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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 33/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 33 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, con sede in Villa Carcina (BS), Via Garibaldi n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Covelli Gabriele, con studio in Brescia, Via Malta n. 6 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
Opponente
Contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
Opposto contumace
Nonché contro
c.f. ; Controparte_3 P.IVA_2
RZ NO contumace
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'opponente, come da atto di citazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. iscritto al n. 11526/2023
R.G. avverso il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 997/2023 R.G., parte opponente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia Controparte_1 dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 20.09.2023, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi esperito, l'immediata liberazione in favore del debitore delle somme pignorate e, per l'effetto, l'estinzione della procedura esecutiva n. 997/2023 R.G., mancando le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 16-bis, comma II del D.L. 179/2012 dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo.
Nel merito, l'opponente ha chiesto declaratoria di revoca, annullamento, inefficacia dell'ordinanza, con emissione di qualsiasi altro provvedimento necessario per ridare impulso alla procedura esecutiva ai fini dell'assegnazione della somma pignorata al terzo.
In tale giudizio non si è costituito il debitore esecutato . Controparte_2
All'esito dell'udienza del 06.12.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del 20.09.2023 resa nella procedura esecutiva n. 997/2023 R.G. ed ha fissato per l'introduzione del giudizio di merito il termine di trenta giorni.
Entro il predetto termine, parte opponente ha introdotto Controparte_1
ex art. 618 c.p.c. il giudizio di merito, rubricato al n. 33/2024 R.G., ribadendo come la mera assenza delle dichiarazioni di conformità prescritte ex lege in relazione al titolo esecutivo ed al pignoramento si sostanzino in semplici irregolarità del pignoramento, suscettibili di sanatoria mediante la remissione in termini ed il conseguente deposito effettivo delle predette dichiarazioni di conformità.
A riprova di questa tesi, parte opponente sostiene come, nel caso di specie, non vi sia stata contestazione del debitore sull'effettiva conformità e che di tale circostanza l'art. 22, comma III del
D.lgs. 82/2005 sancisce testualmente che “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Infine parte opponente deduce che sanzionare una tale mancanza con la conseguente inefficacia del pignoramento, recherebbe un grave pregiudizio al creditore il quale dovrebbe non solo provvedere all'instaurazione di una nuova procedura esecutiva, comportante il rischio di non poter recuperare le spese anticipate fino al momento della pronuncia, ma si esporrebbe altresì al rischio di non recuperare alcunchè avverso il debitore esecutato posto che quest'ultimo ben potrebbe rendersi insolvibile nelle more del rinnovo dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.
L'opposto non si è costituito in giudizio, pur essendo stato regolarmente citato: Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 20.12.2024 questo Giudice, rilevato che il terzo pignorato è ltisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi in quanto risulta destinatario degli stessi e dei relativi effetti, ha ordinato a parte opponente l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato entro il termine perentorio del Controparte_3
10.01.2025, rinviando la causa alla nuova udienza del 12.06.2025, ore 10,30.
La terza pignorata pur essendo stata regolarmente citata, non si è costituita Controparte_3
in giudizio: pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.06.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
*** L'opposizione agli atti esecutivi proposta è infondata e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti di causa che parte opponente ha Controparte_1
incardinato presso il Tribunale di Brescia procedura esecutiva mobiliare n. 997/2023 nei confronti di per un credito complessivo di € 1.902,01 derivante dal decreto ingiuntivo n. Controparte_2
3303/2022 emesso in data 09.11.2022 dal Giudice di Pace di Brescia, non opposto e passato in giudicato.
Sulla base di tale titolo, parte opponente ha eseguito pignoramento mobiliare presso il datore di lavoro del debitore esecutato, in data 28.03.2023 ed ha provveduto ad iscrivere a Controparte_3
ruolo il medesimo al n. 997/2023.
All'udienza del 20.09.2023, il G.E. ha rilevato il mancato deposito agli atti, delle dichiarazioni di conformità dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo;
di conseguenza ha dichiarato l'immediata liberazione delle somme e l'estinzione della procedura esecutiva.
Si rileva, in punto di diritto, che l'art. 543, comma IV c.p.c., applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d.lgs. 164/2024 posto che l'esecuzione è stata instaurata in data successiva al 28 febbraio 2023, è stato oggetto di un intervento di modifica ad opera del correttivo Cartabia
(d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il quale attualmente così statuisce: “Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La consegna di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.
Pertanto, come è dato evincere testualmente, non basta che il creditore depositi le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto a pena di inefficacia del pignoramento ma deve essere depositata copia conforme dei predetti atti.
Con la novella il legislatore, mediante una vera e propria opera di interpretazione autentica, ha dipanato il contrasto interpretativo cui aveva dato luogo la precedente formulazione della norma in quanto l'ultimo inciso del comma IV (“Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione
a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”) adottava il solo termine “copie”, non seguito da “conformi” ciò aveva determinato la formazione di due orientamenti contrapposti in caso di mancanza di dichiarazione di conformità ai fini della declaratoria d'inefficacia del pignoramento.
La predetta norma è collegata sistematicamente all'art.-16 bis, comma II, secondo periodo del d.l.
179/2012 convertito in l. 221/2012, il quale è stato abrogato in forza di un'analoga disposizione fissata ora dall'art. 196-novies, comma II, disp. att. c.p.c., introdotto con la riforma Cartabia, ai sensi del quale “Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione
a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma del codice, attesta la conformità delle copie agli originali”.
Conseguentemente, sulla base della correlazione delle predette norme, deve ritenersi che spetta al difensore del creditore depositare, all'atto dell'iscrizione a ruolo, le copie informatiche di pignoramento, titolo esecutivo e precetto, nonché la dichiarazione di conformità di cui al citato 196 novies disp. att. c.p.c..
L'omessa attestazione di conformità dei predetti atti, costituisce, alla luce del tenore inequivoco dell'art. 543, comma IV c.p.c., una nuova fattispecie di inefficacia del pignoramento presso terzi.
Nella specie parte opponente, come pacificamente ammesso dalla stessa in sede di opposizione, ha omesso di depositare le dichiarazioni di conformità dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo.
Né risulta fondato l'assunto di parte opponente che invoca il disposto dell'art. 22, comma III del CAD
(“Codice dell'Amministrazione Digitale”) ai sensi del quale “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Applicando tale norma, invocata da parte opponente, si incorrerebbe in una presunzione iuris tantum di conformità degli atti depositati ai loro originali per il solo fatto che controparte non ha provveduto a costituirsi in giudizio e ad effettuare il disconoscimento, in evidente contrasto con il disposto delle norme sopra citate.
Si rileva al riguardo che la questione di conformità del titolo all'originale assume fondamentale rilevanza, in quanto è strettamente connessa all'an del processo esecutivo essendo strumentale ad attestare in capo al creditore procedente l'effettivo possesso del titolo esecutivo azionato: infatti, ove il creditore difettasse del possesso del titolo, l'ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, inoltre, la perdita del possesso determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto (art. 1262 c.c.) o che sia stato pagato (vedasi art. 1199 c.c.).
Pertanto, in una tale prospettiva, l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, come affermato a parte opponente, in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia: ne consegue che, in mancanza dell'attestazione, il giudice dell'esecuzione non è in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo e se sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo medesimo.
Pertanto correttamente il G.E. ha provveduto alla declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi e alla correlativa estinzione del processo esecutivo, per mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo, di cui al disposto dell'art. 196 novies disp. att. c.p.c...
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del G.E. del 20.9.2023 va rigettata con correlata conferma della predetta ordinanza.
Nulla sulle spese stante la contumacia degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia degli opposti, così provvede: rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e, per CP_1 Controparte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza emessa dal G.E. in data 20.09.2023 nella procedura esecutiva n.
997/2023 R.G.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, il 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, nella persona del Giudicedott.ssa Simonetta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 33 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da:
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, con sede in Villa Carcina (BS), Via Garibaldi n. 56, rappresentata e difesa dall'avv. Covelli Gabriele, con studio in Brescia, Via Malta n. 6 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura presente in atti;
Opponente
Contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
Opposto contumace
Nonché contro
c.f. ; Controparte_3 P.IVA_2
RZ NO contumace
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'opponente, come da atto di citazione.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. iscritto al n. 11526/2023
R.G. avverso il procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi n. 997/2023 R.G., parte opponente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia Controparte_1 dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 20.09.2023, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento mobiliare presso terzi esperito, l'immediata liberazione in favore del debitore delle somme pignorate e, per l'effetto, l'estinzione della procedura esecutiva n. 997/2023 R.G., mancando le dichiarazioni di conformità di cui all'art. 16-bis, comma II del D.L. 179/2012 dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo.
Nel merito, l'opponente ha chiesto declaratoria di revoca, annullamento, inefficacia dell'ordinanza, con emissione di qualsiasi altro provvedimento necessario per ridare impulso alla procedura esecutiva ai fini dell'assegnazione della somma pignorata al terzo.
In tale giudizio non si è costituito il debitore esecutato . Controparte_2
All'esito dell'udienza del 06.12.2023, il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza del 20.09.2023 resa nella procedura esecutiva n. 997/2023 R.G. ed ha fissato per l'introduzione del giudizio di merito il termine di trenta giorni.
Entro il predetto termine, parte opponente ha introdotto Controparte_1
ex art. 618 c.p.c. il giudizio di merito, rubricato al n. 33/2024 R.G., ribadendo come la mera assenza delle dichiarazioni di conformità prescritte ex lege in relazione al titolo esecutivo ed al pignoramento si sostanzino in semplici irregolarità del pignoramento, suscettibili di sanatoria mediante la remissione in termini ed il conseguente deposito effettivo delle predette dichiarazioni di conformità.
A riprova di questa tesi, parte opponente sostiene come, nel caso di specie, non vi sia stata contestazione del debitore sull'effettiva conformità e che di tale circostanza l'art. 22, comma III del
D.lgs. 82/2005 sancisce testualmente che “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Infine parte opponente deduce che sanzionare una tale mancanza con la conseguente inefficacia del pignoramento, recherebbe un grave pregiudizio al creditore il quale dovrebbe non solo provvedere all'instaurazione di una nuova procedura esecutiva, comportante il rischio di non poter recuperare le spese anticipate fino al momento della pronuncia, ma si esporrebbe altresì al rischio di non recuperare alcunchè avverso il debitore esecutato posto che quest'ultimo ben potrebbe rendersi insolvibile nelle more del rinnovo dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.
L'opposto non si è costituito in giudizio, pur essendo stato regolarmente citato: Controparte_2
pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 20.12.2024 questo Giudice, rilevato che il terzo pignorato è ltisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi in quanto risulta destinatario degli stessi e dei relativi effetti, ha ordinato a parte opponente l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del terzo pignorato entro il termine perentorio del Controparte_3
10.01.2025, rinviando la causa alla nuova udienza del 12.06.2025, ore 10,30.
La terza pignorata pur essendo stata regolarmente citata, non si è costituita Controparte_3
in giudizio: pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.06.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
*** L'opposizione agli atti esecutivi proposta è infondata e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti di causa che parte opponente ha Controparte_1
incardinato presso il Tribunale di Brescia procedura esecutiva mobiliare n. 997/2023 nei confronti di per un credito complessivo di € 1.902,01 derivante dal decreto ingiuntivo n. Controparte_2
3303/2022 emesso in data 09.11.2022 dal Giudice di Pace di Brescia, non opposto e passato in giudicato.
Sulla base di tale titolo, parte opponente ha eseguito pignoramento mobiliare presso il datore di lavoro del debitore esecutato, in data 28.03.2023 ed ha provveduto ad iscrivere a Controparte_3
ruolo il medesimo al n. 997/2023.
All'udienza del 20.09.2023, il G.E. ha rilevato il mancato deposito agli atti, delle dichiarazioni di conformità dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo;
di conseguenza ha dichiarato l'immediata liberazione delle somme e l'estinzione della procedura esecutiva.
Si rileva, in punto di diritto, che l'art. 543, comma IV c.p.c., applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d.lgs. 164/2024 posto che l'esecuzione è stata instaurata in data successiva al 28 febbraio 2023, è stato oggetto di un intervento di modifica ad opera del correttivo Cartabia
(d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il quale attualmente così statuisce: “Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La consegna di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.
Pertanto, come è dato evincere testualmente, non basta che il creditore depositi le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto a pena di inefficacia del pignoramento ma deve essere depositata copia conforme dei predetti atti.
Con la novella il legislatore, mediante una vera e propria opera di interpretazione autentica, ha dipanato il contrasto interpretativo cui aveva dato luogo la precedente formulazione della norma in quanto l'ultimo inciso del comma IV (“Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione
a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”) adottava il solo termine “copie”, non seguito da “conformi” ciò aveva determinato la formazione di due orientamenti contrapposti in caso di mancanza di dichiarazione di conformità ai fini della declaratoria d'inefficacia del pignoramento.
La predetta norma è collegata sistematicamente all'art.-16 bis, comma II, secondo periodo del d.l.
179/2012 convertito in l. 221/2012, il quale è stato abrogato in forza di un'analoga disposizione fissata ora dall'art. 196-novies, comma II, disp. att. c.p.c., introdotto con la riforma Cartabia, ai sensi del quale “Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione
a ruolo e le copie informatiche degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma del codice, attesta la conformità delle copie agli originali”.
Conseguentemente, sulla base della correlazione delle predette norme, deve ritenersi che spetta al difensore del creditore depositare, all'atto dell'iscrizione a ruolo, le copie informatiche di pignoramento, titolo esecutivo e precetto, nonché la dichiarazione di conformità di cui al citato 196 novies disp. att. c.p.c..
L'omessa attestazione di conformità dei predetti atti, costituisce, alla luce del tenore inequivoco dell'art. 543, comma IV c.p.c., una nuova fattispecie di inefficacia del pignoramento presso terzi.
Nella specie parte opponente, come pacificamente ammesso dalla stessa in sede di opposizione, ha omesso di depositare le dichiarazioni di conformità dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo.
Né risulta fondato l'assunto di parte opponente che invoca il disposto dell'art. 22, comma III del CAD
(“Codice dell'Amministrazione Digitale”) ai sensi del quale “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”.
Applicando tale norma, invocata da parte opponente, si incorrerebbe in una presunzione iuris tantum di conformità degli atti depositati ai loro originali per il solo fatto che controparte non ha provveduto a costituirsi in giudizio e ad effettuare il disconoscimento, in evidente contrasto con il disposto delle norme sopra citate.
Si rileva al riguardo che la questione di conformità del titolo all'originale assume fondamentale rilevanza, in quanto è strettamente connessa all'an del processo esecutivo essendo strumentale ad attestare in capo al creditore procedente l'effettivo possesso del titolo esecutivo azionato: infatti, ove il creditore difettasse del possesso del titolo, l'ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura, inoltre, la perdita del possesso determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto (art. 1262 c.c.) o che sia stato pagato (vedasi art. 1199 c.c.).
Pertanto, in una tale prospettiva, l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, come affermato a parte opponente, in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia: ne consegue che, in mancanza dell'attestazione, il giudice dell'esecuzione non è in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo e se sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo medesimo.
Pertanto correttamente il G.E. ha provveduto alla declaratoria di inefficacia del pignoramento presso terzi e alla correlativa estinzione del processo esecutivo, per mancanza dell'attestazione di conformità dell'atto di pignoramento e del titolo esecutivo, di cui al disposto dell'art. 196 novies disp. att. c.p.c...
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del G.E. del 20.9.2023 va rigettata con correlata conferma della predetta ordinanza.
Nulla sulle spese stante la contumacia degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia degli opposti, così provvede: rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e, per CP_1 Controparte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza emessa dal G.E. in data 20.09.2023 nella procedura esecutiva n.
997/2023 R.G.;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Brescia, il 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno