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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/11/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1871 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA
, C.F. parte nata in [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 E
, C.F. , parte nata a Lungro (CS), in [...] Parte_2 CodiceFiscale_2 13.01.2022, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. EUGENIO GIOIELLA, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi. Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 20.10.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto che tra loro è intercorsa una relazione more uxorio, oggi terminata, dalla cui unione è nato il figlio minore . Persona_1 Cessata la convivenza, le parti hanno chiesto di regolare i rapporti tra di loro e con il figlio nei termini indicati congiuntamente in ricorso. Visto il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ai sensi del comma secondo dell'art. 473bis.51, è stata fissata l'udienza di comparizione del 12.11.2025, sostituita – su richiesta delle parti
- ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è cessata la convivenza tra le parti del presente giudizio. Le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie ad alcuna norma imperativa e appaiono conformi all'interesse del figlio minore. Le stesse possono essere, quindi, recepite nei termini di seguito indicati. In particolare:
1) Il minore sarà affidato in regime di affido condiviso ad entrambi Persona_1 i genitori con collocamento prevalente presso la madre, che si trasferirà unitamente al figlio presso altra abitazione sita nel Comune di Castrovillari, impegnandosi a trasferirvi anche la residenza anagrafica e quella del figlio;
2) Il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in allegato e qui integralmente richiamato, potrà vedere e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: - il padre potrà fare visita al figlio ogni volta che vorrà, previo contatto con la madre;
- il padre avrà il diritto di pernottare con il minore presso la propria abitazione ogni qual volta lo vorrà il figlio minore, previo contatto con la madre;
- in caso di sopravvenuto disaccordo, il padre avrà diritto di vedere il figlio: a) tutti i giorni dalle 15:00 alle 20:00; b) a fine settimana alterni dalle ore 12:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, con pernotto presso il padre;
c) le feste di Natale saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre: dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; d) le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì di Pasquetta con l'altro genitore;
e) nel periodo estivo il padre terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
f) il minore trascorrerà con la madre la festività della mamma, e con il padre la festa del papà; g) il minore trascorrerà il giorno del compleanno della madre con la stessa, così come trascorrerà il giorno del compleanno del padre con il medesimo;
h) il giorno del compleanno del minore, in caso di impossibilità di trascorrerlo insieme, sarà trascorso con un genitore ad anni alterni;
- possibili variazioni dovranno essere sempre concordate con preventiva comunicazione tra i genitori, anche per vie brevi;
3) In ordine al mantenimento del figlio, le parti così statuiscono: il Signor Parte_2 verserà in favore del figlio un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, da versarsi alla madre del minore entro il giorno 5 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie saranno suddivise in parti uguali tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese comprendono le spese mediche, le spese scolastiche, tra cui la retta mensile della scuola dell'infanzia frequentata dal minore, i costi delle attività ricreative (un domani le extra curriculari), i costi per la partecipazione a campi estivi, campi scuola, gite scolastiche, nonché le spese di eventuali festeggiamenti del compleanno del figlio e quelle della partecipazione del figlio a compleanni o feste di compagni/amici.
5) In ordine ai viaggi del minore all'estero e al rilascio del passaporto, le parti convengono che: il minore non potrà allontanarsi dal territorio nazionale, neppure per il caso di viaggi all'estero con uno dei genitori, senza la preventiva autorizzazione dell'altro genitore;
il genitore che decide di organizzare un viaggio all'estero con il figlio, dovrà darne comunicazione all'altro almeno 30 giorni prima;
nel caso di viaggi sul territorio nazionale, ugualmente il genitore che organizza il viaggio dovrà darne comunicazione all'altro almeno 20 giorni prima;
la richiesta di rilascio del passaporto in favore del figlio minore dovrà essere presentata da entrambi i genitori e in caso di mancato consenso, sarà necessario il nulla osta del giudice tutelare.
6) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
7) È intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle indicate nel piano genitoriale.
8) L'assegno unico erogato in favore del figlio verrà percepito interamente dalla madre. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_1 i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, secondo quanto indicato in ricorso e riprodotto in motivazione;
B. Diritto di visita del padre come riprodotto in motivazione;
C. DISPONE che corrisponda a la somma di euro Parte_2 Parte_1 300,00 mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre Istat annuale, da versarsi il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto in ricorso e riprodotto in motivazione;
D. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in motivazione;
E. Nulla sulle spese;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28.11.25
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia