Sentenza 10 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 10/04/2023, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/04/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da
AR WÖ e LO OB, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Helmut Richard Clementi e Tanja Gasparini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Argentieri, n. 2;
contro
Comune di Perca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
IN WÖ, ER ER, GR WÖ e AP WÖ, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Christof Baumgartner, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brunico, piazza Gilm, n. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del permesso di costruire n. 24/2021 dd. 20.12.2021 del Comune di Perca, rilasciato in favore del signor WÖ IN per la riqualificazione energetica e l’ampliamento (ai sensi della D.G.P. n. 964 del 05.08.2014 e segg.), nonché per la ristrutturazione edilizia e la costruzione di garage come pertinenza ai sensi dell'art. 40- bis L.P. n. 9/2018 presso la casa d'abitazione - lotto 3 sulla p.ed 471, C.C. Perca a Vila di Sotto, Via Balthasar Steiner n. 3 - con destinazione urbanistica zona residenziale A1- centro storico, del quale i ricorrenti sono venuti a conoscenza in seguito alla richiesta di accesso agli atti di data 29.07.2022;
- del parere della commissione edilizia/commissione comunale per il territorio e il paesaggio di data 14.04.2021, non noto ai ricorrenti;
- e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perca, da un lato, e di IN WÖ, ER ER, GR WÖ e AP WÖ, dall’altro;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Perca ha rilasciato ai controinteressati il permesso di costruire indicato in epigrafe per la ristrutturazione, con riqualificazione energetica e ampliamento in virtù del bonus volumetrico a essa collegato, dell’edificio abitativo eretto sulla p.ed. 471 C.C. Perca, oltre alla realizzazione di un garage pertinenziale ai sensi dell’art. 40- bis della L.P. 9/2018 (doc. 1 dei ricorrenti).
2. L’opera è connotata da stilemi tipici dell’architettura moderna, tra cui, in particolare, per quanto di rilievo nella presente controversia, il tetto piano.
3. Ritenendosi lesi dal titolo autorizzatorio in questione, i vicini, proprietari dell’adiacente casa abitativa sita sulla p.ed. 142, con la quale il fabbricato dei controinteressati forma un complesso a schiera, ne chiedono l’annullamento previa sospensione cautelare.
4. Premettono che il complesso edificiale, formato dai due edifici attigui, si trova in zona residenziale A1 – centro storico, per la quale è previsto il piano di recupero. Sottolineano, quindi, che, secondo l’art. 8 delle norme d’attuazione al piano urbanistico comunale, la zona A “ comprende le parti del territorio interessate da agglomerati che presentano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un insieme omogeneo ”.
4.1. Sulla scorta di questa premessa, i ricorrenti formulano i primi due mezzi di gravame che assumono, il primo, la violazione dell’art. 7 del piano di recupero, che imporrebbe, per i tetti, la tradizionale forma a falda (doc. 6 dei ricorrenti); e il secondo, la lesione dell’art. 64- ter del regolamento edilizio comunale, per il quale materiali, colori e forma delle coperture degli edifici devono tenere conto del costruito e del paesaggio circostanti (doc. 4 dei ricorrenti).
L’edifico progettato, con il suo tetto piano - unico nella zona - e i materiali impiegati, non rispetterebbe né l’una né l’altra disposizione.
4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti fanno valere l’illegittima incidenza del progetto sui loro diritti dominicali, senza che per essa fosse stato prestato il loro necessario consenso, pur richiesto, in un primo momento, dall’Amministrazione comunale.
5. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Perca sia i controinteressati.
Questi ultimi eccepiscono, in primo luogo, la tardività del gravame. Assumono, poi, con un’eccezione comune all’Amministrazione resistente, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse. Nel merito, entrambe le parti resistenti difendono la legittimità del titolo edilizio impugnato, i controinteressati trattenendosi diffusamente sulla storia del progetto, rielaborato proprio nella parte riguardante la copertura. Questa, inizialmente concepita a falda unica, non era gradita dalla commissione edilizia comunale che ne aveva chiesto la rimeditazione, esprimendosi, infine, favorevolmente sulla soluzione a tetto piano. Nella relazione tecnica al piano di recupero, infatti, si preciserebbe che il piano normativo non comprende indicazioni vincolanti sull’architettura e l’estetica degli edifici. Il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio, del resto, come anche quello dei ricorrenti, risale agli anni ’90 del secolo scorso; entrambi non rispetterebbero lo stile tradizionale del costruito, e sarebbero perciò privi, oltre che di pregio, anche di rilievo storico e architettonico.
6. Su richiesta dei ricorrenti, alla camera di consiglio del 13.12.2022, l’istanza cautelare è stata riunita alla trattazione meritoria fissata per l’udienza del 5.4.2023, alla quale, dopo un ulteriore scambio di memorie tra le parti, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
7. La definizione del merito del gravame esime il Collegio dal pronunciarsi sull’istanza di tutela interinale.
8. Vanno affrontate, in limine litis , le questioni preliminari centrate sulla pretesa irricevibilità e inammissibilità dell’impugnativa.
9. Affermano i controinteressati, quanto al primo profilo, che i ricorrenti avrebbero avuto piena conoscenza dell’intervento edilizio, e dunque della sua portata lesiva nei loro confronti, già a partire dal 30.4.2021, quando, in occasione di un incontro per la presentazione del progetto, avevano avuto modo di visionarlo.
Prova di ciò sarebbe l’e-mail inviata al Comune il 9.6.2021, nella quale i ricorrenti fanno cenno all’episodio, che trova conferma anche in una nota del Sindaco del 21.11.2022 (doc. 16 e 19 dei controinteressati).
Un certo rilievo rivestirebbe anche la successiva comunicazione del 29.7.2022, nella quale i ricorrenti affermano di avere avuto notizia, da uno dei controinteressati, che il 22.7.2022 sarebbero iniziati i lavori. La comunicazione d’inizio dei lavori al Comune reca, peraltro, la data anteriore del 24.6.2022 (docc. 17 e 14 dei controinteressati).
Su queste circostanze i controinteressati affermano che i ricorrenti avrebbero avuto una “conoscenza anticipata, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione del titolo edilizio ”. Omettono però di individuare con chiarezza il termine a quo , pur affermando con forza il suo inutile decorso.
9.1. L’eccezione è all’evidenza pretestuosa.
Va ricordato, introduttivamente, che il termine per l’impugnazione del titolo edilizio decorre, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., a partire dalla sua piena conoscenza e dalla percezione della sua portata lesiva.
È costante, in giurisprudenza, l’orientamento per cui “ la piena conoscenza del titolo edilizio, individuata dall' art. 41, comma 2, c.p.a ., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire ” ( ex multis C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 8542/2021).
In applicazione di queste coordinate occorre, dunque, individuare il momento certo in cui i ricorrenti hanno avuto la percezione dell’esistenza del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati e della sua portata lesiva.
A questo riguardo - a prescindere dalla considerazione che non v’è nemmeno prova che quel progetto corrispondesse a quello per cui è causa - la sua presa visione, in data 30.4.2021, da parte degli odierni ricorrenti, è in ogni caso inidonea a far decorrere il termine d’impugnazione. A quella data, infatti, non esisteva ancora alcun provvedimento amministrativo da impugnare, posto che il titolo edilizio è stato rilasciato ai controinteressati appena il 20.12.2021, ossia ben quasi otto mesi dopo.
Né la mera circostanza che i ricorrenti, otto mesi prima dell’emissione del provvedimento autorizzativo dell’opera, avevano preso visione del progetto, fornisce prova alcuna del fatto che essi erano venuti a conoscenza dell’esistenza del titolo edilizio al momento del suo rilascio, avvenuto molto tempo dopo.
Del resto, non risulta nemmeno che i controinteressati avessero apposto, in luogo ben visibile, il cartello di cantiere con l’indicazione del permesso di costruire emesso in loro favore e il rendering della costruzione.
Per questo è da escludere che fosse onere dei ricorrenti impugnare il titolo edilizio nel termine di sessanta giorni dalla sua emissione, come pare pretendere parte controinteressata.
Vero è, invece, che la piena conoscenza del provvedimento e dei suoi contenuti prospettati come lesivi dai ricorrenti, si è compiuta solo quando i medesimi, avuta notizia da uno dei controinteressati, il 22 luglio 2022, che sarebbero iniziati i lavori, nel giro di pochi giorni, il 29.7.2022, hanno chiesto, nell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, l’ostensione del progetto, avvenuta il 2.8.2022 rispettivamente il 10.8.2022 (doc. 9 dei ricorrenti).
È, dunque, da quest’ultima data che va computato il termine per l’impugnazione del provvedimento, che risulta tempestiva. Il ricorso, infatti, è stato notificato alle parti avverse il 27.10.2022, ossia entro il termine di sessanta giorni - considerata la sospensione feriale dei termini processuali - decorrenti dalla piena conoscenza circa l’esistenza del titolo edilizio e i suoi contenuti lesivi, maturata con l’esame dei documenti esibiti dal Comune su richiesta degli interessati.
In questo quadro non è dato al Collegio di comprendere quale rilevanza, in rapporto alla tempestività dell’impugnativa, possa avere la comunicazione al Comune del formale inizio lavori inoltrata dai controinteressati il 24.6.2022.
In primo luogo, infatti, detta comunicazione non era destinata ai ricorrenti, sicché non può certo valere a far decorrere il termine decadenziale del quale si tratta; in secondo luogo, essa consiste in un atto formale che nulla rivela riguardo alle opere da realizzare.
È, inoltre, provato per tabulas , attraverso il materiale fotografico formato rispettivamente il 5.7.2022, il 23.7.2022 e il 29.7.2022, prodotto in giudizio dagli stessi controinteressati (loro docc. 18), che nel mese di luglio sono state eseguite semplici opere di demolizione interna, del tutto inidonee a rivelare l’entità delle (prospettate) violazioni.
Anche sul punto è granitica la giurisprudenza per la quale “ il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi decorre dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento ” ( ex multis C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 5607/2022).
Ciò precisato, non vede il Collegio quale evidenza possa assumere, nel caso di specie, la tematica dell’inizio lavori, pur accennata dai controinteressati, che, di fatti, ometto ogni più puntuale spiegazione al riguardo.
L’eccezione, in definitiva, è infondata e va perciò disattesa.
10. Va dato ingresso, invece, all’eccezione d’inammissibilità del gravame.
Come correttamente rilevano entrambe le parti resistenti – benché l’osservazione si attagli solo ai primi due motivi d’impugnazione, non, invece, al terzo che risulta inammissibile per la diversa ragione radicata nella genericità della sua formulazione – i ricorrenti non vantano alcun interesse a contrastare il progetto per il suo supposto conflitto con i canoni architettonici ed estetici fissati dal piano di recupero e dal regolamento edilizio comunale.
10.1. Ricordando come essi lamentino l’aspetto “ moderno ” e “ poco tradizionale ” dell’edificio in via di realizzazione, contraddistinto da un tetto “ per niente inclinato ”, in contrasto – a loro dire - con le prescrizioni del piano di recupero (primo motivo) e del regolamento edilizio (secondo motivo), è dirimente l’accordo transattivo, datato 20.9.2019, dimesso in atti dagli stessi ricorrenti come documento 12.
10.1.1. Con tale accordo, per dirimere il conflitto insorto a seguito dei lavori edilizi all’edificio degli odierni ricorrenti che già diversi anni or sono erano intervenuti sulla sostanza edilizia, le medesime parti oggi contrapposte (più precisamente WÖ AR e OB LO, odierni ricorrenti, e WÖ IN, capofila degli odierni controinteressati) avevano inteso regolare i loro rapporti futuri nella prospettiva dei previsti e preventivati interventi sulle rispettive proprietà.
In particolare – per quanto d’interesse nel presente giudizio – esse avevano convenuto, all’art. 3, ultimo paragrafo dell’accordo, che era rimessa alla libera ed esclusiva scelta delle parti l’impronta estetica dei rispettivi interventi di risanamento/ampliamento/innalzamento. Testualmente: “ die optische Gestaltung der jeweiligen Sanierung/Erweiterung/Aufstockung bleibt den jeweiligen Parteien selbst überlassen ”.
10.1.2. Come correttamente osserva la difesa comunale, appare evidente che con questa pattuizione ricorrenti e controinteressati odierni si siano reciprocamente riconosciute la più ampia libertà estetico-architettonica nella progettazione e realizzazione dei lavori ai rispettivi edifici, tra loro, per quanto attigui, comunque indipendenti.
Si tratta, in definitiva, della chiara rinuncia a far valere obiezioni di tipo estetico in ordine ai rispettivi progetti edilizi, accettando, a tale riguardo – come del resto inevitabile – le valutazioni della competente autorità comunale.
In altri termini, i ricorrenti, come anche i controinteressati, hanno con ciò affermato, con l’efficacia vincolante propria degli atti negoziali, la loro reciproca indifferenza rispetto ai profili estetici architettonici delle rispettive costruzioni.
Farli valere ora, con il ricorso all’esame, è, allora, manifestamente inammissibile, perché così facendo, i ricorrenti, non solo si pongono in contraddizione con un comportamento assunto in precedenza, violando il dovere di coerenza e buona fede, ma anche perché si avvalgono, in modo pretestuoso, delle disposizioni comunali poste a tutela del pubblico interesse al mantenimento di un paesaggio urbano esteticamente qualificato, per aggirare la preclusione all’impugnazione determinata dal difetto d’interesse ai profili estetico – architettonici cristallizzatosi nella pattuizione in parola.
I primi due motivi di gravame sono, pertanto, inammissibili.
10.2. È inammissibile anche il terzo e ultimo mezzo, con cui i ricorrenti lamentano l’incidenza dei lavori autorizzati sulla loro proprietà, nel punto di contatto tra i due edifici, senza che per questo sia stato prestato il loro necessario consenso, in effetti richiesto, in un primo momento, anche dal Comune che poi vi avrebbe inspiegabilmente rinunciato.
La censura è formulata in termini vaghi e imprecisi e sconta, per questo, un’evidente genericità che la rende inammissibile.
Non valgono a colmare la lacuna le precisazioni fornite al riguardo nei successivi scritti difensivi.
Al di là di pretese ripercussioni dei lavori autorizzati su parti di edificio, singolarmente indicate, di proprietà comune o esclusiva dei ricorrenti, questi ultimi omettono del tutto di chiarire quali sarebbero i lavori, previsti nel progetto autorizzato, da svolgere su parti di costruzione di loro proprietà o comproprietà, per i quali, dunque, il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato ai controinteressati senza che essi avessero la disponibilità della relativa parte d’immobile.
Giova ricordare che il titolo edilizio si limita ad appurare la conformità del progetto alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, e, più in generale, a tutte quelle norme di natura pubblicistica che concorrono a regolare l’attività edificatoria, facendo sempre e comunque salvi i diritti dei terzi, per i quali l’ordinamento giuridico appresta idonei strumenti di tutela da farsi valere di fronte alla competente giurisdizione ordinaria.
11. Il difetto d’interesse rispetto ai primi due motivi d’impugnazione e la genericità del terzo e ultimo mezzo determinano l’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, in ossequio all’ordinario criterio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite nella misura liquidata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Perca e alla parte controinteressata le spese di lite che liquida in € 2.000,00.- per ciascuna parte, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alda Dellantonio | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO