Art. 4.
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.