Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 2
Le dichiarazioni rese al consulente tecnico del pubblico ministero (o al perito) dai minori nei confronti dei quali si svolgono accertamenti in ordine alla loro credibilità ed attendibilità sono utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza ma non della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod.proc.pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-bis e 398 comma 5-bis cod.proc.pen.
La lettura, in limine all'interrogatorio ed alla presenza del difensore che nulla eccepisce, di una lettera indirizzata all'imputato dai propri genitori, con cui lo si invita a confessare la responsabilità per il reato per cui si procede, costituisce un metodo investigativo per condurre l'atto istruttorio nel modo più funzionale alla ricerca della verità e non viola il disposto del comma secondo dell'art. 64 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 12731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12731 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento