Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
24 gennaio 1992
24 gennaio 1992
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 11/05/2012, n. 333Provvedimento: […] 1.2 Con il parere del 20.9.1994, il Servizio esprimeva parere negativo. Ciò in ragione di un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo afferma che, sulla base della vigente normativa, anche le barche con motore mobile a benzina sarebbero sottoposte all'obbligo del libretto carburante e, in secondo luogo, ritiene decisivi il chiaro disposto dell'art. 4 della legge regionale 18/1992, il quale impone, a pena di esclusione, la presentazione del libretto carburante e le situazioni di disparità di trattamento che si sarebbero potute creare con i soggetti obbligati alla tenuta del libretto. Il tutto sfocia nell'impugnata delibera di Giunta Regionale che esclude i ricorrenti dal contributo.Leggi di più...
- annullamento delibera·
- interpretazione normativa·
- violazione e falsa applicazione delle leggi regionali·
- libretto carburante·
- spese compensate·
- sostituzione documento con autocertificazione·
- contributi per il fermo pesca·
- eccesso di potere·
- principio di conservazione dell'atto·
- rieducazione delle domande di contributo