Articolo 4 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1965
Art. 4.
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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