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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 20/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2438/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DENIS MARINI (domicilio telematico) Parte_1
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO TERENZI Controparte_1
(domicilio telematico)
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n.541/2023 – Controparte_1
RG 1589/2023 del 7/09/2023) nei confronti di ed altri al pagamento della somma di Parte_1
€50.000,00, oltre interessi e spese, dovuta in virtù di fideiussione dal medesimo rilasciata (in data 7/9/2011) in favore della cedente Unicredit SpA, a garanzia di un mutuo ipotecario concesso ad
[...]
(successivamente fallita), della quale il era (anche) socio amministratore. CP_2 Parte_1
ha proposto un unico motivo di opposizione ovvero la eccezione di nullità della Parte_1 fideiussione rilasciata all'Istituto dal sig. per violazione del combinato disposto di cui Parte_1 al provvedimento della Banca d'Italia, del 2 maggio 2005, e L. n. 287 del 1990, poiché i fideiussori avevano sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
La fideiussione sottoscritta dal pertanto -a dire dell'opponente- non sarebbe stata il frutto di Parte_1 una libera trattativa tra le parti. si è ritualmente costituita ed ha chiesto il rigetto della opposizione. Controparte_1
A seguito delle verifiche di cui all'art. 171 bis cpc, sono stati concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
L'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter cpc ha contestato la titolarità del credito in capo alla opposta. pagina 1 di 3 A seguito della celebrazione della udienza ex art. 183 cpc è stata fissata udienza al fine di trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
L'opponente ha concluso, in via subordinata, al fine della declaratoria di nullità parziale della fidejussione.
***
è legittimata attiva poiché si è affermata titolare del credito allegato in via Controparte_1 monitoria.
Deve ritenersi la competenza a decidere sulla presente causa del giudice adito poiché la questione di nullità della fideiussione è stata proposta in via di eccezione da parte opponente (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023: la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.).
Con riguardo alla titolarità attiva del rapporto in capo a non è stata formulata Controparte_1 contestazione alcuna in sede di opposizione.
La intervenuta cessione del credito a favore della ricorrente in via monitoria -contestata solo nella prima memoria ex art. 17 ter cpc- deve ritenersi fatto provato (cfr. art. 167 cpc).
Circa, poi, gli effetti di una intesa anticoncorrenziale in relazione alla fideiussione prestata dal deve ritenersi, in linea generale, la inattitudine della circostanza a inficiare la dichiarazione Parte_1 di fideiussione (art. 1419 c.c. – cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024: la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (…)).
Il in ogni caso, non ha allegato, in relazione alla fideiussione specifica per cui è causa (ed. Parte_1
7/2011), quali clausole sarebbero state riproduttive di intese anticoncorrenziali né quali facoltà sarebbero state precluse al fideiussore in ragione di tali nullità.
Nè vi è riferimento, infine, alla determinazione del saggio di interessi del contratto di mutuo a favore del quale aveva prestato garanzia.
La domanda formulata in via monitoria deve essere, pertanto, accolta.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione e conferma il d.i. opposto.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €3.200,00 per compensi, di cui €800,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €600,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
pagina 2 di 3 Pesaro, 20 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2438/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. DENIS MARINI (domicilio telematico) Parte_1
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MAURIZIO TERENZI Controparte_1
(domicilio telematico)
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data
In fatto ed in diritto ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (Tribunale di Pesaro n.541/2023 – Controparte_1
RG 1589/2023 del 7/09/2023) nei confronti di ed altri al pagamento della somma di Parte_1
€50.000,00, oltre interessi e spese, dovuta in virtù di fideiussione dal medesimo rilasciata (in data 7/9/2011) in favore della cedente Unicredit SpA, a garanzia di un mutuo ipotecario concesso ad
[...]
(successivamente fallita), della quale il era (anche) socio amministratore. CP_2 Parte_1
ha proposto un unico motivo di opposizione ovvero la eccezione di nullità della Parte_1 fideiussione rilasciata all'Istituto dal sig. per violazione del combinato disposto di cui Parte_1 al provvedimento della Banca d'Italia, del 2 maggio 2005, e L. n. 287 del 1990, poiché i fideiussori avevano sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990.
La fideiussione sottoscritta dal pertanto -a dire dell'opponente- non sarebbe stata il frutto di Parte_1 una libera trattativa tra le parti. si è ritualmente costituita ed ha chiesto il rigetto della opposizione. Controparte_1
A seguito delle verifiche di cui all'art. 171 bis cpc, sono stati concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc.
L'opponente nella prima memoria ex art. 171 ter cpc ha contestato la titolarità del credito in capo alla opposta. pagina 1 di 3 A seguito della celebrazione della udienza ex art. 183 cpc è stata fissata udienza al fine di trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
L'opponente ha concluso, in via subordinata, al fine della declaratoria di nullità parziale della fidejussione.
***
è legittimata attiva poiché si è affermata titolare del credito allegato in via Controparte_1 monitoria.
Deve ritenersi la competenza a decidere sulla presente causa del giudice adito poiché la questione di nullità della fideiussione è stata proposta in via di eccezione da parte opponente (cfr. Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023: la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, dovendo del resto considerarsi che l'attrazione alla competenza al foro specializzato per ragioni di connessione, prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, opera solo in presenza di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.).
Con riguardo alla titolarità attiva del rapporto in capo a non è stata formulata Controparte_1 contestazione alcuna in sede di opposizione.
La intervenuta cessione del credito a favore della ricorrente in via monitoria -contestata solo nella prima memoria ex art. 17 ter cpc- deve ritenersi fatto provato (cfr. art. 167 cpc).
Circa, poi, gli effetti di una intesa anticoncorrenziale in relazione alla fideiussione prestata dal deve ritenersi, in linea generale, la inattitudine della circostanza a inficiare la dichiarazione Parte_1 di fideiussione (art. 1419 c.c. – cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024: la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (…)).
Il in ogni caso, non ha allegato, in relazione alla fideiussione specifica per cui è causa (ed. Parte_1
7/2011), quali clausole sarebbero state riproduttive di intese anticoncorrenziali né quali facoltà sarebbero state precluse al fideiussore in ragione di tali nullità.
Nè vi è riferimento, infine, alla determinazione del saggio di interessi del contratto di mutuo a favore del quale aveva prestato garanzia.
La domanda formulata in via monitoria deve essere, pertanto, accolta.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione e conferma il d.i. opposto.
Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €3.200,00 per compensi, di cui €800,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €600,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
pagina 2 di 3 Pesaro, 20 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
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