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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 ottobre 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 636 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese, Parte_1 APPELLANTE E
[...
n.q. di socio superstite e successore della cessata GI.FA. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Anna Coccoli e Controparte_2
RT PA,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 8681/2021 del 25.10.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.12.2020, ha chiesto accertarsi la sussistenza di un Parte_1 rapporto di lavoro subordinato full-time alle dipendenze della società Controparte_3 dall'1.6.2012 al 31.5.2019 e, per l'effetto, condannarsi la società al pagamento di differenze
[...] retributive pari ad € 202.477,93, nonché al risarcimento del danno per omissione contributiva, da quantificarsi mediante CTU.
1 A fondamento delle proprie richieste, ha dedotto: di aver lavorato dal 1.6.2012 al 30.4.2016 alle dipendenze della convenuta senza regolare assunzione e di essere stato poi formalmente assunto in data 3.5.2016 a tempo indeterminato part-time, pur senza aver mai ricevuto e firmato alcun contratto;
di aver tuttavia sempre osservato un orario di lavoro dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì, nonché dalle 8:30 alle 13.00 il sabato;
di essersi occupato, la mattina, della consegna e del montaggio di materassi nella città di Roma mentre, il pomeriggio, della vendita al dettaglio in negozio, mansioni afferenti il VI livello del CCNL Commercio - Confcommercio;
di aver sempre percepito la retribuzione fissa settimanale di € 250,00 in contanti, anche durante il periodo di regolarizzazione;
di aver fruito di ferie sempre nel mese di agosto 2019, su determinazione della parte datoriale, che esercitava uno stringente potere direttivo e di controllo;
di essere stato infine costretto a dimettersi, in data 31.5.2019, stante il mancato versamento dei contributi e l'insufficienza della retribuzione;
di aver ricevuto, all'esito, solo l'importo complessivo di € 1.500,00 a titolo di TFR.
La si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_3 domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
A tal fine, ha dedotto: di aver assunto il Lepore a tempo indeterminato in data 3.5.2016, con contratto part-time di 20 ore settimanali, mansioni di fattorino e qualifica di operaio di livello E del
CCNL Legno e Arredamento Aziende Artigiane;
di averlo sempre correttamente retribuito in base alle mansioni svolte, all'orario di lavoro osservato ed all'inquadramento spettante, corrispondenti a quelli contrattualizzati;
di non esser tenuta alla corresponsione della XIV mensilità, non prevista dal
CCNL applicato, né delle altre voci retributive nella erronea – se non “sproposita” – misura richiesta;
che il rapporto era cessato in data 17.6.2019 e non in data 31.5.2019.
Fallito il tentativo di conciliazione e respinta la successiva istanza ex art. 420, co. 5 c.p.c. avanzata dal per l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, istruita la causa mediante prova Pt_1 testimoniale e acquisizione di nuovi conteggi, il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso, ritenendo non provate le domande del e lo ha condannato al pagamento Pt_1 delle spese di lite, pari ad € 5.868,00.
Il Tribunale, infatti, all'esito della prova testimoniale espletata, non ha rinvenuto prova sufficiente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 1.6.2012 al
30.4.2016, né del diritto del ricorrente al compenso per lavoro straordinario, nonché all'indennità sostitutiva di ferie e permessi non fruiti;
non ha ritenuto applicabile il CCNL Commercio-
Confcommercio invocato dal lavoratore, non avendo quest'ultimo lamentato l'insufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; non ha riconosciuto il diritto ad un inquadramento superiore ed alle relative differenze retributive, neppure come conteggiate alla stregua del livello D del CCNL
2 Legno e Arredamento Aziende Artigiane;
ha infine ritenuto assorbita, e comunque inammissibile, la domanda relativa al risarcimento del danno pensionistico.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il chiedendone la riforma, per avere il Pt_1 giudice di prime cure valutato erroneamente le dichiarazioni rese dai testi in ordine a mansioni orari e durata del rapporto, per non aver esercitato i suoi poteri istruttori ufficiosi ai sensi dell'art. 421, co.
2 c.p.c., per aver erroneamente individuato il CCNL applicabile e pertanto i criteri di calcolo delle differenze retributive, per non aver tenuto conto – nella regolazione delle spese di lite – dell'aspettativa di diritto del lavoratore ad agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni. In via istruttoria ha reiterato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali non ammesse in primo grado con specifico riguardo all'escussione del teste Testimone_1
Ha resistito , n.q. di socio superstite e successore della cessata Controparte_3 [...]
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 434, 436-bis Controparte_3
e 348-bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda perché infondata e la conferma integrale della sentenza impugnata, previa ammissione di prova contraria in caso di eventuale ammissione della prova richiesta dall'appellante.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza del 15.10.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c., giacché dai motivi di gravame articolati dall'appellante si evincono le censure mosse alla sentenza, le parti impugnate e le modifiche richieste.
Neppure appare fondata l'eccezione di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 436-bis
c.p.c., risultando necessario – alla luce dei motivi di gravame – valutare le prove raccolte in giudizio e l'ammissibilità delle istanze istruttorie avanzate ad integrazione degli elementi probatori acquisiti in atti.
3. Nel merito, con i primi tre motivi di impugnazione, l'appellante si duole in sostanza del malgoverno della prova ad opera del Tribunale, il quale avrebbe ritenuto irrilevanti, insufficienti e comunque non dirimenti le dichiarazioni rese dalle testi ed , avrebbe invece Tes_2 Tes_3 erroneamente fondato il suo convincimento sulle deposizioni inattendibili e contraddittorie delle testi e , ed avrebbe infine respinto l'istanza di ammissione della prova testimoniale del Tes_4 Tes_5 collega di lavoro , del quale esso appellante avrebbe prodotto nel corso del giudizio Testimone_1 di primo grado una dichiarazione scritta, non appena venutone in possesso, a seguito della richiesta di accertamento ispettivo avanzata all'Ispettorato del Lavoro.
I tre motivi di impugnazione, in quanto strettamente connessi ed attinenti a profili istruttori, possono essere esaminati congiuntamente, non senza aver premesso che a mente dell'art. 2697, co. 1
3 c.c. l'onere della prova incombe sulla parte che vuol far valere in giudizio un diritto e, pertanto, nel caso di specie, sull'odierno appellante.
3.1. Ebbene, quanto alla teste , madre del non può che confermarsi Testimone_6 Pt_1 quanto già evidenziato dal giudice di prime cure, ovverosia che la deposizione è stata resa per lo più de relato actoris, avendo avuto la teste solo minime occasioni di acquisire conoscenza diretta delle circostanze riferite.
Ed invero, la ha riferito di aver accompagnato il figlio la mattina al lavoro lasciandolo Tes_6
“vicino a dove lavorava”, senza precisare con quale frequenza;
di essere “entrata qualche volta nel negozio della resistente” e di averlo visto lavorare, trattenendosi “circa mezz'ora”; poi di essersi
“recata circa due o tre volte dentro il negozio della resistente” ma di non rammentare quando ciò fosse accaduto;
di essere andata a prendere il figlio “a volte … in fondo alla strada di casa nostra quando ritornava con l'autobus, oppure qualche volta … la sera al lavoro”, incontrandolo “lì vicino”.
Ciò posto, considerate le ridotte occasioni di conoscenza diretta in un arco di supposti 7 anni di rapporto lavorativo, non può non dedursi che la teste – nel momento in cui ha riferito il periodo (“dal giugno 2012 … fino al 2019”), l'esatto orario di lavoro (“dalle 8.30 alle 13.00/13.30 e …[d]alle 14.30 alle 19.30, dal lunedì al sabato. Il sabato … solo la mattina”) e le mansioni asseritamente svolte dal figlio (“lavorava fuori dal negozio occupandosi delle consegne, dentro al negozio sistemava e puliva”), indicando altresì le referenti del lavoratore presso il negozio (“le sig.re e ”) Pt_2 CP_3
–, ha dichiarato in realtà circostanze che non può aver appreso per conoscenza diretta se non in minima parte e che pertanto le devono esser state riferite, come del resto ha ammesso lei stessa nell'incipit della deposizione, precisando di aver vissuto con il figlio fino a pochi mesi prima e che lui le “diceva” di lavorare presso la resistente.
Analogamente, la teste , amica della sig.ra , ha dichiarato di essere Testimone_7 CP_3
“andata spesso a trovare la sig.ra in negozio”, trattenendosi “alcune ore” nel pomeriggio, e CP_3 di ricordare di aver visto il ricorrente “che caricava e scaricava i materassi dal furgone dell'azienda”, ma ha precisato poi di non rammentare quando aveva iniziato a vedervelo lavorare e di non avervelo visto sempre, e ha dichiarato infine di non ricordare se andava in negozio di sabato e di non sapere chi fosse il referente del ricorrente nel negozio.
Ebbene, non v'è chi non veda come tali dichiarazioni appaiono – anche complessivamente considerate – del tutto insufficienti sia a provare un rapporto di lavoro asseritamente protrattosi per circa 7 anni secondo un presunto orario di lavoro di oltre 50 ore settimanali, sia a dimostrare alcune delle mansioni invocate (di vendita al dettaglio di materassi in negozio durante il pomeriggio, oltre che di consegna dei materassi la mattina), sia ancora a comprovare la ricorrenza degli indici della subordinazione per il periodo di lavoro asseritamente svolto in nero.
4 3.2. Né elementi ulteriori a favore dell'odierno appellante possono trarsi dalle deposizioni delle testi e . Testimone_8 Testimone_9
Invero, ove pure le dichiarazioni da queste rese fossero inattendibili e tra loro contraddittorie – come prospettato dall'appellante –, da tanto non deriverebbe comunque la prova dell'assunto attoreo.
3.3. Quanto infine all'istanza istruttoria volta all'ammissione di tale quale Testimone_1 teste, si rileva quanto segue.
L'istanza – poi respinta dal Tribunale – è stata avanzata ex art. 420, co. 5 c.p.c. per la prima volta nel giudizio di primo grado solo con le note del 4.5.2021 e ribadita all'udienza del 5.5.2021, insieme all'istanza di acquisizione della dichiarazione scritta asseritamente resa dal in data Tes_1
28.4.2021, a seguito della richiesta di intervento ispettivo prot. 57837 presentata dal il Pt_1
3.8.2020 all' di Roma. Parte_3
L'odierno appellante reitera tale istanza nel presente grado asserendo da un lato che il documento allora prodotto si sarebbe formato in data successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado, e dall'altro che da essa emergerebbero elementi utili e rilevanti per la risoluzione della causa.
Sennonché, tale dichiarazione risulta di ignota provenienza e priva di data certa, non recando alcun riferimento all'Ispettorato del Lavoro e trattandosi al contrario di una mera “dichiarazione” apparentemente spontanea redatta dall'interessato su carta semplice, con sottoscrizione non autenticata.
D'altro canto, benché il asserisca ora che il abbia lavorato con lui in nero alle Pt_1 Tes_1 dipendenze dell'odierna appellata, egli non ha mai indicato il presunto collega nella lista testi del ricorso di primo grado, né tantomeno nella richiesta di intervento ispettivo rivolta all'
[...]
in data 27.7.2020, nella quale compaiono esclusivamente i nominativi di tali Parte_3
e ”. Persona_1 Persona_2
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene, da un lato, di non poter riconoscere alcuna efficacia probatoria alla dichiarazione scritta, né di poterla ammettere quale documento formatosi in corso di causa;
dall'altro, di non poter ammettere il quale teste. Tes_1
Né pare ricorrere nel caso di specie una significativa “pista probatoria” alla luce della quale la
Suprema Corte ritiene ammissibili nuove prove non offerte tempestivamente nel giudizio di primo grado: nella specie, infatti, il documento e la deposizione in questione non appaiono idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 11845/18 e n. 7694/18), essendo le prove già acquisite gravemente carenti e le dichiarazioni apparentemente rese dal a loro volta insufficienti a dimostrare l'assunto attoreo e comunque provenienti da un Tes_1 soggetto con conoscenza limitata dei fatti di causa (si legge infatti nella dichiarazione che il Tes_1
5 “a metà anno 2012” avrebbe lavorato con il “nelle giornate in cui venivo chiamato”, che dal Pt_1
2014 al 2016 “il lavoro … è stato discontinuo, venivo chiamato al bisogno”, che tra il 2017 e l'inizio del 2018 – periodo in cui il era assunto part-time e lavorava pacificamente di mattina – egli Pt_1 svolgeva l'attività “due volte a settimana … in orario antimeridiano”).
3.4. Alla stregua di tutto quanto sin qui osservato, devono ritenersi pertanto corretti sia la valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, sia i provvedimenti istruttori dal medesimo adottati, e deve altresì confermarsi l'insufficienza delle prove raccolte a dimostrare l'assunto attoreo, il cui onere gravava sul lavoratore odierno appellante.
4. Quanto all'individuazione del CCNL applicabile e, pertanto, dei criteri di calcolo delle differenze sulla retribuzione già percepita, parte appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inapplicabile il CCNL Commercio Terziario in quanto il non avrebbe lamentato “un profilo Pt_1 di insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.”.
Ribadisce quindi l'appellante che le mansioni indicate nel contratto di lavoro non sarebbero corrispondenti a quelle effettivamente svolte, mansioni che il Tribunale avrebbe invece potuto accertare se avesse correttamente valutato le prove. Conclude pertanto affermando che “non si comprende come il Giudice possa aver asserito che la parte ricorrente nulla ha dedotto in ordine ad un profilo di insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., quando è pacifico che il datore di lavoro che applichi ai propri dipendenti un CCNL di settore non corrispondente all'effettiva attività svolta, incontra il limite riconosciuto ex art. 36 della Costituzione”.
Sennonché, Tribunale risulta aver respinto il ricorso sul punto, osservando espressamente che
“è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e che lo stesso, sia in base al principio di libertà sindacale (art.
39, co. 1°, Cost.), sia in base ai principi di diritto comune (artt. 1321 e 1372 cod. civ.), non può vincolare i datori di lavoro ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del contratto collettivo (cfr. ex multis Cass. n. 11537 del 2.5.2019). Ciò comporta che da un lato che il giudice può statuire sull'applicabilità della contrattazione collettiva di settore solo in via parametrica ai sensi dell'art.
36 Cost., dall'altro che è la parte datoriale a scegliere, all'interno del settore merceologico di competenza, il ccnl applicabile alla sua azienda. Nel caso in esame, non avendo la parte ricorrente nulla dedotto in ordine ad un profilo di insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., deve conseguentemente escludersi l'applicazione parametrica delle tariffe retributive di cui al ccnl
Commercio Terziario”.
6 Ebbene, come risulta evidente, il motivo di gravame non si confronta con la motivazione in ragione della quale la sentenza ha respinto sul punto il ricorso, motivazione che attiene non alle mansioni in concreto svolte dal lavoratore ma ai criteri di individuazione del CCNL applicabile.
Il motivo di impugnazione non può pertanto essere accolto.
5. Da ultimo, parte appellante invoca una diversa regolazione delle spese di lite del primo grado, anche in ipotesi di rigetto dell'appello, in quanto la Corte Costituzionale “con la sentenza n. 77 del
19 aprile 2018, ha ampliato i casi in cui il Giudice civile può stabilire la compensazione delle spese di lite. La Consulta ha ritenuto che la rigidità dell'elencazione delle cause di compensazione costituisce la violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire un impedimento a far valere i propri diritti”.
Aggiunge inoltre che la controversa avrebbe natura in parte previdenziale ed assistenziale,
“essendo stati richiesti i versamenti dovuti a titolo di TFR e essendo stata rilevata l'inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi”; infine, rappresenta di avere un reddito inferiore a due volte l'importo di cui all'art. 76, co.
1-3 e art. 77, d. lgs. n. 115/2002, così soddisfacendo i presupposti di applicabilità per l'esenzione dalla condanna alle spese di lite di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
5.1. Ebbene, il Collegio non può non rilevare che, in disparte la natura di retribuzione differita del TFR e la mancanza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in primo grado, in realtà il lavoratore con il ricorso introduttivo si era limitato a chiedere al datore di lavoro il mero “risarcimento del danno … per la mancata corresponsione dei contributi previdenziali …”, domanda che CP_4 peraltro non ha neppure riproposto nel presente grado.
Nessuna delle domande spiegate aveva – e ha – pertanto natura previdenziale o assistenziale.
D'altro canto, se è vero che la possibilità della condanna alle spese di lite può rappresentare di fatto un impedimento a far valere in giudizio i propri diritti, è pur vero che essa è la conseguenza non imprevedibile ma anzi espressamente prevista dall'art. 91 c.p.c. per l'ipotesi di soccombenza, difettando peraltro nel caso di specie le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione.
6. L'appello va dunque respinto e, per le ragioni appena esposte, anche le spese di lite del grado vanno poste a carico del soccombente e liquidate secondo il valore della causa.
Deve infine darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.
7
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna parte appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado, che si liquidano in € 4.997,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE dott.ssa Maria Antonia Garzia
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