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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1587/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1587/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BERARDI PAOLA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. BERARDI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2025, e Parte_1
esponevano che, in data 20/07/2008, avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in PALAZZO SAN GERVASIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'11/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/11/2025:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 nella forma dell'affido condiviso, con collocamento presso la madre nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le figlie minori dimostreranno. La Sig.ra e i figli minori trasferiranno la propria residenza anagrafica Controparte_1 presso l'immobile sito in Spoltore (PE) alla Via Cicerone n. 4 di proprietà della sig.ra mentre il sig. continuerà ad abitare e risiedere CP_1 Parte_1 nell'immobile di sua proprietà sito in Spoltore (PE) alla Via
Parini n. 9;
2) entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
3) al fine di garantire una gestione ottimale al ménage familiare paritetico che entrambi i genitori hanno da sempre intrattenuto con i figli, i quali ultimi avranno pertanto la possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva, i figli Per_1
e trascorreranno il loro tempo con i genitori secondo un'alternanza Per_2 Per_3 settimanale: una settimana con la madre, la settimana successiva con il padre, e così
a seguire, salvo diversi accordi tra le parti. Tale soluzione è resa possibile e concretamente attuabile dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori (circa 700 metri)
e dalla flessibilità lavorativa del padre, che svolge la sua attività in modalità di smart working;
4) per ciò che attiene alle festività Natalizie e Pasquali i genitori terranno con sé i figli alternativamente di anno in anno, fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
pagina 3 di 5 5) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio/agosto, individuando il periodo esatto entro il 30 maggio di ciascun anno;
6) il giorno del compleanno dei figli si osserverà il criterio dell'alternanza annuale, preferendo la compresenza dei genitori;
fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
7) valutate le attuali condizioni economiche delle parti, le esigenze dei figli minori, il periodo di permanenza degli stessi presso ognuno dei genitori, la valenza dei compiti domestici e di cura direttamente assunti da ognuno di essi, i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza.;
8) il Sig. rinuncia alla propria quota di spettanza pari al 50% Parte_1 dell'assegno unico INPS per i minori e Per_1 Per_2 Persona_4
(attualmente della complessiva somma di Euro 650,00 circa) da erogarsi integralmente in favore della sig.ra ; Controparte_1
9) le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo di Codesto Tribunale, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive, previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %;
10) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria compresenza per il rilascio di documento di identità per i minori;
11) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
pagina 4 di 5 12) i ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene mobile o immobile comune e di aver definito integralmente ogni reciproco rapporto obbligatorio e patrimoniale, attuale e preesistente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALAZZO SAN
GERVASIO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1587/2025 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. BERARDI PAOLA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. BERARDI PAOLA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/08/2025, e Parte_1
esponevano che, in data 20/07/2008, avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito civile, in PALAZZO SAN GERVASIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data dell'11/11/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'11/11/2025:
1) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 nella forma dell'affido condiviso, con collocamento presso la madre nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che le figlie minori dimostreranno. La Sig.ra e i figli minori trasferiranno la propria residenza anagrafica Controparte_1 presso l'immobile sito in Spoltore (PE) alla Via Cicerone n. 4 di proprietà della sig.ra mentre il sig. continuerà ad abitare e risiedere CP_1 Parte_1 nell'immobile di sua proprietà sito in Spoltore (PE) alla Via
Parini n. 9;
2) entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
3) al fine di garantire una gestione ottimale al ménage familiare paritetico che entrambi i genitori hanno da sempre intrattenuto con i figli, i quali ultimi avranno pertanto la possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva, i figli Per_1
e trascorreranno il loro tempo con i genitori secondo un'alternanza Per_2 Per_3 settimanale: una settimana con la madre, la settimana successiva con il padre, e così
a seguire, salvo diversi accordi tra le parti. Tale soluzione è resa possibile e concretamente attuabile dalla vicinanza delle abitazioni dei genitori (circa 700 metri)
e dalla flessibilità lavorativa del padre, che svolge la sua attività in modalità di smart working;
4) per ciò che attiene alle festività Natalizie e Pasquali i genitori terranno con sé i figli alternativamente di anno in anno, fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
pagina 3 di 5 5) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio/agosto, individuando il periodo esatto entro il 30 maggio di ciascun anno;
6) il giorno del compleanno dei figli si osserverà il criterio dell'alternanza annuale, preferendo la compresenza dei genitori;
fatti salvi, per tutto, liberi accordi tra le parti;
7) valutate le attuali condizioni economiche delle parti, le esigenze dei figli minori, il periodo di permanenza degli stessi presso ognuno dei genitori, la valenza dei compiti domestici e di cura direttamente assunti da ognuno di essi, i ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto dei minori nei periodi di rispettiva permanenza.;
8) il Sig. rinuncia alla propria quota di spettanza pari al 50% Parte_1 dell'assegno unico INPS per i minori e Per_1 Per_2 Persona_4
(attualmente della complessiva somma di Euro 650,00 circa) da erogarsi integralmente in favore della sig.ra ; Controparte_1
9) le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo di Codesto Tribunale, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N. e ludico/sportive, previamente concordate e successivamente documentate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %;
10) entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'inscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio, assicurando altresì la reciproca disponibilità in caso di necessaria compresenza per il rilascio di documento di identità per i minori;
11) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
pagina 4 di 5 12) i ricorrenti dichiarano di non avere alcun bene mobile o immobile comune e di aver definito integralmente ogni reciproco rapporto obbligatorio e patrimoniale, attuale e preesistente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALAZZO SAN
GERVASIO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per l'11/11/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/11/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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