Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori anche in procedimenti diversi, stante l'espresso rinvio operato dall'art.295, comma 3, all'art.270 cod.proc.pen., dichiarato applicabile, in quanto possibile, anche alle intercettazioni volte ad agevolare le ricerche del latitante. (La S.C. ha chiarito che il rinvio dell'art.295 all'art.270 cod.proc.pen. non può avere, come unica funzione, quella di richiamare le garanzie difensive previste dai commi 2 e 3 di quest'ultima norma, avendo tali garanzie senso solo in relazione all'applicabilità del primo comma e, dunque, alla utilizzabilità probatoria dei risultati delle intercettazioni nel diverso procedimento e non prevedendo, del resto, l'art.295, comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità - innegabile nel caso dell'art.270 - delle norme richiamate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/1999, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 1108
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " 30818/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL DO n. il 02.05.1949
2) OL SA n. il 09.05.1959
3) UT TR n. il 08.11.1949
4) CI IO n. il 08.02.1951
avverso sentenza del 19.02.1999 C. ASS. APP. di TORINO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Veneziano che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Aricò, Spazzali, Bosco, Pellegrino, Ronco MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, in riforma di quella di primo grado - che aveva dichiarato AN LE, AN DR, LU ET e CI IO colpevoli di concorso in omicidio a scopo di rapina del dipendente della "Mondialpol" SO NO e rapina aggravata ai danni degli addetti ad un furgone blindato della predetta ditta (con i connessi reati di detenzione e porto illegali di armi da sparo comuni - una delle quali clandestina ed alterata - e da guerra) nonché, i primi tre, nella detenzione illegale di ulteriori armi, munizioni ed esplosivi (rinvenuti presso l'abitazione del LU) e di concorso in altra rapina aggravata, furto, reati in materia di armi e sequestro di persona in danno degli addetti al casello di Rondissone dell'autostrada Torino-Milano - ha aumentato a 23 anni di reclusione, previa declaratoria di mera equivalenza alle aggravanti delle già concesse attenuanti generiche, la pena precedentemente inflitta al CI ed ha confermato per il resto la sentenza appellata, con cui i due AN erano stati condannati all'ergastolo ed il LU alla pena di 28 anni di reclusione.
I giudici del merito desumevano la prova della colpevolezza degli imputati essenzialmente dal risultato, ritenuto pienamente utilizzabile, dell'intercettazione di conversazioni telefoniche e tra presenti disposte onde agevolare la cattura di un latitante svoltesi tra i prevenuti medesimi o tra questi e tale TT che, esaminato come testimone, confermava il contenuto di quei colloqui e le confidenze fattegli da AN LE in ordine alla consumazione dei predetti fatti criminosi ad opera degli odierni giudicabili. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso, riproponendo gran parte delle problematiche già prospettate nei precedenti gradi di giudizio e segnatamente denunziando, sotto molteplici profili, violazione della legge processuale per la ritenuta utilizzabilità dell'esito delle intercettazioni e per l'attribuzione al TT della qualifica di testimone (in ogni caso teste "de relato" su dichiarazioni resegli da un imputato, in violazione del divieto di cui all'art. 62 c.p.p.) nonostante il suo asserito coinvolgimento nelle attività delittuose ascritte ai prevenuti;
i ricorrenti lamentano, ancora, vizio di motivazione in ordine all'attribuzione delle voci captate nelle conversazioni ed alla ritenuta riferibilità delle stesse ai fatti di causa oltreché all'attendibilità accordata al citato TT, le cui dichiarazioni, in quanto frutto di contestazioni mossegli con riferimento al tenore delle conversazioni intercettate, avrebbero postulato, ex art. 500, co. 4, c.p.p., l'esistenza di altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità, e censurano ( tutti tranne AN DR, cui è stato materialmente attribuito lo sparo mortale) la qualificazione giuridica del loro concorso in omicidio come concorso ai sensi dell'art. 110 anziché dell'art. 116 c.p. nonché, ad esclusione del CI, i criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio. AN DR denunzia, altresì, violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità di uno stato di intossicazione acuta da stupefacenti come distinta da quella cronica e lamenta la mancata effettuazione di perizia psichiatrica sul punto mentre il LU sindaca le argomentazioni con cui è stata affermata la sua capacità di partecipare al giudizio di primo grado, che non potrebbe omologarsi al vizio totale o parziale di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ed esclusa la necessità dell'invocata perizia collegiale. Tutti i ricorsi sono infondati, alla stregua dei rilievi che seguono, con precedenza delle tematiche di interesse generale rispetto a quelle relative a ciascun singolo ricorrente.
Per quanto attiene all'utilizzabilità del risultato delle intercettazioni si osserva:
- il primo problema, in ordine logico, attiene all'efficacia, nel giudizio di cognizione, delle statuizioni adottate in sede incidentale "de libertate" da questa stessa sezione (diversamente composta) con le sentenze in data 1.6.1998, che hanno rigettato i ricorsi proposti dai fratelli AN avverso ordinanze del Tribunale di Torino reiettive di appelli contro provvedimenti di rigetto di istanze di revoca della misura cautelare coercitiva loro imposta, escludendo la necessità di previo decreto dichiarativo dello stato di latitanza ai fini ai disporre intercettazioni per agevolare la cattura di un latitante ex art. 295 co. 3, c.p.p. (ritenute legittime non solo per la cattura di soggetto latitante a provvedimento cautelare ma anche di condannato latitante ad ordine di esecuzione) e, comunque, la sussistenza di un'ipotesi di inutilizzabilità dei relativi risultati in caso di omissione di detto decreto.
Il problema va risolto negando efficacia vincolante o di giudicato endoprocessuale alle statuizioni adottate in sede cautelare, non esistendo alcuna norma da cui desumere un tal genere di vincolo ed il contrario, anzi, dovendosi desumere dall'art. 2, co. 2, c.p.p. - secondo cui la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo - una volta riconosciuta la piena autonomia del giudizio di cognizione rispetto a quello incidentale cautelare (v., in tal senso, Cass., sez. VI, 12.12.1995, Falsone, Ced Cass., rv. 205649) e considerato, dunque, il primo come "altro processo" rispetto al secondo, pur essendo entrambi inseriti in un unico procedimento.
Ciò premesso, il successivo quesito riguarda la possibilità di disporre, ex art. 295, co. 3 e 3-bis c.p.p., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni anche per agevolare la cattura di persona condannata con sentenza definitiva e resasi latitante ad ordine di esecuzione;
non concludente appare l'argomento che i fautori della soluzione negativa traggono dalla collocazione della norma all'interno della disciplina delle misure cautelari, riferendosi la disposizione alle ricerche del latitante in genere e precisando il successivo art. 296, co. 1 (pure inserito tra le norme in tema di misure cautelari) che latitante è non solo chi si sottrae volontariamente ad una misura cautelare coercitiva ma anche chi si sottrae all'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione.
Non operando la legge alcuna distinzione e dovendosi i commi 3 e 3- bis dell'art. 295 coordinare al precedente comma 2, che contempla lo stato di latitanza per tutti i casi di cui all'art. 296, co. 1, va, dunque, condivisa la soluzione già accolta dalle citate sentenze in data 1.6.1998, fondata anche sull'identità della "ratio" sottesa a tutti i casi di ricerca di latitanti, non essendovi motivo di vietare il mezzo di indagine in questione nei confronti di latitanti ad ordini di carcerazione. rispetto ai quali, anzi maggiore è l'esigenza di dare attuazione al potere punitivo dello Stato. Questione non risolta dalla legge è, semmai, quella di individuare il giudice in tali casi competente a disporre le intercettazioni ma essa esula dall'ambito del devoluto, non essendo stata espressamente proposta in alcuno dei ricorsi e non disponendosi neppure, in questa sede, di elementi per escludere una competenza del g.i.p. nella specie adito quale giudice dell'esecuzione della sentenza di condanna relativa al latitante ricercato.
Ulteriore problema è quello della necessità di una previa formale dichiarazione dello stato di latitanza onde poter legittimamente disporre intercettazioni per la cattura di latitante ad ordine di esecuzione, ed anche a tale riguardo va condivisa la soluzione adottata dalle già citate sentenze di questa sezione in data 1.6.1998, essendo la previsione di un decreto dichiarativo della latitanza esclusivamente funzionale al regime delle notificazioni di cui all'art. 165 c.p.p. e dovendosi, in proposito, nettamente distinguere il caso del condannato da quello del soggetto sottoposto a misura coercitiva.
L'art. 296, co, 2, c.p.p., con disposizione chiaramente riferita all'ipotesi di misure cautelari rimaste ineseguite, prevede, infatti, che con il provvedimento dichiarativo della latitanza il giudice designi un difensore d'ufficio al latitante che ne sia privo ed ordini il deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare, con successivo avviso dell'avvenuto deposito al difensore, posto così in grado di assumere ogni eventuale iniziativa ai sensi degli artt. 309 e seguenti c.p.p.. Tale disciplina non è estensibile al caso del latitante-condannato, per il quale il combinato disposto dell'art. 655, co. 5, e 656, co. 3, c.p.p. autonomamente prevede in via generale, a prescindere dalla circostanza che ne sia avvenuta o meno l'esecuzione, la notifica dell'ordine di carcerazione al difensore nominato dall'interessato o designato dal p.m. a norma dell'art. 97 c.p.p., di tal che la eventuale applicazione del disposto degli artt.
295, co. 2, e 296, co. 2, c.p.p. verrebbe incongruamente a sovrapporsi a quella dettata dalle norme sopra indicate per il caso del condannato, determinando, senza alcuna necessità, attribuzione di competenze analoghe ad organi diversi (da un lato il giudice e dall'altro il p.m.) ed ingenerando la possibilità di interferenze e contraddizioni, come, ad esempio, avverrebbe nel caso della nomina di distinti difensori di ufficio.
Condivisibile è anche l'opinione già espressa da questa stessa sezione circa l'inconfigurabilità, in ogni caso, di un'ipotesi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per difetto dell'adozione di previa declaratoria dello stato di latitanza (di cui dovesse ritenersi l'esigibilità anche per le ricerche del latitante condannato), non potendosi comunque le intercettazioni stesse ritenere, ex art. 191, co. 1, c.p.p., acquisite in violazione di un divieto legale o, ex art. 271, co. 1, eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge ma solo eventualmente compiute senza l'osservanza di una formalità non prescritta neppure a pena di nullità.
Da ultimo va esaminata la questione relativa all'utilizzabilità probatoria, in un dato procedimento, del risultato di intercettazioni disposte per agevolare la cattura di un condannato latitante ad ordine di esecuzione emesso all'esito di altro e distinto procedimento.
A tale quesito, anch'esso implicitamente risolto in termini positivi dalle più volte citate sentenze di questa corte in data 1.6.1998 (che avrebbero, altrimenti, dovuto rilevare l'inutilizzabilità di quel mezzo di prova a carico dei fratelli AN), va data risposta affermativa.
L'utilizzabilità in funzione probatoria dell'esito di intercettazioni disposte per la cattura di latitanti è già stata da questa stessa sezione affermata, sia pure nell'ambito di un medesimo procedimento ed a carico di soggetto indagato congiuntamente a quelli resisi latitanti, con sentenza 12.7.1999 n. 4888, Sciascia. Tale soluzione è agevolmente estensibile all'utilizzabilità in procedimento diverso dell'esito di intercettazioni disposte per la cattura di latitante condannato, sulla base dell'espresso rinvio operato dall'art. 295, co. 3, all'art. 270 c.p.p., dichiarato, in quanto possibile, applicabile anche alle intercettazioni volte ad agevolare le ricerche del latitante. Sterile è, dunque, soffermarsi sul fatto se dette intercettazioni possano ritenersi inserite nell'ambito di un procedimento, tale eventualmente dovendosi considerare quello relativo all'emissione ed esecuzione di un ordine di carcerazione, onde consentire, in base alla letterale previsione dell'art. 270, 1 comma, c.p.p. il trasferimento dei relativi risultati nell'ambito di procedimento diverso (nella specie quello a carico degli odierni ricorrenti), una volta rilevato che il legislatore ha esplicitamente previsto l'applicabilità della disciplina di cui al predetto articolo anche alle intercettazioni disposte per le ricerche di un latitante, in tal modo inequivocabilmente consentendone l'utilizzazione probatoria in diverso contesto processuale;
ne' può sostenersi che il rinvio dell'art. 295 all'art. 270 abbia unicamente la funzione di richiamare l'applicabilità delle garanzie difensive (deposito e facoltà di esaminare gli atti) previste dai commi 2 e 3 della norma da ultimo citata, avendo tali garanzie senso solo in relazione all'applicabilità del primo comma e, dunque, dell'utilizzabilità probatoria del risultato delle intercettazioni nel diverso procedimento e non prevedendo, del resto, l'art. 295, comma 3, alcuna altra limitazione che quella della pratica applicabilità (innegabile nel caso dell'art. 270) delle norme richiamate.
Manifestamente infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art 295. co. 3, c.p.p., sollevata oralmente da uno dei difensori (peraltro senza indicazione dei parametri costituzionali di riferimento) limitatamente alla possibilità di disporre intercettazioni per agevolare le ricerche di condannato latitante ad ordine di esecuzione, con utilizzabilità dei relativi risultati anche in funzione di prova in procedimento diverso, in difetto di una specifica disciplina legislativa e senza l'osservanza di quella stabilita dagli artt 266 ss. c.p.p.: individuato, invero, come unico possibile parametro costituzionale di riferimento quello di cui all'art. 15, co. 2, Cost., secondo cui la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni può avvenire solo per atto motivato dell'A.G. e con le garanzie stabilite dalla legge, la norma impugnata risulta perfettamente conforme al dettato della legge fondamentale, essendo pienamente rispettate tanto la riserva di giurisdizione che quella di legge ordinaria in forza dell'attribuzione del potere di disporre le intercettazioni al giudice (od al p.m., con successiva convalida giudiziale, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 267 c.p.p., integralmente richiamato dall'art. 295 comma 3) e della previsione di adeguate garanzie legali, derivanti dal rinvio ai limiti ed alle modalità di cui agli artt. 266 e 267 e dalla dichiarata applicabilità, in quanto possibile, anche degli artt. 268 e 269 (oltre che dell'art. 270) c.p.p. . Ovviamente il rinvio a tale disciplina generale non può non comportare qualche problema di adattamento in ragione delle peculiarità delle intercettazioni per la ricerca di latitanti, specie se ad ordine di esecuzione, non potendosi, in particolare, esigere, a fronte di sentenza irrevocabile di condanna, una motivazione sull'esistenza di gravi indizi di reato ed essendo il requisito della assoluta indispensabilità del mezzo sostituito, nel caso in esame, dalla mera utilità dello stesso, come desumibile dal tenore del terzo comma dell'art. 295, secondo cui le intercettazioni possono essere disposte "al fine di agevolare", ovvero di rendere più facili, le ricerche (ed "agevolazione" è concetto diverso e logicamente incompatibile con quello di "assoluta indispensabilità").
Altra questione variamente sollevata da tutti i ricorrenti è quella relativa alla qualità di testimone attribuita al TT ed alla valenza probatoria delle sue dichiarazioni.
Al riguardo incensurabile appare la concorde valutazione compiuta dal giudici "a quibus" e da quelli di primo grado, del tutto vaga e meramente illatoria essendo la pretesa di un coinvolgimento del predetto nei fatti di causa od in altre connesse, precise e concretamente identificabili, responsabilità penali, a prescindere dagli eventualmente diversi convincimenti iniziali della polizia giudiziaria e dal trattamento da questa materialmente riservato al soggetto, ed immune da illogicità stimasi la motivazione svolta in punto di attendibilità ed affidabilità del teste, il cui atteggiamento è stato ragionevolmente giudicato esente da preordinata compiacenza verso le tesi dell'accusa, senza alcuna necessità di dare ingresso ai supplementi istruttori invocati dalla difesa, anche a motivo della estrema riluttanza dallo stesso mostrata nel dover, infine, ammettere la veridicità ed il tenore delle conversazioni intercettate.
Non pertinente è, poi, l'invocazione del divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p., non avendo il TT riferito su dichiarazioni rese dal AN come imputato od indagato nel corso del procedimento bensì sul contenuto di confidenze fattegli in conversazioni private, ed avendo già questa corte escluso l'applicabilità della norma invocata al caso di ammissioni di circostanze indizianti spontaneamente compiute in conversazioni ritualmente intercettate (Cass., sez. VI, 1.2.1994, Cuozzo, in Foro it., 1995, II, 304); del pari errata è la pretesa di applicazione alla fattispecie del disposto dell'art. 192, III comma, c.p.p., non potendo le dichiarazioni del TT, per le ragioni già dette, assimilarsi alle dichiarazioni rese da coimputato dei medesimi fatti o da imputato in procedimento connesso mentre radicalmente infondata è pure la prospettata applicabilità della regola probatoria di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., non potendosi l'esame del teste sul contenuto delle conversazioni da lui intrattenute con il AN ed il richiamo al relativo tenore qualificare come contestazione di dichiarazioni pregresse rese dal testimone nel procedimento ma dovendosi essi, invece, considerare come autonoma disamina del soggetto su fatti storici per altra via acquisiti durante le indagini e, peraltro, già documentati in atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento (e ciò a prescindere dalla indubbia esistenza, nella specie, di ben solidi ulteriori elementi di prova atti a comprovare la veridicità del testimone, primi tra tutti i risultati delle intercettazioni, palesemente costituenti lo scheletro dell'impianto probatorio).
Corretta deve, altresì, ritenersi la qualificazione giuridica della condotta omicidiaria ascritta a tutti gli imputati - e, dunque, anche a quelli che non esplosero i colpi mortali all'indirizzo della vittima - come concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., avendo la corte di merito adottato nella specie criteri e principi costituenti giurisprudenza consolidata di questa corte all'esito di una ricostruzione del fatto e di valutazioni di merito congruamente ed incensurabilmente concludenti nel senso della comune, previa e consapevole accettazione della realistica eventualità di un epilogo cruento dell'azione, insito nella stessa progettata tecnica dell'assalto al furgone con impiego di armi micidiali e di una bomba, a nulla rilevando che la persona incaricata di usare quest'ultima non abbia poi adempiuto al suo compito, sollevando il risentimento e la critica dei compagni, e risultando dal tenore di una conversazione intercettata che il concorrente preposto all'impiego dell'ordigno era stato addirittura esplicitamente edotto che si sarebbe trattato di "lavoro che può succedere il morto", dove "il morto" sarebbe chiaramente stato dalla parte delle vittime della rapina, come reso inequivocabile dal tenore della successiva espressione, secondo cui "per il morto sai benissimo che entri e non esci più" (v. pag. 44 sentenza impugnata).
Attinenti ad esclusivi profili di fatto ed al merito della valutazione delle risultanze probatorie sono i motivi di ricorso, per lo più pedissequamente ripetitivi di quelli di appello, relativi all'identificazione, mediante attribuzione delle voci, degli imputati protagonisti delle conversazioni intercettate (che si dolgono della mancata disposizione di una perizia dopo essersi rifiutati di rendere i rispettivi saggi fonici), o, comunque, all'individuazione delle persone cui si fa riferimento nelle conversazioni stesse;
tali tematiche sono state esaurientemente ed insindacabilmente esaminate e risolte dai giudici "a quibus" sulla base di plurimi argomenti esenti da vizi logici (in particolare per AN LE la valorizzazione delle sue stesse, ancorché minimizzanti, ammissioni circa le confidenze fatte al TT) e non possono, pertanto, formare oggetto di ulteriore verifica o rivisitazione in sede di legittimità, a meno di non trasformare il giudizio di questa corte in un inammissibile terzo grado di giudizio di fatto. Altrettanto dicasi per la ritenuta inequivocabile riferibilità delle narrazioni contenute nelle conversazioni captate alle rapine per cui è processo, che la corte territoriale ha incensurabilmente motivato dimostrando, la corrispondenza del narrato, nei suoi elementi qualificanti, ai principali connotati delle imprese criminose in esame, al di là di punti perplessi su aspetti secondari e di obbiettive difficoltà interpretative di taluni passaggi, peraltro non inficianti la lettura ed interpretazione del contesto. Passando ad esaminare le censure concernenti la posizione dei singoli ricorrenti, si osserva:
immune da rilievi di sorta è la motivazione con cui, sulla base di una completa disamina di specifici dati anamnestici e clinici nonché di circostanze fattuali e di precedenti giudiziari, i giudici del gravame hanno escluso per AN DR la configurabilità di una cronica intossicazione da stupefacenti e la necessità di disporre perizia sul punto, concludendo per l'eventuale sussistenza di uno stato di intossicazione acuta (ovvero contingente, episodica e transitoria), non assimilabile ad uno stato di infermità ne' rilevante ai fini dell'imputabilità del soggetto e concettualmente ben distinguibile dalla cronica intossicazione (v. Corte cost., sentenza n. 114/1998, Foro it., 1999, I, 777);
- del pari incensurabili (senza possibilità di introdurre ed apprezzare in questa sede circostanze e documenti sopravvenuti al giudizio di merito) sono le ampie ed approfondite argomentazioni con cui la corte di seconda istanza ha ribadito la piena capacità del LU a stare in giudizio con riferimento al dibattimento di primo grado, escludendo, in base a reiterati accertamenti peritali e dei consulenti del p.m., evidenzianti l'attuazione da parte del prevenuto di meccanismi di simulazione e nella sostanza non confutati neppure dal consulente tecnico dell'imputato, la ravvisabilità di una qualsiasi infermità mentale in senso medico-legale, la cui imprescindibilità ai fini della sospensione del procedimento disciplinata dall'art. 71 c.p.p. deriva dalla chiara lettera del precedente art. 70, comma 1);
- non sussiste la carenza di motivazione lamentata dal LU circa il nesso tra la detenzione dell'arsenale rinvenuto nell'abitazione dell'imputato e la sua corresponsabilità per i fatti di Leinì, avendo la corte di secondo grado (v. pagg. 42 ss.) analiticamente vagliato ed escluso la tesi di un acquisto delle armi successivo alla commissione della rapina ed avendo evidenziato la palese strumentalità ed inaffidabilità delle generiche ed incontrollabili versioni al riguardo fornite dai prevenuti.
Devono, infine, disattendersi le censure proposte dai ricorrenti in ordine alla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, avendo la corte di merito esaurientemente e congruamente giustificato le proprie valutazioni al riguardo in stretta aderenza ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non competendo a questa corte alcun potere di rivalutazione sul punto, occorrendo solo qui smentire l'assunto secondo cui sarebbe precluso ai fini del diniego delle generiche valorizzare elementi già considerati, ex art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena;
questa stessa sezione (v. sentenza 28.10.1997, Brembilla, Ced Cass., rv. 209841) ha, invero, recentemente affermato la piena liceità di una siffatta valutazione proprio in un caso omologabile a quello di specie, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze senza violare il principio del "ne bis in idem sostanziale".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000