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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 847/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CATAPANO ASSUNTA;
RICORRENTE
E
, nato il 07/11/1991 in NOLA (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to LANZARO C.F._2
GIUSEPPINA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate con scadenza al 15.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, di assegnare la casa Controparte_1 coniugale al resistente e di prevedere in capo a questi l'assegno di mantenimento da versare in favore della . Pt_1
2. Ritualmente citato, il resistente si costituiva e, pur associandosi alla domanda di stato, chiedeva di rigettare ogni altra richiesta della . Pt_1
3. Sentite le parti all'udienza del 16.09.2024, il Giudice delegato dal Collegio adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, tenuto conto della mancata articolazione di mezzi di prova, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. al 15.04.2025, sostituendo l'udienza mediante il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità 2 della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno evidenziato l'interruzione dei rapporti coniugale;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662)
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento
3 contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Ebbene, la fonda la propria richiesta di addebito circa la mancata informazione da parte Pt_1 del in ordine alle difficoltà riproduttive dello stesso e al contegno di indifferenza e CP_1 distacco da questi tenuto a seguito dei tentativi di fecondazione medicalmente assistiti, nonché alla sussistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal . CP_1
Tuttavia, occorre evidenziare che, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte ricorrente, non vi è alcun conforto probatorio in merito all'eventuale reticenza del , CP_1 rappresentando che, in costanza di matrimonio, l'odierno resistente si è sottoposto ad esami clinici nel 2020 e nel 2021.
Ancora, con riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, occorre evidenziare che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale. Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017;
Cass., n. 16859 del 2015).
Ne consegue che un comportamento infedele ma successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non giustifica la pronuncia di addebito, dal momento che l'evento che ha determinato il fallimento dell'unione coniugale potrebbe non essere eziologicamente
4 riconducibile al tradimento del coniuge.
Ed invero, nel caso concreto non ricorre alcuna prova in merito all'ascrivibilità al CP_1 dell'insorgenza della crisi coniugale, anche considerando le stesse allegazioni di parte ricorrente in merito alle difficoltà riproduttive della coppia e all'asserito allontanamento del . CP_1
Per quanto, dunque, considerato fino ad ora, deve essere rigettata la domanda di addebito avanzata dalla . Pt_1
C) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
In punto di diritto, va rammentato che l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, emerge che la ha da poco cominciato a lavorare come Pt_1 parrucchiera, percependo una somma di € 650,00 mensili circa, vive insieme ai genitori e ha dedotto di non aver lavorato in costanza di matrimonio. Il , viceversa, è operaio, guadagna CP_1
€ 1.600,00 mensili, è proprietario della casa coniugale per cui paga la somma di € 300,00 quale rata del mutuo, ma, dopo la cessazione della convivenza, è tornato a vivere dai genitori.
5 Tenuto conto delle suddette circostanze e della durata di circa sette anni del matrimonio (cfr
.Cass. n. 25618/2007, per cui “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento;
sul medesimo tema anche Cass. n. 1622/2017, per cui “alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento”), per la quale, il
Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni già adottate dal Giudice delegato dal Collegio in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e determinare a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 150,00 da versare alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1 automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
D) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Il ha espressamente richiesto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. CP_1
Tuttavia, in mancanza di figli minori ovvero di figli maggiorenni ma non autosufficienti, non ricorrono gli estremi per l'adozione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 337sexies c.c., trovando, viceversa, applicazione le norme relative al diritto di proprietà.
E) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Considerato il rigetto della domanda di addebito per cui la crisi coniugale va ascritta ad entrambe le parti, tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia di separazione, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Nola il 22.07.2017, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Nola (Anno 2017 – n. 54 – Parte II – Serie A);
B) Rigetta la domanda di addebito;
C) Dispone che versi entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico Controparte_1 bancario la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a
; Parte_1
D) Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale;
6 E) Compensa le spese di lite;
F) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 847/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CATAPANO ASSUNTA;
RICORRENTE
E
, nato il 07/11/1991 in NOLA (NA) (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to LANZARO C.F._2
GIUSEPPINA;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate con scadenza al 15.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 15.02.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, di assegnare la casa Controparte_1 coniugale al resistente e di prevedere in capo a questi l'assegno di mantenimento da versare in favore della . Pt_1
2. Ritualmente citato, il resistente si costituiva e, pur associandosi alla domanda di stato, chiedeva di rigettare ogni altra richiesta della . Pt_1
3. Sentite le parti all'udienza del 16.09.2024, il Giudice delegato dal Collegio adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, tenuto conto della mancata articolazione di mezzi di prova, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la discussione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. al 15.04.2025, sostituendo l'udienza mediante il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio.
4. Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000),
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità 2 della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno evidenziato l'interruzione dei rapporti coniugale;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
B) ADDEBITO
Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del coniuge.
Giova rammentare che la dichiarazione di addebito della separazione presuppone che sia data prova di due circostanze: la sussistenza di comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi, volontariamente e consapevolmente e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita), nonché il nesso di causalità tra tali violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Più precisamente, occorre che sia raggiunta la prova che proprio i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi o di entrambi in relazione a tali doveri siano stati causa efficiente del fallimento del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in ordine all'addebito della separazione personale è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2024, n.
12662)
Ne consegue che il Giudice dovrà procedere sia al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche compiere una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge onde verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.
Ed infatti, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento
3 contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco).
La pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del
2017).
Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017).
L'onere di provare quanto precede grava sulla parte che richieda l'addebito sia con riguardo alla contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia in punto di efficacia eziologica di tale comportamento in relazione all'intollerabilità della convivenza (Cass., n.
3923 del 2018; Cass. n. 15079 del 2017).
Ebbene, la fonda la propria richiesta di addebito circa la mancata informazione da parte Pt_1 del in ordine alle difficoltà riproduttive dello stesso e al contegno di indifferenza e CP_1 distacco da questi tenuto a seguito dei tentativi di fecondazione medicalmente assistiti, nonché alla sussistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal . CP_1
Tuttavia, occorre evidenziare che, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni di parte ricorrente, non vi è alcun conforto probatorio in merito all'eventuale reticenza del , CP_1 rappresentando che, in costanza di matrimonio, l'odierno resistente si è sottoposto ad esami clinici nel 2020 e nel 2021.
Ancora, con riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, occorre evidenziare che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione grave laddove, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile in presenza dell'accertamento del suddetto nesso causale. Ciononostante, la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto incide sulla prova del suddetto nesso eziologico (Cass., n. 977 del 2017;
Cass., n. 16859 del 2015).
Ne consegue che un comportamento infedele ma successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza non giustifica la pronuncia di addebito, dal momento che l'evento che ha determinato il fallimento dell'unione coniugale potrebbe non essere eziologicamente
4 riconducibile al tradimento del coniuge.
Ed invero, nel caso concreto non ricorre alcuna prova in merito all'ascrivibilità al CP_1 dell'insorgenza della crisi coniugale, anche considerando le stesse allegazioni di parte ricorrente in merito alle difficoltà riproduttive della coppia e all'asserito allontanamento del . CP_1
Per quanto, dunque, considerato fino ad ora, deve essere rigettata la domanda di addebito avanzata dalla . Pt_1
C) MANTENIMENTO DEL CONIUGE
In punto di diritto, va rammentato che l'art. 156 c.c. dispone che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha “il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Tale diritto, dunque, sorge in presenza di un'accertata disparità economica ed è prodromico a consentire di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quanto goduto in costanza di matrimonio, giacché, com'è noto, la separazione, a differenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la persistenza del vincolo coniugale “essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ., Sez. I, 22 novembre 2024, n. 30119; nello stesso senso già Cass. civ. 8254/2023).
Tanto premesso, dunque, il coniuge cui non sia addebitabile la separazione, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze e redditi, è tenuto a dedurre la ricorrenza di una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o di sostanze.
Oltre ai redditi, dunque, il giudice è tenuto a valorizzare le “circostanze”, da intendersi come quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non aprioristicamente determinabili ma idonei ad influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nell'esatto ammontare.
Tanto premesso, dagli atti di causa, emerge che la ha da poco cominciato a lavorare come Pt_1 parrucchiera, percependo una somma di € 650,00 mensili circa, vive insieme ai genitori e ha dedotto di non aver lavorato in costanza di matrimonio. Il , viceversa, è operaio, guadagna CP_1
€ 1.600,00 mensili, è proprietario della casa coniugale per cui paga la somma di € 300,00 quale rata del mutuo, ma, dopo la cessazione della convivenza, è tornato a vivere dai genitori.
5 Tenuto conto delle suddette circostanze e della durata di circa sette anni del matrimonio (cfr
.Cass. n. 25618/2007, per cui “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento;
sul medesimo tema anche Cass. n. 1622/2017, per cui “alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento”), per la quale, il
Collegio ritiene congruo confermare le statuizioni già adottate dal Giudice delegato dal Collegio in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. e determinare a titolo di assegno di mantenimento l'importo di € 150,00 da versare alla entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese Pt_1 automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat.
D) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Il ha espressamente richiesto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale. CP_1
Tuttavia, in mancanza di figli minori ovvero di figli maggiorenni ma non autosufficienti, non ricorrono gli estremi per l'adozione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 337sexies c.c., trovando, viceversa, applicazione le norme relative al diritto di proprietà.
E) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Considerato il rigetto della domanda di addebito per cui la crisi coniugale va ascritta ad entrambe le parti, tenuto conto del carattere necessitato della pronuncia di separazione, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Nola il 22.07.2017, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Nola (Anno 2017 – n. 54 – Parte II – Serie A);
B) Rigetta la domanda di addebito;
C) Dispone che versi entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico Controparte_1 bancario la somma di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a
; Parte_1
D) Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale;
6 E) Compensa le spese di lite;
F) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nola (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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