CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 675/2024 RG
T R A
Avv. FRANCESCO c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso
RICORRENTE
E
1 c.f. CP_1 C.F._2
contumace
RESISTENTE
avente ad OGGETTO: Ricorso ex artt. 281 decies cpc – 14 DLgs n.
150/2011 per la liquidazione di competenze professionali di avvocato sulle CONCLUSIONI rassegnate dal ricorrente nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza a trattazione scritta del 24 aprile
2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 12/06/2024 l'avv.
Francesco Della Ventura, premesso di aver difeso il sig. CP_1
in un giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Salerno nei confronti della moglie separata per la declaratoria della simulazione CP_2
assoluta di un trasferimento immobiliare di alcuni fondi agricoli siti in agro di Battipaglia, attuato con verbale di omologa della separazione consensuale;
che il Tribunale di Salerno con sentenza n. 1371/2022
aveva rigettato la domanda e condannato il al pagamento delle CP_1
spese di lite;
che, su mandato del , aveva impugnato la sentenza CP_1
dinanzi alla Corte di Appello di Salerno al fine di ottenerne la integrale riforma;
che tuttavia, dopo che la causa era stata assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc, in data 22/03/2024 il CP_1
gli aveva revocato il mandato nominando un altro difensore;
che con sentenza n. 547/2024 la Corte di Appello aveva accolto l'impugnazione e dichiarato la simulazione assoluta del trasferimento immobiliare,
2 condannando la al pagamento delle spese processuali dei due CP_2
gradi di giudizio;
che, a fronte di acconti versati con due bonifici per complessivi € 3.000,00, il non aveva inteso corrispondere al CP_1
ricorrente i compensi integrali spettanti per la difesa nei due gradi di giudizio, ha chiesto alla chiesto alla Corte di Appello, in applicazione del D.M. n. 147/22, di riconoscergli il diritto ad ottenere da CP_1
il complessivo compenso professionale pari ad € 11.658,50, dal quale detrarre la somma di € 3.000,00, percepita a titolo di acconto, e quindi di ottenere l'importo di € 8.658,50, oltre 15% di maggiorazione per spese generali pari ad € 1.299,00 e 4% per CPA pari ad € 398,30 e,
quindi, definitivamente € 10.355,80.
2. Instaurato il contraddittorio, nonostante la rituale notifica del ricorso alla residenza in Battipaglia alla via Noschese n. 20/B, risultante dal certificato anagrafico, è rimasto contumace. CP_1
3. Nel termine del 24/04/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il ricorrente ha inviato le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni definitive. Con ordinanza del 22/05/2025 la Corte ha riservato la decisione.
4. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
5. Rileva la Corte che:
- l'avv. ha documentato l'espletamento del mandato sia in Parte_1
primo grado che nel giudizio di appello sino alla sua sostituzione con altro difensore;
3 - la controversia patrocinata ha avuto ad oggetto una domanda di simulazione assoluta del trasferimento di un compendio immobiliare in agro di Battipaglia;
- l'attività istruttoria svolta in primo grado ha prevalentemente riguardato la produzione, verifica e valutazione della controdichiarazione;
- in appello non si è svolta alcuna istruttoria o trattazione della causa giacché le 'note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc' predisposte dal ricorrente contenevano esclusivamente la richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni;
- va condivisa la valutazione fatta dalla Corte di Appello nella sentenza definitiva n. 547/2024 in ordine al valore della controversia come indeterminato a complessità bassa, ed al riconoscimento dei compensi in favore del difensore e a carico della parte soccombente negli importi minimi;
- per il calcolo vanno utilizzati i criteri dettati dal DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022;
- dalle somme complessivamente dovute e maggiorate del rimborso del
15% per spese generali oltre che del 4% per cassa avvocati, vanno detratti gli acconti documentati nella misura di 3.000,00; la differenza va infine maggiorata delle spese generali e della cassa;
- non è stata richiesta dal ricorrente la maggiorazione a titolo di iva.
7. Ne deriva pertanto che:
4 - per il procedimento civile ordinario n. 4798/2020 RG dinanzi al
Tribunale di Salerno, tra e del valore CP_1 CP_2
indeterminabile a complessità bassa, vanno liquidati :
€ 851,00 per studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase di trattazione ed € 1.453,00 per fase di decisione, per totali € 3.809,00,
oltre rimborso spese generali ( € 571,35) e cassa (175,21), e così
complessivi € 4.555,56;
-- per il giudizio civile di appello n. 353/2022 RG dinanzi alla Corte di
Appello di Salerno tra e , del valore CP_1 CP_2
indeterminabile a complessità bassa, vanno liquidati:
€ 1.029,00 per studio e € 709,00 per fase introduttiva, per totali €
1.738,00. oltre rimborso spese generali ( € 571,35) e cassa (175,21), e così complessivi € 2.078,65
8. Detratti dall'importo totale di € 6.634,21,00 gli acconti versati nella misura di € 3.000,00, la differenza di € 3.634,21 va maggiorata del 15%
per rimborso forfettario spese generali ( € 545,13) e del 4% per CAP ( €
145,36), pervenendosi così ad € 4.342,70.
Spetta pertanto all'avv. la somma definitiva di € Parte_1
4.342,70, oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
55/2014 come aggiornati dal DM n. 147/2022, con riferimento al valore del decisum, che è riconducibile allo scaglione da € 1.101,00 a €
5 5.200,00, nei valori minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 14 dLgs n.
115/2011 e 281 decies cpc dall'avv. FRANCESCO DELLA VENTURA
nei confronti di , così provvede: CP_1
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto in favore dell'avv. a titolo di compenso per la Pt_2 Parte_1
difesa svolta nell'interesse di nel giudizio civile di primo CP_1
grado n. 4798/2020 RG dinanzi al Tribunale di Salerno e per il giudizio civile di appello n. 353/2022 RG dinanzi alla Corte di Appello
di Salerno, al netto degli acconti versati, la complessiva somma di €
4.342,70;
b) CONDANNA al pagamento della somma come CP_1
liquidata al cap a), oltre interessi di mora al tasso legale dalla domanda;
c) CONDANNA al rimborso delle spese del presente CP_1
procedimento, che liquida, in favore del ricorrente, per spese vive in €
145,50 e a titolo di compenso in € 962,00, oltre € 144.30 per rimborso forfettario del 15% per spese generali ed € 44,25 per cap 4%, e così
definitivamente al pagamento di € 1.150,55.
6 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
7