Sentenza 27 giugno 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 27/06/2017, n. 7429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7429 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2017
N. 07429/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09487/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9487 del 2011, proposto da:
Albergo Nice Srl (Cafiero Alfonso), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio eletto presso lo studio IA De TI in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 142;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Centrobanca Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Baldini, Giuseppe Ludovico Motti Barsini, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ludovico Motti Barsini in Roma, viale Gorizia, 22;
per l'annullamento
decreto di revoca delle agevolazioni economiche concesse con dm 105782/01 - restituzione somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Centrobanca Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la società ricorrente impugna il provvedimento del 16.06.2011 n. VII/RC/9/160714 del MISE recante la revoca delle agevolazioni concesse con dm 105782/01.
Premesso in fatto che:
- con decreto di concessione n. 105782 del 30.11.2001, il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale del Coordinamento Incentivi alle Imprese accoglieva la domanda di Albergo Nice Srl, concedendo in via provvisoria un finanziamento agevolato per l'importo di € 222.737,52;
- di detto importo venivano versate solo le prime due quote di contributo (pari a € 148.491,68).
Con nota del 08.06.2007 la Banca concessionaria - Centrobanca Spa - inviava al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta di revoca del sostegno alle attività imprenditoriali in quanto l’impresa non aveva inviato la documentazione necessaria per l’istruttoria finale e i necessari riscontri di legge ai sensi dell’art. 9 co. 2 DM 527/1995;
Con il decreto del 16.06.2011 n. VII/RC/9/160714(qui impugnato), il Ministero dello Sviluppo Economico disponeva la revoca della concessione, richiamando in motivazione la nota della banca.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e Centrobanca Spa depositando memorie e documenti ed insistendo per la reiezione del ricorso. L’avvocatura di Stato ha, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere accolta.
Infatti, il Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi espressi dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 6/2014 secondo cui “Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del g.o. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione. Sussiste la giurisdizione del g.o. anche qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. Sussiste la giurisdizione del g.a., solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”.
Nella fattispecie in esame è stata disposta la revoca del contributo per mancanza di un requisito di legge, posto che l’impresa non aveva inviato la documentazione necessaria per l’istruttoria finale e i necessari riscontri di legge ai sensi dell’art. 9 co. 2 DM 527/1995.
La disposta revoca - non comportando alcuna valutazione discrezionale in capo alla pubblica amministrazione - determina la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell’art. 11 co. 2 cpa. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giampiero Lo Presti, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Giampiero Lo Presti |
IL SEGRETARIO