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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15549/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CAPASSO ROBERTO e dall'avv. Parte_1
PASSARIELLO MARIA
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 06/12/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 16163/2023 con riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità dall'ottobre 2023 ma che nonostante il regolare invio in data 12.7.2024 del decreto e dell'AP70 l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento a marzo 2025 con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse
DA PARTE DELL? la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. CP_1
Preliminarmente va rilevato che costituitosi in giudizio l' ha dato prova del pagamento della CP_1
prestazione e dei ratei rimasti inadempiuti. Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa, ma va tenuto presente anche che il ricorso risulta depositato a pochissimi giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi concesso, mente non risulta la data delle notifica ed il pagamento è avvenuto a distanza di pochissimi dalla decisione sulla istanza di correzione presnetata.
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per due terzi le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dell' liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro CP_1
400,00 oltre VA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15549/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to CAPASSO ROBERTO e dall'avv. Parte_1
PASSARIELLO MARIA
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CORVINO ALFONSO CP_1
Resistente
Con ricorso del 06/12/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ottenuto decreto di omologa nel procedimento n. rg 16163/2023 con riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità dall'ottobre 2023 ma che nonostante il regolare invio in data 12.7.2024 del decreto e dell'AP70 l' non aveva provveduto, decorso il termine di 120 giorni al pagamento dei ratei. CP_1
Ciò premesso parte ricorrente chiedeva quindi la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo CP_1
provveduto al pagamento a marzo 2025 con vittoria di spese o in subordine con compensazione delle stesse.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse
DA PARTE DELL? la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. CP_1
Preliminarmente va rilevato che costituitosi in giudizio l' ha dato prova del pagamento della CP_1
prestazione e dei ratei rimasti inadempiuti. Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
CP_
Nel caso che ci occupa l' ha effettivamente provveduto al pagamento oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa, ma va tenuto presente anche che il ricorso risulta depositato a pochissimi giorni dalla scadenza dello spatium deliberandi concesso, mente non risulta la data delle notifica ed il pagamento è avvenuto a distanza di pochissimi dalla decisione sulla istanza di correzione presnetata.
Sussistono pertanto le ragioni per compensare per due terzi le spese del giudizio, ponendo la restante parte a carico dell' liquidate come da dispositivo CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa per due terzi le spese del giudizio fra le parti e pone la restante parte a carico dell' liquidata, al netto della compensazione in complessivi euro CP_1
400,00 oltre VA CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Aversa Il Giudice
Matilde Pezzullo