Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 663
CASS
Sentenza 9 dicembre 1999

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I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dall'art.295, comma 3, all'art.270 cod.proc.pen., dichiarato applicabile, in quanto possibile, anche alle intercettazioni volte ad agevolare le ricerche del latitante. (La S.C. ha chiarito che il rinvio dell'art.295 all'art.270 cod.proc.pen. non può avere, come unica funzione, quella di richiamare le garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di quest'ultima norma, avendo tali garanzie senso solo in relazione all'applicabilità del primo comma e, dunque, alla utilizzabilità probatoria dei risultati delle intercettazioni nel diverso procedimento e non prevedendo, del resto, l'art.295, comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità - innegabile nel caso dell'art.270 - delle norme richiamate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 663
    Data del deposito : 9 dicembre 1999

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