Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n°1626/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1626 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso ordinanza monocratica in tema di riconoscimento di compensi professionali, vertente T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_1
Monica Landi del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Luigi Caldieri n°74, in virtù di procura prodotta in allegato al ricorso in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, (C.F. Controparte_1
), con sede in , Via Termino n°11, in persona del P.IVA_1 CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. , CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CodiceFiscale_2 de' Longis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, alla Via Port'Arsa n°73, come da procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
APPELLATO A V V E R S O la ordinanza n°6776/2023 emessa in data 23.10.23 dal G.U. presso il Tribunale di Avellino, pubblicata il 24/10/2023, corretta in data 31.10.23, non notificata, con cui l'adito giudice così provvedeva:
“Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento di € 2.570,00 in favore del ricorrente, a titolo di compenso professionale, oltre spese gen. al 15%, iva e cpa come per legge, nonché interessi al tasso legale dalla messa in mora al soddisfo;
condanna il resistente al pagamento in
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favore delle ricorrenti delle spese di lite, pari ad € 1.422,00 (di cui € 146,00 per esborsi), oltre spese gen al 15% ed accessori di legge”. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello notificato in data 31.08.2024 ha Parte_1 proposto gravame avverso l'ordinanza n°6776/2023, non notificata ed emessa dal Tribunale di Avellino, IIa sezione civile, in persona del giudice unico, depositata in data 23.10.2023, resa pubblica in data 24.10.2023 e corretta, con nuovo deposito, in data 31.10.2023, a conclusione del giudizio rubricato al numero di R.G. 4700/2021 avente ad oggetto la liquidazione del compenso professionale del ricorrente per l'attività legale giudiziale espletata in favore dell' dinanzi alla Controparte_3
Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie. A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto la: “violazione del D.M. 55/2014 e violazione comma 6 art 5 D.M. 37/2018. Errata applicazione dello scaglione di riferimento. Motivazione insufficiente ed apparente, nonché contraddittoria. Pronuncia extra petita. Liquidazione del compenso al di sotto dei limiti tariffari”. Nel costituirsi l' ha Controparte_1 impugnato e contestato tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto e richiesto, poiché infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via del tutto pregiudiziale in rito la improcedibilità dell'appello per tardività della sua proposizione rispetto alla comunicazione dell'ordinanza gravata, impugnata peraltro irritualmente con ricorso in luogo della citazione normativamente prevista. Instauratosi il contraddittorio la Corte, all'esito della disposta trattazione scritta, con ordinanza del 22.11.24, considerato che l'eventuale accoglimento della predetta eccezione, ove ritenuta fondata, avrebbe potuto comportare una rapida conclusione del giudizio caratterizzata da pronuncia pregiudiziale di mero rito, ha rinviato la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo la relativa pronuncia compatibile con la sostituzione alla udienza della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi, depositate dalle parti ulteriori note di trattazione scritta entro il termine concesso con la detta ordinanza, ha deciso la controversia come da dispositivo della presente, resa pronuncia. La eccezione di improcedibilità della impugnazione per sua tardività è fondata e merita condivisione. La lite di cui si giudica è stata introdotta in primo grado con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino. Il provvedimento che ne è scaturito, oggetto del contenzioso in secondo grado, è un'ordinanza resa dal Tribunale irpino. Le Sezioni Unite della S.C. hanno
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affermato importanti principi di diritto con riferimento alla disciplina del rito sommario di cognizione. In particolare, dopo un'attenta ricostruzione della normativa applicabile, la sentenza, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema, è giunta alla seguente conclusione: “Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione” (Cassazione civile, sez. un., 05/10/2022, n°28975, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 665762 – 01). Dopo un'approfondita ricostruzione della disciplina e delle caratteristiche principali del rito sommario di cognizione, le Sezioni Unite hanno rilevato come sia il procedimento sommario di cognizione che il modello decisorio previsto dall'art. 281-sexies c.p.c. costituiscano “rimedi preventivi”, ex artt. 1 – bis ed 1 – ter L. 89/2001 a fronte della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo della durata non ragionevole del processo. La comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., così come la trattazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., avendo funzione acceleratoria del giudizio, sottraggono alle parti la decisione (tramite la notificazione, a norma dell'art. 326 c.p.c.) sull'applicazione del termine breve di impugnazione, in quanto effetto automatico della conoscenza del provvedimento. Sul punto le Sezioni Unite hanno ricordato altresì che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 702-quater c.p.c., “per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte”. Ciò premesso, le Sezioni Unite, nella sentenza richiamata, hanno ribadito come, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c., “la comunicazione di cancelleria debba avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione;
con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare
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riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione” (Cass. 23 marzo 2017, n°7401; così pure Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2022, n. 5079, Giustizia Civile Massimario 2022, rv 664178 - 01). La comunicazione del provvedimento impugnato ad opera della cancelleria risulta eseguita, al più tardi, in data 31.10.23, (se non già in data 25.10.23), (c.f.r. tra allegati alla comparsa di costituzione dell'appellata), laddove l'appello risulta iscritto a ruolo in data 6.4.24, con notifica a mezzo p.e.c. del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione in data 31.8.24, (c.f.r. allegati alla nota di deposito dell'appellante del 2.9.24). L'appellante difesa, nel tentativo di confutare l'avversa eccezione, ha denotato come, proprio alla stregua della riportata giurisprudenza di legittimità, non sia possibile far decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione, effettuata da parte della cancelleria, in quanto l'art. 133 c.p.c. esclude espressamente tale effetto disponendo che “… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325”. Questo perché “Solo la notifica del provvedimento conclusivo ad istanza di parte può far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello, non essendo la comunicazione dell'ordinanza conclusiva equiparabile e sostituibile alla notificazione ad istanza di parte, come specificato proprio dalle Sezioni Unite citate. La stessa parte avversa documenta che nessuna notificazione ad istanza di parte della ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado è stata effettuata” (note concl. trattaz. scritta). L'argomentazione è priva di sostanziale spessore. La disamina delle comunicazioni di cancelleria prodotte in allegato alla costituzione dalla difesa di parte appellata rivela la presenza, all'interno dei files matrice,
“zippati”, di altri files, - (sotto postacert.eml, quali “allegato senza titolo”, “indice busta”, “comunicazione” ed altro), - che, per quanto di non consueta lettura telematica per la tipologia rivestita, lasciano presumere, più che ragionevolmente, l'inoltro anche del file concernente il provvedimento giudiziale adottato. Ma, al di là di ciò, la prova che l'appellante difesa conoscesse già alle indicate date, del 25 e 31.10.23, il testo integrale della ordinanza impugnata, nella sua intestazione, motivazione e dispositivo, è fornita, a ben vedere, proprio dalla istanza di correzione della stessa che la medesima difesa aveva avanzato in primo grado e che, nel relativo fascicolo telematico, figura depositata in data 25.10.23, (c.f.r. in fasc. tel. cit.). Con detta istanza il procuratore
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del ricorrente, odierno appellante, aveva chiesto la correzione della epigrafe e del dispositivo della ordinanza in questione per gli errori materiali da cui era apparsa affetta, da un lato nel riportare malamente il cognome del ricorrente professionista, dall'altro nell'aver omesso la richiesta distrazione delle spese processuali;
(c.f.r., in fasc. tel. primo grado, istanza di correzione). Per il resto, ma solo ad abundantiam, permane il profilo di inammissibilità discendente dalla irritualità dell'atto introduttivo della impugnazione, pure ad onta di quanto osservato in proposito dall'appellante difesa nell'evidenziare che l'art 702 quater non definisce la forma dell'impugnazione, limitandosi a disporre che trattasi di appello, così che sarebbe possibile anche proporlo con ricorso, seguendo la regola dell'ultrattività del rito ove quest'ultimo, in primo grado, fosse stato quello c.d. del lavoro. Per contro, risolvendo una quaestio processuale spesso oggetto di contenziosi, la Suprema Corte ha definitivamente statuito che l'impugnazione, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., avverso l'ordinanza che definisce il processo sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., deve essere proposta con atto di citazione e non con ricorso, (nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria ovvero dalla notificazione). Al principio si sono uniformate le Corti territoriali precisando che
“l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'articolo 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., da notificarsi nei trenta giorni previsti dagli articoli 325 e 702-quater, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario. Né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito” (Corte appello Napoli, sez. VIII, 17/06/2022, n°2809, Redazione Giuffrè 2022). Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare
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atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sull'appello proposto, avverso la ordinanza in epigrafe, da nei confronti dell' Parte_1 [...]
di , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso del 6.4.24, notificato a mezzo p.e.c., unitamente al pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione, in data 31.8.24, così provvede:
1°) Dichiara improcedibile l'appello, perché tardivo;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del grado, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta D.M. n°147/2022, in complessivi €. 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, addì 28.2.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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