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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.g.n. 111/ 2025
TRIBUNALE DI GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Leone, in qualità di Giudice delle Successioni, nel procedimento v.g.n. 111/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato che l'actio interrogatoria è idonea a scongiurare il rischio di una sospensione sine die del diritto all'accettazione; rilevato che, allo stato, l'eredità non è stata accettata, neanche tacitamente;
ritenuto che
sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'actio interrogatoria; considerato che, trattandosi di procedimento non contenzioso e non avendo i resistenti svolto difese non essendosi costituiti in giudizio, non debba provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.,
1) fissa a Giudice Teresa e , chiamati all'eredità di , nato a Parte_1 Persona_1
Roccastrada (GR) il 12.02.1940 e deceduto a Roccastrada (GR) il 02.08.2024, il termine di mesi 6, decorrenti dalla notifica della odierna ordinanza, per dichiarare se intendano accettare o rinunciare all'eredità del de cuius;
2) avvisa che trascorso il termine assegnato senza che sia fatta la dichiarazione, i chiamati perderanno il diritto di accettare.
3) onera parte ricorrente di notificare la presente ordinanza nei confronti dei chiamati all'eredità;
4) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Grosseto, 01.04.2025
Il Giudice delle Successioni
Dott.ssa Silvia Leone
TRIBUNALE DI GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Leone, in qualità di Giudice delle Successioni, nel procedimento v.g.n. 111/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato che l'actio interrogatoria è idonea a scongiurare il rischio di una sospensione sine die del diritto all'accettazione; rilevato che, allo stato, l'eredità non è stata accettata, neanche tacitamente;
ritenuto che
sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'actio interrogatoria; considerato che, trattandosi di procedimento non contenzioso e non avendo i resistenti svolto difese non essendosi costituiti in giudizio, non debba provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.,
1) fissa a Giudice Teresa e , chiamati all'eredità di , nato a Parte_1 Persona_1
Roccastrada (GR) il 12.02.1940 e deceduto a Roccastrada (GR) il 02.08.2024, il termine di mesi 6, decorrenti dalla notifica della odierna ordinanza, per dichiarare se intendano accettare o rinunciare all'eredità del de cuius;
2) avvisa che trascorso il termine assegnato senza che sia fatta la dichiarazione, i chiamati perderanno il diritto di accettare.
3) onera parte ricorrente di notificare la presente ordinanza nei confronti dei chiamati all'eredità;
4) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Grosseto, 01.04.2025
Il Giudice delle Successioni
Dott.ssa Silvia Leone