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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1692/2020 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capo d'Orlando, c.da San Gregorio n. 80, presso lo studio dell'avv. Alessandra Milio che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Valentina Matta, attore, contro
(C.F./P.IVA: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Francesco Velardi che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; è presente l'avv. Valentina Matta anche in sostituzione dell'avv. Alessandra Milio, la quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché nelle note conclusive;
insiste nella domanda di condanna al pagamento delle spese con richiesta di distrazione delle stesse in favore dei procuratori anticipatari. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 16 novembre 2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio il , premettendo che: in
[...] Controparte_1 data 23 novembre 2015, intorno alle ore 11,00, stava percorrendo a bassa velocità, a bordo della propria Moto Ape Piaggio targata DW51958
(regolarmente revisionata e assicurata), lo scorrimento veloce Rocca di Caprileone - Tortorici, in direzione Tortorici;
all'altezza della macelleria
“Due fiumare”, a causa di un avvallamento presente sulla strada e non segnalato, il veicolo aveva perso aderenza con l'asfalto, ruotando a destra e finendo fuoristrada impattando sulla lamiera del guardrail;
tale tratto di strada era risultato privo di un segmento di guardrail di protezione, in particolare nel punto d'urto era privo del pezzo in metallo ricurvo di inizio/fine guardrail;
le estremità dello stesso non erano protette da alcuna copertura, costituendo delle vere e proprie lame taglienti;
detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata;
l'impatto della Moto Ape guidata dall'attore contro quel tratto di barriera priva di supporto aveva causato la perforazione della parte anteriore della stessa, all'altezza del faro e attraversato la cabina del motoveicolo, recidendo la gamba dell'attore all'altezza del femore;
a seguito del rovinoso impatto, l'attore era stato soccorso dai passanti;
il medico del 118 intervenuto sul posto aveva provveduto, vista l'emorragia massiva e la criticità delle condizioni, a far intervenire l'elisoccorso, al fine di trasportare il paziente al Policlinico di Messina, dove era stato operato d'urgenza allo scopo di ricostruire il quadricipite femorale, previa asportazione dei tessuti, dalla gamba sinistra;
l'intervento era durato otto ore e la degenza ospedaliera, a causa della gravità delle lesioni riportate nell'incidente, si era protratta per quasi quattro mesi;
a causa di detto sinistro, aveva riportato Parte_1 lesioni permanenti.
Dopo aver richiesto infruttuosamente il risarcimento dei danni, in via stragiudiziale, all'ente convenuto, l'attore ha, quindi, chiesto: di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, nella misura accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino al soddisfo;
in subordine, di condannare il , a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, al pagamento della somma complessiva di euro 562.834,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro sino al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, di condannare il
[...]
al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura da CP_1 determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione nella misura dovuta per legge dalla data del sinistro sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori anticipatari. Con comparsa di risposta, depositata in data 1 marzo 2021, si è costituito il
, il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'attore, ha domandato: in via preliminare, di ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del non essendo Controparte_1 proprietario della Strada “Scorrimento veloce Rocca di Caprileone – Tortorici”, essendo la stessa di proprietà della Controparte_2
(già Provincia Regionale di Messina); conseguentemente, di
[...] estromettere dal presente giudizio il;
nel merito, di ritenere Controparte_1
e dichiarare infondate, inammissibili ed improcedibili le domande attoree e, conseguentemente, rigettarle;
in ogni caso, di ritenere integrata l'esimente di responsabilità del caso fortuito;
in via subordinata, di ritenere e dichiarare, ex art. 1227, co. 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato con conseguente esclusione e/o diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato e di ridurre le somme eventualmente dovute, nei limiti del giusto, dell'equo e del provato, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 1° aprile 2021, è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata dall'attore, non trattandosi di chiamata in causa per necessità di integrare il contraddittorio, né di chiamata in garanzia, ma di chiamata derivante dall'eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso sollevata dall'ente convenuto e in assenza di pericolo di formazione di giudicati contrapposti.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c., escusse le prove orali ed espletata la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente, il ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, deducendo che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro appartiene alla Città di Messina. CP_2
L'eccezione appare infondata. L'attore ha, infatti, prodotto il decreto n. 0383 dell'Assessorato delle Infrastrutture della Regione Siciliana del 17 marzo 2021, il quale dispone espressamente che da tale data la strada teatro del sinistro “cessa di appartenere alla categoria delle strade comunali ed è classificato tra le strade provinciali della ” (v. all. n. 1, Controparte_2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. dell'attore). La proprietà in capo al , al momento del sinistro (23 Controparte_1 novembre 2015), appare pacifica anche nella relazione di servizio sull'incidente datata 24 novembre 2015, a firma del Responsabile del servizio Polizia Municipale del nella Controparte_3 quale si dichiara che la strada è di proprietà comunale (v. all. n. 2 atto di citazione), così come nei documenti afferenti alla manutenzione e custodia della strada in questione (v. all.ti nn. 3, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. dell'attore). Tanto premesso, nel merito si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare, non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili
(cfr., in questi termini, Cass., n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali del rientra CP_1 quello di provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di CP_1 proprietà, sia sulle strade, che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito, non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c.
(Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019; Cass., n.
30775/2017; Cass., n. 11225/2017). In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a.
(Cass., n. 24881/2008; Cass., n. 390/2008).
Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass.,
n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass., n. 11096/2020). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. Difatti, l'incidente occorso a , mentre percorreva Parte_1 in data 23 novembre 2015 lo scorrimento veloce Rocca di Caprileone -
Tortorici in direzione Tortorici, risulta circostanza provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 22 settembre 2022.
In particolare, il teste di parte attrice, , ha riferito quanto Testimone_1 segue: (Vero o no che in data 23 novembre 2015, intorno alle ore 11:00, lei percorreva con il suo autocarro lo scorrimento veloce Rocca di Caprileone
- Tortorici, in direzione Tortorici e che davanti a lei viaggiava a bassa velocità, la Moto Ape Piaggio, targata DW51958) “Vera la circostanza e ciò posso dire perché la moto ape era davanti al mio autocarro ed ero ad una breve distanza…”; (Vero è che il giorno 23.11.2015 alle ore 11 circa, all'altezza della macelleria “Due fiumare” sullo scorrimento veloce Rocca di Caprileone - Tortorici, la Moto Ape Piaggio, targata DW51958, deviava la direzione di marcia andando a finire sul margine destro della carreggiata ed impattava contro il guardrail?) “Vera la circostanza ho visto direttamente la dinamica del sinistro. Ho visto l'avvallamento sulla parte laterale della carreggiata e la moto ape che deviava a destra finendo sul guard rail. La moto ape trasportava olive. La strada era asfaltata, c'era un leggero avvallamento che non si percepiva”; “Ho notato che mancava la testata del guard rail […]”; (Vero o no che sul luogo non era presente alcun segnale di pericolo che indicasse l'assenza del guardrail nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro?) “Non ho visto segnali di pericolo, confermo che il guard rail c'era e che mancava la testata, il terinale dello stesso”; (Vero o no che l'impatto della Moto Ape guidata dal sig. Parte_1
contro quel tratto di barriera priva di supporto causava la
[...] perforazione della parte anteriore della stessa, all'altezza del faro e, attraversava la cabina del motoveicolo tranciando la gamba, del sig.
all'altezza del femore?) “vera la circostanza”; Parte_1
(Vero o no che lei ha assistito alle operazioni di estrazione del corpo del sig. dall'abitacolo della motoape, insieme ai vigili del fuoco Parte_1
e agli operatori del 118?) “Vera la circostanza”; (Vero o no che gli operatori del 118 hanno riscontrato serie difficoltà nell'estrarre la lama di guardrail, dalla gamba del signor e che era in corso una Parte_1 copiosa emorragia e che dopo essere stato estratto dall'abitacolo del proprio veicolo veniva trasportato con l'elisoccorso in ospedale?) la Per_1 circostanza”. Alla medesima udienza, l'altro teste di parte attrice, il carabiniere Tes_2
confermando gli atti a propria firma, ha specificato “che è stata
[...] fatta una relazione a parte sul furto del guard rail che era stato asportato per una buona parte, molti anni prima. La moto ape è andata ad urtare proprio nel punto in cui mancava la parte del terminale del guard rail. Confermo che non c'erano sui luoghi segnali di pericolo relativi alla mancanza di una parte del guard rail. Dieci metri prima del punto d'urto è stato rilevato un lieve avvallamento della lunghezza di metri 3 e larghezza di metri 1, profondo nei punti massimi 2/3 centimetri. Non c'erano segnali di pericolo relativi all'avvallamento”; “sono arrivato quando i sanitari stavano praticando il soccorso, ho visto l'attore sdraiato a terra e trasportato con l'elisoccorso”; “ricordo che ai margini della strada c'era vegetazione”. Inoltre, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni riportate dall'attore. Lo stesso, infatti, ha concluso che: “Considerata la lesione riportata e la dinamica dell'incidente descritto, si può affermare che sussista nesso di causalità tra le lesioni diagnosticate al P.S. ed il sinistro considerati i criteri cronologici, topografici, dell'efficienza, della continuità fenomenica e dell'esclusione” (v. pag. 4 relazione del c.t.u., depositata in data 29 febbraio 2024). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di Controparte_1 cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al CP_4 dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo né, invero, il ha presentato istanze istruttorie in tal senso. CP_1
L'eccepita velocità di marcia o l'eccessivo carico del mezzo, contestati dall'ente, sono rimasti infatti sforniti di prova. Riguardo alla velocità del mezzo (una Moto Ape), il teste Tes_1
, all'udienza del 22 settembre 2022, ha confermato che l'attore stava
[...] viaggiando a bassa velocità e di poterlo affermare in quanto si trovava dietro col proprio autocarro. Con riferimento al carico, invece, lo stesso ha dichiarato: “Sulla moto ape c'erano dei sacchi contenenti olive, non so precisare se fosse a pieno carico”. Neppure dalle foto presenti agli atti, depositate dalla parte attrice, è possibile evincere che la Moto Ape fosse
“stracarica”. Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019).
Applicando tali princìpi al caso di specie, sebbene il sinistro si sia verificato durante le ore diurne, intorno alle ore 11,00 del 23 novembre 2015, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una presunta agevole visibilità dell'avvallamento, né il convenuto ne ha fornito prova, CP_1 limitandosi a generiche deduzioni.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile CP_1 della causazione del sinistro occorso a in data 23 Parte_1 novembre 2015, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 176 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 33%.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato, prive di vizi logici e motivazionali, vanno interamente condivise.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020).
Si richiamano, sul punto, le risposte esaustive fornite dal c.t.u. alle osservazioni di parte convenuta, che qui si intendono integralmente trascritte (v. pag. 5, relazione c.t.u.) e, in particolare: “la quantificazione del 33% è tutt'altro che sottostimata ma equa ed equilibrata al caso in esame. Basti solo pensare alle anchilosi della TT e della sottoastragalica nonchè alla rigidità della coxofemorale e del ginocchio in esame per giungere alla percentuale assegnata a cui bisogna aggiungere il pregiudizio estetico grave e il deficit neuro motorio residuato. Si ritiene quindi di non dover variare la propria valutazione”. Con provvedimento del 22 aprile 2024, è stato disposto il richiamo del c.t.u., affinché fornisse dei chiarimenti in ordine all'errata data di nascita del periziando riportata nel proprio elaborato ed alla eventuale incidenza sul calcolo della percentuale attribuita a titolo di danno biologico, nel caso da rettificare.
Con deposito integrativo dell'11 giugno 2024, l'ausiliario del Tribunale ha chiarito “che la data di nascita del Sig. è il Parte_1
18.12.1943 e NON il 6.11.1965 e la data riportata nel verbale, nella bozza e nella relazione depositata è frutto di un errore di battitura. L'età del Periziando non incide sul calcolo della percentuale attribuita a titolo di danno biologico che si conferma del 33%. I criteri utilizzati per la valutazione e la quantificazione dei postumi invalidanti sono quelli indicati nella Guida alla valutazione medico – legale dell'invalidità permanente” di
– 2009 di cui si allegano le pagine Per_2 Persona_3 di riferimento”. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n.
1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Non può, invece, applicarsi la Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del
13/01/2025, invocata da parte attrice, in quanto alla stessa deve farsi ricorso esclusivamente nei casi di risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica (art. 1).
Il danno non patrimoniale, dunque, nel caso di specie, è pari ad euro
139.669,50, di cui euro 115.117,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 71 anni, ed euro 24.552,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
Va riconosciuto l'aumento per il danno morale che, tenuto conto delle circostanze dell'incidente, delle conseguenze dello stesso, delle modalità di soccorso del danneggiato, e della percentuale di danno biologico va considerato come sussistente nella misura equitativa di un quarto del danno biologico, sicché il danno non patrimoniale va liquidato complessivamente nella misura di euro 168.448,75 (di cui euro 115.117,00 per danno biologico permanente;
euro 28.779,25 per danno morale pari ad un quarto di
115.117,00; euro 24.552,50 per danno biologico temporaneo).
Non può, invece, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136).
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata
“solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste.
La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 168.448,75) appare esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo tanto del danno biologico/dinamico relazionale, quanto di quello da sofferenza soggettiva interiore.
Non si può, inoltre, riconoscere alcuna somma per il rimborso dei farmaci, non potendosi stabilire se si tratti di spese correlate ad esigenze insorte dall'incidente o da altre patologie (peraltro, gli scontrini appaiono generici, v. all. n. 6 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Va, invece, accordata a , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, la somma di euro 48,80 derivante dalla fattura n.
6787/2017 per la visita ortopedica cui si è dovuto sottoporre (non potendo riconoscere invece le altre, che non appaiono immediatamente ricollegabili agli esiti del sinistro, afferenti al femore ed all'arto inferiore destro, v. all. n. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella liquidazione di danni relativi ai veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, ove riscontrati nel giudizio (Cass., n. 591/1995). Il preventivo può, dunque, fungere, se non dà prova, quale argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nella specie, i lavori indicati nel preventivo di spesa per un importo di euro
5.778,00 prodotto (v. all. n. 10 fasc. attore) appaiono compatibili rispetto ai danni visibili nella rappresentazione fotografica inerente alle condizioni del veicolo incidentato (v. all.ti nn. 4, 5 e 6 fasc. attore).
In particolare, i pezzi di ricambio, così come i lavori di riparazione da eseguire sul mezzo di proprietà dell'attore, indicati nel citato preventivo del 24 settembre 2018, risultano coincidenti con la ricostruzione dei fatti operata nel corso del giudizio.
Al danno non patrimoniale così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, va altresì aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 6 giugno 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, per un importo di euro 170.638,58.
Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (Cass., n. 3209/1988).
Vanno, pertanto, rivalutati gli importi riconosciuti a titolo di spese mediche e sulla base del preventivo per la riparazione del mezzo, in quanto esborsi cagionati dal fatto illecito, e pertanto vanno riconosciuti, rispettivamente: euro 58,51 (rivalutato dal 21 luglio 2017); ed euro 6.835,37 (rivalutato dal
24 settembre 2018).
Dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme come sopra determinate, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi dal sinistro.
Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n.
22607/16; Cass., n. 22347/07).
Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Per quanto esposto, l' convenuto va condannato al risarcimento del CP_4 danno non patrimoniale subìto dell'attore nella misura di euro 170.638,58 e di quello patrimoniale per l'importo di euro 6.893,88, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti nella domanda;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Alessandra Milio e Valentina Matta. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1692/2020
R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a in data 23 Parte_1 novembre 2015, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 170.638,58, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 6.893,88, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 1.753,80 per esborsi Parte_1
(c.u., marca da bollo e spese citazione testi) ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Alessandra Milio e Valentina
Matta. Pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico dell'Ente soccombente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Capo d'Orlando, c.da San Gregorio n. 80, presso lo studio dell'avv. Alessandra Milio che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Valentina Matta, attore, contro
(C.F./P.IVA: ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Francesco Velardi che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.; è presente l'avv. Valentina Matta anche in sostituzione dell'avv. Alessandra Milio, la quale precisa le conclusioni e, su invito del giudice, discute la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché nelle note conclusive;
insiste nella domanda di condanna al pagamento delle spese con richiesta di distrazione delle stesse in favore dei procuratori anticipatari. Nessuno è comparso per parte convenuta. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 16 novembre 2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio il , premettendo che: in
[...] Controparte_1 data 23 novembre 2015, intorno alle ore 11,00, stava percorrendo a bassa velocità, a bordo della propria Moto Ape Piaggio targata DW51958
(regolarmente revisionata e assicurata), lo scorrimento veloce Rocca di Caprileone - Tortorici, in direzione Tortorici;
all'altezza della macelleria
“Due fiumare”, a causa di un avvallamento presente sulla strada e non segnalato, il veicolo aveva perso aderenza con l'asfalto, ruotando a destra e finendo fuoristrada impattando sulla lamiera del guardrail;
tale tratto di strada era risultato privo di un segmento di guardrail di protezione, in particolare nel punto d'urto era privo del pezzo in metallo ricurvo di inizio/fine guardrail;
le estremità dello stesso non erano protette da alcuna copertura, costituendo delle vere e proprie lame taglienti;
detta situazione di pericolo non risultava in alcun modo segnalata;
l'impatto della Moto Ape guidata dall'attore contro quel tratto di barriera priva di supporto aveva causato la perforazione della parte anteriore della stessa, all'altezza del faro e attraversato la cabina del motoveicolo, recidendo la gamba dell'attore all'altezza del femore;
a seguito del rovinoso impatto, l'attore era stato soccorso dai passanti;
il medico del 118 intervenuto sul posto aveva provveduto, vista l'emorragia massiva e la criticità delle condizioni, a far intervenire l'elisoccorso, al fine di trasportare il paziente al Policlinico di Messina, dove era stato operato d'urgenza allo scopo di ricostruire il quadricipite femorale, previa asportazione dei tessuti, dalla gamba sinistra;
l'intervento era durato otto ore e la degenza ospedaliera, a causa della gravità delle lesioni riportate nell'incidente, si era protratta per quasi quattro mesi;
a causa di detto sinistro, aveva riportato Parte_1 lesioni permanenti.
Dopo aver richiesto infruttuosamente il risarcimento dei danni, in via stragiudiziale, all'ente convenuto, l'attore ha, quindi, chiesto: di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 causazione del sinistro e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, nella misura accertata, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino al soddisfo;
in subordine, di condannare il , a titolo di risarcimento dei Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore, al pagamento della somma complessiva di euro 562.834,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data del sinistro sino al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, di condannare il
[...]
al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura da CP_1 determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione nella misura dovuta per legge dalla data del sinistro sino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori anticipatari. Con comparsa di risposta, depositata in data 1 marzo 2021, si è costituito il
, il quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'attore, ha domandato: in via preliminare, di ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del non essendo Controparte_1 proprietario della Strada “Scorrimento veloce Rocca di Caprileone – Tortorici”, essendo la stessa di proprietà della Controparte_2
(già Provincia Regionale di Messina); conseguentemente, di
[...] estromettere dal presente giudizio il;
nel merito, di ritenere Controparte_1
e dichiarare infondate, inammissibili ed improcedibili le domande attoree e, conseguentemente, rigettarle;
in ogni caso, di ritenere integrata l'esimente di responsabilità del caso fortuito;
in via subordinata, di ritenere e dichiarare, ex art. 1227, co. 1, c.c., il concorso di colpa del danneggiato con conseguente esclusione e/o diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato e di ridurre le somme eventualmente dovute, nei limiti del giusto, dell'equo e del provato, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza del 1° aprile 2021, è stata rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata dall'attore, non trattandosi di chiamata in causa per necessità di integrare il contraddittorio, né di chiamata in garanzia, ma di chiamata derivante dall'eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso sollevata dall'ente convenuto e in assenza di pericolo di formazione di giudicati contrapposti.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma
6 c.p.c., escusse le prove orali ed espletata la c.t.u., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente, il ha eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva, deducendo che il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro appartiene alla Città di Messina. CP_2
L'eccezione appare infondata. L'attore ha, infatti, prodotto il decreto n. 0383 dell'Assessorato delle Infrastrutture della Regione Siciliana del 17 marzo 2021, il quale dispone espressamente che da tale data la strada teatro del sinistro “cessa di appartenere alla categoria delle strade comunali ed è classificato tra le strade provinciali della ” (v. all. n. 1, Controparte_2 memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. dell'attore). La proprietà in capo al , al momento del sinistro (23 Controparte_1 novembre 2015), appare pacifica anche nella relazione di servizio sull'incidente datata 24 novembre 2015, a firma del Responsabile del servizio Polizia Municipale del nella Controparte_3 quale si dichiara che la strada è di proprietà comunale (v. all. n. 2 atto di citazione), così come nei documenti afferenti alla manutenzione e custodia della strada in questione (v. all.ti nn. 3, memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. dell'attore). Tanto premesso, nel merito si osserva, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999, che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass., n. 24529/2009; Cass., n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare, non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili
(cfr., in questi termini, Cass., n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di mantenere le strade comunali, mette conto di evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionali del rientra CP_1 quello di provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito, l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di CP_1 proprietà, sia sulle strade, che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito, non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c.
(Cass., n. 4476/2011). Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass., n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass., n. 5808/2019; Cass., n.
30775/2017; Cass., n. 11225/2017). In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a.
(Cass., n. 24881/2008; Cass., n. 390/2008).
Occorre, dunque, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (così Cass., n. 30775/2017; Cass., n. 11526/17; Cass.,
n. 2660/2013; Cass., n. 15389/2011), che deve quindi presentarsi come causa dell'incidente e non come mera occasione dello stesso (cfr. Cass., n. 10938/2018 e n. 23919/2013).
La Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva che, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass., n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'Ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria, che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità, occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (Cass., n. 11096/2020). Alla stregua dei suddetti princìpi, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio, alla luce delle risultanze probatorie acquisite. Difatti, l'incidente occorso a , mentre percorreva Parte_1 in data 23 novembre 2015 lo scorrimento veloce Rocca di Caprileone -
Tortorici in direzione Tortorici, risulta circostanza provata, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 22 settembre 2022.
In particolare, il teste di parte attrice, , ha riferito quanto Testimone_1 segue: (Vero o no che in data 23 novembre 2015, intorno alle ore 11:00, lei percorreva con il suo autocarro lo scorrimento veloce Rocca di Caprileone
- Tortorici, in direzione Tortorici e che davanti a lei viaggiava a bassa velocità, la Moto Ape Piaggio, targata DW51958) “Vera la circostanza e ciò posso dire perché la moto ape era davanti al mio autocarro ed ero ad una breve distanza…”; (Vero è che il giorno 23.11.2015 alle ore 11 circa, all'altezza della macelleria “Due fiumare” sullo scorrimento veloce Rocca di Caprileone - Tortorici, la Moto Ape Piaggio, targata DW51958, deviava la direzione di marcia andando a finire sul margine destro della carreggiata ed impattava contro il guardrail?) “Vera la circostanza ho visto direttamente la dinamica del sinistro. Ho visto l'avvallamento sulla parte laterale della carreggiata e la moto ape che deviava a destra finendo sul guard rail. La moto ape trasportava olive. La strada era asfaltata, c'era un leggero avvallamento che non si percepiva”; “Ho notato che mancava la testata del guard rail […]”; (Vero o no che sul luogo non era presente alcun segnale di pericolo che indicasse l'assenza del guardrail nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro?) “Non ho visto segnali di pericolo, confermo che il guard rail c'era e che mancava la testata, il terinale dello stesso”; (Vero o no che l'impatto della Moto Ape guidata dal sig. Parte_1
contro quel tratto di barriera priva di supporto causava la
[...] perforazione della parte anteriore della stessa, all'altezza del faro e, attraversava la cabina del motoveicolo tranciando la gamba, del sig.
all'altezza del femore?) “vera la circostanza”; Parte_1
(Vero o no che lei ha assistito alle operazioni di estrazione del corpo del sig. dall'abitacolo della motoape, insieme ai vigili del fuoco Parte_1
e agli operatori del 118?) “Vera la circostanza”; (Vero o no che gli operatori del 118 hanno riscontrato serie difficoltà nell'estrarre la lama di guardrail, dalla gamba del signor e che era in corso una Parte_1 copiosa emorragia e che dopo essere stato estratto dall'abitacolo del proprio veicolo veniva trasportato con l'elisoccorso in ospedale?) la Per_1 circostanza”. Alla medesima udienza, l'altro teste di parte attrice, il carabiniere Tes_2
confermando gli atti a propria firma, ha specificato “che è stata
[...] fatta una relazione a parte sul furto del guard rail che era stato asportato per una buona parte, molti anni prima. La moto ape è andata ad urtare proprio nel punto in cui mancava la parte del terminale del guard rail. Confermo che non c'erano sui luoghi segnali di pericolo relativi alla mancanza di una parte del guard rail. Dieci metri prima del punto d'urto è stato rilevato un lieve avvallamento della lunghezza di metri 3 e larghezza di metri 1, profondo nei punti massimi 2/3 centimetri. Non c'erano segnali di pericolo relativi all'avvallamento”; “sono arrivato quando i sanitari stavano praticando il soccorso, ho visto l'attore sdraiato a terra e trasportato con l'elisoccorso”; “ricordo che ai margini della strada c'era vegetazione”. Inoltre, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni riportate dall'attore. Lo stesso, infatti, ha concluso che: “Considerata la lesione riportata e la dinamica dell'incidente descritto, si può affermare che sussista nesso di causalità tra le lesioni diagnosticate al P.S. ed il sinistro considerati i criteri cronologici, topografici, dell'efficienza, della continuità fenomenica e dell'esclusione” (v. pag. 4 relazione del c.t.u., depositata in data 29 febbraio 2024). Alla luce di tali risultanze, deve, quindi, riconoscersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato, avendo dimostrato sia l'evento dannoso, sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del che, in quelle circostanze, si presentava in uno stato di Controparte_1 cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza. Non è stata, invece, data prova dall' convenuto, con riferimento al CP_4 dinamismo eziologico del danno, dell'intervento di alcun fattore esogeno, imprevedibile e straordinario, rispetto al bene demaniale de quo né, invero, il ha presentato istanze istruttorie in tal senso. CP_1
L'eccepita velocità di marcia o l'eccessivo carico del mezzo, contestati dall'ente, sono rimasti infatti sforniti di prova. Riguardo alla velocità del mezzo (una Moto Ape), il teste Tes_1
, all'udienza del 22 settembre 2022, ha confermato che l'attore stava
[...] viaggiando a bassa velocità e di poterlo affermare in quanto si trovava dietro col proprio autocarro. Con riferimento al carico, invece, lo stesso ha dichiarato: “Sulla moto ape c'erano dei sacchi contenenti olive, non so precisare se fosse a pieno carico”. Neppure dalle foto presenti agli atti, depositate dalla parte attrice, è possibile evincere che la Moto Ape fosse
“stracarica”. Non si ravvisano, dunque, circostanze che presentino i caratteri del caso fortuito, tali, cioè, da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idonee ad escludere la responsabilità del custode.
Per ciò che attiene alla condotta del danneggiato, la Suprema Corte ha chiarito che la condotta che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co. 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., n. 9315/2019).
Applicando tali princìpi al caso di specie, sebbene il sinistro si sia verificato durante le ore diurne, intorno alle ore 11,00 del 23 novembre 2015, non può essere riconosciuto alcun concorso di responsabilità in capo al danneggiato, atteso che nessuno dei testi escussi ha riferito di una presunta agevole visibilità dell'avvallamento, né il convenuto ne ha fornito prova, CP_1 limitandosi a generiche deduzioni.
Ne consegue che il convenuto va ritenuto e dichiarato responsabile CP_1 della causazione del sinistro occorso a in data 23 Parte_1 novembre 2015, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Passando, quindi, alla quantificazione dei danni subìti, il c.t.u. incaricato nel corso del giudizio ha accertato che l'attore, in conseguenza del sinistro, ha riportato: un'inabilità temporanea assoluta di 176 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
e un danno alla salute permanente pari al 33%.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato, prive di vizi logici e motivazionali, vanno interamente condivise.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass., n. 2462/2020).
Si richiamano, sul punto, le risposte esaustive fornite dal c.t.u. alle osservazioni di parte convenuta, che qui si intendono integralmente trascritte (v. pag. 5, relazione c.t.u.) e, in particolare: “la quantificazione del 33% è tutt'altro che sottostimata ma equa ed equilibrata al caso in esame. Basti solo pensare alle anchilosi della TT e della sottoastragalica nonchè alla rigidità della coxofemorale e del ginocchio in esame per giungere alla percentuale assegnata a cui bisogna aggiungere il pregiudizio estetico grave e il deficit neuro motorio residuato. Si ritiene quindi di non dover variare la propria valutazione”. Con provvedimento del 22 aprile 2024, è stato disposto il richiamo del c.t.u., affinché fornisse dei chiarimenti in ordine all'errata data di nascita del periziando riportata nel proprio elaborato ed alla eventuale incidenza sul calcolo della percentuale attribuita a titolo di danno biologico, nel caso da rettificare.
Con deposito integrativo dell'11 giugno 2024, l'ausiliario del Tribunale ha chiarito “che la data di nascita del Sig. è il Parte_1
18.12.1943 e NON il 6.11.1965 e la data riportata nel verbale, nella bozza e nella relazione depositata è frutto di un errore di battitura. L'età del Periziando non incide sul calcolo della percentuale attribuita a titolo di danno biologico che si conferma del 33%. I criteri utilizzati per la valutazione e la quantificazione dei postumi invalidanti sono quelli indicati nella Guida alla valutazione medico – legale dell'invalidità permanente” di
– 2009 di cui si allegano le pagine Per_2 Persona_3 di riferimento”. Come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nelle note sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono, quindi, ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass. n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato).
Il danno biologico (o, secondo una più recente terminologia, danno dinamico-relazionale) va allora liquidato sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio Civile del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che il caso concreto presenti specificità, non rilevate nel caso di specie, – che il giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione – tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (cfr. Cass. n.
1553/2019; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 12408/2011).
Non può, invece, applicarsi la Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del
13/01/2025, invocata da parte attrice, in quanto alla stessa deve farsi ricorso esclusivamente nei casi di risarcimento danni da sinistro stradale e da colpa medica (art. 1).
Il danno non patrimoniale, dunque, nel caso di specie, è pari ad euro
139.669,50, di cui euro 115.117,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, già comprensivo del danno relazionale (v. Cass., n. 7513/2018), tenuto conto che l'attore al momento del sinistro aveva 71 anni, ed euro 24.552,50 a titolo di danno biologico temporaneo.
Va riconosciuto l'aumento per il danno morale che, tenuto conto delle circostanze dell'incidente, delle conseguenze dello stesso, delle modalità di soccorso del danneggiato, e della percentuale di danno biologico va considerato come sussistente nella misura equitativa di un quarto del danno biologico, sicché il danno non patrimoniale va liquidato complessivamente nella misura di euro 168.448,75 (di cui euro 115.117,00 per danno biologico permanente;
euro 28.779,25 per danno morale pari ad un quarto di
115.117,00; euro 24.552,50 per danno biologico temporaneo).
Non può, invece, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che, a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib. Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136).
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata
“solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste.
La sommatoria degli importi sopra indicati (euro 168.448,75) appare esaustiva del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo tanto del danno biologico/dinamico relazionale, quanto di quello da sofferenza soggettiva interiore.
Non si può, inoltre, riconoscere alcuna somma per il rimborso dei farmaci, non potendosi stabilire se si tratti di spese correlate ad esigenze insorte dall'incidente o da altre patologie (peraltro, gli scontrini appaiono generici, v. all. n. 6 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Va, invece, accordata a , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, la somma di euro 48,80 derivante dalla fattura n.
6787/2017 per la visita ortopedica cui si è dovuto sottoporre (non potendo riconoscere invece le altre, che non appaiono immediatamente ricollegabili agli esiti del sinistro, afferenti al femore ed all'arto inferiore destro, v. all. n. 4 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella liquidazione di danni relativi ai veicoli, verificatisi in occasione di un incidente stradale, possono essere utilizzati dal giudice di merito come elementi di prova per la formulazione del suo convincimento preventivi di spesa contenenti una specifica indicazione di voci, ove riscontrati nel giudizio (Cass., n. 591/1995). Il preventivo può, dunque, fungere, se non dà prova, quale argomento di prova utilizzabile unitamente ad altri elementi al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.. Nella specie, i lavori indicati nel preventivo di spesa per un importo di euro
5.778,00 prodotto (v. all. n. 10 fasc. attore) appaiono compatibili rispetto ai danni visibili nella rappresentazione fotografica inerente alle condizioni del veicolo incidentato (v. all.ti nn. 4, 5 e 6 fasc. attore).
In particolare, i pezzi di ricambio, così come i lavori di riparazione da eseguire sul mezzo di proprietà dell'attore, indicati nel citato preventivo del 24 settembre 2018, risultano coincidenti con la ricostruzione dei fatti operata nel corso del giudizio.
Al danno non patrimoniale così complessivamente liquidato, costituente debito di valore, va altresì aggiunta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato. Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 6 giugno 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, per un importo di euro 170.638,58.
Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta (Cass., n. 3209/1988).
Vanno, pertanto, rivalutati gli importi riconosciuti a titolo di spese mediche e sulla base del preventivo per la riparazione del mezzo, in quanto esborsi cagionati dal fatto illecito, e pertanto vanno riconosciuti, rispettivamente: euro 58,51 (rivalutato dal 21 luglio 2017); ed euro 6.835,37 (rivalutato dal
24 settembre 2018).
Dalla pubblicazione della presente sentenza, saranno dovuti gli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle somme come sopra determinate, fino all'effettivo soddisfo. Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi dal sinistro.
Nei debiti di valore, il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n.
22607/16; Cass., n. 22347/07).
Nella specie, manca una richiesta in tal senso, come pure la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria. Per quanto esposto, l' convenuto va condannato al risarcimento del CP_4 danno non patrimoniale subìto dell'attore nella misura di euro 170.638,58 e di quello patrimoniale per l'importo di euro 6.893,88, oltre eventuali interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti nella domanda;
con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Alessandra Milio e Valentina Matta. Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1692/2020
R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità del nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a in data 23 Parte_1 novembre 2015, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- condanna l'Ente convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 170.638,58, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di euro 6.893,88, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in euro 1.753,80 per esborsi Parte_1
(c.u., marca da bollo e spese citazione testi) ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari, avv.ti Alessandra Milio e Valentina
Matta. Pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico dell'Ente soccombente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)