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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14304/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14304 /2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russi e dall'Avv. Parte_1
Alberto Vescovini
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso di fronte a questo Tribunale, nel Parte_1 quale ha esposto di essere stata alle dipendenze di Controparte_2 presso la sede locale di quest'ultima, sita in Milano, via
[...]
Tagliamento n. 7, dal 1 giugno al 31 agosto 2024, con inquadramento nel
II° livello CCNL Estetisti Acconciatori, orario contrattuale di lavoro part- time 75%, con la qualifica di estetista, con l'osservanza dell'orario di lavoro di 30 ore settimanali, senza godere di ferie o di permessi.
1 Ha riferito che la società le ha corrisposto la retribuzione del mese di giugno 2024, ma ha poi omesso di corrisponderle quelle relative ai mesi di luglio e agosto 2024, gli importi dovuti per t.f.r. e istituti indiretti e che la convenuta ha pure omesso di consegnarle il cedolino paga relativo alla retribuzione di agosto 2024 e alle competenze di fine rapporto.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) condannare la convenuta per i motivi ed i titoli esposti in narrativa a corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi € 3.019,30, di cui € 268,90
a titolo di TFR, ovvero il diverso importo che risultasse dovuti in corso di causa, anche all'esito di espletanda CTU tecnico contabile;
con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi.
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso gli altri”
2. La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della per il periodo e con l'inquadramento indicato in Controparte_2 ricorso, risulta dalla documentazione prodotta agli atti (contratto a tempo determinato ed allegata comunicazione UNILAV di assunzione, doc. 2, buste paga per i mesi di giugno e luglio 2024, docc. 3 e 4).
5. La parte convenuta non ha provato di avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le busta paga e sulla base del CCNL
2 applicato. Non comparendo all'udienza la parte convenuta ha al contrario tenuto un comportamento significativo ai fini del decidere ex art. 420 I comma c.p.c.. Suffraga le esposte conclusioni la mancata risposta all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
6. Segue l'accoglimento del ricorso, secondo le conclusioni rassegnate in ricorso.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi € 3.019,30, di cui € 268,90
a titolo di TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo-
Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
3 4
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 14304 /2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russi e dall'Avv. Parte_1
Alberto Vescovini
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
convenuta
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso di fronte a questo Tribunale, nel Parte_1 quale ha esposto di essere stata alle dipendenze di Controparte_2 presso la sede locale di quest'ultima, sita in Milano, via
[...]
Tagliamento n. 7, dal 1 giugno al 31 agosto 2024, con inquadramento nel
II° livello CCNL Estetisti Acconciatori, orario contrattuale di lavoro part- time 75%, con la qualifica di estetista, con l'osservanza dell'orario di lavoro di 30 ore settimanali, senza godere di ferie o di permessi.
1 Ha riferito che la società le ha corrisposto la retribuzione del mese di giugno 2024, ma ha poi omesso di corrisponderle quelle relative ai mesi di luglio e agosto 2024, gli importi dovuti per t.f.r. e istituti indiretti e che la convenuta ha pure omesso di consegnarle il cedolino paga relativo alla retribuzione di agosto 2024 e alle competenze di fine rapporto.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1) condannare la convenuta per i motivi ed i titoli esposti in narrativa a corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi € 3.019,30, di cui € 268,90
a titolo di TFR, ovvero il diverso importo che risultasse dovuti in corso di causa, anche all'esito di espletanda CTU tecnico contabile;
con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi.
Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che ha anticipato le prime e non riscosso gli altri”
2. La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
La prova del rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze della per il periodo e con l'inquadramento indicato in Controparte_2 ricorso, risulta dalla documentazione prodotta agli atti (contratto a tempo determinato ed allegata comunicazione UNILAV di assunzione, doc. 2, buste paga per i mesi di giugno e luglio 2024, docc. 3 e 4).
5. La parte convenuta non ha provato di avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le busta paga e sulla base del CCNL
2 applicato. Non comparendo all'udienza la parte convenuta ha al contrario tenuto un comportamento significativo ai fini del decidere ex art. 420 I comma c.p.c.. Suffraga le esposte conclusioni la mancata risposta all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
6. Segue l'accoglimento del ricorso, secondo le conclusioni rassegnate in ricorso.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere alla ricorrente l'importo di lordi € 3.019,30, di cui € 268,90
a titolo di TFR, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo-
Condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori e rimborso c.u. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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