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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale con oggetto riliquidazione pensione, iscritta al n. 363 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti S. DE FELICE e G. Parte_1
INSALATAAppellante
E
-, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
MANZI ORESTE
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25/09/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza 764 del 26.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato, per intervenuta decadenza tombale, la sua domanda volta al ricalcolo della pensione (ct. VO , P.IVA_1 con decorrenza 1^ settembre 2002) con l'esatto accredito, ai sensi dell'art. 8 l. 155/1981, della contribuzione figurativa per il periodo di mobilità (anni 1995, 1996,2000,2001 e 2002), non avendo CP_ l' utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro come evincibile dall'estratto contributivo per scomputo degli emolumenti extramensili, rivendicando il maggior rateo in origine pari ad € 1.120,67, con la condanna dell' al pagamento degli arretrati differenziali, via via CP_1 perequati, oltre accessori di legge.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della decadenza tombale in luogo della decadenza mobile affermata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ed ha insistito nel merito in ordine alla riliquidazione della pensione atteso il mancato CP_ inserimento da parte dell' nella determinazione della contribuzione figurativa priva degli emolumenti extramensili.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione come in premessa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto ovvero, nell'ipotesi di accoglimento della domanda accertare la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi e in subordine limitare il riconoscimento agli ultimi tre anni di decadenza mobile.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
“Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.2. Anche di recente la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha confermato l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025:
"La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della novella
(Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto
10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav.,
16/10/2025, n.27577).
2.2. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 02.07.2019, ossia antecedenti al 02.07.2016, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3.1. Merita, richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, il principio anche da ultimo ricordato da Cass. n. 13144/2025 secondo cui "Secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, "Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: "dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del
2018, seguita di recente da Cass., VI sez. nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare
l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come CP_ correttamente rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art.
8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria".
Con riguardo alla fattispecie concreta, deve aversi riguardo alla nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui alla norma dettata dall'art. 7 comma
9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all'80% dal 13° al 36° mese, non dovendosi fare applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse (cfr. Cass. n. 17044/21; Cassazione civile sez. lav., 10/01/2024, (ud.
15/11/2023, dep. 10/01/2024), n.1047) CP_ Spettando all' l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, ex lege, era suo onere specificare, in giudizio, gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa.
Di contro, l'istituto si è limitato ad allegare il difetto di prova degli elementi costitutivi del diritto
(v. difesa memoria difensiva primo grado), invertendo, in tali termini, l'onere della prova, ponendolo a carico del soggetto-creditore (Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 02/10/2023), n.27729).
La contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato si presenta pertanto generica.
3.2. Deve evidenziarsi che la CTU contabile disposta in primo grado3 ha accertato, sulla base della
CP_ documentazione esaminata (il ctu ha evidenziato la mancanza di conteggi prodotti dall' , il CP_ rateo spettante dall'01.09.2002 pari ad € 1.097,07 a fronte di quello liquidato dall' pari ad €
1.078,97, con differenza nel rateo mensile di € 18,10. CP_ La somma complessivamente dovuta dall' a titolo di differenza sui ratei pensionistici nel triennio dalla domanda giudiziaria (2.7.2016) è pari ad € 1.088,54, comprensiva di accessori di €
10,10 (v. relazione di CTU presente nel fascicolo telematico di primo grado).
3.3. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 764/21, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 1.097,07, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 02.07.2016
(secondo le quantificazioni effettuate dal CTU, comprensiva di accessori), oltre interessi legali dalla CP_ presente decisione sino al soddisfo, con condanna dell' al relativo pagamento.
4 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO Parte_1
10073010 con decorrenza 1.9.2002, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 1.097,07; CP_ per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal
02.07.2016 - Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo. Condanna CP_ l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in € 874,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e CU, con distrazione e per il secondo grado in € 642,00 oltre oneri accessori come per legge, CU, con distrazione ove richiesta in atti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
pensione spettanti al ricorrente, sia dalla data della decorrenza, sia limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente alla data di proposizione del ricorso giudiziario ed a quelli successivi, sino alla data di redazione della relazione di consulenza, maggiorata degli accessori di legge”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021. 3 I quesiti posti “dica il ctu se il trattamento pensionistico del ricorrente sia suscettibile di miglioramento ricalcolando i contributi figurativi relativi ai periodi di inattività coperti da mobilità, mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute;
determini il CTU l'importo mensile della pensione a seguito del detto computo migliorativo;
determini le differenze di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale con oggetto riliquidazione pensione, iscritta al n. 363 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dagli avv.ti S. DE FELICE e G. Parte_1
INSALATAAppellante
E
-, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
MANZI ORESTE
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 25/09/2021, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza 764 del 26.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato, per intervenuta decadenza tombale, la sua domanda volta al ricalcolo della pensione (ct. VO , P.IVA_1 con decorrenza 1^ settembre 2002) con l'esatto accredito, ai sensi dell'art. 8 l. 155/1981, della contribuzione figurativa per il periodo di mobilità (anni 1995, 1996,2000,2001 e 2002), non avendo CP_ l' utilizzato la retribuzione globale percepita in costanza di lavoro come evincibile dall'estratto contributivo per scomputo degli emolumenti extramensili, rivendicando il maggior rateo in origine pari ad € 1.120,67, con la condanna dell' al pagamento degli arretrati differenziali, via via CP_1 perequati, oltre accessori di legge.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erronea applicazione, da parte del giudice di prime cure, della decadenza tombale in luogo della decadenza mobile affermata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità ed ha insistito nel merito in ordine alla riliquidazione della pensione atteso il mancato CP_ inserimento da parte dell' nella determinazione della contribuzione figurativa priva degli emolumenti extramensili.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accertare il suo diritto al ricalcolo della pensione come in premessa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto ovvero, nell'ipotesi di accoglimento della domanda accertare la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi e in subordine limitare il riconoscimento agli ultimi tre anni di decadenza mobile.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è fondato per quanto di ragione.
2.1. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
“Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.2. Anche di recente la Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha confermato l'orientamento secondo cui “la decadenza, iniziando a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, copre solo i ratei anteriori al triennio (come ex multis, Cass. n. 5382/2025:
"La decadenza triennale (art. 47, ultimo comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d, numero 1, del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data d'entrata in vigore della novella
(Cass., sez. lav., 1 giugno 2023, n. 15623). Tale decadenza, nondimeno, si applica "solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale mentre non si estende ai ratei della pensione maturati successivamente" (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16860, punto
10 del Considerato), in quanto una diversa interpretazione, "travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, sarebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardasse il nucleo essenziale della prestazione" (Cass., sez. lav., 29 dicembre 2022, n. 38015)" (Cassazione civile sez. lav.,
16/10/2025, n.27577).
2.2. Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 02.07.2019, ossia antecedenti al 02.07.2016, sussistendo il diritto al ricalcolo anche per i ratei futuri.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
3.1. Merita, richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp att. cpc, il principio anche da ultimo ricordato da Cass. n. 13144/2025 secondo cui "Secondo il costante orientamento di questa Corte
(Cass.31460/2024, Cass.4724/2022, Cass.17044/2021, Cass. 6161/2018) da riaffermarsi in questa sede, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro".
Come chiaramente ha statuito Cass. n. 31460/2024, "Cass. Sez. Lav. 14/02/2022 n.4724 ha ritenuto che: "dai dati normativi riportati si evince, come già rilevato da questa Corte (Cass. nr. 6161 del
2018, seguita di recente da Cass., VI sez. nr. 17044 del 2021), che per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare
l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
13. come CP_ correttamente rilevato dall il valore della contribuzione figurativa per mobilità deve essere calcolato utilizzando non un dato virtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale;
14. la Corte di merito ha errato nel fare applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1, che disciplina ipotesi del tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare le specifiche previsione di legge (L. n. 155 del 1981, art.
8, comma 4 e L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria".
Con riguardo alla fattispecie concreta, deve aversi riguardo alla nozione di retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, secondo la previsione di cui alla norma dettata dall'art. 7 comma
9 della legge n. 223/91 (vigente ratione temporis), che richiamando il comma 1 della medesima norma, calcola tale contributi figurativi al 100% per i primi 12 mesi ed all'80% dal 13° al 36° mese, non dovendosi fare applicazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 155 del 1981, che disciplina ipotesi del tutto diverse (cfr. Cass. n. 17044/21; Cassazione civile sez. lav., 10/01/2024, (ud.
15/11/2023, dep. 10/01/2024), n.1047) CP_ Spettando all' l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa, trattandosi di fatto estintivo della obbligazione a suo carico, ex lege, era suo onere specificare, in giudizio, gli atti processuali dai quali risultava la effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile su cui veniva calcolata la contribuzione figurativa nel periodo di causa.
Di contro, l'istituto si è limitato ad allegare il difetto di prova degli elementi costitutivi del diritto
(v. difesa memoria difensiva primo grado), invertendo, in tali termini, l'onere della prova, ponendolo a carico del soggetto-creditore (Cassazione civile sez. lav., 02/10/2023, (ud. 11/07/2023, dep. 02/10/2023), n.27729).
La contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato si presenta pertanto generica.
3.2. Deve evidenziarsi che la CTU contabile disposta in primo grado3 ha accertato, sulla base della
CP_ documentazione esaminata (il ctu ha evidenziato la mancanza di conteggi prodotti dall' , il CP_ rateo spettante dall'01.09.2002 pari ad € 1.097,07 a fronte di quello liquidato dall' pari ad €
1.078,97, con differenza nel rateo mensile di € 18,10. CP_ La somma complessivamente dovuta dall' a titolo di differenza sui ratei pensionistici nel triennio dalla domanda giudiziaria (2.7.2016) è pari ad € 1.088,54, comprensiva di accessori di €
10,10 (v. relazione di CTU presente nel fascicolo telematico di primo grado).
3.3. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 764/21, deve rideterminarsi la pensione alla data iniziale in € 1.097,07, spettando al ricorrente le conseguenti differenze sui ratei pensionistici, via via perequati, maturate nel triennio a decorrere dal 02.07.2016
(secondo le quantificazioni effettuate dal CTU, comprensiva di accessori), oltre interessi legali dalla CP_ presente decisione sino al soddisfo, con condanna dell' al relativo pagamento.
4 Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, parzialmente compensate nella misura di un terzo stante il limitato accoglimento della domanda e dell'appello, tenuto conto del decisum e dell'attività concretamente svolta
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: - Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di alla ricostituzione della pensione n. VO Parte_1
10073010 con decorrenza 1.9.2002, individuando un rateo alla decorrenza iniziale di € 1.097,07; CP_ per l'effetto condanna l' alla corresponsione della pensione così rideterminata, via via perequata e delle differenze sui ratei di pensione maturate nei limiti della decadenza triennale, dal
02.07.2016 - Compensa le spese del doppio grado del giudizio nella misura di un terzo. Condanna CP_ l' al pagamento dei restanti due terzi, che liquida per il primo grado in € 874,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge e CU, con distrazione e per il secondo grado in € 642,00 oltre oneri accessori come per legge, CU, con distrazione ove richiesta in atti.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
pensione spettanti al ricorrente, sia dalla data della decorrenza, sia limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente alla data di proposizione del ricorso giudiziario ed a quelli successivi, sino alla data di redazione della relazione di consulenza, maggiorata degli accessori di legge”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021. 3 I quesiti posti “dica il ctu se il trattamento pensionistico del ricorrente sia suscettibile di miglioramento ricalcolando i contributi figurativi relativi ai periodi di inattività coperti da mobilità, mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute;
determini il CTU l'importo mensile della pensione a seguito del detto computo migliorativo;
determini le differenze di