Versione
1 gennaio 1965
1 gennaio 1965
Art. 4.
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/06/2003, n. 9208Provvedimento: […] Il Tribunale ha correttamente richiamato la sentenza di questa Corte n. 4810 in data 2 maggio 1995 ove testualmente si afferma che "la lavorazione del fondo deve richiedere un fabbisogno di manodopera non inferiore a 104 giornate lavorative annue (art. 3, primo comma e art. 4 legge n. 9/1963, da intendersi anche come giornate lavorative minime del coltivatore". […]Leggi di più...
- presupposti·
- sufficienza·
- esclusione·
- utilizzazione dei prodotti per il sostentamento del coltivatore e della sua famiglia·
- attribuzione della relativa qualifica·
- nozione unitaria ad ogni fine di legge·
- coltivatore diretto·
- prestazione di un numero minimo di giornate lavorative da parte del coltivatore medesimo·
- necessità·
- imprenditorialità dell'attività·
- insussistenza·
- lavoratori agricoltori·
- lavoratori autonomi·
- previdenza (assicurazioni sociali)