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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3508/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il Parte_1
19/11/1970 (Avv. FIORENZA DANIELA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PIZZITOLA CP_1
FABRIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18.01.2022;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza parziale n. 4112/2022 del 10.11.2022, passata in giudicato e sentenza definitiva n. 3568/23 del 17.07.23, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo al mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, obbligandosi a darne comunicazione all'altro coniuge.
2. La IA NO, , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno responsabilmente la genitorialità sulla predetta, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per la NO. La IA manterrà il domicilio prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Via P.pe di Belmonte 1/c piano 2 salendo le scale Pt_1
a sx. Il IG. terrà con sé la IA tutte le volte che lo desidererà, CP_1 previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze di studio, salute e riposo della IA, e comunque terrà con sé la NO, salvo diverso accordo, almeno due pomeriggi a settimana nei giorni di Martedì e Giovedì, anche con pernottamento, ovvero, nei giorni da concordare in funzione degli
- 2 - impegni lavorativi e compatibilmente con le eIGenze di studio e riposo della IA, ed inoltre il fine settimana due volte al mese, dal Venerdì dall'uscita della scuola alle ore alla ore 21,00 della Domenica.
Durante le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali i genitori concordano che la NO trascorrerà i relativi periodi (23/30 Dicembre, 31 Dicembre/6
Gennaio e dal Sabato di Pasqua al Lunedì dell'Angelo) ora con l'uno ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo di vacanze scolastiche estive (da Luglio ad Agosto) la NO trascorrerà autonomamente con il padre e con la madre un periodo di tempo esclusivo e continuativo di 15 giorni consecutivi per il mese di Agosto e di 15 giorni anche non consecutivi per il mese di luglio. Entro il primo giugno di ogni anno concorderanno il periodo in cui potranno tenere autonomamente la IA. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della NO si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. In considerazione delle attuali eIGenze della IA NO , il IG. Per_1
verserà entro giorno 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 CP_1 mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero e direttamente dalla IG.ra , così varrà anche per qualsiasi altra Parte_1 provvidenza e/o sussidio e/o detrazione o agevolazione di natura fiscale e previdenziale prevista dalla legge per figli in favore dei genitori.
Le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo del 2.7.2019, relative alla IA, verranno sostenute e corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al detto protocollo. Verranno divise pure al 50% le spese per ricariche telefoniche, carburante per motoveicolo/autoveicolo, per estetista (in relazione all'età della NO), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste etc..).
4. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per
- 3 - il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
5. Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.
6. Le parti danno atto, infine, che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande comunque connesse”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in in data 26/08/2006, da Pt_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] e da ,
[...] CP_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 257 -P-II S.A.,VOL. 2406, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3508/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il Parte_1
19/11/1970 (Avv. FIORENZA DANIELA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. PIZZITOLA CP_1
FABRIZIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'8.11.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 18.01.2022;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza parziale n. 4112/2022 del 10.11.2022, passata in giudicato e sentenza definitiva n. 3568/23 del 17.07.23, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. Le parti vivranno separate con l'obbligo al mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, obbligandosi a darne comunicazione all'altro coniuge.
2. La IA NO, , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno responsabilmente la genitorialità sulla predetta, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse, i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per la NO. La IA manterrà il domicilio prevalente presso l'abitazione materna, attualmente sita in Via P.pe di Belmonte 1/c piano 2 salendo le scale Pt_1
a sx. Il IG. terrà con sé la IA tutte le volte che lo desidererà, CP_1 previo accordo con la madre e compatibilmente con le eIGenze di studio, salute e riposo della IA, e comunque terrà con sé la NO, salvo diverso accordo, almeno due pomeriggi a settimana nei giorni di Martedì e Giovedì, anche con pernottamento, ovvero, nei giorni da concordare in funzione degli
- 2 - impegni lavorativi e compatibilmente con le eIGenze di studio e riposo della IA, ed inoltre il fine settimana due volte al mese, dal Venerdì dall'uscita della scuola alle ore alla ore 21,00 della Domenica.
Durante le vacanze natalizie, di fine anno e pasquali i genitori concordano che la NO trascorrerà i relativi periodi (23/30 Dicembre, 31 Dicembre/6
Gennaio e dal Sabato di Pasqua al Lunedì dell'Angelo) ora con l'uno ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante il periodo di vacanze scolastiche estive (da Luglio ad Agosto) la NO trascorrerà autonomamente con il padre e con la madre un periodo di tempo esclusivo e continuativo di 15 giorni consecutivi per il mese di Agosto e di 15 giorni anche non consecutivi per il mese di luglio. Entro il primo giugno di ogni anno concorderanno il periodo in cui potranno tenere autonomamente la IA. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della NO si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
3. In considerazione delle attuali eIGenze della IA NO , il IG. Per_1
verserà entro giorno 5 di ogni mese l'importo di € 350,00 CP_1 mensili, a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.
Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero e direttamente dalla IG.ra , così varrà anche per qualsiasi altra Parte_1 provvidenza e/o sussidio e/o detrazione o agevolazione di natura fiscale e previdenziale prevista dalla legge per figli in favore dei genitori.
Le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo del Tribunale di
Palermo del 2.7.2019, relative alla IA, verranno sostenute e corrisposte dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al detto protocollo. Verranno divise pure al 50% le spese per ricariche telefoniche, carburante per motoveicolo/autoveicolo, per estetista (in relazione all'età della NO), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste etc..).
4. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per
- 3 - il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
5. Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.
6. Le parti danno atto, infine, che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande comunque connesse”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in in data 26/08/2006, da Pt_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] e da ,
[...] CP_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 257 -P-II S.A.,VOL. 2406, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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