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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UNICA
R.G. 2558/2007
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, Unica, in persona del Giudice Dott.
Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2558/2007 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO ALESSANDRO, giusta procura in atti;
Attore
Contro
, assistito e difeso dall'Avv. FENUCCIU DEMETRIO, giusta Controparte_1
procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n.
11356/2006), la domanda attorea di risarcimento del danno è da rigettare.
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, Parte_1
citava in giudizio il chiedendo la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro avvenuto il
22/10/2005 in all'altezza dell'incrocio con Via Benedetto Croce. Infatti, CP_1
l'attore, alla guida del motoveicolo Honda tg. BX 57408, rovinava al suolo a causa del manto stradale viscido e sdrucciolevole.
L'attore ha concluso in citazione chiedendo l'accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c., nella produzione del CP_1
pag. 2/7 sinistro e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni quantificati, per i danni alla persona, in € 792.812,00.
Costituitosi il contestando in fatto e in diritto la prospettazione Controparte_1
attorea, chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova per testi.
Dopo alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 07.05.2024, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta, la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La res deve essere idonea a produrre lesioni a cose o persone e deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. In presenza di tali condizioni, si configura un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. La detta presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che pag. 3/7 il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Discende da quanto detto che grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè
del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Con riferimento specifico alla prova del nesso di causa tra la cosa ed il danno vanno segnalati interventi della Suprema Corte che ha affermato: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno.
Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Cassazione civile sez. III, 13/03/2013, n. 6306).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo pag. 4/7 rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Cassazione civile sez. III,
05/02/2013, n. 2660).
Ebbene, applicando i principi giuridici sopra richiamati al caso in esame, si ritiene che l'incidente stradale oggetto del contenzioso sia stato causato esclusivamente dalla condotta di guida imprudente e disattenta del motociclista. Infatti, il conducente del ciclomotore, mentre percorreva una strada urbana, in prossimità di un incrocio, ha adottato una velocità inadeguata e pericolosa, nettamente superiore al limite di velocità di 30 km/h vigente in quel tratto stradale. Tale comportamento imprudente è stato confermato dalle risultanze della prova orale relativa al teste il quale, nel corso dell'udienza del 21/5/2010, Testimone_1
ha rilasciato dichiarazioni concordanti con quelle rese ai carabinieri subito dopo l'incidente, indicando chiaramente di aver udito il rumore di una motocicletta ad elevata velocità, seguito da un forte rumore di impatto.
pag. 5/7 La velocità eccessiva del motociclo, unitamente alla condizione meteorologica sfavorevole, ossia la pioggia incessante che aveva reso la strada bagnata e scivolosa, sono state le cause determinanti della perdita di controllo del veicolo e della successiva caduta del conducente. In tal senso, non vi è dubbio che la condotta del motociclista, in relazione alle circostanze ambientali e stradali, si sia configurata come una guida particolarmente imprudente, soprattutto in considerazione del fatto che la strada, pur essendo cittadina e ben illuminata, richiedeva una maggiore attenzione e una velocità moderata per garantire la sicurezza propria e altrui.
È importante sottolineare che il comportamento del motociclista ha posto in essere un pericolo concreto per la sua incolumità, e tale pericolo si è poi concretizzato nel danno subito a seguito della caduta. Non è pertanto ipotizzabile alcuna responsabilità a carico dell'amministrazione comunale, né tanto meno sotto il profilo della custodia della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché la strada non presentava vizi o pericoli oggettivi che potessero concorrere a causare l'incidente.
La documentazione acquisita agli atti e le dichiarazioni testimoniali supportano inequivocabilmente la tesi che la strada non fosse caratterizzata da alcuna situazione di rischio anomala, tale da giustificare l'incidente. Infatti, la strada si presentava, contrariamente da quanto sostenuto da parte attrice, era ben illuminata ed era stata oggetto di manutenzione mediante spazzamento alcuni giorni prima il sinistro per cui è causa (cfr documentazione prodotta dal CP_1
convenuto)
Alla luce di quanto esposto, è evidente che la responsabilità dell'amministrazione non possa essere affermata, in quanto non sussistono le condizioni per attribuire pag. 6/7 la causa dell'incidente a fattori riconducibili alla manutenzione o alla gestione della strada pubblica;
bensì la responsabilità è interamente imputabile alla condotta di guida del motociclista, che può essere considerata imprudente e incompatibile con le condizioni di sicurezza che la situazione richiedeva.
Dunque, dall'istruzione della causa non sono emersi elementi per ritenere sussistente i profili oggettivo di non visibilità dell'imprevisto e soggettivo di non prevedibilità del pericolo. In particolare, parte attrice non ha adempiuto al proprio onere probatorio, non dando una prova inconfutabile della sussistenza dei requisiti sopra richiamati.
Infine, occorre sottolineare come non sussiste neppure il profilo oggettivo di non visibilità dell'imprevisto, come comprovato dalle risultanze dell'istruttoria espletata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate in base ai parametri minimi e in base al valore della controversia, ai sensi del DM attualmente in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica:
- Rigetta la domanda di;
Parte_1
- Condanna alla corresponsione delle spese di lite, in favore del Parte_1
che si liquidano in € 14.598,00 da distrarsi in favore Controparte_1
dell'avvocato Fenucciu Demetrio per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 10.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UNICA
R.G. 2558/2007
Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, Unica, in persona del Giudice Dott.
Mario Miele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2558/2007 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO ALESSANDRO, giusta procura in atti;
Attore
Contro
, assistito e difeso dall'Avv. FENUCCIU DEMETRIO, giusta Controparte_1
procura in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n.
11356/2006), la domanda attorea di risarcimento del danno è da rigettare.
Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice, Parte_1
citava in giudizio il chiedendo la condanna di quest'ultimo al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro avvenuto il
22/10/2005 in all'altezza dell'incrocio con Via Benedetto Croce. Infatti, CP_1
l'attore, alla guida del motoveicolo Honda tg. BX 57408, rovinava al suolo a causa del manto stradale viscido e sdrucciolevole.
L'attore ha concluso in citazione chiedendo l'accertamento della responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c., nella produzione del CP_1
pag. 2/7 sinistro e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni quantificati, per i danni alla persona, in € 792.812,00.
Costituitosi il contestando in fatto e in diritto la prospettazione Controparte_1
attorea, chiedeva il rigetto della domanda.
Concessi i termini previsti dall'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova per testi.
Dopo alcuni rinvii per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 07.05.2024, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta, la presente causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, giova evidenziare che la fattispecie in esame integra classica ipotesi di danno da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; la norma rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva considerato che, come è noto, la stessa, si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo).
La res deve essere idonea a produrre lesioni a cose o persone e deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità. In presenza di tali condizioni, si configura un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità del custode che si giustifica in quanto l'idoneità della cosa a produrre un danno impone di adottare le misure idonee a renderla innocua. La detta presunzione può essere superata dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che pag. 3/7 il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Discende da quanto detto che grava sull'attore che agisce per il risarcimento dei danni l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode e dell'obbligo di questi di vigilarla e mantenerne il controllo, oltre che del nesso causale tra la cosa e la sua condizione ed il danno, mentre resta a carico del custode convenuto di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè
del fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Con riferimento specifico alla prova del nesso di causa tra la cosa ed il danno vanno segnalati interventi della Suprema Corte che ha affermato: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provare il danno.
Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Cassazione civile sez. III, 13/03/2013, n. 6306).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo pag. 4/7 rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Cassazione civile sez. III,
05/02/2013, n. 2660).
Ebbene, applicando i principi giuridici sopra richiamati al caso in esame, si ritiene che l'incidente stradale oggetto del contenzioso sia stato causato esclusivamente dalla condotta di guida imprudente e disattenta del motociclista. Infatti, il conducente del ciclomotore, mentre percorreva una strada urbana, in prossimità di un incrocio, ha adottato una velocità inadeguata e pericolosa, nettamente superiore al limite di velocità di 30 km/h vigente in quel tratto stradale. Tale comportamento imprudente è stato confermato dalle risultanze della prova orale relativa al teste il quale, nel corso dell'udienza del 21/5/2010, Testimone_1
ha rilasciato dichiarazioni concordanti con quelle rese ai carabinieri subito dopo l'incidente, indicando chiaramente di aver udito il rumore di una motocicletta ad elevata velocità, seguito da un forte rumore di impatto.
pag. 5/7 La velocità eccessiva del motociclo, unitamente alla condizione meteorologica sfavorevole, ossia la pioggia incessante che aveva reso la strada bagnata e scivolosa, sono state le cause determinanti della perdita di controllo del veicolo e della successiva caduta del conducente. In tal senso, non vi è dubbio che la condotta del motociclista, in relazione alle circostanze ambientali e stradali, si sia configurata come una guida particolarmente imprudente, soprattutto in considerazione del fatto che la strada, pur essendo cittadina e ben illuminata, richiedeva una maggiore attenzione e una velocità moderata per garantire la sicurezza propria e altrui.
È importante sottolineare che il comportamento del motociclista ha posto in essere un pericolo concreto per la sua incolumità, e tale pericolo si è poi concretizzato nel danno subito a seguito della caduta. Non è pertanto ipotizzabile alcuna responsabilità a carico dell'amministrazione comunale, né tanto meno sotto il profilo della custodia della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché la strada non presentava vizi o pericoli oggettivi che potessero concorrere a causare l'incidente.
La documentazione acquisita agli atti e le dichiarazioni testimoniali supportano inequivocabilmente la tesi che la strada non fosse caratterizzata da alcuna situazione di rischio anomala, tale da giustificare l'incidente. Infatti, la strada si presentava, contrariamente da quanto sostenuto da parte attrice, era ben illuminata ed era stata oggetto di manutenzione mediante spazzamento alcuni giorni prima il sinistro per cui è causa (cfr documentazione prodotta dal CP_1
convenuto)
Alla luce di quanto esposto, è evidente che la responsabilità dell'amministrazione non possa essere affermata, in quanto non sussistono le condizioni per attribuire pag. 6/7 la causa dell'incidente a fattori riconducibili alla manutenzione o alla gestione della strada pubblica;
bensì la responsabilità è interamente imputabile alla condotta di guida del motociclista, che può essere considerata imprudente e incompatibile con le condizioni di sicurezza che la situazione richiedeva.
Dunque, dall'istruzione della causa non sono emersi elementi per ritenere sussistente i profili oggettivo di non visibilità dell'imprevisto e soggettivo di non prevedibilità del pericolo. In particolare, parte attrice non ha adempiuto al proprio onere probatorio, non dando una prova inconfutabile della sussistenza dei requisiti sopra richiamati.
Infine, occorre sottolineare come non sussiste neppure il profilo oggettivo di non visibilità dell'imprevisto, come comprovato dalle risultanze dell'istruttoria espletata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate in base ai parametri minimi e in base al valore della controversia, ai sensi del DM attualmente in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania in composizione monocratica:
- Rigetta la domanda di;
Parte_1
- Condanna alla corresponsione delle spese di lite, in favore del Parte_1
che si liquidano in € 14.598,00 da distrarsi in favore Controparte_1
dell'avvocato Fenucciu Demetrio per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 10.3.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
pag. 7/7