Decreto presidenziale 22 giugno 2022
Sentenza breve 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 19/07/2022, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 01239/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2022, proposto da
Società Cooperativa “Porte Aperte” Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiola Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fragagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia Brunetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola, Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'atto dirigenziale n. 390 dell' 11.04.2022 adottato dal Dipartimento Welfare – Sezione Inclusione sociale attiva – Servizio Minori, famiglie e pari opportunità e tenuta dei registri, della Regione Puglia e notificato a mezzo pec il successivo 20.04.2022, con il quale la Dirigente ad interim della Sezione Inclusione Sociale determinava di “cancellare, ai sensi dell'art. 53, comma 4 della Legge regionale n. 19/2006 e s.m.i, dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali, la casa rifugio per donne vittime di violenza (art. 80 Reg. R. n. 4/2007) denominata “Arianna” in titolarità e gestione della Cooperativa Porte Aperte s.c.a. r.l., sulla base della determinazione n. 116 R.G./77 del 31.03.2022 del Responsabile del Settore I Amministrativo – Ufficio Servizi Sociale, Scolastici, Igiene e Sanità del Comune di Fragagnano, che revoca l'autorizzazione al funzionamento della predetta struttura per cessazione della relativa attività”;
- della Determinazione R.G. nr. 116 del 31.03.2022 (mai notificata alla ricorrente ma rilasciata in seguito ad istanza di accesso agli atti) adottata dal Responsabile del Settore I – Ufficio Servizi Sociali, Scolastici, Igiene e Sanità del Comune di Fragagnano, con la quale veniva disposta la “Revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 401 del 06.11.2013 alla casa rifugio per donne vittime di violenza “Arianna” (art.80 Reg. Reg. n.4/2007)”;
- della Determinazione R.G. nr. 115 del 31.03.2022 (mai notificata alla ricorrente ma rilasciata in seguito ad istanza di accesso agli atti) adottata dal Responsabile del Settore I – Ufficio Servizi Sociali, Scolastici, Igiene e Sanità del Comune di Fragagnano, con la quale veniva disposta la “Revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 55 del 27.03.2008 al Centro Socio Educativo Diurno per minori (art.52 Reg. Reg. n.4/2007)”;
- della Determinazione R.G. nr. 114 del 31.03.2022 (mai notificata alla ricorrente ma rilasciata in seguito ad istanza di accesso agli atti) adottata dal Responsabile del Settore I – Ufficio Servizi Sociali, Scolastici, Igiene e Sanità del Comune di Fragagnano, con la quale veniva disposta la “Revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione dirigenziale n. 150 del 18.04.2011 alla Comunità Educativa per minori denominata ”Avvenire” (art.48 Reg. Reg. n.4/2007)”;
- della Relazione redatta dal Comando di Polizia Locale del Comune di Fragagnano in data 30.03.2022 e trasmessa all'Ufficio Affari Generali del Civico Ente;
- e ove occorra, della richiesta di sopralluogo formulata dal Responsabile del Settore I del Comune di Fragagnano al Comando di Polizia Locale mai trasmessa alla ricorrente;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Fragagnano, Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. F. Tomaselli per la parte ricorrente, avv. S. Limongelli in sostituzione degli avv.ti P. Scagliola e F. Settanni per la Regione, avv. L. Brunetti per il Comune di Fragagnano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – che in virtù di contratto sottoscritto in data 10.1.2005 con il Comune di Fragagnano, ha condotto in locazione un immobile comunale sito alla Via Platone, all’interno del quale venivano erogati dalla società servizi ed attività socio-assistenziali destinate sia ai minori che agli adulti – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui: a) le Determine nn. 114/22, 115/22 e 116/22, con la quale il Comune di Fragagnano ha disposto la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento della suddetta attività; b) la Determina n. 390/22, con la quale la Regione Puglia, sulla base della predetta revoca di autorizzazione comunale, ha disposto la cancellazione della ricorrente dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli adulti con problematiche sociali.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 19, 52 e 63 L.R. n. 19/06 e dell’art. 41 Reg. reg. n. 4/07; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione degli artt. 24 e 97 Cost, 3 e 7 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 3) illegittimità derivata; 4) violazione dell’art. 53 co. 5 L.R. n. 19/06; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, la Regione Puglia e il Comune di Fragagnano hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 12.7.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, la ricorrente deduce anzitutto il difetto di istruttoria e di motivazione delle impugnate DD nn. 114/2022, 115/2022 e 116/22 (tutte di identico contenuto), di revoca dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali dalla predetta gestite.
Ad avviso della ricorrente, dai provvedimenti impugnati “ non emergono quali siano le presunte carenze strutturali e/o organizzative tali da invalidare le autorizzazioni di cui è titolare” (cfr. ricorso, p. 11).
Inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero attinti da un ulteriore profilo di illegittimità, per non avere l’Amministrazione comunale comunicato tempestivamente alla ricorrente la diffida alla regolarizzazione dell’attività, e più in generale, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, oltre che per violazione del principio di proporzionalità e per difetto di istruttoria.
Tali vizi – riferiti, appunto, anche alle suddette Determinazioni nn. 114/22, 115/22 e 116/2022 - avrebbero poi attinto in via derivata la Determina regionale n. 390/22, con la quale la Regione Puglia, sulla base della predetta revoca di autorizzazione comunale, ha disposto la cancellazione dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali della casa rifugio denominata “Arianna”, in titolarità e gestione della Cooperativa ricorrente.
Le censure sono infondate.
2.1. Si legge nell’impugnata DD n. 116/22 (nonché nelle DD nn. 114/22 e 115/22, di identico contenuto) che:
- “ da febbraio 2021 (sebbene formalmente non comunicate) risultano di fatto essere sospese
anche tutte le attività presso la Comunità Educativa per minori e le attività presso la casa rifugio per donne vittime di violenza ”;
- “ alla luce di quanto sopra, con nota prot. com.le 2622/2022 l’Ufficio chiedeva al Comando di PL
di effettuare sopralluoghi scaglionati nel tempo al fine di verificare se le suddette strutture sono operative ”;
- “ con nota prot. com.le n.2972 del 30.03.2022 la PL ha constatato che nessuna attività risulta
essere esercitata e che la struttura risulta essere in stato di abbandono ”;
- “ non è stata presentata alcuna istanza per l’anno 2021 e l’anno 2022 finalizzata all’accertamento
della conferma della permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base
dell'autorizzazione concessa ”.
2.2. All’evidenza, l’impugnata DD n. 116/22 (nonché le Determine nn. 114/22 e 115/22, di identico contenuto) si fonda su una corretta istruttoria, essendo stato appurato – alla luce di una verifica svolta in loco da agenti di polizia municipale – che “ nessuna attività risulta essere esercitata e che la struttura risulta essere in stato di abbandono ”.
3. Tale essendo il contenuto dell’espletata istruttoria, le relative risultanze sono state contestate dalla ricorrente, sulla base dei seguenti elementi documentali:
- pagamento, da parte del Comune di Fragagnano, delle fatture nn. 31/2021, 32/2021 e 45/2021, emesse nel periodo luglio-agosto 2021;
- registri presenze di un ospite della struttura, relativi ai mesi di luglio e agosto 2021; registri richiesti dalla coordinatrice della struttura, regolarmente assunta alle dipendenze della società ricorrente;
- foto ritraenti l’interno della struttura.
Tali elementi non sono decisivi ai fini in esame.
3.1. Per quel che riguarda il pagamento delle fatture, trattasi del periodo luglio-agosto 2021, e pertanto di un ambito territoriale diverso e antecedente da quello preso in considerazione nella DD n. 116/22, la quale dà atto di un sopralluogo eseguito in data 30.3.2022.
3.2. Alla stessa stregua, del tutto inconferenti sono i dati relativi al registro presenze dell’ospite della struttura, in quanto relative al periodo luglio-agosto 2021, e dunque, a un periodo antecedente a quello preso in considerazione nell’atto impugnato.
3.3. Similmente, nessun rilievo assumono le buste-paga della coordinatrice della struttura, in quanto relative al periodo giugno-settembre 2021, e dunque – ancora una volta – a un periodo largamente antecedente a quello preso in considerazione nell’atto impugnato.
3.4. Infine, per quel che riguarda le foto relative agli interni della struttura, trattasi di foto prive di data certa, e che in ogni caso testimoniano ambienti del tutto vuoti, la qual cosa corrobora l’assunto secondo cui al suo interno non veniva svolta alcuna attività socio-assistenziale.
4. Pertanto, esclusa la rilevanza degli elementi forniti dalla ricorrente, possono senz’altro essere convalidate le risultanze dell’accertamento eseguito da agenti di polizia municipale in data 30.3.2022, da cui è emerso che: “ nessuna attività risulta essere esercitata ”.
Orbene, alla luce di tali emergenze istruttorie, non si comprende quale diffida alla regolarizzazione il Comune avrebbe dovuto attuare, trattandosi di attività non già irregolare, ma – semplicemente – inesistente.
Alla stessa stregua, non si comprende – nell’ottica del principio di proporzionalità, invocato dalla ricorrente – quale altro provvedimento l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere, diverso da quello della revoca dell’autorizzazione, una volta preso atto del mancato espletamento dell’attività oggetto di autorizzazione.
Per le stesse ragioni, il dedotto deficit di partecipazione procedimentale assume valore non invalidante, posto che, quand’anche la ricorrente fosse stata ritualmente compulsata nel procedimento, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
5. Alla luce di tali elementi, le censure mosse avverso i provvedimenti comunali di revoca dell’autorizzazione (da ultimo, la DD n. 116/22, nonché quelle nn. 114/22 e 115/22, di identico contenuto) sono infondate, e vanno dunque disattese.
6. Va da sé, infine, che la riconosciuta legittimità della revoca dell’autorizzazione implica altresì il rigetto delle censure mosse avverso la nota regionale n. 390/22, con la quale la Regione Puglia, sulla base di detta revoca, ha disposto la cancellazione della ricorrente dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali.
Invero, trattasi di atto del tutto conseguenziale a quello di revoca dell’autorizzazione, che si sottrae dunque, per tale ragione, dalle lamentate censure.
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni oggetto del presente giudizio, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO