall'Agenzia Pt_1 delle Entrate, non sarebbe attestato alcun dato reddituale relativo al reddito complessivo del 2023 venendo evidenziata anche la scadenza per la dichiarazione dei redditi al 30 novembre 2024.
Nel costituirsi in giudizio nel presente grado, l ha sostenuto che l'assegno sociale è una CP_1 prestazione a carattere temporaneo e provvisorio, assoggettata al possesso di requisiti
Pag. 3 di 9 socioeconomici, che rappresentano requisiti costituivi del diritto e, in quanto tali, devono sussistere all'epoca della domanda amministrativa.
Tali requisiti costitutivi possono variare nel corso del tempo e condurre l'Istituto erogatore a sospendere il beneficio e poi a revocarlo (e in molti casi anche a contestarne l'indebita percezione), nell'ipotesi di sopravvenuta carenza dei medesimi requisiti.
Fatta tale premessa argomentativa, l' si è rimesso alla decisione della Corte. CP_1
L'appello è fondato sulla base delle ragioni di seguito enunciate.
Va premesso che la provvisorietà di cui trattano entrambe le parti attiene all'erogazione della prestazione di cui si discute che discente dalla circostanza che la stessa è erogata in via amministrativa “in via provvisoria” sulla base di dati reddituali dichiarati dall'avente diritto, dati poi soggetti a verifica al momento in cui i redditi vengano documentati come effettivamente percepiti sulla base delle dichiarazioni dei redditi.
Si tratta di un meccanismo bifasico, esaminato anche dalla Suprema Corte, operante in via amministrativa e conseguente al fatto che la prestazione, connessa all'effettivo stato di bisogno del beneficiario, può in realtà essere accordato sulla base dei redditi effettivamente conseguiti e non di quelli presuntivi dichiarati all'atto della domanda dal percettore.
Tale meccanismo si ricava dal tenore dell'art.3, comma 6, della legge n.335/1995 che prevede: “con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Pag. 4 di 9 Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
E' pertanto escluso che tale aspetto che attiene all'erogazione (< è erogato con carattere di provvisorietà>>) ed alla fase prettamente amministrativa, possa incidere sulla natura e portata dell'accertamento da condursi in sede giudiziale, che riguarda il diritto alla provvidenza e che cade, in base al rapporto di pregiudizialità logica, anche sui requisiti costitutivi o presupposti della prestazione, estendendosi fino al momento dell'emissione della decisione.
Infatti, l'accertamento giudiziale che concerna rapporti giuridici di durata e le obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, quali sono le prestazioni assistenziali e quelle previdenziali (queste ultime a meno di non connotarsi come temporanee quali la maternità, la malattia e la disoccupazione), per il principio generale di settore, operante al di là della specifica portata dell'art.149 disp att cpc che riguarda la sopravvenienza del requisito sanitario, si estende oltre il tempo in cui è introdotto il giudizio anche al fine di consentire l'affermazione del diritto connessa ad un requisito costitutivo o presupposto sopravvenuto in corso di causa che determina la decorrenza successiva. Vale infatti, il principio di ordine generale secondo cui il diritto matura allorquando se ne perfezionino gli elementi costitutivi sostanziali.
Per tale via, a meno che la parte non limiti temporalmente l'oggetto della domanda, la portata dell'accertamento si estenderà naturalmente, quanto ad effetti fino alla decisione.
Infatti, per risalente insegnamento della Cassazione, laddove la prestazione assistenziale veda come presupposto costitutivo il requisito reddituale, << ... il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e dunque trattandosi di requisito costituito da fatti suscettibili di essere mutevoli nel tempo essi devono essere attualizzati al tempo della decisione o comunque deve essere offerta la prova della loro sussistenza al momento dell'insorgenza del diritto ).>>( v.ord. n. 10767 del 2016 che trae argomento ex. Cass. n. 8633 del 2014).
Pag. 5 di 9 Infatti, in relazione alle prestazioni assistenziali come la pensione d'inabilità o di assegno d'invalidità civile, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12e 13 rinvenendo nel requisito economico (ed in quello dell'incollocazione per l'assegno) elementi costitutivi, al pari del requisito sanitario, la cui mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, si è affermato, in applicazione del rapporto di pregiudizialità logica necessaria e del principio dell'estensione del giudicato al “dedotto e deducibile”, che la deducibilità o rilevabilità d'ufficio incontra il limite del giudicato interno che si forma laddove, ad esempio,
<<il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del< i>
solo requisito sanitario - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita
(siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico - giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza del requisito economico (Cass ord. n. 14570/ 2014 e
n. 9228 del 2013).
Ne deriva che un accertamento del diritto involge necessariamente i presupposti logico giuridici dello stesso, affermazione capace di consolidarsi con il giudicato, vincolando entrambe le parti (il giudicato fa stato fra le parti) in relazione alla sussistenza dello stesso fino al tempo della sentenza.
Infatti, una cosa è il meccanismo di accertamento operante in sede amministrativa che consente in sede di verifica all'ente previdenziale di operare il conguaglio ed eventualmente ritenere la prestazione indebita se risulti a posteriori superato il limite reddituale, ed altra cosa è l'accertamento giudiziale che, con l'affermazione del diritto ad una determinata prestazione, implica necessariamente – trattandosi di presupposto necessario -
l'affermazione anche implicita dei requisiti costitutivi ( qui la condizione reddituale) della medesima prestazione fino al momento dell'emissione del titolo giudiziale.
Ne deriva che l'affermazione del diritto comporta, nel periodo in cui si estende la portata dell'accertamento, la preclusione per l'amministrazione di ogni verifica che possa determinare la perdita del diritto una volta che l'accertamento favorevole sia divenuto definitivo (capacità conformativa del giudicato).
Allo stesso modo, il giudicato sfavorevole su una annualità, come nel caso, pregiudica l'avente titolo che non potrà, per quell'anno, pretendere la prestazione.
Errano, pertanto, entrambe le parti nel ritenere che la questione vada risolta affermando che la prestazione in esame abbia natura “provvisoria” e che ciò possa incidere sulla portata dell'accertamento giudiziale, con ciò fraintendendo il senso del disposto normativo, sopra chiarito, che vale, per altro, in ambito amministrativo e non in ambito giudiziario, in cui la
Pag. 6 di 9 devoluzione al giudice dell'accertamento del diritto, implica che il giudice debba verificare i requisiti costitutivi tenendo conto della portata temporale dell'accertamento che, una volta divenuto definitivo, precluderà ogni diversa rideterminazione dell'amministrazione avendo efficacia vincolante per entrambe le parti.
La stessa affermazione dell'ente previdenziale che il requisito costitutivo sia suscettibile, anno per anno, di venire meno è indiretta conferma della correttezza di quanto appena detto, imponendo conseguentemente al giudice l'accertamento anche nel tempo successivo alla domanda amministrativa.
Ora, la domanda giudiziale proposta dal come riportato dallo stesso appellante, Pt_1 era così congegnata “previa fissazione dell'udienza di comparizione, voglia accertare e dichiarare il diritto del sig. alla corresponsione dell'assegno sociale, Parte_1 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 12.10.2022,oltre interessi dalla presentazione della richiesta alla effettiva liquidazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Inoltre, nell'atto introduttivo, l'originario ricorrente aveva allegato che di versare <nello stato di bisogno così come stabilito dalla normativa sopra riportata non avendo allo stato attuale redditi propri sufficienti>>, dunque, aveva riferito del perdurare della condizione di bisogno, legittimante, al momento del deposito del ricorso, seppure senza indicare specificamente l'entità dei redditi posseduti.
In coerenza a tale enunciazione, che conteneva solo il termine iniziale dell'accertamento (il tempo della presentazione della domanda amministrativa) preteso, per altro, introducendo argomenti univocamente intesi ad affermare la persistenza del requisito costitutivo, senza limitare la pretesa ad una annualità ovvero con l'indicazione di un termine finale dell'accertamento richiesto, il Tribunale intendeva la domanda di affermazione del diritto estesa anche al tempo successivo al 2022 e si soffermava sul requisito anche nell'anno 2023.
Al riguardo riteneva la mancata allegazione (e prova) -da compiersi anche in corso di causa- del perdurare delle condizioni economiche che sovrintendono al diritto alla prestazione.
Ora, sebbene non possa convenirsi sull'assunto sostenuto con il gravame, che debbano ritenersi estranee al domandare le annualità successive al 2022, pur tuttavia, va rilevato che, invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non solo l'originario ricorrente aveva dedotto sin dall'atto introduttivo del giudizio la persistenza delle condizioni economiche di bisogno che sovrintendono alla prestazione, ma aveva- per di più- documentato, attraverso la produzione del contratto di sublocazione e di locazione, l'entità del reddito differenziale non solo per il 2022, ma (posta la vigenza dei contratti premessa
Pag. 7 di 9 indirettamente anche dal primo giudice) anche quello di cui continuava a godere nel 2023, senza che l' pur costituito, osservasse alcunché a contrasto di tale asserto, neppure CP_1 allegando la percezione/titolarità di eventuali redditi ulteriori.
Del pari, in appello, pur avendo l'appellante allegato esplicitamente il perdurare dello stato di bisogno anche per il 2024 con la precisazione che per tale annualità l'unico reddito è rappresentato dal canone della sublocazione, per di più limitato a tre mesi, essendo cessato il contratto di locazione il 31 marzo 2024 e conseguentemente essendosi risolto alla stessa data anche quello di sublocazione derivato dal primo (eventi questi non solo allegati, ma documentati con la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate), l'ente previdenziale non ha contestato alcunché.
Ne deriva che la non contestazione esonera, in entrambi i casi, il dall'onere della Pt_1 prova.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di Parte_1 all'assegno sociale dal tempo della domanda amministrativa, con diritto alla corresponsione dei relativi ratei, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 19 aprile 2024 Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, con riferimento CP_1 alla sentenza n. 28/2024 emessa il giorno 22 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Rieti, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, e condanna l alla corresponsione dell'assegno sociale dal tempo della domanda amministrativa, CP_1 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo ed alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 3000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
2) Condanna l anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro CP_1
2000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Roma primo luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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