Articolo 21 della Legge 23 maggio 1950, n. 253
Articolo 20Articolo 22
Versione
27 maggio 1950
Art. 21.
Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinita' entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti con carattere transitorio.
La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore.
Entrata in vigore il 27 maggio 1950
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