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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/02/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 2601/2020
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di procura a Parte_1 CodiceFiscale_1 margine del ricorso dall' avv. CILLO GIOVANNI ANTONIO e dall'avv. SORRIENTO
PASQUALE, presso il cui studio in Avellino, alla via Dante n. 31, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa per procura rilasciata su un foglio separato e apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. NIUTTA
ENRICO BOUSIER, nonché elettivamente domiciliata in Avellino presso lo studio del Prof. Giorgio
Fontana, alla via Duomo, n. 21;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria ed iscritto a ruolo in data 7.10.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, descritta la sua vicenda lavorativa alle dipendenze della convenuta società, ha adìto questo
Tribunale formulando le seguenti conclusioni e chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro, di tutte le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di produttività, illegittimamente trattenute sulle buste paga dei mesi di giugno/luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010;
1
2. conseguentemente, condannare il datore di lavoro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 3.837,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, come determinati nella
CTP a firma del dott. , cui si rinvia e che si abbia per integralmente trascritta, ovvero Persona_1
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo CTU che sin da ora si richiede;
3. condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione”.
A sostegno delle proprie ragioni ha esposto: - di aver lavorato a far data dal 26.04.1983 e di lavorare ancora attualmente, presso la sede di Avellino, alle dipendenze della suindicata società in qualità di impiegato con inquadramento A1; - di fruire dei permessi per assistenza a persone con handicap ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 per tre giorni al mese a causa della disabilità da cui è affetta la figlia;
- di aver cumulato, relativamente alle annualità 2010 – 2020, 36 giorni di permesso annui;
- ciononostante, di non aver percepito, pur avendone diritto, dall'anno 2010 fino ad oggi, per le giornate di permesso ex L. n. 104/92 i compensi incentivanti che gli sarebbero spettati.
In particolare, egli lamenta la mancata corresponsione di parte del premio di risultato (in particolare la quota di produttività) previsto dall'art. 44 CCNL di categoria, il quale viene erogato annualmente mediante accredito in busta paga nei mesi di giugno/luglio.
Il , pertanto, deduce di aver diritto a percepire la somma complessiva di € 3.390,58 quale Pt_1
compenso relativo alla produttività aziendale, sostenendo che tale voce del premio di risultato, sia correlata non alle ore effettivamente lavorate, bensì ai risultati conseguiti.
Con memoria difensiva del 24.09.2021 si è costituita la società convenuta instando per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza sia in fatto che in diritto e, ad ogni modo, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti reclamati da controparte.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della odierna udienza di discussione, tenuta con modalità di trattazione scritta, la causa è decisa come da sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va vagliata l'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa, sollevata da parte resistente.
Ebbene, giova ricordare che trattandosi di pretesa di natura retributiva, il termine prescrizionale è quinquennale.
Pertanto, dovendo individuarsi il primo atto interruttivo della prescrizione nella lettera di messa in mora del 19 dicembre 2019, ogni credito retributivo, che tragga causa da fatti intervenuti oltre il quinquennio precedente tale data, è prescritto.
2 In altri e più precisi termini, l'eccezione di parte resistente relativa alla prescrizione dei crediti da lavoro oggetto di contestazione deve ritenersi fondata quanto alle differenze retributive reclamate per il periodo che va dal 2010 al 2014 in relazione alle quali la domanda attorea va rigettata perché i crediti si sono prescritti. Nel caso di specie, infatti, non risulta alcun atto interruttivo precedente alla lettera di messa in mora datata 19 dicembre 2019.
Al contrario, relativamente ai crediti reclamati da parte attorea per gli anni successivi, ossia, dal 2014 al 2020 la domanda è fondata, per cui, si ritiene meritevole di accoglimento.
Nel merito, l'oggetto del contendere risiede nello stabilire se oltre alla quota di premio denominata redditività aziendale da sempre corrisposta al , spetti al medesimo anche la voce del premio di Pt_1 risultato di cui all'art. 46 CCNL di categoria relativa alla produttività/qualità che egli assume essergli stata ingiustamente decurtata dalla retribuzione per i giorni di permesso di cui ha usufruito ex lege n.
104 del 1992.
Dunque, il ricorrente deduce l'illegittimità della decurtazione per cui è causa avallando la tesi dell'equiparazione dei riposi ex lege n. 104 del 1992 a quelli per le lavoratrici madri, considerati ore lavorative a tutti gli effetti, per cui, sostiene che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi debba essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa.
Orbene, come si evince letteralmente dalla norma collettiva “L'incentivazione della produttività/qualità si attua attraverso la individuazione ed il conseguimento di specifici obiettivi…correlati all'attività lavorativa dei dipendenti”.
In linea con quanto stipulato dalle parti nella contrattazione collettiva dai verbali di accordo in atti emerge la seguente specificazione: “Il livello di produttività/qualità delle unità produttive prese a riferimento sarà valutato in base ad un indicatore globale di performance (Ip)” (cfr. par. 8 Verbale di Accordo 10 dicembre 2004). E ancora al paragrafo 24: “Al fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, agli importi individuali spettanti a titolo di “incentivazione della produttività/qualità” sarà applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno”.
Tutto quanto è stato ribadito nei Verbali di Accordo datati 20 dicembre 2011 (par. 22) e 18 marzo
2015.
Tuttavia, a partire dal Verbale di Accordo del 18 ottobre 2016 le parti hanno soggiunto: “Non si applicherà alcuna riduzione per i periodi di assenza a titolo di congedo obbligatorio per maternità”, circostanza questa peraltro ammessa dalla stessa società convenuta in giudizio.
3 Orbene, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al quale questo Giudicante ritiene di dare continuità (cfr. Cass. n. 20684/2016), i permessi de quibus devono comunque essere retribuiti come se fossero ore lavorative a tutti gli effetti.
Letteralmente in un caso analogo alla fattispecie de qua la S.C. ha statuito che: “L'evidente portata lessicale della norma di interpretazione autentica del D.L. n. 324 del 1993, art. 2 comma ter
(convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) determina la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti”… “le parole “hanno diritto a tre giorni di permesso mensile” devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito;
lo stesso ricorrente osserva, condivisibilmente, che con tale norma di interpretazione autentica si è voluto chiarire che anche nel settore pubblico i permessi de quibus dovevano intendersi retribuiti”.
Sulla base delle considerazioni suesposte, la domanda attorea si ritiene fondata solo parzialmente e va accolta per quanto di ragione. La parte resistente deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi calcolati dal CTU dott. il quale ha osservata “l'importo del premio Persona_2 incentivo produttività/qualità dal 2014 al 2019 (periodo di cassa al 2015 al 2020) assomma ad €
1722,80 (euro millesettecentoventidue/80) a cui eventualmente aggiunti a titolo di interessi legali,
l'importo di € 43,01 (euro quarantatré/01) e l'importo di € 287,74 (euro ducentoottantasette/74) a titolo di rivalutazione monetaria, ove l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia tenerne conto, calcolati Org_ di anno in anno dal 30/06/2015 e fino alla data del 31/01/2023 (ultimo indice disponibile)”.
Dette risultanze dell'elaborato peritale, prive di vizi logici, si ritengono infatti condivisibili.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate stante l'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura di 1\2 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
-- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro, di tutte le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di produttività, illegittimamente trattenute sulle buste paga dei mesi di giugno/luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2014;
-- Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 1722,80 in favore di per le Parte_1
ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione;
-- Compensa le spese di lite;
4 -- Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuno.
Così deciso in Avellino, il 7.2.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
DR. MONICA d'AGOSTINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n. 2601/2020
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso in virtù di procura a Parte_1 CodiceFiscale_1 margine del ricorso dall' avv. CILLO GIOVANNI ANTONIO e dall'avv. SORRIENTO
PASQUALE, presso il cui studio in Avellino, alla via Dante n. 31, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, rappresentata e difesa per procura rilasciata su un foglio separato e apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. NIUTTA
ENRICO BOUSIER, nonché elettivamente domiciliata in Avellino presso lo studio del Prof. Giorgio
Fontana, alla via Duomo, n. 21;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria ed iscritto a ruolo in data 7.10.2020, il ricorrente indicato in epigrafe, descritta la sua vicenda lavorativa alle dipendenze della convenuta società, ha adìto questo
Tribunale formulando le seguenti conclusioni e chiedendo di: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro, di tutte le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di produttività, illegittimamente trattenute sulle buste paga dei mesi di giugno/luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2010;
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2. conseguentemente, condannare il datore di lavoro in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 3.837,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, come determinati nella
CTP a firma del dott. , cui si rinvia e che si abbia per integralmente trascritta, ovvero Persona_1
quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo CTU che sin da ora si richiede;
3. condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione”.
A sostegno delle proprie ragioni ha esposto: - di aver lavorato a far data dal 26.04.1983 e di lavorare ancora attualmente, presso la sede di Avellino, alle dipendenze della suindicata società in qualità di impiegato con inquadramento A1; - di fruire dei permessi per assistenza a persone con handicap ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 per tre giorni al mese a causa della disabilità da cui è affetta la figlia;
- di aver cumulato, relativamente alle annualità 2010 – 2020, 36 giorni di permesso annui;
- ciononostante, di non aver percepito, pur avendone diritto, dall'anno 2010 fino ad oggi, per le giornate di permesso ex L. n. 104/92 i compensi incentivanti che gli sarebbero spettati.
In particolare, egli lamenta la mancata corresponsione di parte del premio di risultato (in particolare la quota di produttività) previsto dall'art. 44 CCNL di categoria, il quale viene erogato annualmente mediante accredito in busta paga nei mesi di giugno/luglio.
Il , pertanto, deduce di aver diritto a percepire la somma complessiva di € 3.390,58 quale Pt_1
compenso relativo alla produttività aziendale, sostenendo che tale voce del premio di risultato, sia correlata non alle ore effettivamente lavorate, bensì ai risultati conseguiti.
Con memoria difensiva del 24.09.2021 si è costituita la società convenuta instando per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza sia in fatto che in diritto e, ad ogni modo, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti reclamati da controparte.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della odierna udienza di discussione, tenuta con modalità di trattazione scritta, la causa è decisa come da sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare va vagliata l'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa, sollevata da parte resistente.
Ebbene, giova ricordare che trattandosi di pretesa di natura retributiva, il termine prescrizionale è quinquennale.
Pertanto, dovendo individuarsi il primo atto interruttivo della prescrizione nella lettera di messa in mora del 19 dicembre 2019, ogni credito retributivo, che tragga causa da fatti intervenuti oltre il quinquennio precedente tale data, è prescritto.
2 In altri e più precisi termini, l'eccezione di parte resistente relativa alla prescrizione dei crediti da lavoro oggetto di contestazione deve ritenersi fondata quanto alle differenze retributive reclamate per il periodo che va dal 2010 al 2014 in relazione alle quali la domanda attorea va rigettata perché i crediti si sono prescritti. Nel caso di specie, infatti, non risulta alcun atto interruttivo precedente alla lettera di messa in mora datata 19 dicembre 2019.
Al contrario, relativamente ai crediti reclamati da parte attorea per gli anni successivi, ossia, dal 2014 al 2020 la domanda è fondata, per cui, si ritiene meritevole di accoglimento.
Nel merito, l'oggetto del contendere risiede nello stabilire se oltre alla quota di premio denominata redditività aziendale da sempre corrisposta al , spetti al medesimo anche la voce del premio di Pt_1 risultato di cui all'art. 46 CCNL di categoria relativa alla produttività/qualità che egli assume essergli stata ingiustamente decurtata dalla retribuzione per i giorni di permesso di cui ha usufruito ex lege n.
104 del 1992.
Dunque, il ricorrente deduce l'illegittimità della decurtazione per cui è causa avallando la tesi dell'equiparazione dei riposi ex lege n. 104 del 1992 a quelli per le lavoratrici madri, considerati ore lavorative a tutti gli effetti, per cui, sostiene che il trattamento da corrispondere in relazione a tali permessi debba essere esattamente quello che viene corrisposto in caso di effettiva prestazione lavorativa.
Orbene, come si evince letteralmente dalla norma collettiva “L'incentivazione della produttività/qualità si attua attraverso la individuazione ed il conseguimento di specifici obiettivi…correlati all'attività lavorativa dei dipendenti”.
In linea con quanto stipulato dalle parti nella contrattazione collettiva dai verbali di accordo in atti emerge la seguente specificazione: “Il livello di produttività/qualità delle unità produttive prese a riferimento sarà valutato in base ad un indicatore globale di performance (Ip)” (cfr. par. 8 Verbale di Accordo 10 dicembre 2004). E ancora al paragrafo 24: “Al fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, agli importi individuali spettanti a titolo di “incentivazione della produttività/qualità” sarà applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno”.
Tutto quanto è stato ribadito nei Verbali di Accordo datati 20 dicembre 2011 (par. 22) e 18 marzo
2015.
Tuttavia, a partire dal Verbale di Accordo del 18 ottobre 2016 le parti hanno soggiunto: “Non si applicherà alcuna riduzione per i periodi di assenza a titolo di congedo obbligatorio per maternità”, circostanza questa peraltro ammessa dalla stessa società convenuta in giudizio.
3 Orbene, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, al quale questo Giudicante ritiene di dare continuità (cfr. Cass. n. 20684/2016), i permessi de quibus devono comunque essere retribuiti come se fossero ore lavorative a tutti gli effetti.
Letteralmente in un caso analogo alla fattispecie de qua la S.C. ha statuito che: “L'evidente portata lessicale della norma di interpretazione autentica del D.L. n. 324 del 1993, art. 2 comma ter
(convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) determina la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti”… “le parole “hanno diritto a tre giorni di permesso mensile” devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito;
lo stesso ricorrente osserva, condivisibilmente, che con tale norma di interpretazione autentica si è voluto chiarire che anche nel settore pubblico i permessi de quibus dovevano intendersi retribuiti”.
Sulla base delle considerazioni suesposte, la domanda attorea si ritiene fondata solo parzialmente e va accolta per quanto di ragione. La parte resistente deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi calcolati dal CTU dott. il quale ha osservata “l'importo del premio Persona_2 incentivo produttività/qualità dal 2014 al 2019 (periodo di cassa al 2015 al 2020) assomma ad €
1722,80 (euro millesettecentoventidue/80) a cui eventualmente aggiunti a titolo di interessi legali,
l'importo di € 43,01 (euro quarantatré/01) e l'importo di € 287,74 (euro ducentoottantasette/74) a titolo di rivalutazione monetaria, ove l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia tenerne conto, calcolati Org_ di anno in anno dal 30/06/2015 e fino alla data del 31/01/2023 (ultimo indice disponibile)”.
Dette risultanze dell'elaborato peritale, prive di vizi logici, si ritengono infatti condivisibili.
Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo.
Spese compensate stante l'esito del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura di 1\2 ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella intestata composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
-- in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro, di tutte le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di produttività, illegittimamente trattenute sulle buste paga dei mesi di giugno/luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2014;
-- Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 1722,80 in favore di per le Parte_1
ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione;
-- Compensa le spese di lite;
4 -- Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuno.
Così deciso in Avellino, il 7.2.2024
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
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