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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 140 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
SO GE A AL SPA
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Sergio Palmas che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4/2021 del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, in materia di differenze retributive per mansioni superiori e scatti di anzianità. All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata decisa sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE si conclude, affinché l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, Voglia: in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO si insiste per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con l'atto introduttivo del presente giudizio CP_1
ha allegato di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze
[...] della resistente, con qualifica di impiegato, mansioni di “operatore CP_2 security” e inquadramento al 6° livello del CCNL Assaeroporti applicato al rapporto, nei periodi di seguito indicati: 1) dal 16 luglio 2010 al 31 gennaio 2011;
2) dal 20 marzo 2011 al 30 settembre 2011; 3) dal 6 aprile 2012 al 5 ottobre 2012;
4) dal 22 maggio 2013 al 31 ottobre 2013; 5) dal 23 maggio 2014 al 31 ottobre;
6)
1 dal 1 maggio 2015 al 26 ottobre 2015; 7) ininterrottamente dal novembre 2017 sino alla attualità. Con verbale di conciliazione n. 47/17 sottoscritto in data 7 novembre 2017, le parti hanno concordato la riammissione in servizio di Brocca con anzianità convenzionale decorrente dal 1 marzo 2015; per effetto di tale accordo il ricorrente è stato reintegrato in servizio a far data dal mese di novembre 2017. La però, successivamente alla reintegrazione Parte_1 in servizio di , secondo le allegazioni del ricorrente ha omesso di dare CP_1 corretta applicazione al CCNL Assaeroporti, il cui art. G5 prevede che la posizione di lavoro dell'addetto di scalo, quale è il ricorrente, “è collocata su tre livelli 6-5-4. Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al livello 6 e, dopo 18 mesi di servizio, al livello 5, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il livello 4.”, con la precisazione che “per il personale con orario di lavoro a tempo parziale (quale il signor per l'intero periodo di lavoro), i predetti tempi di CP_1 attestazione sono determinati moltiplicandoli per il coefficiente convenzionale di 1,5” e che (Art. G12) “nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle medesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività con contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono che la disciplina di collegamento tra il presente articolo e quanto già previsto dall'Art. G5 (Inquadramento) porterà a considerare i periodi maturati prima della assunzione in misura pari al 50% del reale maturato”. Il signor
dunque, in ragione della disciplina contrattuale e dei periodi di attività CP_1 effettivamente prestati a far data dal 16 luglio 2010 ha maturato il diritto al riconoscimento del 5° livello contrattuale in data 01 agosto 2018: tuttavia il datore di lavoro, come emerge dalle buste paga in atti, non ha provveduto in tal senso. Inoltre, ai sensi dell'art. G 22 del CCNL applicato al rapporto “1. Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la società il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico di anzianità.
2. Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.” avrebbe avuto, pertanto, diritto al CP_1 riconoscimento del 1° scatto di anzianità sin dal 1° giugno 2015, ma anche questo suo diritto non è stato riconosciuto dal datore di lavoro. Egli ha pertanto percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente dovutagli per un ammontare di € 382,20. A conclusione del ricorso si è chiesto accertare e dichiarare: il diritto del signor a essere inquadrato nel 5° livello del CCNL Assaeroporti Controparte_1
a far data dal 1 agosto 2018; il diritto del signor al Controparte_1 riconoscimento del primo aumento periodico di anzianità alla data del 1° novembre 2017; per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor Controparte_1 è creditore per i titoli suindicati della somma complessiva di € 385,20, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e sino al saldo e, conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente della somma complessiva di € 385,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari costituendosi in giudizio ha chiesto il Parte_1 rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari, deducendo quanto segue. Il ricorrente riveste mansioni di “operatore security”, una nuova figura per la quale ancora non esiste una precisa regolamentazione degli eventuali avanzamenti di
2 carriera da ricollegare ad essa: pertanto la pretesa di non trova alcun CP_1 fondamento né al livello legislativo né contrattuale, atteso che rispetto al profilo da egli rivestito non può applicarsi l'automatico avanzamento di carriera previsto per una figura diversa quale quella dell'addetto alla sicurezza. D'altra parte, col ricorso viene definito come addetto allo scalo, mentre contraddittoriamente CP_1 si pretende poi di applicargli le norme dettate per l'addetto alla sicurezza. Anche i conteggi allegati al ricorso sono comunque sbagliati, per i motivi precisamente indicati in comparsa”. La causa, istruita con documenti e ctu, è stata definita con la sentenza n. 4/2022 del
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che in accoglimento del ricorso, ha condannato la al pagamento della somma di € 385,20, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali. In particolare, il Tribunale, premesso l'errore materiale sulla qualifica del ricorrente, ha condiviso integralmente la consulenza tecnica d'ufficio – che ha determinato in € 744,64 le differenze retributive per il periodo maggio 2014 – settembre 2018, e in € 2078,40 quelle per il periodo maggio 2014- maggio 2020 – conforme alle previsioni della contrattazione collettiva e esente da rilievi di entrambe le parti. Ciò non di meno, pur ritenendo spettare l'inquadramento nel V livello in luogo del VI riconosciuto dalla società resistente, sia sulla base della documentazione prodotta sia in forza della previsione normativa del CCNL applicato al rapporto, dettata per gli addetti alla sicurezza, sia in punto di riconoscimento del diritto automatico, per decorso del periodo lavorativo, al superiore inquadramento al V° livello, sia in punto di scatti di anzianità, il Tribunale ha condannato la resistente al pagamento della minore somma di € 385,20 euro espressamente richiesta dal col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con Parte_1 memoria il CP_1
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui 1) ha riconosciuto il superiore inquadramento contrattuale asseritamente maturato per anzianità di servizio nello svolgimento dell'incarico senza tenere conto che l'appellato per tutta la durata del rapporto di lavoro a termine è stato adibito alla mansione di Parte_2
, profilo professionale ancora privo di una precisa regolamentazione in
[...] ordine agli eventuali avanzamenti di carriera. In ogni caso, l'appellato ha sempre svolto mansioni riconducibili alla declaratoria di VI livello e, in difetto di un preciso riferimento normativo e contrattuale, al medesimo non potrà applicarsi
“l'automatico avanzamento di livello previsto per alcune diverse figure professionali operanti in azienda.”. Inoltre l'appellato non ha fornito alcuna allegazione né prova in merito al diritto all'inquadramento nelle mansioni superiori, non essendo a detto fine sufficiente la sola documentazione prodotta formata, peraltro, allorquando la figura di operatore security era inesistente;
2) ha ritenuto spettare all'appellato il primo scatto di anzianità dal 1.11.2017 senza
3 considerare che nel periodo tra il 2015 e il 2017 l'appellato ha lavorato soltanto 6 mesi (1.5-26.10.2015) e non i due anni di effettivo servizio necessari per maturare il primo scatto che, pertanto, dovrà essere fatto decorrere dal maggio 2019; 3) ha errato nel riconoscere l'inquadramento superiore in assenza di alcuna deduzione sugli aspetti caratterizzanti la figura dell'addetto alla sicurezza e senza considerare che operatore security e addetto alla sicurezza sono due profili professionali diversi, il primo inquadrato nel 6°livello il secondo nel 5°. Ha altresì errato nell'attribuire rilevanza esclusiva al certificato CP_3
Ad avviso della Corte, i rilievi sono condivisibili nei seguenti limiti.
Invero, col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ha chiesto di CP_1
“accertare e dichiarare: 1) il diritto … a essere inquadrato nel 5° livello del CCNL Assaeroporti a far data dal 1 agosto 2018; 2) il diritto del signor Controparte_1 al riconoscimento del primo aumento periodico di anzianità alla data del 1° novembre 2017; 3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor CP_1
è creditore per i titoli suindicati della somma complessiva di € 385,20, da
[...] maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singola scadenze e sino al saldo e, conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente della somma complessiva di € 385,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
”. Il ha dunque avanzato due richieste: la prima attinente al riconoscimento CP_1 della qualifica superiore, la seconda riguardante la spettanza dello scatto di anzianità in data anteriore rispetto a quella ipotizzata dalla datrice di lavoro. Riguardo a detto ultimo aspetto, che prescinde dalla questione relativa all'esatto riconoscimento del livello retributivo spettante, l'appellato ha quantificato il proprio credito in € 385,20 con decorrenza dal 1.11.2017 e fino a settembre 2018: stante le conclusioni sopra riportate, correttamente il Tribunale ha limitato la propria pronuncia al periodo indicato.
Di alcuna rilevanza, dunque, risulta la disposta ctu che ha quantificato il credito fino alla data di deposito della consulenza.
Il punto controverso tra le parti è la decorrenza dello scatto di anzianità che, secondo l'appellante, è maturato nel maggio 2019 mentre per l'appellato è maturato nel novembre 2017.
In proposito, si osserva che, incontroversa la maturazione biennale dello scatto di anzianità, nel verbale di conciliazione giudiziale del 7.11.2017 è prevista la rinuncia dell'appellato a tutta una serie di diritti ivi analiticamente, ancorché non esaustivamente, indicati. È altresì previsto che “durante il periodo decorrente dal 1 marzo 2015 e fino alla stipula del presente verbale di conciliazione, per tutti i periodi in cui il non ha prestato attività lavorativa per la , il CP_1 Parte_1 rapporto deve considerarsi improduttivo di qualunque effetto, tanto sotto l'aspetto normativo quanto sotto l'aspetto economico, contributivo ed assistenziale. Il
, al solo fine di conciliare la controversia dichiara di rinunciare CP_1 irrevocabilmente ai diritti vantati e alle pretese avanzate nel presente giudizio nonché a qualsivoglia altro diritto o pretesa e/o altra eventuale ulteriore e sconosciuta azione giudiziale comunque correlata ai pregressi rapporti di lavoro con la società odierna resistente, anche con riferimento al periodo dal 1 marzo 2015 e fino alla data della stipula del presente accordo conciliativo e transattivo.”.
4 Con detto accordo, pertanto, l'appellato ha disposto, rinunciandovi, anche del controvalore economico relativo agli scatti di anzianità maturati, mentre non ha inteso rinunciare al valore numerico del periodo lavorativo precedente la citata transazione giudiziale, trattandosi di diritto indisponibile (cfr. Cass. Civ. n.
25315/2018). Pertanto, considerato che l'appellato ha prestato attività lavorativa dal 16 luglio 2010 al 31 gennaio 2011; dal 20 marzo 2011 al 30 settembre 2011; dal 6 aprile
2012 al 5 ottobre 2012; dal 22 maggio 2013 al 31 ottobre 2013; dal 23 maggio
2014 al 31 ottobre;
dal 1° maggio 2015 al 26 ottobre 2015, è evidente che il primo scatto di anzianità è maturato al compimento del 24° mese di attività lavorativa effettiva (maggio 2014), mentre il secondo scatto di anzianità è maturato nel dicembre 2018 atteso che dal 26.10.2015 al 7.11.2017 non è stata resa alcuna prestazione lavorativa: periodi del tutto coincidenti con quelli indicati dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione depositata nel giudizio di primo grado e andata esente da rilievi delle parti. Pertanto, alcuna somma risulta spettare all'appellato per il periodo preso in considerazione dal Tribunale il quale, nel condannare l'appellante al pagamento della somma di € 385,20 ha accolto integralmente la domanda del il quale CP_1 aveva limitato la propria pretesa economica limitatamente al periodo dal novembre
2017 al settembre 2018. Con riferimento al livello di inquadramento professionale, si osserva che, nel citato verbale di conciliazione giudiziale, l'appellato è stato inquadrato nel 6° livello CCNL Assaeroporti con assegnazione delle mansioni di operatore security e anzianità convenzionale decorrente dal 1.3.2015.
Trattasi di mansioni non presenti nel citato CCNL ma ricomprese convenzionalmente in forza del citato verbale di conciliazione giudiziale nel 6° livello che include “gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e preparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore, nonché operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore.", mentre nel livello 5 invocato dall'appellato sono inclusi "gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di normale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale e pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore, nonché operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore." Dal confronto tra le due declaratorie si evince che mentre quelle dell'operaio addetto alla sorveglianza nel 6° livello e dell'addetto alla sorveglianza al 5° livello sono del tutto identiche, in quest'ultimo è incluso anche l'addetto alla sicurezza. Invece, gli impiegati dei due livelli si distinguono per autonomia, pratica specifica e idonea esperienza, oltre alla possibilità di coordinare "un gruppo" di lavoratori di livello subordinato. Ebbene, ad avviso della Corte, le attività di controllo bagagli (mediante specifica attrezzatura), di controllo passeggeri prima dell'imbarco, di servizio "scorta
5 armata", di controllo merci (tutte allegate dall'appellante), senza alcun tipo di coordinamento del lavoro altrui, ma secondo specifiche procedure standard, oltre alle ulteriori richiamate anche in sentenza, sono certamente prive del requisito dell'autonomia previsto per il solo 5° livello, sì che appare corretto, in assenza di specifiche allegazioni, l'inquadramento dell'appellato nel 6° livello: e ciò indipendentemente dall'utilizzo del termine "operatore security", come detto figura professionale non presente comunque nel ccnl. Giova ricordare che secondo la Suprema Corte (n. 9414/2018), “nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli, a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa, il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha
l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi".
Pertanto, l'appellato non può limitarsi a invocare un determinato inquadramento ma deve dimostrare quel grado di autonomia necessario per rientrare nel livello superiore.
Giova, altresì, osservare che nel citato verbale di conciliazione giudiziale il CP_1 è inquadrato nel 6° livello come “operatore security”: orbene, il CCNL applicato individuando le figure professionali ricomprese in detto livello, vi inserisce
“l'operaio addetto alla vigilanza” il quale è collocato sui livelli 8-7-6 con progressione verticale esclusivamente basata sull'anzianità di servizio, mentre l'addetto alla vigilanza e l'addetto alla sicurezza sono posizioni professionali elencate nel 5° livello e collocate su due livelli: 6-5. “Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al 6° livello, per poi conseguire, dopo 18 mesi di servizio, il livello 5.”. Pertanto, anche volendo accedere all'interpretazione secondo cui l'operatore security con inquadramento 6° livello, convenzionalmente indicato nel citato verbale di conciliazione giudiziale, è figura professionale corrispondente a quella di addetto alla sorveglianza/addetto alla sicurezza, e, dunque, considerare il CP_1 come “inizialmente” assegnato al livello 6, in ogni caso non avrebbe potuto essergli riconosciuto il superiore livello professionale prima del decorso di 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del predetto verbale, e, pertanto, non maturati alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado anche considerando il periodo lavorativo svolto dal 1 ° maggio al 26 ottobre 2015. Erra, dunque, il Tribunale allorché ha accolto la domanda “trovando sicuramente applicazione a la normativa del CCNL applicato al rapporto, Controparte_1 dettata per gli addetti alla sicurezza, sia in punto di riconoscimento del diritto automatico, per decorso del periodo lavorativo, al superiore inquadramento al V° livello, sia in punto di scatti di anzianità.”. Invero, non solo nell'accordo del 20.10.2009 si disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto si ha riguardo agli addetti alla sicurezza di 5° livello (“agli operatore del settore Security dopo un periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello, sarà attribuito il livello superiore”), ma il Tribunale non considera l'ampia formulazione della clausola del punto 6 del
6 verbale di conciliazione giudiziale con la quale, tra le altre rinunce, il ha CP_1 rinunciato a “ diritti e/o interessi aspettative di qualunque genere e a qualunque titolo fondate sulla modalità di esecuzione dei precedenti rapporti di collaborazione con l'azienda o del contratto di lavoro attualmente in essere e/o in considerazione della durata delle prestazioni rese e/o in virtù dell'anzianità di servizio maturata fino alla presentazione del ricorso sopra distinto, così come di ogni ulteriore richiesta di riconoscimento di eventuale superiore inquadramento e relative differenze retributive….”. Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, devono rigettarsi tutte le pretese azionate dal con l'iniziale ricorso. CP_1
In ordine alla disciplina delle spese processuali, si osserva che la presente controversia trae origine dall'incertezza connessa alla figura professionale di
“operatore security” assente sia come livello sia come declaratorie nel CCNL applicato e dalla necessità di coordinare comunque detta figura col quanto previsto nell'accordo di conciliazione giudiziale del 2017: ciò che ad avviso della Corte, consente di ritenere sussistente il presupposto per l'integrale compensazione delle spese di lite, con quelle della CTU a carico del CP_1
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 4/2022 del Tribunale di Sassari, pronunciata nel contraddittorio con Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte dal col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
CP_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio con quelle della ctu di primo grado a carico del CP_1
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 12.3.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 140 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2022 fra:
SO GE A AL SPA
In persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Sergio Palmas che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLATO OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4/2021 del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, in materia di differenze retributive per mansioni superiori e scatti di anzianità. All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata decisa sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE si conclude, affinché l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, Voglia: in via principale: in totale riforma dell'impugnata sentenza, mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO si insiste per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con l'atto introduttivo del presente giudizio CP_1
ha allegato di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze
[...] della resistente, con qualifica di impiegato, mansioni di “operatore CP_2 security” e inquadramento al 6° livello del CCNL Assaeroporti applicato al rapporto, nei periodi di seguito indicati: 1) dal 16 luglio 2010 al 31 gennaio 2011;
2) dal 20 marzo 2011 al 30 settembre 2011; 3) dal 6 aprile 2012 al 5 ottobre 2012;
4) dal 22 maggio 2013 al 31 ottobre 2013; 5) dal 23 maggio 2014 al 31 ottobre;
6)
1 dal 1 maggio 2015 al 26 ottobre 2015; 7) ininterrottamente dal novembre 2017 sino alla attualità. Con verbale di conciliazione n. 47/17 sottoscritto in data 7 novembre 2017, le parti hanno concordato la riammissione in servizio di Brocca con anzianità convenzionale decorrente dal 1 marzo 2015; per effetto di tale accordo il ricorrente è stato reintegrato in servizio a far data dal mese di novembre 2017. La però, successivamente alla reintegrazione Parte_1 in servizio di , secondo le allegazioni del ricorrente ha omesso di dare CP_1 corretta applicazione al CCNL Assaeroporti, il cui art. G5 prevede che la posizione di lavoro dell'addetto di scalo, quale è il ricorrente, “è collocata su tre livelli 6-5-4. Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al livello 6 e, dopo 18 mesi di servizio, al livello 5, per poi conseguire, dopo ulteriori 24 mesi di servizio, il livello 4.”, con la precisazione che “per il personale con orario di lavoro a tempo parziale (quale il signor per l'intero periodo di lavoro), i predetti tempi di CP_1 attestazione sono determinati moltiplicandoli per il coefficiente convenzionale di 1,5” e che (Art. G12) “nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che, sulle medesime posizioni e con i medesimi datori di lavoro, avessero svolto attività con contratti a tempo determinato o di somministrazione, le Parti convengono che la disciplina di collegamento tra il presente articolo e quanto già previsto dall'Art. G5 (Inquadramento) porterà a considerare i periodi maturati prima della assunzione in misura pari al 50% del reale maturato”. Il signor
dunque, in ragione della disciplina contrattuale e dei periodi di attività CP_1 effettivamente prestati a far data dal 16 luglio 2010 ha maturato il diritto al riconoscimento del 5° livello contrattuale in data 01 agosto 2018: tuttavia il datore di lavoro, come emerge dalle buste paga in atti, non ha provveduto in tal senso. Inoltre, ai sensi dell'art. G 22 del CCNL applicato al rapporto “1. Dopo ciascun biennio di servizio prestato dalla data di assunzione presso la società il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico di anzianità.
2. Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.” avrebbe avuto, pertanto, diritto al CP_1 riconoscimento del 1° scatto di anzianità sin dal 1° giugno 2015, ma anche questo suo diritto non è stato riconosciuto dal datore di lavoro. Egli ha pertanto percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente dovutagli per un ammontare di € 382,20. A conclusione del ricorso si è chiesto accertare e dichiarare: il diritto del signor a essere inquadrato nel 5° livello del CCNL Assaeroporti Controparte_1
a far data dal 1 agosto 2018; il diritto del signor al Controparte_1 riconoscimento del primo aumento periodico di anzianità alla data del 1° novembre 2017; per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor Controparte_1 è creditore per i titoli suindicati della somma complessiva di € 385,20, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze e sino al saldo e, conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente della somma complessiva di € 385,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
con vittoria di spese, diritti e onorari costituendosi in giudizio ha chiesto il Parte_1 rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari, deducendo quanto segue. Il ricorrente riveste mansioni di “operatore security”, una nuova figura per la quale ancora non esiste una precisa regolamentazione degli eventuali avanzamenti di
2 carriera da ricollegare ad essa: pertanto la pretesa di non trova alcun CP_1 fondamento né al livello legislativo né contrattuale, atteso che rispetto al profilo da egli rivestito non può applicarsi l'automatico avanzamento di carriera previsto per una figura diversa quale quella dell'addetto alla sicurezza. D'altra parte, col ricorso viene definito come addetto allo scalo, mentre contraddittoriamente CP_1 si pretende poi di applicargli le norme dettate per l'addetto alla sicurezza. Anche i conteggi allegati al ricorso sono comunque sbagliati, per i motivi precisamente indicati in comparsa”. La causa, istruita con documenti e ctu, è stata definita con la sentenza n. 4/2022 del
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che in accoglimento del ricorso, ha condannato la al pagamento della somma di € 385,20, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali. In particolare, il Tribunale, premesso l'errore materiale sulla qualifica del ricorrente, ha condiviso integralmente la consulenza tecnica d'ufficio – che ha determinato in € 744,64 le differenze retributive per il periodo maggio 2014 – settembre 2018, e in € 2078,40 quelle per il periodo maggio 2014- maggio 2020 – conforme alle previsioni della contrattazione collettiva e esente da rilievi di entrambe le parti. Ciò non di meno, pur ritenendo spettare l'inquadramento nel V livello in luogo del VI riconosciuto dalla società resistente, sia sulla base della documentazione prodotta sia in forza della previsione normativa del CCNL applicato al rapporto, dettata per gli addetti alla sicurezza, sia in punto di riconoscimento del diritto automatico, per decorso del periodo lavorativo, al superiore inquadramento al V° livello, sia in punto di scatti di anzianità, il Tribunale ha condannato la resistente al pagamento della minore somma di € 385,20 euro espressamente richiesta dal col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con Parte_1 memoria il CP_1
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui 1) ha riconosciuto il superiore inquadramento contrattuale asseritamente maturato per anzianità di servizio nello svolgimento dell'incarico senza tenere conto che l'appellato per tutta la durata del rapporto di lavoro a termine è stato adibito alla mansione di Parte_2
, profilo professionale ancora privo di una precisa regolamentazione in
[...] ordine agli eventuali avanzamenti di carriera. In ogni caso, l'appellato ha sempre svolto mansioni riconducibili alla declaratoria di VI livello e, in difetto di un preciso riferimento normativo e contrattuale, al medesimo non potrà applicarsi
“l'automatico avanzamento di livello previsto per alcune diverse figure professionali operanti in azienda.”. Inoltre l'appellato non ha fornito alcuna allegazione né prova in merito al diritto all'inquadramento nelle mansioni superiori, non essendo a detto fine sufficiente la sola documentazione prodotta formata, peraltro, allorquando la figura di operatore security era inesistente;
2) ha ritenuto spettare all'appellato il primo scatto di anzianità dal 1.11.2017 senza
3 considerare che nel periodo tra il 2015 e il 2017 l'appellato ha lavorato soltanto 6 mesi (1.5-26.10.2015) e non i due anni di effettivo servizio necessari per maturare il primo scatto che, pertanto, dovrà essere fatto decorrere dal maggio 2019; 3) ha errato nel riconoscere l'inquadramento superiore in assenza di alcuna deduzione sugli aspetti caratterizzanti la figura dell'addetto alla sicurezza e senza considerare che operatore security e addetto alla sicurezza sono due profili professionali diversi, il primo inquadrato nel 6°livello il secondo nel 5°. Ha altresì errato nell'attribuire rilevanza esclusiva al certificato CP_3
Ad avviso della Corte, i rilievi sono condivisibili nei seguenti limiti.
Invero, col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il ha chiesto di CP_1
“accertare e dichiarare: 1) il diritto … a essere inquadrato nel 5° livello del CCNL Assaeroporti a far data dal 1 agosto 2018; 2) il diritto del signor Controparte_1 al riconoscimento del primo aumento periodico di anzianità alla data del 1° novembre 2017; 3) per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor CP_1
è creditore per i titoli suindicati della somma complessiva di € 385,20, da
[...] maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalle singola scadenze e sino al saldo e, conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore del Parte_1 ricorrente della somma complessiva di € 385,20 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al saldo;
”. Il ha dunque avanzato due richieste: la prima attinente al riconoscimento CP_1 della qualifica superiore, la seconda riguardante la spettanza dello scatto di anzianità in data anteriore rispetto a quella ipotizzata dalla datrice di lavoro. Riguardo a detto ultimo aspetto, che prescinde dalla questione relativa all'esatto riconoscimento del livello retributivo spettante, l'appellato ha quantificato il proprio credito in € 385,20 con decorrenza dal 1.11.2017 e fino a settembre 2018: stante le conclusioni sopra riportate, correttamente il Tribunale ha limitato la propria pronuncia al periodo indicato.
Di alcuna rilevanza, dunque, risulta la disposta ctu che ha quantificato il credito fino alla data di deposito della consulenza.
Il punto controverso tra le parti è la decorrenza dello scatto di anzianità che, secondo l'appellante, è maturato nel maggio 2019 mentre per l'appellato è maturato nel novembre 2017.
In proposito, si osserva che, incontroversa la maturazione biennale dello scatto di anzianità, nel verbale di conciliazione giudiziale del 7.11.2017 è prevista la rinuncia dell'appellato a tutta una serie di diritti ivi analiticamente, ancorché non esaustivamente, indicati. È altresì previsto che “durante il periodo decorrente dal 1 marzo 2015 e fino alla stipula del presente verbale di conciliazione, per tutti i periodi in cui il non ha prestato attività lavorativa per la , il CP_1 Parte_1 rapporto deve considerarsi improduttivo di qualunque effetto, tanto sotto l'aspetto normativo quanto sotto l'aspetto economico, contributivo ed assistenziale. Il
, al solo fine di conciliare la controversia dichiara di rinunciare CP_1 irrevocabilmente ai diritti vantati e alle pretese avanzate nel presente giudizio nonché a qualsivoglia altro diritto o pretesa e/o altra eventuale ulteriore e sconosciuta azione giudiziale comunque correlata ai pregressi rapporti di lavoro con la società odierna resistente, anche con riferimento al periodo dal 1 marzo 2015 e fino alla data della stipula del presente accordo conciliativo e transattivo.”.
4 Con detto accordo, pertanto, l'appellato ha disposto, rinunciandovi, anche del controvalore economico relativo agli scatti di anzianità maturati, mentre non ha inteso rinunciare al valore numerico del periodo lavorativo precedente la citata transazione giudiziale, trattandosi di diritto indisponibile (cfr. Cass. Civ. n.
25315/2018). Pertanto, considerato che l'appellato ha prestato attività lavorativa dal 16 luglio 2010 al 31 gennaio 2011; dal 20 marzo 2011 al 30 settembre 2011; dal 6 aprile
2012 al 5 ottobre 2012; dal 22 maggio 2013 al 31 ottobre 2013; dal 23 maggio
2014 al 31 ottobre;
dal 1° maggio 2015 al 26 ottobre 2015, è evidente che il primo scatto di anzianità è maturato al compimento del 24° mese di attività lavorativa effettiva (maggio 2014), mentre il secondo scatto di anzianità è maturato nel dicembre 2018 atteso che dal 26.10.2015 al 7.11.2017 non è stata resa alcuna prestazione lavorativa: periodi del tutto coincidenti con quelli indicati dal consulente tecnico d'ufficio nella sua relazione depositata nel giudizio di primo grado e andata esente da rilievi delle parti. Pertanto, alcuna somma risulta spettare all'appellato per il periodo preso in considerazione dal Tribunale il quale, nel condannare l'appellante al pagamento della somma di € 385,20 ha accolto integralmente la domanda del il quale CP_1 aveva limitato la propria pretesa economica limitatamente al periodo dal novembre
2017 al settembre 2018. Con riferimento al livello di inquadramento professionale, si osserva che, nel citato verbale di conciliazione giudiziale, l'appellato è stato inquadrato nel 6° livello CCNL Assaeroporti con assegnazione delle mansioni di operatore security e anzianità convenzionale decorrente dal 1.3.2015.
Trattasi di mansioni non presenti nel citato CCNL ma ricomprese convenzionalmente in forza del citato verbale di conciliazione giudiziale nel 6° livello che include “gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure specifiche, svolgono mansioni di concetto richiedenti esperienza e preparazione professionale, anche coordinando lavoratori di livello inferiore, nonché operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore.", mentre nel livello 5 invocato dall'appellato sono inclusi "gli impiegati che, sulla base delle disposizioni ricevute e/o nell'ambito di procedure prestabilite, svolgono autonomamente mansioni di concetto di normale complessità richiedenti idonea esperienza, preparazione professionale e pratica specifica, anche coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore, nonché operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore." Dal confronto tra le due declaratorie si evince che mentre quelle dell'operaio addetto alla sorveglianza nel 6° livello e dell'addetto alla sorveglianza al 5° livello sono del tutto identiche, in quest'ultimo è incluso anche l'addetto alla sicurezza. Invece, gli impiegati dei due livelli si distinguono per autonomia, pratica specifica e idonea esperienza, oltre alla possibilità di coordinare "un gruppo" di lavoratori di livello subordinato. Ebbene, ad avviso della Corte, le attività di controllo bagagli (mediante specifica attrezzatura), di controllo passeggeri prima dell'imbarco, di servizio "scorta
5 armata", di controllo merci (tutte allegate dall'appellante), senza alcun tipo di coordinamento del lavoro altrui, ma secondo specifiche procedure standard, oltre alle ulteriori richiamate anche in sentenza, sono certamente prive del requisito dell'autonomia previsto per il solo 5° livello, sì che appare corretto, in assenza di specifiche allegazioni, l'inquadramento dell'appellato nel 6° livello: e ciò indipendentemente dall'utilizzo del termine "operatore security", come detto figura professionale non presente comunque nel ccnl. Giova ricordare che secondo la Suprema Corte (n. 9414/2018), “nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli, a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa, il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha
l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi".
Pertanto, l'appellato non può limitarsi a invocare un determinato inquadramento ma deve dimostrare quel grado di autonomia necessario per rientrare nel livello superiore.
Giova, altresì, osservare che nel citato verbale di conciliazione giudiziale il CP_1 è inquadrato nel 6° livello come “operatore security”: orbene, il CCNL applicato individuando le figure professionali ricomprese in detto livello, vi inserisce
“l'operaio addetto alla vigilanza” il quale è collocato sui livelli 8-7-6 con progressione verticale esclusivamente basata sull'anzianità di servizio, mentre l'addetto alla vigilanza e l'addetto alla sicurezza sono posizioni professionali elencate nel 5° livello e collocate su due livelli: 6-5. “Il lavoratore sarà inizialmente assegnato al 6° livello, per poi conseguire, dopo 18 mesi di servizio, il livello 5.”. Pertanto, anche volendo accedere all'interpretazione secondo cui l'operatore security con inquadramento 6° livello, convenzionalmente indicato nel citato verbale di conciliazione giudiziale, è figura professionale corrispondente a quella di addetto alla sorveglianza/addetto alla sicurezza, e, dunque, considerare il CP_1 come “inizialmente” assegnato al livello 6, in ogni caso non avrebbe potuto essergli riconosciuto il superiore livello professionale prima del decorso di 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del predetto verbale, e, pertanto, non maturati alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado anche considerando il periodo lavorativo svolto dal 1 ° maggio al 26 ottobre 2015. Erra, dunque, il Tribunale allorché ha accolto la domanda “trovando sicuramente applicazione a la normativa del CCNL applicato al rapporto, Controparte_1 dettata per gli addetti alla sicurezza, sia in punto di riconoscimento del diritto automatico, per decorso del periodo lavorativo, al superiore inquadramento al V° livello, sia in punto di scatti di anzianità.”. Invero, non solo nell'accordo del 20.10.2009 si disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto si ha riguardo agli addetti alla sicurezza di 5° livello (“agli operatore del settore Security dopo un periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello, sarà attribuito il livello superiore”), ma il Tribunale non considera l'ampia formulazione della clausola del punto 6 del
6 verbale di conciliazione giudiziale con la quale, tra le altre rinunce, il ha CP_1 rinunciato a “ diritti e/o interessi aspettative di qualunque genere e a qualunque titolo fondate sulla modalità di esecuzione dei precedenti rapporti di collaborazione con l'azienda o del contratto di lavoro attualmente in essere e/o in considerazione della durata delle prestazioni rese e/o in virtù dell'anzianità di servizio maturata fino alla presentazione del ricorso sopra distinto, così come di ogni ulteriore richiesta di riconoscimento di eventuale superiore inquadramento e relative differenze retributive….”. Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, devono rigettarsi tutte le pretese azionate dal con l'iniziale ricorso. CP_1
In ordine alla disciplina delle spese processuali, si osserva che la presente controversia trae origine dall'incertezza connessa alla figura professionale di
“operatore security” assente sia come livello sia come declaratorie nel CCNL applicato e dalla necessità di coordinare comunque detta figura col quanto previsto nell'accordo di conciliazione giudiziale del 2017: ciò che ad avviso della Corte, consente di ritenere sussistente il presupposto per l'integrale compensazione delle spese di lite, con quelle della CTU a carico del CP_1
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 4/2022 del Tribunale di Sassari, pronunciata nel contraddittorio con Controparte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte dal col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
CP_1 dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio con quelle della ctu di primo grado a carico del CP_1
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari, 12.3.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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