Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 12731
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Sentenza 11 gennaio 2012

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Le dichiarazioni rese al consulente tecnico del pubblico ministero (o al perito) dai minori nei confronti dei quali si svolgono accertamenti in ordine alla loro credibilità ed attendibilità sono utilizzabili soltanto ai fini delle conclusioni dell'incarico di consulenza ma non della ricostruzione del fatto, giusto il divieto di cui all'art. 228, comma terzo cod.proc.pen. e il disposto degli artt. 392 comma 1-bis e 398 comma 5-bis cod.proc.pen.

La lettura, in limine all'interrogatorio ed alla presenza del difensore che nulla eccepisce, di una lettera indirizzata all'imputato dai propri genitori, con cui lo si invita a confessare la responsabilità per il reato per cui si procede, costituisce un metodo investigativo per condurre l'atto istruttorio nel modo più funzionale alla ricerca della verità e non viola il disposto del comma secondo dell'art. 64 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 12731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12731
    Data del deposito : 11 gennaio 2012

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