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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2516/2023 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Contucci, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Costantini, per procura congiunta alla Controparte_1 memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2023 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, CP_1
e di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro
[...]
400,00 mensili, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio in Monte San
GI AM (FR) il 24.08.1991; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e Per_1 , rispettivamente, nelle date del 18.05.1992 e del 21.11.1996, entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti;
il rapporto si deteriorava nel 2013, in seguito ad una crisi economica che interessava l'attività di impresa del Genovesi, il quale da allora si mostrava assente anche nei confronti dei figli;
nel 2018, dopo reiterati tradimenti, il marito abbandonava definitivamente la casa coniugale e fissava la propria residenza in Veroli (FR), alla Via Case Panetta, n. 363; la Pt_1 aveva lavorato presso un laboratorio tessile, sito in Boville Ernica (FR), mentre, dal settembre 2022, era disoccupata;
il marito lavorava alle dipendenze della e percepiva stipendio netto Controparte_2 di euro 1.200,00 mensili.
Ha resistito in giudizio aderendo alla avversa domanda di separazione e, al Controparte_1 maturare dei presupposti di legge, a quella cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma istando perché non sia prevista alcuna condizione economica, e chiedendo, conseguentemente, di respingere la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Il resistente ha, perciò, osservato che, pur vero che l'unione coniugale cessava dal 2013 e che i coniugi interrompevano di fatto la convivenza nel 2018, la causa della crisi matrimoniale non era da individuarsi nell'infedeltà del marito, ma nelle “normali vicende che portano una coppia a separarsi”; la moglie, disoccupata dal 2022, si impiegava in lavori saltuari e non formalizzati, grazie ai quali riusciva a provvedere a sé stessa dal tempo della cessazione della convivenza coniugale, non avendo mai ricevuto nulla dal marito, e beneficiava gratuitamente della casa coniugale di proprietà del padre del il marito aveva avuto vicende lavorative negative tanto da essere CP_1 gravato da un'esposizione debitoria per importi superiori ad euro 599.000,00, in corso di restituzione mediante pignoramento sul proprio stipendio;
si era successivamente occupato come operaio “tutto fare” presso la di Roma e percepiva stipendio pari ad euro 1.100,00 Controparte_2 mensili netti, tenuto conto della trattenuta mensile di euro 290,00 per la restituzione del debito predetto.
I provvedimenti provvisori del 14.06.2024 hanno posto a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 150,00 mensili e rimesso il processo al Collegio per la decisione sulla causa di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22., c. 4, c.p.c..
Con sentenza n. 1085/2024, pubblicata il 19.11.2024, è stato definito il giudizio di separazione, emettendo la pronuncia sullo status coniugale e riconoscendo in favore della moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili. Il processo è stato rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice delegato alla trattazione per il prosieguo sulla domanda di divorzio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. Nell'udienza di comparizione delle parti, le Difese hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e chiesto la decisione della causa. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso il processo al Collegio.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di separazione del Tribunale di Frosinone, n. 1085/2024 pubblicata il 19.11.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 5.06.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile da porsi a carico del Pt_1 marito.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità che i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”. Facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, nella vicenda che occupa, deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an della pretesa economica della moglie.
Difatti, la moglie durante la vita familiare, lavorava presso l'impresa edile del marito;
in un periodo in cui le sole entrate tratte dall'attività del marito erano insufficienti, essa si occupava presso un laboratorio tessile, dove prestava lavoro dal 2015 al 2022 (vedi prospettazioni delle parti negli atti del giudizio e dichiarazioni rese in occasione dell'audizione delle stesse nella prima udienza del
14.06.2024), traendone redditi annui lordi di euro 8.000,00 nel 2020 ed euro 6.000,00 nel 2022.
Successivamente, si impiegava come operatore di cucina, addetta al lavaggio dei piatti, in una panetteria, con rapporto a chiamata giornaliera, e presso un altro locale dove prestava lavoro per circa due o tre ore al giorno, per quattro o cinque giorni a settimana, con retribuzione mensile di euro 170,00 (vedi dichiarazioni in interrogatorio libero nell'udienza del 14.06.2024; nonché dichiarazioni fiscali degli anni fiscali 2020 e 2022, mentre incompleta è la dichiarazione dell'anno
2021; coerenti gli estratti conto versati in atti). La moglie beneficiava inoltre dell'uso della casa coniugale (con un non trascurabile risparmio di costi di locazione), sia pure non di proprietà del marito, ma pro quota dei figli della coppia con gli zii, per successione dal nonno AT (avendo il rinunciato all'eredità del proprio padre, con rappresentazione in favore dei figli). CP_1
Il marito, che, durante la convivenza matrimoniale, esercitava un'impresa edile, poi fallita, si reimpiegava successivamente come operaio per la destinato alla manutenzione di Controparte_2 terreni e giardini, con sede di lavoro in Roma (vedi prospettazioni delle parti negli atti del giudizio e dichiarazioni rese in occasione dell'audizione delle stesse nella prima udienza del 14.06.2024), restandovi assunto danche opo la cessazione della convivenza coniugale. Egli traeva da tale attività redditi annui lordi di euro 16.000,00, euro 22.000,00, euro 23.000,00, rispettivamente, negli anni fiscali 2021, 2022, 2023 (vedi busta paga in atti, dichiarazioni rese in interrogatorio libero nell'udienza del 14.06.2024, nonché dichiarazioni fiscali 2022, 2023, 2024) e poteva godere della disponibilità di un immobile concesso dal datore di lavoro come alloggio di servizio. Lo stesso risulta gravato di un pignoramento per importi mensili di euro 290,00 in relazione all'esposizione finanziaria maturata con la propria impresa, poi cessata.
La moglie pertanto non dispone di sufficienti redditi propri, a differenza del marito.
Va anche dato rilievo alla storia familiare della coppia per condurre ad un giudizio di meritevolezza dell'assegno da parte della moglie. E' pacifico, infatti, che il matrimonio durava oltre trenta'anni e la convivenza matrimoniale circa ventisette anni (essendo stato il matrimonio celebrato nel 1991 e essendosi il marito allontanato dalla casa familiare nel 2018, con introduzione del giudizio di separazione e pronuncia della relativa sentenza nel 2024, scioglimento del matrimonio per effetto del passaggio in giudicato della presente sentenza), durante i quali entrambi i coniugi contribuivano alla conduzione della vita familiare prestando lavoro prima nell'azienda del marito e, dopo il fallimento della stessa, trovando entrambi una nuova collocazione lavorativa, che garantisce, tuttavia, al marito redditi superiori rispetto a quelli tratti dalla moglie dagli impieghi occasionali e non regolarizzati che è riuscita a reperire.
Ciò posto, non può che ritenersi che la moglie, per la propria condizione economica insufficiente ad assicurarle un idoneo sostentamento, abbia diritto all'assegno nella componente assistenziale, con l'effetto di doverle riconoscere una somma mensile di euro 250,00.
4. Il governo delle spese di lite deve seguire il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., da porsi a carico del marito, e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte San GI
AM (FR), il 24.08.1991 da nata a [...], Parte_1 il 1°.04.1970, e nato a [...], il [...] (trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1991, Numero 30, Parte II, Serie A,
Ufficio 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San GI AM
(FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− dispone che versi, in favore di entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'assegno divorzile dell'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi in base agli indici Istat a partire dal 2025;
− condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 3.808,00, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2516/2023 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Contucci, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Costantini, per procura congiunta alla Controparte_1 memoria di costituzione;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.10.2023 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1 questo Tribunale, domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, CP_1
e di porre a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro
[...]
400,00 mensili, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio in Monte San
GI AM (FR) il 24.08.1991; dalla relazione coniugale nascevano due figli, e Per_1 , rispettivamente, nelle date del 18.05.1992 e del 21.11.1996, entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti;
il rapporto si deteriorava nel 2013, in seguito ad una crisi economica che interessava l'attività di impresa del Genovesi, il quale da allora si mostrava assente anche nei confronti dei figli;
nel 2018, dopo reiterati tradimenti, il marito abbandonava definitivamente la casa coniugale e fissava la propria residenza in Veroli (FR), alla Via Case Panetta, n. 363; la Pt_1 aveva lavorato presso un laboratorio tessile, sito in Boville Ernica (FR), mentre, dal settembre 2022, era disoccupata;
il marito lavorava alle dipendenze della e percepiva stipendio netto Controparte_2 di euro 1.200,00 mensili.
Ha resistito in giudizio aderendo alla avversa domanda di separazione e, al Controparte_1 maturare dei presupposti di legge, a quella cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma istando perché non sia prevista alcuna condizione economica, e chiedendo, conseguentemente, di respingere la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
Il resistente ha, perciò, osservato che, pur vero che l'unione coniugale cessava dal 2013 e che i coniugi interrompevano di fatto la convivenza nel 2018, la causa della crisi matrimoniale non era da individuarsi nell'infedeltà del marito, ma nelle “normali vicende che portano una coppia a separarsi”; la moglie, disoccupata dal 2022, si impiegava in lavori saltuari e non formalizzati, grazie ai quali riusciva a provvedere a sé stessa dal tempo della cessazione della convivenza coniugale, non avendo mai ricevuto nulla dal marito, e beneficiava gratuitamente della casa coniugale di proprietà del padre del il marito aveva avuto vicende lavorative negative tanto da essere CP_1 gravato da un'esposizione debitoria per importi superiori ad euro 599.000,00, in corso di restituzione mediante pignoramento sul proprio stipendio;
si era successivamente occupato come operaio “tutto fare” presso la di Roma e percepiva stipendio pari ad euro 1.100,00 Controparte_2 mensili netti, tenuto conto della trattenuta mensile di euro 290,00 per la restituzione del debito predetto.
I provvedimenti provvisori del 14.06.2024 hanno posto a carico del marito un contributo per il mantenimento della moglie pari ad euro 150,00 mensili e rimesso il processo al Collegio per la decisione sulla causa di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22., c. 4, c.p.c..
Con sentenza n. 1085/2024, pubblicata il 19.11.2024, è stato definito il giudizio di separazione, emettendo la pronuncia sullo status coniugale e riconoscendo in favore della moglie l'assegno di mantenimento di euro 250,00 mensili. Il processo è stato rimesso sul ruolo istruttorio del Giudice delegato alla trattazione per il prosieguo sulla domanda di divorzio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. Nell'udienza di comparizione delle parti, le Difese hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e chiesto la decisione della causa. Sicché il Giudice delegato alla trattazione ha rimesso il processo al Collegio.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di separazione del Tribunale di Frosinone, n. 1085/2024 pubblicata il 19.11.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 5.06.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Quanto ai profili economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta la domanda della di riconoscimento di un assegno divorzile da porsi a carico del Pt_1 marito.
In punto di diritto giova osservare che l'assegno divorzile è regolato dall'art. 5, co. 6, l. 898/1970, che prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Al riguardo la Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 ha affermato che “il giudice dispone sull'assegno di divorzio in relazione all'inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma”; dunque “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”; sul presupposto della preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, non solo a connotazione assistenziale, ha altresì evidenziato che “il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale (…) ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”; così, declinando in modo effettivo il principio di autodeterminazione nel suo profilo dinamico e coniugandolo con quello della dignità della persona, ha dunque stabilito, circa le modalità concrete di svolgimento del giudizio sulla sussistenza e quantificazione del diritto, che “La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica e oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio”; “(…) partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In continuità che i principi richiamati presenta rilievo richiamare il recente arresto della Cassazione
n. 21797/2024 per cui “L'assegno di divorzio ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, finalizzata a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi determinato dal contributo dato da uno di essi alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare dell'altro. Tale assegno è giustificato non solo in presenza di rinunce a opportunità professionali, ma anche quando vi sia una disparità economico-patrimoniale significativa tra i coniugi dovuta al contributo economico fornito durante il matrimonio. La solidarietà post-coniugale è alla base del riconoscimento dell'assegno di divorzio.”. Facendo applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, nella vicenda che occupa, deve pervenirsi ad una valutazione favorevole circa l'an della pretesa economica della moglie.
Difatti, la moglie durante la vita familiare, lavorava presso l'impresa edile del marito;
in un periodo in cui le sole entrate tratte dall'attività del marito erano insufficienti, essa si occupava presso un laboratorio tessile, dove prestava lavoro dal 2015 al 2022 (vedi prospettazioni delle parti negli atti del giudizio e dichiarazioni rese in occasione dell'audizione delle stesse nella prima udienza del
14.06.2024), traendone redditi annui lordi di euro 8.000,00 nel 2020 ed euro 6.000,00 nel 2022.
Successivamente, si impiegava come operatore di cucina, addetta al lavaggio dei piatti, in una panetteria, con rapporto a chiamata giornaliera, e presso un altro locale dove prestava lavoro per circa due o tre ore al giorno, per quattro o cinque giorni a settimana, con retribuzione mensile di euro 170,00 (vedi dichiarazioni in interrogatorio libero nell'udienza del 14.06.2024; nonché dichiarazioni fiscali degli anni fiscali 2020 e 2022, mentre incompleta è la dichiarazione dell'anno
2021; coerenti gli estratti conto versati in atti). La moglie beneficiava inoltre dell'uso della casa coniugale (con un non trascurabile risparmio di costi di locazione), sia pure non di proprietà del marito, ma pro quota dei figli della coppia con gli zii, per successione dal nonno AT (avendo il rinunciato all'eredità del proprio padre, con rappresentazione in favore dei figli). CP_1
Il marito, che, durante la convivenza matrimoniale, esercitava un'impresa edile, poi fallita, si reimpiegava successivamente come operaio per la destinato alla manutenzione di Controparte_2 terreni e giardini, con sede di lavoro in Roma (vedi prospettazioni delle parti negli atti del giudizio e dichiarazioni rese in occasione dell'audizione delle stesse nella prima udienza del 14.06.2024), restandovi assunto danche opo la cessazione della convivenza coniugale. Egli traeva da tale attività redditi annui lordi di euro 16.000,00, euro 22.000,00, euro 23.000,00, rispettivamente, negli anni fiscali 2021, 2022, 2023 (vedi busta paga in atti, dichiarazioni rese in interrogatorio libero nell'udienza del 14.06.2024, nonché dichiarazioni fiscali 2022, 2023, 2024) e poteva godere della disponibilità di un immobile concesso dal datore di lavoro come alloggio di servizio. Lo stesso risulta gravato di un pignoramento per importi mensili di euro 290,00 in relazione all'esposizione finanziaria maturata con la propria impresa, poi cessata.
La moglie pertanto non dispone di sufficienti redditi propri, a differenza del marito.
Va anche dato rilievo alla storia familiare della coppia per condurre ad un giudizio di meritevolezza dell'assegno da parte della moglie. E' pacifico, infatti, che il matrimonio durava oltre trenta'anni e la convivenza matrimoniale circa ventisette anni (essendo stato il matrimonio celebrato nel 1991 e essendosi il marito allontanato dalla casa familiare nel 2018, con introduzione del giudizio di separazione e pronuncia della relativa sentenza nel 2024, scioglimento del matrimonio per effetto del passaggio in giudicato della presente sentenza), durante i quali entrambi i coniugi contribuivano alla conduzione della vita familiare prestando lavoro prima nell'azienda del marito e, dopo il fallimento della stessa, trovando entrambi una nuova collocazione lavorativa, che garantisce, tuttavia, al marito redditi superiori rispetto a quelli tratti dalla moglie dagli impieghi occasionali e non regolarizzati che è riuscita a reperire.
Ciò posto, non può che ritenersi che la moglie, per la propria condizione economica insufficiente ad assicurarle un idoneo sostentamento, abbia diritto all'assegno nella componente assistenziale, con l'effetto di doverle riconoscere una somma mensile di euro 250,00.
4. Il governo delle spese di lite deve seguire il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., da porsi a carico del marito, e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte San GI
AM (FR), il 24.08.1991 da nata a [...], Parte_1 il 1°.04.1970, e nato a [...], il [...] (trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1991, Numero 30, Parte II, Serie A,
Ufficio 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte San GI AM
(FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− dispone che versi, in favore di entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'assegno divorzile dell'importo di euro 250,00 mensili, da rivalutarsi in base agli indici Istat a partire dal 2025;
− condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 3.808,00, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema