Articolo 14 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1965
Art. 14.
I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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